Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice rel. est. dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 2885/2022 del R.G.A.C. e vertente tra nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in Monterosi alla Località Monte Pogliano, 30, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'avv. Pietro Laici, cod. fisc. , con studio in Viterbo, alla Via C.F._2
Marconi, 7, presso il quale è elettivamente domiciliato (PEC: / fax Email_1
0761.971378) come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce alla citazione.
Attore
e
(C.F. ) con sede in Capranica (VT) Corso F. Petrarca n.40, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sig. Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Loretta Persona_1
Andreotti (cod. fisc. del foro di Viterbo, con domicilio eletto presso il suo C.F._3 studio in Capranica (VT), corso F. Petrarca n. 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuto nonché con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
Oggetto: querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata in data 7.12.2022 ha chiesto all'intestato Parte_1 tribunale accertarsi la falsità della firma apposta sulla ricevuta di avvenuta consegna al destinatario dell'avviso di ricevimento della notificazione del verbale datato 4.11.2021 (n. 03-2021/0003334); tale verbale costitutiva atto prodromico alla successiva contestazione dell'art. 126 bis c. 2 del CdS effettuata al per la quale quest'ultimo ha proposto ricorso al giudice di pace, il cui giudizio Parte_1
è stato sospeso per la proposizione in via incidentale della querela di falso.
In subordine, ha eccepito la correttezza del proprio operato e ha chiesto di essere rimesso in termini per il rinnovo della notifica del verbale.
Concessi i termini ex articolo 183 cpc, comunicato il procedimento al pubblico ministero in sede e acquisiti i documenti prodotti e l'originale del documento in relazione al quale è stata proposta la querela di falso, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
In merito all'eccezione di inammissibilità della querela deve ribadirsi quanto affermato nel corso dell'istruttoria ovvero che in caso di notifica a mani proprie del destinatario dell'atto, l'identità personale tra il soggetto che riceve l'atto e colui che sottoscrive, ivi attestata, è munita di fede privilegiata e pertanto confutabile soltanto mediante querela di falso (Cfr. Cass. n. 22225/2021) né tale fede privilegiata, afferendo alla certezza dei rapporti giuridici, può venir meno per il solo fatto che l'agente postale non abbia verificato, come era suo dovere, l'identità del sottoscrittore.
Pertanto, poiché l'avviso di ricevimento appare sottoscritto dal destinatario dell'atto la domanda è ammissibile.
La querela di falso è fondata.
Dal confronto tra la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento di notificazione del verbale datato
4.11.2021 (n. 03-2021/0003334), acquisito in originale agli atti del giudizio, e le scritture di comparazione è ictu oculi evidente la non riferibilità della sottoscrizione all'odierno attore.
Nel documento contestato il sig. ppare aver sottoscritto la ricezione dell'avviso indicando Parte_1 prima il cognome e poi il nome;
inoltre, la lettera “B” del cognome è costituita da tre segni grafici bombati, uno posto in alto, in verticale, uno più piccolo in basso in verticale ed uno che li congiunge nel mezzo e reca la bombatura in orizzontale e a sinistra della firma, per poi proseguire, con un unico tratto di penna, verso destra per scrivere la “a” e le successive lettere del cognome.
Nell'atto pubblico notarile e nella carta di identità, invece, l'attore ha sottoscritto il foglio indicando prima il nome e poi il cognome, ma soprattutto è evidente la diversità della grafia, poiché la “B” del cognome, seppure in corsivo, assomiglia alla stampigliatura della lettera in stampatello.
Infatti, i due segni bombati sono impressi in avanti, rispetto alla linea verticale, e derivano da un unico tratto di penna che li rende netti e definiti, solo nella parte in basso vi è un piccolo ricciolo per continuare a scrivere la “a” che segue nel cognome. Inoltre, mentre nell'avviso di ricevimento la lettera elle di “ è disegnata con un'unica linea Parte_1
e presenta un rigonfiamento appena accennato, nelle scritture di comparazione essa presenta un netto rigonfiamento.
Quanto al nome, la “M” di è molto chiara nelle scritture di comparazione, somigliando ad una Pt_1 grafia in stampatello, e, infatti, le due stanghette laterali della lettera sono collegate al centro da due tratti obliqui di penna che vanno quasi a formare una curva;
nell'avviso di ricevimento, invece, la stessa lettera “M” si presenta quasi collegata con un ricciolo al cognome che la precede e consta di due stanghette laterali collegate da una sola linea obliqua.
Complessivamente la grafia della sottoscrizione delle scritture di comparazione è molto schematica e meno fluida di quella contenuta nell'avviso di ricevimento, nelle prime le lettere sono ben definite e il nome e il cognome sono agevolmente intelligibili, mentre nell'avviso di ricevimento la scrittura è molto più fluida e le lettere non sono tra loro distinte nè intelligibili anzi il nome di battesimo, Pt_1
e costituito dalla sola lettera “M”, come sopra descritta, e da un tratto unico ondeggiante, senza che si possa distinguere alcuna ulteriore lettera.
Pertanto, deve concludersi che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non è riconducibile a Parte_1
Nessun'altra domanda può essere accolta in questa sede neppure quella di rimessione in termini del per il rinnovo della notifica, poiché il giudizio incidentale aperto nell'ambito del giudizio CP_1 pendente di fronte al giudice di pace era finalizzato solo a verificare la falsità della sottoscrizione del documento ivi prodotto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la querela di falso e pertanto dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di avvenuta consegna al destinatario dell'avviso di ricevimento della notificazione del verbale datato 4.11.2021 (n. 03-2021/0003334) effettuata a mani del signor il Parte_1
3.12.2021;
2. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite nella misura di € Controparte_1
43 per esborsi ed € 462 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.3.2025
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco