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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12441/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Cristina Scarzella, nel procedimento iscritto al n. 12441/2024 RGAC promosso da: avvocato (C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 10.08.1957, ivi residente in [...]n. 3/2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Roberto Nicolini sito in Genova, Corso Aurelio Saffi n. 3/2, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione.
Parte ricorrente
Contro sig. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.09.1974, ivi residente in [...]1.
Parte resistente (contumace) ha emesso la presente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
conclusioni di parte ricorrente:
pag. 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, così giudicare: -accertare e dichiarare l'inadempimento di parte resistente alle obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente per titoli esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la sig.ra (C.F. ), a Controparte_1 CodiceFiscale_3 pagare alla odierna ricorrente l'importo ancora dovuto e pacificamente documentato in atti di Euro 2342,37 oltre CPA 4% (euro 93,69) ed IVA 22%, (euro 535,93) per un totale per l'appunto di Euro 2.972,00, o nella maggior
o minor somma che emergerà in corso di causa. Vinte spese ed onorari, oltre IVA e CPA.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 16.12.2024, l'avv. , assumendosi creditrice della sig.ra Parte_1 Controparte_1 della somma complessiva di € 2.972,00, maturata in relazione all'attività professionale svolta per suo conto, chiedeva la condanna della predetta al pagamento della somma suindicata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe.
La ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto quanto segue :
- Di essere stata contattata con urgenza in data 09.01.2024 dalla sig.ra al fine di essere assistita nel procedimento civile di CP_1 separazione personale dal coniuge sig. , il quale Controparte_2 aveva depositato e notificato un ricorso per separazione giudiziale nei di lei confronti (Tribunale Genova RG N. 10173/2023);
- che tale primo contatto tra il essa professionista ed il cliente avveniva solo qualche giorno prima rispetto alla scadenza del termine utile per la costituzione in giudizio;
- che mediante il ricorso depositato presso il Tribunale di Genova e notificato alla sig.ra il sig. aveva chiesto l'affido CP_1 CP_2 condiviso della figlia minore con collocazione Persona_1 abitativa presso di sé e l'esonero da ogni versamento di assegno sia per quanto riguarda la figlia minore che della moglie;
pag.
2 - che parimenti in data 09.01.2024 la sig.ra CP_1 sottoscriveva il documento denominato “Conferimento Incarico Professionale”, ove veniva espressamente previsto un preventivo accettato portante l'importo di Euro 3.172,00 (v. doc. n. 1);
- che in adempimento dell'incarico essa avv. riusciva a Pt_1 depositare tempestivamente la comparsa di costituzione in giudizio e di risposta della sig.ra CP_1
- di aver redatto in seguito le memorie ex art. 473 bis c.p.c. (v. doc. n. 5) in replica alle difese di controparte, senza risparmio di tempo e di energie, considerato che la sig.ra intendeva CP_1 ottenere per sé la collocazione abitativa della figlia minore
[...]
, fermo l'affido condiviso;
Per_1
- di aver assistito poi la sig.ra nella lunga udienza di CP_1 prima comparizione tenutasi in data 14.02.2024 avanti il dott. Domenico Pellegrini (v. doc. n. 6) ove venivano dibattute le principali questioni processuali;
- all'udienza essa avv. era riuscita a far ottenere l'affido Pt_1 condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione abitativa presso la madre;
parimenti otteneva l'erogazione in favore della propria assistita di un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 100,00 oltre metà delle spese straordinarie nonché l'attribuzione in toto alla stessa dell'assegno unico INPS, fino a quel momento goduto in via esclusiva dal coniuge;
- che durante detta udienza venivano sottoscritte e siglate le condizioni congiunte di separazione e successivamente nel mese di marzo 2024 tali condizioni venivano recepite nella sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Genova (v. doc. n. 7);
- di aver successivamente contattato la convenuta invitandola a ritirare gli atti ed a corrispondere gli onorari convenzionalmente pattuiti;
- che solo in data 24.05.2024 la sig.ra si recava presso CP_1 lo studio dell'avv. , ritirava la sentenza di separazione (v. doc. n. Pt_1
8) e provvedeva a versare all'avv. € 200, i quali veniva poi regolarmente fatturati (v. doc. n. 9);
pag.
3 - che dopo quella data, nonostante le esortazioni del caso, la sig.ra non provvedeva ad alcun ulteriore versamento in CP_1 favore dell'avv. ; Pt_1
- che ad oggi, pertanto, detratto l'acconto versato, la somma complessivamente dovuta dalla sig.ra a favore di essa avv. CP_1
per la prestazione professionale adempiuta è pari ad € Pt_1
2.972,00 (importo capitale di € 2342,37 oltre CPA 4% ed IVA 22%, per un totale, appunto, di € 2.972,00). Con successiva memoria , depositata in data 9.1.2025 e notificata alla convenuta unitamente a ricorso e decreto, parte ricorrente correttamente specificava che “il procedimento in oggetto segue il rito previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011. In particolare dopo la Riforma Cartabia, si seguono, infatti, le forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. richiamato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011” e che, avverso il provvedimento conclusivo del presente procedimento, è esclusa la possibilità di proporre appello.
Stante la mancata costituzione in giudizio - nonostante la regolarità della notifica (eseguita ex art. 140 c.p.c. presso la residenza della convenuta, con plico non ritirato) - alla prima udienza di comparizione del 01.04.2025 la sig.ra è stata dichiarata contumace. A detta CP_1 udienza il difensore della ricorrente ha precisato le conclusioni e ha esposto oralmente le difese svolte;
all'esito il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'istruttoria documentale la domanda risulta fondata e deve, pertanto, essere accolta;
in particolare parte ricorrente ha prodotto in atti , in allegato al ricorso, la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività difensiva svolta dalla ricorrente nel procedimento di separazione personale dei coniugi (v. RG N. 10173/2023 Tribunale di Genova), in particolare sub :
1. Conferimento Incarico Professionale sottoscritto;
2. Istanza visibilità fascicolo RG N. 10173/2023; 3.Atti processuali sig.
4. Comparsa di Costituzione e risposta Controparte_2 sig.ra RG N. 10173/2023; 5. Memorie ex art. 473 bis c.p.c.; CP_1
6.Verbale Udienza 14.02.2024; 7. Sentenza n. 696/2024 Tribunale di Genova;
8. Dichiarazione di ritiro documentazione da parte dello studio professionale ad avvenuto espletamento d'incarico in data 24/05/2024. 9.
pag. 4 Fattura avv. / del 05.06.2024; 10. Comunicazione a/r avv. Pt_1 CP_1
/ del 17.07.2024, 12. Invito Negoziazione assistita del Pt_1 CP_1
16.10.2024
A fronte della prestazione professionale prestata sussiste l'obbligo per la convenuta di corrispondere il compenso nella misura pattuita in sede di conferimento dell'incarico 9.1.2024, sottoscritto dalla convenuta;
l'articolo 2) “conferimento e oggetto dell'incarico” è relativo all'incarico assunto dalla ricorrente di assistere la convenuta “davanti al tribunale civile di Genova nella vertenza di separazione giudiziale nei confronti del di lei coniuge sig. ”; dalla lettura dell'articolo 4) “determinazione Controparte_2 del compenso” si desume il contenuto dell'accordo intercorso fra le parti per la determinazione del compenso, per l'importo complessivo di 2500 € oltre CPA per euro 100 ed iva per euro 572 per un totale complessivo pari a € 3.172 (la indicazione contenuta in detto articolo di “compenso per le prestazioni professionali stragiudiziali” è da intendersi un mero refuso stante il tenore complessivo dell'atto da cui si evince che l'incarico conferito aveva ad oggetto l'assistenza nella vertenza di separazione giudiziale già giudizialmente promossa).
Avendo parte ricorrente dato atto della ricezione di acconto in misura di € 200, residua a carico della convenuta l'obbligo di saldare in favore della ricorrente l'importo di € 2.972 comprensivo di accessori .
L'odierna convenuta deve, quindi, essere condannata a corrispondere all'avv. a titolo di saldo la somma predetta di € 2.972,00 a titolo di Pt_1 compenso oltre interessi legali dalla domanda al saldo .
In aggiunta a ciò, per la soccombenza , la convenuta sig.ra CP_1 deve essere condannata a rifondere le spese di lite relative al presente procedimento, come infra liquidate sulla base delle tabelle di cui al DM 55/2014, con applicazione dei valori minimi tenuto conto della contumacia di parte convenuta e delle concrete modalità di svolgimento del procedimento, svoltosi con le forme ex art. 281 decies bis c.p.c. in un'unica udienza, con liquidazione quindi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
pag. 5 il Tribunale definitivamente pronunciando visto l'art. 14. D.Lgs 15072011 e 281 undecies c.p.c. in accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.972,00 a titolo di saldo per compenso oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Genova, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. M.C. Scarzella
pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Cristina Scarzella, nel procedimento iscritto al n. 12441/2024 RGAC promosso da: avvocato (C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 10.08.1957, ivi residente in [...]n. 3/2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Roberto Nicolini sito in Genova, Corso Aurelio Saffi n. 3/2, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione.
Parte ricorrente
Contro sig. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.09.1974, ivi residente in [...]1.
Parte resistente (contumace) ha emesso la presente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
conclusioni di parte ricorrente:
pag. 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, così giudicare: -accertare e dichiarare l'inadempimento di parte resistente alle obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente per titoli esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la sig.ra (C.F. ), a Controparte_1 CodiceFiscale_3 pagare alla odierna ricorrente l'importo ancora dovuto e pacificamente documentato in atti di Euro 2342,37 oltre CPA 4% (euro 93,69) ed IVA 22%, (euro 535,93) per un totale per l'appunto di Euro 2.972,00, o nella maggior
o minor somma che emergerà in corso di causa. Vinte spese ed onorari, oltre IVA e CPA.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 16.12.2024, l'avv. , assumendosi creditrice della sig.ra Parte_1 Controparte_1 della somma complessiva di € 2.972,00, maturata in relazione all'attività professionale svolta per suo conto, chiedeva la condanna della predetta al pagamento della somma suindicata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe.
La ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto quanto segue :
- Di essere stata contattata con urgenza in data 09.01.2024 dalla sig.ra al fine di essere assistita nel procedimento civile di CP_1 separazione personale dal coniuge sig. , il quale Controparte_2 aveva depositato e notificato un ricorso per separazione giudiziale nei di lei confronti (Tribunale Genova RG N. 10173/2023);
- che tale primo contatto tra il essa professionista ed il cliente avveniva solo qualche giorno prima rispetto alla scadenza del termine utile per la costituzione in giudizio;
- che mediante il ricorso depositato presso il Tribunale di Genova e notificato alla sig.ra il sig. aveva chiesto l'affido CP_1 CP_2 condiviso della figlia minore con collocazione Persona_1 abitativa presso di sé e l'esonero da ogni versamento di assegno sia per quanto riguarda la figlia minore che della moglie;
pag.
2 - che parimenti in data 09.01.2024 la sig.ra CP_1 sottoscriveva il documento denominato “Conferimento Incarico Professionale”, ove veniva espressamente previsto un preventivo accettato portante l'importo di Euro 3.172,00 (v. doc. n. 1);
- che in adempimento dell'incarico essa avv. riusciva a Pt_1 depositare tempestivamente la comparsa di costituzione in giudizio e di risposta della sig.ra CP_1
- di aver redatto in seguito le memorie ex art. 473 bis c.p.c. (v. doc. n. 5) in replica alle difese di controparte, senza risparmio di tempo e di energie, considerato che la sig.ra intendeva CP_1 ottenere per sé la collocazione abitativa della figlia minore
[...]
, fermo l'affido condiviso;
Per_1
- di aver assistito poi la sig.ra nella lunga udienza di CP_1 prima comparizione tenutasi in data 14.02.2024 avanti il dott. Domenico Pellegrini (v. doc. n. 6) ove venivano dibattute le principali questioni processuali;
- all'udienza essa avv. era riuscita a far ottenere l'affido Pt_1 condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione abitativa presso la madre;
parimenti otteneva l'erogazione in favore della propria assistita di un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 100,00 oltre metà delle spese straordinarie nonché l'attribuzione in toto alla stessa dell'assegno unico INPS, fino a quel momento goduto in via esclusiva dal coniuge;
- che durante detta udienza venivano sottoscritte e siglate le condizioni congiunte di separazione e successivamente nel mese di marzo 2024 tali condizioni venivano recepite nella sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Genova (v. doc. n. 7);
- di aver successivamente contattato la convenuta invitandola a ritirare gli atti ed a corrispondere gli onorari convenzionalmente pattuiti;
- che solo in data 24.05.2024 la sig.ra si recava presso CP_1 lo studio dell'avv. , ritirava la sentenza di separazione (v. doc. n. Pt_1
8) e provvedeva a versare all'avv. € 200, i quali veniva poi regolarmente fatturati (v. doc. n. 9);
pag.
3 - che dopo quella data, nonostante le esortazioni del caso, la sig.ra non provvedeva ad alcun ulteriore versamento in CP_1 favore dell'avv. ; Pt_1
- che ad oggi, pertanto, detratto l'acconto versato, la somma complessivamente dovuta dalla sig.ra a favore di essa avv. CP_1
per la prestazione professionale adempiuta è pari ad € Pt_1
2.972,00 (importo capitale di € 2342,37 oltre CPA 4% ed IVA 22%, per un totale, appunto, di € 2.972,00). Con successiva memoria , depositata in data 9.1.2025 e notificata alla convenuta unitamente a ricorso e decreto, parte ricorrente correttamente specificava che “il procedimento in oggetto segue il rito previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011. In particolare dopo la Riforma Cartabia, si seguono, infatti, le forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. richiamato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011” e che, avverso il provvedimento conclusivo del presente procedimento, è esclusa la possibilità di proporre appello.
Stante la mancata costituzione in giudizio - nonostante la regolarità della notifica (eseguita ex art. 140 c.p.c. presso la residenza della convenuta, con plico non ritirato) - alla prima udienza di comparizione del 01.04.2025 la sig.ra è stata dichiarata contumace. A detta CP_1 udienza il difensore della ricorrente ha precisato le conclusioni e ha esposto oralmente le difese svolte;
all'esito il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'istruttoria documentale la domanda risulta fondata e deve, pertanto, essere accolta;
in particolare parte ricorrente ha prodotto in atti , in allegato al ricorso, la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività difensiva svolta dalla ricorrente nel procedimento di separazione personale dei coniugi (v. RG N. 10173/2023 Tribunale di Genova), in particolare sub :
1. Conferimento Incarico Professionale sottoscritto;
2. Istanza visibilità fascicolo RG N. 10173/2023; 3.Atti processuali sig.
4. Comparsa di Costituzione e risposta Controparte_2 sig.ra RG N. 10173/2023; 5. Memorie ex art. 473 bis c.p.c.; CP_1
6.Verbale Udienza 14.02.2024; 7. Sentenza n. 696/2024 Tribunale di Genova;
8. Dichiarazione di ritiro documentazione da parte dello studio professionale ad avvenuto espletamento d'incarico in data 24/05/2024. 9.
pag. 4 Fattura avv. / del 05.06.2024; 10. Comunicazione a/r avv. Pt_1 CP_1
/ del 17.07.2024, 12. Invito Negoziazione assistita del Pt_1 CP_1
16.10.2024
A fronte della prestazione professionale prestata sussiste l'obbligo per la convenuta di corrispondere il compenso nella misura pattuita in sede di conferimento dell'incarico 9.1.2024, sottoscritto dalla convenuta;
l'articolo 2) “conferimento e oggetto dell'incarico” è relativo all'incarico assunto dalla ricorrente di assistere la convenuta “davanti al tribunale civile di Genova nella vertenza di separazione giudiziale nei confronti del di lei coniuge sig. ”; dalla lettura dell'articolo 4) “determinazione Controparte_2 del compenso” si desume il contenuto dell'accordo intercorso fra le parti per la determinazione del compenso, per l'importo complessivo di 2500 € oltre CPA per euro 100 ed iva per euro 572 per un totale complessivo pari a € 3.172 (la indicazione contenuta in detto articolo di “compenso per le prestazioni professionali stragiudiziali” è da intendersi un mero refuso stante il tenore complessivo dell'atto da cui si evince che l'incarico conferito aveva ad oggetto l'assistenza nella vertenza di separazione giudiziale già giudizialmente promossa).
Avendo parte ricorrente dato atto della ricezione di acconto in misura di € 200, residua a carico della convenuta l'obbligo di saldare in favore della ricorrente l'importo di € 2.972 comprensivo di accessori .
L'odierna convenuta deve, quindi, essere condannata a corrispondere all'avv. a titolo di saldo la somma predetta di € 2.972,00 a titolo di Pt_1 compenso oltre interessi legali dalla domanda al saldo .
In aggiunta a ciò, per la soccombenza , la convenuta sig.ra CP_1 deve essere condannata a rifondere le spese di lite relative al presente procedimento, come infra liquidate sulla base delle tabelle di cui al DM 55/2014, con applicazione dei valori minimi tenuto conto della contumacia di parte convenuta e delle concrete modalità di svolgimento del procedimento, svoltosi con le forme ex art. 281 decies bis c.p.c. in un'unica udienza, con liquidazione quindi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
pag. 5 il Tribunale definitivamente pronunciando visto l'art. 14. D.Lgs 15072011 e 281 undecies c.p.c. in accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.972,00 a titolo di saldo per compenso oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Genova, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. M.C. Scarzella
pag. 6