Art. 33.
Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni ed all' art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870 , sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge.
Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193, 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 46 della legge 5 aprile 1964, n. 284 sono soppressi.
Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni ed all' art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870 , sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge.
Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193, 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 46 della legge 5 aprile 1964, n. 284 sono soppressi.