Articolo 38 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 37Articolo 39
Versione
15 marzo 1969
Art. 38.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969