Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 20/03/2026, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6931 del 2025, proposto da
La Nuova Meccanica Navale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
nei confronti
M.M.C. - Manutenzioni Meccaniche e Carpenteria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 29853 del 04.11.2025 con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha denegato l’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 23.09.2025 ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione oggetto della detta istanza e la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio della stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli e della M.M.C. - Manutenzioni Meccaniche e Carpenteria s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa AN LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con istanza del 23 settembre 2025 la s.r.l. Nuova Meccanica Navale ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di poter accedere agli atti in possesso dell'Autorità relativi “ alla verifica e/o monitoraggio dell'adempimento da parte della MMC s.r.l. degli obblighi assunti con la concessione in questione; all'esecuzione del business plan allegato alla concessione, incluse eventuali relazioni periodiche, rendicontazioni economico-finanziarie, verbali di sopralluogo e/o di accertamento, corrispondenza intercorsa con la concessionaria e comunque ad ogni altro documento connesso e rilevante al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dalla concessione stessa .. ”.
A sostegno dell'istanza (presentata sia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della l. n. 241 del 90, che dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013), l'odierna ricorrente ha dedotto:
- di operare da diversi anni stabilmente nel porto di Napoli, nel settore riparazioni navali;
- di essere stata titolare della concessione demaniale marittima n. 28/2012, che in seguito ad istanza di rinnovo è stata poi rilasciata all'odierna controinteressata MMC s.r.l con durata 2018-2033.
Sulla scorta di tali circostanze, la ricorrente, invocando un interesse diretto ed attuale alla conoscenza di tutti gli atti concernenti la verifica dell'adempimento degli obblighi assunti con la suddetta concessione, ha dunque inoltrato l’istanza di accesso di cui sopra, rappresentando che l'eventuale mancato rispetto da parte della MMC s.r.l. degli obblighi derivanti dalla concessione e dal relativo business plan comporterebbe una distorsione delle condizioni concorrenziali a suo danno. L'autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha respinto tale istanza con la nota oggetto del presente ricorso, asserendo non sussistere in capo alla ricorrente un interesse diretto e concreto connesso alla difesa attuale di posizioni giuridiche, paventando una finalità meramente esplorativa dell'istanza e dando comunque atto dell'opposizione per ragioni di riservatezza spiegata dall'odierna contro interessata.
2 – La ricorrente ha censurato tale diniego, lamentando in estrema sintesi:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs n. 33/2013;
II) violazione dell’art. 3 e 97 Cost – violazione dei principi di partecipazione e trasparenza.
3 - L’Amministrazione intimata ha resistito all’impugnativa.
4 - Ha preso parte alla lite anche la controinteressata, chiedendo respingersi il ricorso.
5 - Alla camera di consiglio del 26/2/2026 il ricorso è transitato in decisione.
6 - Il gravame non è meritevole di accoglimento.
6.1 - In termini generali, si osserva che “ .. ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, il diritto d'accesso è riconosciuto al titolare di interesse personale, differenziato, serio e non emulativo alla conoscenza dei documenti amministrativi quale esternazione e rappresentazione di atti e provvedimenti amministrativi, in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed in correlazione alla loro cura e difesa.
Peraltro, è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui l'istanza ostensiva, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L. n. 241/1990, non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull'azione amministrativa, conseguentemente deve ritenersi inammissibile un ricorso avverso il silenzio - rigetto della P.A. in merito ad un'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso abbia un oggetto generico e indeterminato, sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza ovvero, per taluni profili, non riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di elaborazione di dati.
Difatti, il diritto di accesso non garantisce al privato un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolta secondo i canoni di trasparenza. In altre parole, la disciplina sull'accesso tutela solo l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 07/10/2022, n. 12751) ” – ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 2987/2023.
6.2 - Alla luce di quanto precede, il diniego opposto dall’Amministrazione resiste alle censure ricorsuali. Come ritenuto anche dall’AdSP nell’atto impugnato, non si apprezza nell’istanza della ricorrente alcun interesse concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione oggetto dell’istanza. Quest’ultima assume un carattere esplorativo, priva – come è – di elementi dai quali inferire eventuali inadempimenti da parte dell’attuale concessionaria.
La domanda è funzionale, in altri termini, ad un sostanziale (ed inammissibile) controllo generalizzato sull'attività dell’Amministrazione concedente.
6.3 – L’opposto diniego “tiene” anche a voler valorizzare il richiamo alla normativa di cui al d. lgs. n. 33/2013: essendo pacifico l’interesse della ricorrente rispetto alla concessione del bene demaniale o comunque a non subire distorti effetti concorrenziali, va esclusa la riconducibilità della richiesta di accesso al paradigma del cd. “accesso civico”.
In argomento, di recente, la Sezione ha chiarito:
“«… l’accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico (cfr. Cons. Stato, VI, 13 agosto 2019, n. 5702), mentre nella fattispecie in questione la richiesta di accesso civico è dichiaratamente finalizzata alla realizzazione di un asserito interesse meramente personale, sicché, per come formulata, si appalesa quale mero surrogato dell’accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, sottendendo, quindi, una finalità esclusivamente egoistica, incompatibile con le finalità di trasparenza e di interesse generale proprie dell’accesso civico» - secondo quanto affermato in primo luogo, dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, punti da 36.4 a 36.6 della narrativa, oltre a TAR Lombardia, Milano, Sezione III, sentenza n. 1951 del 2017; Sezione IV, sentenza n. 669 del 2018 e Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6589 del 2023, da ultimo richiamate da Tar Lombardia, sez. II, sent. n. 2155/2024 ” – sent. n. 6686/2024.
6.4 - Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
7 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente e di MMC Manutenzioni Meccaniche e Carpenteria s.r.l. (con attribuzione) che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre accessori come per legge per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA AD, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
AN LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LE | AR RA AD |
IL SEGRETARIO