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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1932 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 9.12.2024 e vertente tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Pugliese per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 9.12.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 393/2019, n. 961/2019 R.G., emesso il 24-26.04.2019 dal Tribunale di Termini Imerese, con il quale, su ricorso di gli era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della somma di € 211.653,49, oltre interessi sino al soddisfo,
1 spese e compensi professionali, liquidati in € 2.100,00 per onorari ed € 407,00 per esborsi, in forza di fatture insolute emesse da a titolo di corrispettivo della Controparte_2 fornitura di energia elettrica erogata in favore del Pt_1
I crediti di cui alle fatture azionate in via monitoria, poi, erano stati oggetto di cessione in favore della società convenuta, che li aveva acquistati con scritture private autenticate del
21.11.2013 (in Notar , Rep. 46364), del 22.11.2014 (in Notar Persona_1 Persona_2
Rep. n. 222.808) e del 22.12.2017 (in Notar Rep. n. 228110). Persona_2
A fondamento dell'opposizione l'ente locale rilevava l'illegittimità dell'ingiunzione, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, deducendo la mancata adesione dell'Ente locale alle cessioni del credito e richiamando, inoltre, la nota del
09.11.2017, con la quale il aveva formalmente contestato la cessione del credito Pt_1 avvenuta tra RA CO S.p.A. e la manifestando la non CP_3 Controparte_1 accettazione delle future cessioni di credito a favore di quest'ultima.
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che, per i crediti derivanti da negozi giuridici antecedenti alla dichiarazione di dissesto dell'Ente, la competenza fosse dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) e che, per le fatture relative all'anno 2013, la società avesse già presentato istanza all'OSL, il CP_1 quale aveva formulato una proposta di liquidazione che non era stata accettata dalla stessa
[...]
che, con delibera n. 98/2017, l'Organismo Straordinario, preso atto della CP_4 mancata accettazione, aveva provveduto ad accantonare un importo pari al 50% della somma richiesta, per un importo complessivo di € 64.917,67, somma non rientrante nella disponibilità giuridica del Pt_1
Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l'assenza del vincolo contrattuale per difetto di forma idonea a determinare il sorgere di una obbligazione a carico del e, in ogni caso, la mancata previsione in Pt_1 bilancio delle pretese azionate, per mancata assunzione del relativo impegno di spesa.
Infine, il comune opponente contestava la debenza degli interessi moratori sulle transazioni commerciali, così come previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002, sostenendo che tali interessi non fossero applicabili ai crediti oggetto della presente
2 controversia e, in ogni caso, a quelli ricompresi nell'ambito di competenza dell'Organismo
Straordinario di Liquidazione.
Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 argomentazioni dedotte dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva la propria legittimazione attiva, derivante dalle cessioni dei crediti effettuate in data 21 novembre 2013, 22 novembre 2014 e 22 dicembre 2017, formalizzate tramite scritture private autenticate e regolarmente notificate al debitore ceduto, osservando che l'opponente non aveva esplicitamente rifiutato le suddette cessioni entro il termine di 45 giorni previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006.
In merito alla carenza di legittimazione passiva del rilevava che il Pt_1 procedimento monitorio e il successivo giudizio di opposizione non fossero soggetti al divieto di azioni esecutive contro enti in dissesto, trattandosi di un procedimento di cognizione ordinaria e non di un'azione esecutiva.
Sosteneva, infine, che gli interessi moratori fossero dovuti, in quanto i crediti derivanti dalle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica rientrano nelle transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, che prevede l'applicazione automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, senza necessità di costituzione in mora.
In tal senso, l'opposta chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza del 06.11.2019, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.10.2022, poi rinviata più volte, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 09.12.2024, ove è stato assunto
3 in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito della lite
Va primariamente evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Peraltro, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso (cfr. Cass. n. 3184/2016).
È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una Pubblica Amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr. Cass. n. 14570 del 2004; Cass. n. 5234/2004).
4 Nel caso di specie, ha assunto di essere cessionaria del credito Controparte_1 vantato da nei confronti del Comune opponente per la Controparte_2 somministrazione di energia elettrica.
In particolare, l'opposta ha prodotto gli atti di cessione dei crediti notificati al Pt_1 opponente (cfr. fascicolo monitorio parte 1) e i contratti di adesione (cfr. fascicolo monitorio parte 2).
Tanto premesso e precisato, è opportuno procedere, in primis, alla disamina delle eccezioni formulate dal opponente. Pt_1
Quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva di derivante Controparte_1 dalla mancata espressa accettazione della cessione del credito da parte dell'ente locale, ritiene questo tribunale che l'eccezione sia infondata e debba essere rigettata.
Sostiene il comune opponente che, il combinato disposto dell'art. 69 della legge sulla
Contabilità di Stato (R.D. n. 2440 del 1923) e dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, All. E, comporti che la cessione di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A, oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dall'art. 69 R.D. 2440/1923, necessiti anche dell'accettazione espressa della cessione da parte dell'amministrazione ceduta.
Accettazione del tutto carente nel caso di specie, non avendo il Parte_1 provveduto all'accettazione espressa della cessione e, anzi, avendo espressamente rifiutato, con nota del 9.11.2017, ogni futura cessione in favore di Controparte_1
In disparte la circostanza per la quale la nota citata è relativa alla cessione operata da
RA CO in favore di mentre il decreto ingiuntivo oggi opposto si Controparte_1 fonda su crediti ceduti a quest'ultima da ritiene questo tribunale che la CP_2 prescrizione dettata dall'art. 69 R.D. 2440/1923 (oltre che l'applicazione della legge n. 2248 del 1865) non sia applicabile alle cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici locali, qual è l'attore opponente, essendo espressamente dettata per le Amministrazioni
Statali.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del
1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia
5 notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.” (cfr. Cass.
n. 32788/2019; Cass. n. 30658/2017).
Di conseguenza, sulla scorta dell'interpretazione or ora richiamata, è evidente che, nel caso di specie, debba riconoscersi la piena efficacia e opponibilità al debitore ceduto delle cessioni del credito prodotte da Controparte_1
Il comune opponente ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai crediti anteriori alla declaratoria di dissesto deducendo la competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.
Ora, l'art. 248 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), prevede espressamente che
“dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione".
L'art. 252, comma 4 del medesimo testo normativo, poi, dispone che “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”, e l'art. 5, comma 2, d.l. n.
80/2004 convertito in L. n. 140/2004 precisa che, ai fini dell'applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, TUEL, “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma
11, del medesimo testo unico”.
La ratio della disposizione è quella di paralizzare temporaneamente, fino all'approvazione del rendiconto della gestione dell'OSL, iniziative processuali esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un'alterazione della par condicio creditorum.
Sul piano sostanziale, inoltre, la liquidazione straordinaria posta in essere nell'ambito del dissesto non determina l'“estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere
6 fatti valere nei confronti dell'ente risanato” (così Cass. n. 2095/2008; nello stesso senso, Corte cost. n. 269/1998; TAR Lazio n. 10391/2013).
Sulla scorta del dato normativo ora ora richiamato, dunque, anche tale eccezione proposta dall'ente locale opponente deve essere rigettata atteso che lo stato di dissesto inibisce esclusivamente le azioni esecutive, non già le azioni di accertamento del credito, qual è quella oggetto del presente giudizio.
Superate le eccezioni preliminari svolte dal comune opponente, nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso si ritiene fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, ritiene questo tribunale che i documenti offerti da a Controparte_1 sostegno della propria pretesa siano del tutto insufficienti a fondare la condanna del comune al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sotto un primo aspetto, invero, per il credito vantato, così come rideterminato in comparsa conclusionale, la società opposta non ha compiutamente individuato i contratti dai quali origina l'asserito credito.
Ancora, non risultano prodotte le singole fatture oggetto della cessione, essendosi limitata la creditrice ricorrente a produrre documenti riepilogativi contenenti centinaia di voci.
Peraltro, non risultano offerti i documenti attestanti l'assunzione del formale impegno di spesa da parte del per i contratti di fornitura stipulati, né l'attestazione della Pt_1 copertura finanziaria per l'esecuzione di detti contratti.
Ebbene, l'art. 191, co. 1, del TUEL, nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali testualmente dispone: “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”.
7 A tale proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che “il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti
e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario
o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente
l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo
1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal d.l. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 12195/2005;
Cass. n. 15050/2018; Cass. n. 15410/2018), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante
l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe
d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c."
(cfr. Cass. n. 5267/2022).
Nel caso di specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000
8 (nello stesso senso, ex multis, Tribunale Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n. 1377, il quale ha anche precisato che la circostanza che le prestazioni siano state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali).
Peraltro, la carenza di copertura finanziaria, in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi rilevabile d'ufficio dal giudice investito della cognizione, trattandosi di previsione posta a garanzia dell'interesse pubblico e dell'equilibrio economico degli enti locali (cfr. Cass. n. 29828/2023).
In ogni caso, osserva, infine, il Tribunale, il richiamato art. 191 comma 4 d.lgs. 267/2000 prescrive che nel caso in cui l'acquisizione di beni e servizi avvenga in violazione dell'obbligo indicato nel comma 1 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, senza che la disposizione richiamata faccia alcuna distinzione a seconda che l'acquisizione sia avvenuta a seguito di apposito contratto pubblico o ex lege, con conseguente scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione ed estraneità dell'ente locale agli impegni di spesa irregolarmente assunti.
Né può trovare accoglimento la richiesta ex art. 210 c.p.c. pure proposta dalla società opposta nei riguardi del comune opponente e relativa alla documentazione contabile citata, tenuto conto dell'assoluta assenza dei presupposti dell'ordine di esibizione, non essendo allegato né dimostrato che si sia aliunde attivata per ottenere dal Controparte_1 comune la suddetta documentazione.
Pertanto, sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'opposizione proposta dal deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 393/2019 emesso il 24-26.04.2019 dal Tribunale di Termini Imerese.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza deve essere Controparte_1 condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal le quali, Parte_1 calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati i valori minimi ed esclusa la fase istruttoria, tenuto
9 conto dell'omesso deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., sono liquidate nella misura di € 4.200,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
393/2019 emesso il 24-26.04.2019 dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del
Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal liquidate in € 4.200,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Termini Imerese, 29 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1932 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 9.12.2024 e vertente tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Pugliese per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 9.12.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 393/2019, n. 961/2019 R.G., emesso il 24-26.04.2019 dal Tribunale di Termini Imerese, con il quale, su ricorso di gli era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della somma di € 211.653,49, oltre interessi sino al soddisfo,
1 spese e compensi professionali, liquidati in € 2.100,00 per onorari ed € 407,00 per esborsi, in forza di fatture insolute emesse da a titolo di corrispettivo della Controparte_2 fornitura di energia elettrica erogata in favore del Pt_1
I crediti di cui alle fatture azionate in via monitoria, poi, erano stati oggetto di cessione in favore della società convenuta, che li aveva acquistati con scritture private autenticate del
21.11.2013 (in Notar , Rep. 46364), del 22.11.2014 (in Notar Persona_1 Persona_2
Rep. n. 222.808) e del 22.12.2017 (in Notar Rep. n. 228110). Persona_2
A fondamento dell'opposizione l'ente locale rilevava l'illegittimità dell'ingiunzione, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, deducendo la mancata adesione dell'Ente locale alle cessioni del credito e richiamando, inoltre, la nota del
09.11.2017, con la quale il aveva formalmente contestato la cessione del credito Pt_1 avvenuta tra RA CO S.p.A. e la manifestando la non CP_3 Controparte_1 accettazione delle future cessioni di credito a favore di quest'ultima.
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che, per i crediti derivanti da negozi giuridici antecedenti alla dichiarazione di dissesto dell'Ente, la competenza fosse dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) e che, per le fatture relative all'anno 2013, la società avesse già presentato istanza all'OSL, il CP_1 quale aveva formulato una proposta di liquidazione che non era stata accettata dalla stessa
[...]
che, con delibera n. 98/2017, l'Organismo Straordinario, preso atto della CP_4 mancata accettazione, aveva provveduto ad accantonare un importo pari al 50% della somma richiesta, per un importo complessivo di € 64.917,67, somma non rientrante nella disponibilità giuridica del Pt_1
Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l'assenza del vincolo contrattuale per difetto di forma idonea a determinare il sorgere di una obbligazione a carico del e, in ogni caso, la mancata previsione in Pt_1 bilancio delle pretese azionate, per mancata assunzione del relativo impegno di spesa.
Infine, il comune opponente contestava la debenza degli interessi moratori sulle transazioni commerciali, così come previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002, sostenendo che tali interessi non fossero applicabili ai crediti oggetto della presente
2 controversia e, in ogni caso, a quelli ricompresi nell'ambito di competenza dell'Organismo
Straordinario di Liquidazione.
Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 argomentazioni dedotte dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva la propria legittimazione attiva, derivante dalle cessioni dei crediti effettuate in data 21 novembre 2013, 22 novembre 2014 e 22 dicembre 2017, formalizzate tramite scritture private autenticate e regolarmente notificate al debitore ceduto, osservando che l'opponente non aveva esplicitamente rifiutato le suddette cessioni entro il termine di 45 giorni previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006.
In merito alla carenza di legittimazione passiva del rilevava che il Pt_1 procedimento monitorio e il successivo giudizio di opposizione non fossero soggetti al divieto di azioni esecutive contro enti in dissesto, trattandosi di un procedimento di cognizione ordinaria e non di un'azione esecutiva.
Sosteneva, infine, che gli interessi moratori fossero dovuti, in quanto i crediti derivanti dalle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica rientrano nelle transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, che prevede l'applicazione automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, senza necessità di costituzione in mora.
In tal senso, l'opposta chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza del 06.11.2019, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.10.2022, poi rinviata più volte, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 09.12.2024, ove è stato assunto
3 in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito della lite
Va primariamente evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Peraltro, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso (cfr. Cass. n. 3184/2016).
È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una Pubblica Amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr. Cass. n. 14570 del 2004; Cass. n. 5234/2004).
4 Nel caso di specie, ha assunto di essere cessionaria del credito Controparte_1 vantato da nei confronti del Comune opponente per la Controparte_2 somministrazione di energia elettrica.
In particolare, l'opposta ha prodotto gli atti di cessione dei crediti notificati al Pt_1 opponente (cfr. fascicolo monitorio parte 1) e i contratti di adesione (cfr. fascicolo monitorio parte 2).
Tanto premesso e precisato, è opportuno procedere, in primis, alla disamina delle eccezioni formulate dal opponente. Pt_1
Quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva di derivante Controparte_1 dalla mancata espressa accettazione della cessione del credito da parte dell'ente locale, ritiene questo tribunale che l'eccezione sia infondata e debba essere rigettata.
Sostiene il comune opponente che, il combinato disposto dell'art. 69 della legge sulla
Contabilità di Stato (R.D. n. 2440 del 1923) e dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, All. E, comporti che la cessione di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A, oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dall'art. 69 R.D. 2440/1923, necessiti anche dell'accettazione espressa della cessione da parte dell'amministrazione ceduta.
Accettazione del tutto carente nel caso di specie, non avendo il Parte_1 provveduto all'accettazione espressa della cessione e, anzi, avendo espressamente rifiutato, con nota del 9.11.2017, ogni futura cessione in favore di Controparte_1
In disparte la circostanza per la quale la nota citata è relativa alla cessione operata da
RA CO in favore di mentre il decreto ingiuntivo oggi opposto si Controparte_1 fonda su crediti ceduti a quest'ultima da ritiene questo tribunale che la CP_2 prescrizione dettata dall'art. 69 R.D. 2440/1923 (oltre che l'applicazione della legge n. 2248 del 1865) non sia applicabile alle cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici locali, qual è l'attore opponente, essendo espressamente dettata per le Amministrazioni
Statali.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del
1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia
5 notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.” (cfr. Cass.
n. 32788/2019; Cass. n. 30658/2017).
Di conseguenza, sulla scorta dell'interpretazione or ora richiamata, è evidente che, nel caso di specie, debba riconoscersi la piena efficacia e opponibilità al debitore ceduto delle cessioni del credito prodotte da Controparte_1
Il comune opponente ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai crediti anteriori alla declaratoria di dissesto deducendo la competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.
Ora, l'art. 248 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), prevede espressamente che
“dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione".
L'art. 252, comma 4 del medesimo testo normativo, poi, dispone che “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”, e l'art. 5, comma 2, d.l. n.
80/2004 convertito in L. n. 140/2004 precisa che, ai fini dell'applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, TUEL, “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma
11, del medesimo testo unico”.
La ratio della disposizione è quella di paralizzare temporaneamente, fino all'approvazione del rendiconto della gestione dell'OSL, iniziative processuali esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un'alterazione della par condicio creditorum.
Sul piano sostanziale, inoltre, la liquidazione straordinaria posta in essere nell'ambito del dissesto non determina l'“estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere
6 fatti valere nei confronti dell'ente risanato” (così Cass. n. 2095/2008; nello stesso senso, Corte cost. n. 269/1998; TAR Lazio n. 10391/2013).
Sulla scorta del dato normativo ora ora richiamato, dunque, anche tale eccezione proposta dall'ente locale opponente deve essere rigettata atteso che lo stato di dissesto inibisce esclusivamente le azioni esecutive, non già le azioni di accertamento del credito, qual è quella oggetto del presente giudizio.
Superate le eccezioni preliminari svolte dal comune opponente, nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso si ritiene fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, ritiene questo tribunale che i documenti offerti da a Controparte_1 sostegno della propria pretesa siano del tutto insufficienti a fondare la condanna del comune al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sotto un primo aspetto, invero, per il credito vantato, così come rideterminato in comparsa conclusionale, la società opposta non ha compiutamente individuato i contratti dai quali origina l'asserito credito.
Ancora, non risultano prodotte le singole fatture oggetto della cessione, essendosi limitata la creditrice ricorrente a produrre documenti riepilogativi contenenti centinaia di voci.
Peraltro, non risultano offerti i documenti attestanti l'assunzione del formale impegno di spesa da parte del per i contratti di fornitura stipulati, né l'attestazione della Pt_1 copertura finanziaria per l'esecuzione di detti contratti.
Ebbene, l'art. 191, co. 1, del TUEL, nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali testualmente dispone: “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”.
7 A tale proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che “il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti
e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario
o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente
l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo
1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal d.l. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 12195/2005;
Cass. n. 15050/2018; Cass. n. 15410/2018), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante
l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe
d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c."
(cfr. Cass. n. 5267/2022).
Nel caso di specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000
8 (nello stesso senso, ex multis, Tribunale Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n. 1377, il quale ha anche precisato che la circostanza che le prestazioni siano state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali).
Peraltro, la carenza di copertura finanziaria, in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi rilevabile d'ufficio dal giudice investito della cognizione, trattandosi di previsione posta a garanzia dell'interesse pubblico e dell'equilibrio economico degli enti locali (cfr. Cass. n. 29828/2023).
In ogni caso, osserva, infine, il Tribunale, il richiamato art. 191 comma 4 d.lgs. 267/2000 prescrive che nel caso in cui l'acquisizione di beni e servizi avvenga in violazione dell'obbligo indicato nel comma 1 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, senza che la disposizione richiamata faccia alcuna distinzione a seconda che l'acquisizione sia avvenuta a seguito di apposito contratto pubblico o ex lege, con conseguente scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione ed estraneità dell'ente locale agli impegni di spesa irregolarmente assunti.
Né può trovare accoglimento la richiesta ex art. 210 c.p.c. pure proposta dalla società opposta nei riguardi del comune opponente e relativa alla documentazione contabile citata, tenuto conto dell'assoluta assenza dei presupposti dell'ordine di esibizione, non essendo allegato né dimostrato che si sia aliunde attivata per ottenere dal Controparte_1 comune la suddetta documentazione.
Pertanto, sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'opposizione proposta dal deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 393/2019 emesso il 24-26.04.2019 dal Tribunale di Termini Imerese.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza deve essere Controparte_1 condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal le quali, Parte_1 calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati i valori minimi ed esclusa la fase istruttoria, tenuto
9 conto dell'omesso deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., sono liquidate nella misura di € 4.200,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
393/2019 emesso il 24-26.04.2019 dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del
Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal liquidate in € 4.200,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Termini Imerese, 29 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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