TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28623/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29/07/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] in data [...], fesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv. BONOMO LORENZO e RENA LUIGI, revocati,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Mazzei e dall'Avv. Ludovico Barbata, presso il cui studio in Rho (MI), Via Madonna n. 63, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/09/2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per (come da ricorso): Parte_1
pagina 1 di 10 “1) Accertate e dichiarate le (gravi e ripetute) violazioni del sig. in materia di responsabilità CP_1 genitoriale che con scelta unilaterale, illecita e violenta ha modificato senza alcun accordo con la madre il collocamento dalla minore (da prevalente presso la madre, a totale presso di sé) ordinare al padre, anche inaudita altera parte, di ripristinare immediatamente il precedente collocamento in vigore sino a giugno 2023, permettendo alla figlia di ritornare alla di lei residenza.
2) Accertate e dichiarate le (gravi e ripetute) violazioni del padre in materia di responsabilità Per_ genitoriale, sarà collocata prevalentemente presso la madre (dove manterrà come oggi la residenza) e a quest'ultima sarà affidata in via esclusiva.
3) Il diritto di visita del padre sarà subordinato ad una valutazione (positiva) rispetto alla di lui capacità genitoriale (CTU) e dopo che il sig. avrà dato prova certa di aver cessato il CP_1 consumo di sostanze stupefacenti. Per_
4) Il padre contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla madre un assegno di mantenimento di 500,00 euro, oltre a contribuire alle spese straordinarie (come da protocollo del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente riportato) nella misura del 75%.”
Per : Controparte_1
“1. Accertate e dichiarate le violazioni e mancanze gravi e ripetute della sig.ra in Parte_1 materia di responsabilità genitoriale, disporre l'affidamento super esclusivo o, in alternativa, Per_ esclusivo di al padre, con conferma dell'attuale collocamento prevalente presso l'abitazione paterna di Via Vialba n. 7 in Novate Milanese (MI), o nel luogo ove il padre dimorerà.
2. Accertate e dichiarate le violazioni e mancanze gravi e ripetute della sig.ra in Parte_1 materia di responsabilità genitoriale, disciplinare il diritto di visita materno, solo dopo aver esperito CTU al fine di verificare quali siano le condizioni psicofisiche della ricorrente, l'attuale qualità del rapporto con la figlia e le sue capacità genitoriali.
3. Accertata e dichiarata l'inattuabilità di un progetto accuditivo paritario tra i genitori, confermare in capo alla sig.ra l'obbligo a concorrere al mantenimento ordinario Parte_1 della minore nella misura di euro =300,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da Linee Guida del Tribunale di Milano e assegno unico al 100% in favore del padre.
4. Confermare il rilascio della casa coniugale, così come stabilito dall'omologa della separazione e come reiterato dalla stessa sig.ra nel ricorso ex adverso. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria:
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi prova, si chiede sin da ora ammettersi l'interrogatorio libero del sig. e l'interrogatorio Controparte_1 formale della sig.ra sulle circostanze riportate in narrativa della comparsa di Parte_1 costituzione e risposta in favore del sig. precedute dalla locuzione “Vero che” Controparte_1 nonché prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel mese di settembre 2022 in località Castellazzo di Bollate (MI) si avvedeva della Per_ presenza della sig.ra e della di lei figlia che percorrevano di notte una strada Parte_1 buia a piedi e da sole?
2. Vero che nella circostanza di cui al capitolo 1 che precede fermava il proprio veicolo e domandava alla sig.ra se avesse bisogno di un passaggio e che, a risposta Parte_1 affermativa, riaccompagnava la stessa e la di lei figlia presso l'abitazione di Novate Milanese, via Bollate n. 23?
3. Vero che, all'uscita da scuola frequentata Istituto Scolastico Italo Calvino di Novate Milanese (MI), alle ore 16:30, ogni qualvolta si avvede della presenza della madre chiede di Parte_2 poter attendere il padre, sig. o i nonni paterni? Controparte_1
pagina 2 di 10
4. Vero che a partire dal mese di marzo 2023, manifesta l'intenzione di voler vivere Parte_2 stabilmente a casa del padre e di pernottare presso la di lui abitazione? Controparte_1
5. Vero che, a partire dal mese di marzo 2023 ha assunto un atteggiamento di distacco Parte_2 dalla madre sig.ra ? Parte_1
6. Vero che, a partire dal mese di marzo 2023, lamenta dolori fisici nei giorni di Parte_2 competenza materna e chiede di rimanere a casa del sig. Controparte_1
7. Vero che, a partire dal mese di marzo 2023, riferisce di aver paura a star a casa Parte_2 della madre sig.ra ? Parte_1
8. Vero che nel mese di marzo 2023, sulle scale interne che portano all'abitazione ove risiede la sig.ra in Novate Milanese, Via Bollate n. 23, in procinto di entrare Parte_1 Parte_2 nell'abitazione materna si è aggrappata con le unghie alle pareti dell'immobile chiedendo di essere portata alla casa paterna?
9. Vero che il giorno 09 aprile 2023 in occasione della giornata della Santa Pasqua, Parte_2 dopo che le fu riferito di prepararsi per essere accompagnata dalla madre sig.ra , ha Parte_1 opposto resistenza chiedendo di restare col padre sig. e con i nonni paterni sig. Controparte_1
e ? Parte_3 Persona_2
10. Vero che il giorno 12 novembre 2023 dopo che le fu riferito di prepararsi per Parte_2 andare con la madre sig.ra , ha opposto resistenza chiedendo di restare col padre sig. Parte_1
e con i nonni paterni sig.ri e presso la di Controparte_1 Parte_3 Persona_2 loro abitazione?
11. Vero che il giorno 13 novembre 2023 veniva accompagnata dalla madre sig.ra Parte_2 [...]
presso il frequentato Istituto Scolastico Italo Calvino di Novate Milanese alle ore 08:00? Pt_1
12. Vero che il giorno 13 novembre 2023 alle ore 08:05 circa girovagava da sola Parte_2 all'interno dell'Istituto Scolastico Italo Calvino di Novate Milanese da lei frequentato?
13. Vero che il giorno 13 novembre 2023 alle ore 08:05 circa veniva intercettata dalla Parte_2 docente la quale, vedendola piangere e trovandola sola all'interno Persona_3 dell'Istituto Scolastico prima dell'inizio delle lezioni, avvisava telefonicamente il padre della minore, sig. chiedendogli di raggiungere la figlia a scuola? Controparte_1
Si indicano a testi: Sui capitoli n.1 e n.2:
- il sig. , residente in [...] Sui capitoli dal Tes_1
n.3 al n.13:
- il sig. residente in [...]; Parte_3
- la sig.ra , residente in [...]; Persona_2
- la sig.ra residente in [...] Testimone_2
(limitatamente al capitolo 3);
- la sig.ra , residente in [...] (limitatamente al Testimone_3 capitolo 9);
- la sig.ra domiciliata presso l'Istituto Scolastico Italo Calvino di Novate Persona_3
Milanese (MI), Via Giacomo Brodolini n. 45 (limitatamente ai capitoli 11-12- 13).
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversi eventualmente ammessi.
***** Disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di verificare quali siano le condizioni psicofisiche della ricorrente, l'attuale qualità del rapporto con la figlia e le sue capacità genitoriali.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 3 di 10 e hanno contratto matrimonio civile in Novate Parte_1 Controparte_1
Milanese il 3/11/2015, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Novate Milanese (MI) all'anno 2015, atto. N. 31, uff. 01, parte I. Per_ Dall'unione è nata una figlia, il 06/01/2016.
Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. 11131/2021 del Per_ 18.06.2021 del Tribunale di Milano, che disponeva l'affido condiviso della figlia il collocamento materno nella casa coniugale e visite paterne a settimane alternate dal lunedì al
Per_ mercoledì e dal giovedì alla domenica, il mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva competenza, un assegno di mantenimento per la moglie di euro 350,00 mensili sino a quando la signora non avrebbe reperito un'occupazione a tempo indeterminato, la suddivisione delle spese straordinarie per la figlia al 50% e la percezione integrale materna dell'assegno unico.
Con ricorso depositato il 29.07.2023, la ricorrente, riferendo la violazione degli accordi separativi da parte del marito, che aveva modificato unilateralmente il collocamento dalla minore, chiedeva la pronuncia del divorzio dal marito, l'affido esclusivo della minore e il collocamento prevalente presso di sé presso, e che il diritto di visita del padre fosse subordinato ad una valutazione tecnica rispetto alla di lui capacità genitoriale;
domandava altresì un contributo paterno
Per_ al mantenimento della figlia di 500,00 euro mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie.
In data 17 novembre 2023 si costituiva il convenuto il quale, contestando integralmente la ricostruzione di controparte e asserendo che fosse la bambina a non voler stare con la madre, si associava alla domanda di divorzio, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore a sé con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, con diritto di visita materno valutato a seguito di CTU, un contributo materno al mantenimento ordinario della minore nella misura di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico al 50% tra i genitori;
chiedeva altresì il rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente, come concordato in sede di separazione.
All'udienza del 15.01.2024, le parti congiuntamente davano atto che erano in corso dialoghi per trovare un accordo. Il Giudice Delegato, sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, sentiva i difensori i quali si impegnavano a rivolgersi a un professionista per la minore, assegnava alle parti termine per confermare la presa in carico e riservava all'esito.
Con ordinanza del 12.02.2024 il Giudice Delegato, in assenza di adempimento delle parti, fissava nuovo termine, per la comunicazione del nominativo del centro che avrebbe preso in carico il nucleo ed eventuali altri accordi in tema economico/genitoriale, riservandosi in difetto di provvedere.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 28.02.2024, il Giudice Delegato, preso atto che le parti non avevano raggiunto alcun accordo in ambito genitoriale e chiedevano l'adozione dei provvedimento provvisori, disponeva il collocamento paterno della minore, delegava i servizi sociali del Comune di
Novate Milanese alla presa in carico del nucleo familiare, poneva in capo alla madre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore versando al padre un assegno di euro 300,00 mensili, confermava nel resto le condizioni della separazione, rigettava le istanze istruttorie e rimetteva il fascicolo al Collegio per la sola pronuncia di sentenza parziale.
Con sentenza parziale n. 2921/2024 pubblicata il 14/03/2024 era dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per il proseguimento del giudizio.
All'udienza del 18.06.2024, il Giudice delegato disponeva che i Servizi sociali provvedessero urgentemente all'attivazione del percorso in Spazio Neutro e di ogni altra iniziativa opportuna all'esito delle valutazioni psicodiagnostiche.
In data 18 luglio 2024 i difensori della ricorrente depositavano atto di revoca del mandato nei loro confronti.
All'udienza del 14.11.2024, il Giudice delegato, dato atto che la ricorrente non era più costituita e che il giudizio era sostanzialmente istruito, assegnava alle parti termini per il deposito di atti conclusivi del processo e fissava udienza di rimessione in decisione.
All'udienza del 04.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato, lette le note della sola parte resistente, rimetteva la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate dal resistente, in quanto del tutto superflue.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di dover disporre l'affido esclusivo della minore al padre, che è risultato capace e tutelante degli interessi della minore, ritenendo al contrario che la madre si sia dimostrata inidonea ad assolvere il proprio ruolo educativo e l'onere di ripresa dei rapporti con la figlia.
pagina 5 di 10 La madre, a seguito delle valutazioni demandate ai Servizi sociali competenti, è risultata poco sintonizzata sui bisogni della figlia (“a fronte di quanto raccolto nei colloqui, la madre mostra una fatica legata alla capacità di sintonizzarsi con la figlia, anche dal punto di vista affettivo ed emotivo. La signora, infatti, non sembrerebbe problematizzare gli eventi che hanno spinto la minore a una perdita di fiducia nei suoi confronti attribuendo tale atteggiamento a unicamente a una triangolazione comunicativa messa in atto dal padre e dai nonni paterni” - pagina 10 della relazione del 30 maggio 2024), oltre che scarsamente interessata a recuperare i rapporti concreti e quotidiani con la minore. La signora, invero, di fronte al rifiuto della figlia di tornare anche solo sporadicamente a pernottare presso di lei, non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio - a seguito della revoca del mandato al precedente difensore - per domandare che venissero accolte le proprie domande.
Per_
La minore invero, a far data dal mese di giugno 2023, è collocata in via esclusiva presso il padre nell'abitazione dei nonni paterni, e sin da allora ha manifestato un netto rifiuto nei confronti della madre. Solo a settembre 2024 è stato avviato il percorso in Spazio Neutro per la ripresa dei rapporti interrotti tra madre e figlia. Questa circostanza deve essere necessariamente tenuta in considerazione nella valutazione del regime di affidamento più adeguato per la minore. Se da un lato la madre ha dimostrato difficoltà nell'espletamento del proprio ruolo genitoriale (l'ultima relazione del 28.01.2025 evidenzia “l'attuale fatica nel conciliare la sua vita personale con la cura Per_ di ”), dall'altro il padre, che si occupa della figlia in via esclusiva, con il solo supporto dei propri genitori, è riuscito a garantirle un ambiente sicuro e sereno di crescita ed accudimento. Per
Per_ tali ragioni, in assenza di collaborazione nella gestione di da parte della madre, il sig. CP_1
deve poter godere di margini di decisione più ampi che solo il regime di affido esclusivo può garantirgli, nel miglior interesse della minore.
Dalla lettura delle relazioni dei Servizi sociali non emergono, tuttavia, fragilità materne tali da rendere necessario l'affido esclusivo della minore al padre in modalità rafforzata, come domandato dal resistente (“non emergono disturbi psicopatologici maggiori o elementi di elevata Part gravità clinica che riguardano la sig.ra – relazione 28.01.2025). Il quadro emerso non appare così grave ed irreversibile da estromettere la madre anche dalle decisioni più rilevanti per la vita e la
Per_ crescita di Per tali ragioni la domanda di affido esclusivo rafforzato del resistente non può essere accolta.
Alla luce delle riscontrate difficoltà materne, devono essere delegati i Servizi sociali a mantenere un monitoraggio sulle relazioni madre – figlia, provvedendo a regolamentarne le frequentazioni nel miglior interesse della minore e disponendo tutti gli interventi necessari, tra cui pagina 6 di 10 l'avvio di un percorso psicoterapico individuale per la madre, ritenuto opportuno dagli stessi servizi
“per favorire una maggiore integrazione del sé e centratura sui suoi bisogni identitari”. Ciò risulta quanto più rilevante al fine di garantire alla minore un accesso ad entrambe le figure genitoriali e favorire una relazione continuativa con la madre. Contestualmente, su indicazione dei Servizi stessi, deve essere loro demandato l'avvio di un percorso psicoterapeutico di supporto anche per la minore.
Contributo al mantenimento della figlia minore
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda di parte convenuta in punto economico in quanto idonea a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sulla ricorrente che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento della figlia.
La madre ha dichiarato di essere assunta presso La Rinascente di Milano con stipendio netto mensile di circa euro 1.300,00. La signora risulta ancora residente presso la casa coniugale sita in
Novate Milanese, Via Bollate n. 23 (certificato di residenza del 07.11.2024 allegato dal resistente), ma il resistente ha riferito che si sarebbe trasferita in zona Bovisa.
Il padre è impiegato nel settore informatico e percepisce uno stipendio di circa euro 2.200,00 netti mensili su 12 mesi (CU 2023 relativo all'anno di imposta 2022 – ultimo dato disponibile - riporta un reddito annuale netto di circa euro 26.395,00) e vive nella casa dei propri genitori.
Pertanto, a conferma dei provvedimenti provvisori, valutate le condizioni economiche delle parti, non essendo state allegate sopravvenute modifiche, l'importo del contributo mensile materno al mantenimento della figlia è da determinarsi in euro 300,00 mensili, tenuto conto del collocamento esclusivo presso il padre, che si fa carico interamente delle esigenze della figlia, e della quasi totale assenza di mantenimento diretto materno.
Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto delle rispettive capacità economiche.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre, unico collocatario della minore.
Sulla domanda paterna di conferma dell'obbligo di rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente, non si deve provvedere, in quanto la signora ha già lasciato l'abitazione, come dichiarato peraltro dallo stesso signor CP_1
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere poste in misura dei due terzi a carico della parte convenuta, tenuto conto della sua soccombenza in punto di responsabilità genitoriale ed economico.
P.Q.M.
pagina 7 di 10 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: Per_ 1. Affida la figlia minore in via esclusiva al padre, presso il quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Novate Milanese (MI), Via
Vialba n. 7 o nel luogo ove il padre dimorerà;
2. Dispone che i Servizi sociali del Comune di Novate Milanese (MI) - territorialmente competenti in base alla formale residenza della minore – mantengano un monitoraggio sul nucleo, adottando tutti i supporti ritenuti opportuni, compresi i percorsi di psicoterapia a supporto di madre e figlia, e segnalando a questa Autorità eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
3. Demanda agli incaricati Servizi sociali la regolamentazione delle frequentazioni materna, nel rispetto del primario interesse e delle esigenze della minore;
4. Pone a carico della madre, quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge, da corrispondersi al padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da marzo 2024;
5. Dispone che le spese straordinarie per la figlia siano ripartite tra i genitori al 50% come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 8 di 10 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dal padre, collocatario della minore;
pagina 9 di 10 7. Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.200,00, oltre
Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/3;
8. Condanna al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite, quota Parte_1
quantificata in euro 4.800,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Novate Milanese (MI).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29/07/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] in data [...], fesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv. BONOMO LORENZO e RENA LUIGI, revocati,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Mazzei e dall'Avv. Ludovico Barbata, presso il cui studio in Rho (MI), Via Madonna n. 63, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/09/2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per (come da ricorso): Parte_1
pagina 1 di 10 “1) Accertate e dichiarate le (gravi e ripetute) violazioni del sig. in materia di responsabilità CP_1 genitoriale che con scelta unilaterale, illecita e violenta ha modificato senza alcun accordo con la madre il collocamento dalla minore (da prevalente presso la madre, a totale presso di sé) ordinare al padre, anche inaudita altera parte, di ripristinare immediatamente il precedente collocamento in vigore sino a giugno 2023, permettendo alla figlia di ritornare alla di lei residenza.
2) Accertate e dichiarate le (gravi e ripetute) violazioni del padre in materia di responsabilità Per_ genitoriale, sarà collocata prevalentemente presso la madre (dove manterrà come oggi la residenza) e a quest'ultima sarà affidata in via esclusiva.
3) Il diritto di visita del padre sarà subordinato ad una valutazione (positiva) rispetto alla di lui capacità genitoriale (CTU) e dopo che il sig. avrà dato prova certa di aver cessato il CP_1 consumo di sostanze stupefacenti. Per_
4) Il padre contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla madre un assegno di mantenimento di 500,00 euro, oltre a contribuire alle spese straordinarie (come da protocollo del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente riportato) nella misura del 75%.”
Per : Controparte_1
“1. Accertate e dichiarate le violazioni e mancanze gravi e ripetute della sig.ra in Parte_1 materia di responsabilità genitoriale, disporre l'affidamento super esclusivo o, in alternativa, Per_ esclusivo di al padre, con conferma dell'attuale collocamento prevalente presso l'abitazione paterna di Via Vialba n. 7 in Novate Milanese (MI), o nel luogo ove il padre dimorerà.
2. Accertate e dichiarate le violazioni e mancanze gravi e ripetute della sig.ra in Parte_1 materia di responsabilità genitoriale, disciplinare il diritto di visita materno, solo dopo aver esperito CTU al fine di verificare quali siano le condizioni psicofisiche della ricorrente, l'attuale qualità del rapporto con la figlia e le sue capacità genitoriali.
3. Accertata e dichiarata l'inattuabilità di un progetto accuditivo paritario tra i genitori, confermare in capo alla sig.ra l'obbligo a concorrere al mantenimento ordinario Parte_1 della minore nella misura di euro =300,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da Linee Guida del Tribunale di Milano e assegno unico al 100% in favore del padre.
4. Confermare il rilascio della casa coniugale, così come stabilito dall'omologa della separazione e come reiterato dalla stessa sig.ra nel ricorso ex adverso. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria:
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi prova, si chiede sin da ora ammettersi l'interrogatorio libero del sig. e l'interrogatorio Controparte_1 formale della sig.ra sulle circostanze riportate in narrativa della comparsa di Parte_1 costituzione e risposta in favore del sig. precedute dalla locuzione “Vero che” Controparte_1 nonché prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel mese di settembre 2022 in località Castellazzo di Bollate (MI) si avvedeva della Per_ presenza della sig.ra e della di lei figlia che percorrevano di notte una strada Parte_1 buia a piedi e da sole?
2. Vero che nella circostanza di cui al capitolo 1 che precede fermava il proprio veicolo e domandava alla sig.ra se avesse bisogno di un passaggio e che, a risposta Parte_1 affermativa, riaccompagnava la stessa e la di lei figlia presso l'abitazione di Novate Milanese, via Bollate n. 23?
3. Vero che, all'uscita da scuola frequentata Istituto Scolastico Italo Calvino di Novate Milanese (MI), alle ore 16:30, ogni qualvolta si avvede della presenza della madre chiede di Parte_2 poter attendere il padre, sig. o i nonni paterni? Controparte_1
pagina 2 di 10
4. Vero che a partire dal mese di marzo 2023, manifesta l'intenzione di voler vivere Parte_2 stabilmente a casa del padre e di pernottare presso la di lui abitazione? Controparte_1
5. Vero che, a partire dal mese di marzo 2023 ha assunto un atteggiamento di distacco Parte_2 dalla madre sig.ra ? Parte_1
6. Vero che, a partire dal mese di marzo 2023, lamenta dolori fisici nei giorni di Parte_2 competenza materna e chiede di rimanere a casa del sig. Controparte_1
7. Vero che, a partire dal mese di marzo 2023, riferisce di aver paura a star a casa Parte_2 della madre sig.ra ? Parte_1
8. Vero che nel mese di marzo 2023, sulle scale interne che portano all'abitazione ove risiede la sig.ra in Novate Milanese, Via Bollate n. 23, in procinto di entrare Parte_1 Parte_2 nell'abitazione materna si è aggrappata con le unghie alle pareti dell'immobile chiedendo di essere portata alla casa paterna?
9. Vero che il giorno 09 aprile 2023 in occasione della giornata della Santa Pasqua, Parte_2 dopo che le fu riferito di prepararsi per essere accompagnata dalla madre sig.ra , ha Parte_1 opposto resistenza chiedendo di restare col padre sig. e con i nonni paterni sig. Controparte_1
e ? Parte_3 Persona_2
10. Vero che il giorno 12 novembre 2023 dopo che le fu riferito di prepararsi per Parte_2 andare con la madre sig.ra , ha opposto resistenza chiedendo di restare col padre sig. Parte_1
e con i nonni paterni sig.ri e presso la di Controparte_1 Parte_3 Persona_2 loro abitazione?
11. Vero che il giorno 13 novembre 2023 veniva accompagnata dalla madre sig.ra Parte_2 [...]
presso il frequentato Istituto Scolastico Italo Calvino di Novate Milanese alle ore 08:00? Pt_1
12. Vero che il giorno 13 novembre 2023 alle ore 08:05 circa girovagava da sola Parte_2 all'interno dell'Istituto Scolastico Italo Calvino di Novate Milanese da lei frequentato?
13. Vero che il giorno 13 novembre 2023 alle ore 08:05 circa veniva intercettata dalla Parte_2 docente la quale, vedendola piangere e trovandola sola all'interno Persona_3 dell'Istituto Scolastico prima dell'inizio delle lezioni, avvisava telefonicamente il padre della minore, sig. chiedendogli di raggiungere la figlia a scuola? Controparte_1
Si indicano a testi: Sui capitoli n.1 e n.2:
- il sig. , residente in [...] Sui capitoli dal Tes_1
n.3 al n.13:
- il sig. residente in [...]; Parte_3
- la sig.ra , residente in [...]; Persona_2
- la sig.ra residente in [...] Testimone_2
(limitatamente al capitolo 3);
- la sig.ra , residente in [...] (limitatamente al Testimone_3 capitolo 9);
- la sig.ra domiciliata presso l'Istituto Scolastico Italo Calvino di Novate Persona_3
Milanese (MI), Via Giacomo Brodolini n. 45 (limitatamente ai capitoli 11-12- 13).
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversi eventualmente ammessi.
***** Disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di verificare quali siano le condizioni psicofisiche della ricorrente, l'attuale qualità del rapporto con la figlia e le sue capacità genitoriali.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 3 di 10 e hanno contratto matrimonio civile in Novate Parte_1 Controparte_1
Milanese il 3/11/2015, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Novate Milanese (MI) all'anno 2015, atto. N. 31, uff. 01, parte I. Per_ Dall'unione è nata una figlia, il 06/01/2016.
Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. 11131/2021 del Per_ 18.06.2021 del Tribunale di Milano, che disponeva l'affido condiviso della figlia il collocamento materno nella casa coniugale e visite paterne a settimane alternate dal lunedì al
Per_ mercoledì e dal giovedì alla domenica, il mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva competenza, un assegno di mantenimento per la moglie di euro 350,00 mensili sino a quando la signora non avrebbe reperito un'occupazione a tempo indeterminato, la suddivisione delle spese straordinarie per la figlia al 50% e la percezione integrale materna dell'assegno unico.
Con ricorso depositato il 29.07.2023, la ricorrente, riferendo la violazione degli accordi separativi da parte del marito, che aveva modificato unilateralmente il collocamento dalla minore, chiedeva la pronuncia del divorzio dal marito, l'affido esclusivo della minore e il collocamento prevalente presso di sé presso, e che il diritto di visita del padre fosse subordinato ad una valutazione tecnica rispetto alla di lui capacità genitoriale;
domandava altresì un contributo paterno
Per_ al mantenimento della figlia di 500,00 euro mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie.
In data 17 novembre 2023 si costituiva il convenuto il quale, contestando integralmente la ricostruzione di controparte e asserendo che fosse la bambina a non voler stare con la madre, si associava alla domanda di divorzio, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore a sé con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, con diritto di visita materno valutato a seguito di CTU, un contributo materno al mantenimento ordinario della minore nella misura di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico al 50% tra i genitori;
chiedeva altresì il rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente, come concordato in sede di separazione.
All'udienza del 15.01.2024, le parti congiuntamente davano atto che erano in corso dialoghi per trovare un accordo. Il Giudice Delegato, sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, sentiva i difensori i quali si impegnavano a rivolgersi a un professionista per la minore, assegnava alle parti termine per confermare la presa in carico e riservava all'esito.
Con ordinanza del 12.02.2024 il Giudice Delegato, in assenza di adempimento delle parti, fissava nuovo termine, per la comunicazione del nominativo del centro che avrebbe preso in carico il nucleo ed eventuali altri accordi in tema economico/genitoriale, riservandosi in difetto di provvedere.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 28.02.2024, il Giudice Delegato, preso atto che le parti non avevano raggiunto alcun accordo in ambito genitoriale e chiedevano l'adozione dei provvedimento provvisori, disponeva il collocamento paterno della minore, delegava i servizi sociali del Comune di
Novate Milanese alla presa in carico del nucleo familiare, poneva in capo alla madre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore versando al padre un assegno di euro 300,00 mensili, confermava nel resto le condizioni della separazione, rigettava le istanze istruttorie e rimetteva il fascicolo al Collegio per la sola pronuncia di sentenza parziale.
Con sentenza parziale n. 2921/2024 pubblicata il 14/03/2024 era dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per il proseguimento del giudizio.
All'udienza del 18.06.2024, il Giudice delegato disponeva che i Servizi sociali provvedessero urgentemente all'attivazione del percorso in Spazio Neutro e di ogni altra iniziativa opportuna all'esito delle valutazioni psicodiagnostiche.
In data 18 luglio 2024 i difensori della ricorrente depositavano atto di revoca del mandato nei loro confronti.
All'udienza del 14.11.2024, il Giudice delegato, dato atto che la ricorrente non era più costituita e che il giudizio era sostanzialmente istruito, assegnava alle parti termini per il deposito di atti conclusivi del processo e fissava udienza di rimessione in decisione.
All'udienza del 04.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato, lette le note della sola parte resistente, rimetteva la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate dal resistente, in quanto del tutto superflue.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di dover disporre l'affido esclusivo della minore al padre, che è risultato capace e tutelante degli interessi della minore, ritenendo al contrario che la madre si sia dimostrata inidonea ad assolvere il proprio ruolo educativo e l'onere di ripresa dei rapporti con la figlia.
pagina 5 di 10 La madre, a seguito delle valutazioni demandate ai Servizi sociali competenti, è risultata poco sintonizzata sui bisogni della figlia (“a fronte di quanto raccolto nei colloqui, la madre mostra una fatica legata alla capacità di sintonizzarsi con la figlia, anche dal punto di vista affettivo ed emotivo. La signora, infatti, non sembrerebbe problematizzare gli eventi che hanno spinto la minore a una perdita di fiducia nei suoi confronti attribuendo tale atteggiamento a unicamente a una triangolazione comunicativa messa in atto dal padre e dai nonni paterni” - pagina 10 della relazione del 30 maggio 2024), oltre che scarsamente interessata a recuperare i rapporti concreti e quotidiani con la minore. La signora, invero, di fronte al rifiuto della figlia di tornare anche solo sporadicamente a pernottare presso di lei, non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio - a seguito della revoca del mandato al precedente difensore - per domandare che venissero accolte le proprie domande.
Per_
La minore invero, a far data dal mese di giugno 2023, è collocata in via esclusiva presso il padre nell'abitazione dei nonni paterni, e sin da allora ha manifestato un netto rifiuto nei confronti della madre. Solo a settembre 2024 è stato avviato il percorso in Spazio Neutro per la ripresa dei rapporti interrotti tra madre e figlia. Questa circostanza deve essere necessariamente tenuta in considerazione nella valutazione del regime di affidamento più adeguato per la minore. Se da un lato la madre ha dimostrato difficoltà nell'espletamento del proprio ruolo genitoriale (l'ultima relazione del 28.01.2025 evidenzia “l'attuale fatica nel conciliare la sua vita personale con la cura Per_ di ”), dall'altro il padre, che si occupa della figlia in via esclusiva, con il solo supporto dei propri genitori, è riuscito a garantirle un ambiente sicuro e sereno di crescita ed accudimento. Per
Per_ tali ragioni, in assenza di collaborazione nella gestione di da parte della madre, il sig. CP_1
deve poter godere di margini di decisione più ampi che solo il regime di affido esclusivo può garantirgli, nel miglior interesse della minore.
Dalla lettura delle relazioni dei Servizi sociali non emergono, tuttavia, fragilità materne tali da rendere necessario l'affido esclusivo della minore al padre in modalità rafforzata, come domandato dal resistente (“non emergono disturbi psicopatologici maggiori o elementi di elevata Part gravità clinica che riguardano la sig.ra – relazione 28.01.2025). Il quadro emerso non appare così grave ed irreversibile da estromettere la madre anche dalle decisioni più rilevanti per la vita e la
Per_ crescita di Per tali ragioni la domanda di affido esclusivo rafforzato del resistente non può essere accolta.
Alla luce delle riscontrate difficoltà materne, devono essere delegati i Servizi sociali a mantenere un monitoraggio sulle relazioni madre – figlia, provvedendo a regolamentarne le frequentazioni nel miglior interesse della minore e disponendo tutti gli interventi necessari, tra cui pagina 6 di 10 l'avvio di un percorso psicoterapico individuale per la madre, ritenuto opportuno dagli stessi servizi
“per favorire una maggiore integrazione del sé e centratura sui suoi bisogni identitari”. Ciò risulta quanto più rilevante al fine di garantire alla minore un accesso ad entrambe le figure genitoriali e favorire una relazione continuativa con la madre. Contestualmente, su indicazione dei Servizi stessi, deve essere loro demandato l'avvio di un percorso psicoterapeutico di supporto anche per la minore.
Contributo al mantenimento della figlia minore
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda di parte convenuta in punto economico in quanto idonea a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sulla ricorrente che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento della figlia.
La madre ha dichiarato di essere assunta presso La Rinascente di Milano con stipendio netto mensile di circa euro 1.300,00. La signora risulta ancora residente presso la casa coniugale sita in
Novate Milanese, Via Bollate n. 23 (certificato di residenza del 07.11.2024 allegato dal resistente), ma il resistente ha riferito che si sarebbe trasferita in zona Bovisa.
Il padre è impiegato nel settore informatico e percepisce uno stipendio di circa euro 2.200,00 netti mensili su 12 mesi (CU 2023 relativo all'anno di imposta 2022 – ultimo dato disponibile - riporta un reddito annuale netto di circa euro 26.395,00) e vive nella casa dei propri genitori.
Pertanto, a conferma dei provvedimenti provvisori, valutate le condizioni economiche delle parti, non essendo state allegate sopravvenute modifiche, l'importo del contributo mensile materno al mantenimento della figlia è da determinarsi in euro 300,00 mensili, tenuto conto del collocamento esclusivo presso il padre, che si fa carico interamente delle esigenze della figlia, e della quasi totale assenza di mantenimento diretto materno.
Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto delle rispettive capacità economiche.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre, unico collocatario della minore.
Sulla domanda paterna di conferma dell'obbligo di rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente, non si deve provvedere, in quanto la signora ha già lasciato l'abitazione, come dichiarato peraltro dallo stesso signor CP_1
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere poste in misura dei due terzi a carico della parte convenuta, tenuto conto della sua soccombenza in punto di responsabilità genitoriale ed economico.
P.Q.M.
pagina 7 di 10 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: Per_ 1. Affida la figlia minore in via esclusiva al padre, presso il quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Novate Milanese (MI), Via
Vialba n. 7 o nel luogo ove il padre dimorerà;
2. Dispone che i Servizi sociali del Comune di Novate Milanese (MI) - territorialmente competenti in base alla formale residenza della minore – mantengano un monitoraggio sul nucleo, adottando tutti i supporti ritenuti opportuni, compresi i percorsi di psicoterapia a supporto di madre e figlia, e segnalando a questa Autorità eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
3. Demanda agli incaricati Servizi sociali la regolamentazione delle frequentazioni materna, nel rispetto del primario interesse e delle esigenze della minore;
4. Pone a carico della madre, quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge, da corrispondersi al padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da marzo 2024;
5. Dispone che le spese straordinarie per la figlia siano ripartite tra i genitori al 50% come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 8 di 10 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dal padre, collocatario della minore;
pagina 9 di 10 7. Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.200,00, oltre
Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/3;
8. Condanna al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite, quota Parte_1
quantificata in euro 4.800,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Novate Milanese (MI).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 10 di 10