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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2022 r.g. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Napoli C.F._2
(pec: Email_1
– parte appellante – contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. , rappresentato da P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sabino (p.e.c.:
Email_2
– parte appellata –
Conclusioni per la parte appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa. 2
PRELIMINARMENTE
-sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza num. 4510/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice Dott. Santo Sutera, il 25/11/2021, oggi appellata, ricorrendo i gravi motivi indicati in narrativa;
Nel merito:
− ritenere e dichiarare errata la sentenza appellata per mancanza di prova riferibile al danno subito e difetto di motivazione e conseguentemente riformarla in tal senso e ciò per tutto quanto dedotto al superiore motivo numero 1 della narrativa;
-ritenere e dichiarare errata la sentenza appellata per avere deciso il giudice di prime cure ultra petitum e conseguentemente riformarla in tal senso e ciò per tutto quanto dedotto al superiore motivo numero 2 della narrativa;
-ritenere e dichiarare errata la sentenza appellata per errata quantificazione delle somme eventualmente dovute dai Sig.ri all a titolo di indennità di Pt_1 CP_1 occupazione e conseguentemente riformarla in tal senso e ciò per tutto quanto dedotto al superiore motivo numero 3 della narrativa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Massimiliano Napoli il quale dichiara di avere anticipato tutte le spese e di non aver percepito alcun compenso”
Conclusioni per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa istanza, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c., perché infondata ed inammissibile, per tutte le ragioni meglio espeste in premessa;
sempre in via preliminare: dichiarare l'appello infondato ed inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni su esposte;
in via principale: rigettare le domande di controparte e per l'effetto confermare 3
integralmente la sentenza n. 4510/2021, emessa e depositata in data 25/11/21 dal Tribunale di Palermo, Sezione II Civile. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello, confermare la sentenza n. 4510/2021 e condannare gli appellanti al pagamento della diversa somma che dovesse essere ritenuta equa secondo i calcoli effettuati dal CTU nel processo di primo grado o secondo equo giudizio di codesta Ecc.ma Corte.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4510/2021 del 25.11.2021 il Tribunale di Palermo, accogliendo le domande spiegate dall' nei confronti di e CP_1 Parte_1 [...]
, accertava e dichiarava l'occupazione da parte dei convenuti Parte_2 dell'immobile sito in Palermo, via Giovanni da Verrazzano n. 27/29, di proprietà dell'Istituto richiedente, condannando i medesimi convenuti all'immediato rilascio del bene nonché al pagamento in favore della parte attrice dell'indennità di occupazione, pari ad € 62.818,09 per il periodo dal mese di giugno 2011 a maggio
2021 ed € 663,66 mensili da giugno 2021 fino all'effettivo rilascio;
condannava inoltre i convenuti alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €
4.738,00 oltre accessori, oltre alle spese di CTU.
Il Tribunale riteneva comprovata l'illegittima detenzione dell'immobile da parte di entrambi i soggetti evocati e, posta la risoluzione dell'originario contratto di locazione alla morte del precedente conduttore (anno 2002), reputava non applicabile la disciplina di cui all'art. 37 l. 392/1978 sulla successione nei contratti di locazione, invocata invece dai resistenti, escludendo pertanto che a decorrere dal
4.1.2002 la detenzione dell'immobile fosse sorretta da valido titolo. Quanto alla domanda risarcitoria relativa al pagamento dell'indennità di occupazione, ritenuto il danno in re ipsa, per il solo fatto dell'illegittima detenzione, ne determinava l'ammontare sulla scorta del valore locativo dell'immobile occupato, come 4
determinato dal c.t.u. e in base ai calcoli da quest'ultimo effettuati.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno interposto gravame e Parte_1
. Parte_2
Ricostituito il contraddittorio, l' rappresentata dalla CP_1 Controparte_2
(già costituitasi nel pregresso grado con “comparsa di costituzione in
[...] prosecuzione”), ha chiesto il rigetto dei motivi di impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, in data
20 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appello proposto da e , che investe Parte_1 Parte_2 essenzialmente le statuizioni di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, si basa su tre motivi.
La sentenza è censurata, innanzi tutto, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto provato il danno subito dall' quantificando la somma dovuta a titolo CP_1 risarcitorio in via equitativa. Secondo gli appellanti, in caso di occupazione di immobile sine titulo il danno subito dal proprietario non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere sempre provato dalla parte attrice, fornendo adeguate argomentazioni che rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, nella specie carenti. E' criticata anche la liquidazione del citato pregiudizio, in quanto effettuata dal primo Giudice senza indicazione dei fattori presi a tal fine in considerazione.
Con il secondo motivo, gli impugnanti lamentano l'illegittimità della sentenza per avere deciso il Tribunale ultra petitum, con il riconoscimento di una somma superiore a quella indicata dall' . CP_1
È contestata infine, con il terzo motivo di appello, la quantificazione delle somme eventualmente dovute a titolo di indennità di occupazione, in quanto detta 5
indennità non potrebbe comprendere l'aggiornamento con indicizzazione ISTAT, ammissibile solo per i rapporti di locazione e presupponente una specifica richiesta del locatore in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge sull'equo canone. Gli impugnanti reputano, al più, ammissibile, sull'importo determinato dal c.t.u. senza alcuna maggiorazione ISTAT, la rivalutazione monetaria e interessi ovvero, in ulteriore subordine, l'operatività della percentuale di indicizzazione
ISTAT al 75%.
3.1. Il primo motivo deve essere disatteso.
Sul tema del danno da occupazione sine titulo sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 33645/2022 (v. anche l'annessa Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo n. 116 del 28.12.2022), dato conto del contrasto tra l'impostazione imperniata sulla concezione normativa del danno – tendente a configurare un “danno presunto” legato alla natura normalmente fruttifera del bene occupato – e l'impostazione c.d. causalistica – che esclude che il pregiudizio in discorso possa coincidere con l'evento di danno rappresentato dalla mancata disponibilità del bene, postulando la prova (anche per presunzioni) di aver perso concrete occasioni di vendita o di locazione dello stesso
– e ferma la distinzione tra la tutela reale e la tutela risarcitoria, hanno sancito principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato
a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per
i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma 6
il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Ora, nel caso in esame, al di là del riferimento più volte proposto dall' CP_1 nel presente grado ad un presunto danno da “lucro cessante” – rimasto, in effetti, detto eventuale pregiudizio, nei termini di una possibile concessione in godimento del bene a terzi verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato
(sempre arg. ex Cass. 33645/2022), non sufficientemente dedotto e/o provato a cura della parte interessata – non può non considerarsi che la domanda risarcitoria proposta dall' , là dove collegata, per come già indicato nel ricorso CP_1 introduttivo del progresso grado, al “mancato reddito ricavabile dall'immobile”, attiene ad una voce di danno che richiama, all'evidenza, la possibilità di godimento
(in particolare, mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa) perduta in conseguenza dell'illegittima occupazione del bene. Si tratta di un pregiudizio apprezzabile secondo un criterio di normalità, considerato del resto che l' , stante peraltro la pacifica corresponsione dei canoni fino al CP_1 mese di giugno 2011, era ragionevolmente convinto che il bene fosse persistentemente concesso in locazione, per appurare invece in seguito che, deceduto il precedente conduttore, il bene risultava illegittimamente occupato.
Deve, pertanto, essere confermato l'accoglimento dell'istanza di risarcimento, essendo comunque utilizzabile, per la perdita della possibilità di godimento, un criterio di liquidazione equitativa omogeneo che si attesta sul valore locativo di mercato, il quale rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (cfr. Cass. S.U. 33645/2022).
3.2. Va del pari respinto il secondo motivo di gravame.
In caso di originaria incertezza sulla esatta determinabilità del quantum,
l'indicazione di un importo domandato a titolo risarcitorio, ove accompagnata dalla 7
formula "o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia",
è indicativa della volontà della parte di ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice, mentre la citata clausola risulta priva di rilevanza ove all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite c.t.u., risulti una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (cfr. Cass. 22330/2017 e, inoltre. Cass.
35302/2022).
Nel caso in esame, l'originaria richiesta avanzata dall' di pagamento CP_1 dell'indennità di occupazione conteneva già la formula “e/o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa anche a seguito di disponenda CTU”
(v. nel ricorso introduttivo del pregresso grado); inoltre, la stessa parte attrice nel pregresso grado, all'esito dell'istruttoria espletata e, dunque, all'atto della precisazione delle relative conclusioni, non si è limitata a richiamare le domande nei termini già formulati con l'atto introduttivo ma, conformemente ai citati indirizzi, ha specificamente richiesto la condanna dei convenuti al pagamento
“della somma di €. 62.818,00 a titolo risarcimento del danno per il mancato reddito ricavabile dall'immobile dal mese di giugno 2011 al mese di maggio 2021,
(indennità di occupazione), oltre ulteriori indennità maturate e maturande sino all'effettivo rilascio nella somma che oggi si precisa in €. 663,00, mensili, all'esito della disposta CTU” (cfr. le note di trattazione scritta depositate dall'Istituto in data
13.10.2021).
La formulazione delle conclusioni operata dall' nel corso del processo CP_1 induce ad escludere la configurabilità della violazione dell'art. 112 c.p.c. contestata invece nell'atto di appello, rivelandosi la condanna disposta dal primo Giudice coerente con il tenore delle domande ritualmente avanzate dalla parte richiedente.
3.3. Passando ora alle doglianze attinenti alla esatta quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, cui si riferisce il terzo motivo 8
di gravame, deve osservarsi quanto segue.
Le su ricordate Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito, come anticipato, che nel caso di liquidazione in via equitativa del danno per il mancato godimento dell'immobile illegittimamente occupato, il Giudice può ricorrere al parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso in esame, tale valore locativo di mercato risulta congruamente stimato dal c.t.u. nominato nel pregresso grado come pari ad €. 252,39 mensili nel mese di giugno 2011.
In particolare, e ai fini della determinazione del risarcimento spettante all' per l'abusiva occupazione dell'immobile, può considerarsi, quale idoneo CP_1 parametro di riferimento, l'adeguamento Istat al 75% proposto dal consulente nelle pagine 3 e 4 della relazione, datata 28 giugno 2021, di risposta alle osservazioni critiche delle parti, determinandosi dunque in complessivi €. 31.416,43 il risarcimento del danno da perdita della possibilità di godimento del bene sino al mese di maggio 2021.
A tale importo deve aggiungersi la somma di €. 1.644,66 (274,11 x 6), corrispondente alle 6 mensilità da giugno 2021 sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, calcolate secondo il canone rivalutato di €. 274,11 indicato dal c.t.u. relativamente all'ultimo periodo gennaio-maggio 2021 (v.
l'ultima riga della tabella a pag. 4 della relazione di risposta alle osservazioni delle parti, cit.). Ed infatti, dalla data della sentenza del Tribunale, che ha condannato gli odierni appellanti al rilascio, l' è stato posto nelle condizioni di rientrare nella CP_1 disponibilità dell'immobile, non avendo mostrato comunque l'odierna parte appellante, anche tenuto conto dei motivi di impugnazione, alcun interesse a permanere nella detenzione dei locali.
Deve pertanto essere determinato in complessivi €. 33.061,09 il risarcimento spettante all' a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile, CP_1 con conseguente condanna di e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 9
corrispondere all' , in parziale riforma della sentenza gravata, il citato CP_1 importo, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi su ciascuna annualità dalle singole scadenze di ognuna di esse (come analiticamente indicate nella menzionata tabella redatta dal c.t.u., pagg. 3 e 4 della relazione, datata 28 giugno 2021, di risposta alle osservazioni critiche delle parti) sino alla data della presente sentenza,
e oltre interessi legali da calcolarsi su ciascuna annualità rivalutata anno per anno dalla scadenza di ciascuna di esse sino alla data della presente sentenza.
4. In ragione degli esiti complessivi del processo e, dunque, considerata la persistente sostanziale soccombenza della parte appellante, quest'ultima va condannata a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, da rapportarsi al decisum, e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 4510/2021 resa dal Tribunale di Palermo in data 25.11.2021, così provvede: condanna e , in solido tra loro, a corrispondere Parte_1 Parte_2
a titolo risarcitorio in favore dell' l'importo €. 33.061,09, oltre rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali da calcolarsi secondo quanto precisato in parte motiva;
conferma per il resto la sentenza gravata;
condanna la parte appellante a rifondere in favore dell' le spese del CP_1 presente grado che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo in data 11.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2022 r.g. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Napoli C.F._2
(pec: Email_1
– parte appellante – contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. , rappresentato da P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sabino (p.e.c.:
Email_2
– parte appellata –
Conclusioni per la parte appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa. 2
PRELIMINARMENTE
-sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza num. 4510/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice Dott. Santo Sutera, il 25/11/2021, oggi appellata, ricorrendo i gravi motivi indicati in narrativa;
Nel merito:
− ritenere e dichiarare errata la sentenza appellata per mancanza di prova riferibile al danno subito e difetto di motivazione e conseguentemente riformarla in tal senso e ciò per tutto quanto dedotto al superiore motivo numero 1 della narrativa;
-ritenere e dichiarare errata la sentenza appellata per avere deciso il giudice di prime cure ultra petitum e conseguentemente riformarla in tal senso e ciò per tutto quanto dedotto al superiore motivo numero 2 della narrativa;
-ritenere e dichiarare errata la sentenza appellata per errata quantificazione delle somme eventualmente dovute dai Sig.ri all a titolo di indennità di Pt_1 CP_1 occupazione e conseguentemente riformarla in tal senso e ciò per tutto quanto dedotto al superiore motivo numero 3 della narrativa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Massimiliano Napoli il quale dichiara di avere anticipato tutte le spese e di non aver percepito alcun compenso”
Conclusioni per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa istanza, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c., perché infondata ed inammissibile, per tutte le ragioni meglio espeste in premessa;
sempre in via preliminare: dichiarare l'appello infondato ed inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni su esposte;
in via principale: rigettare le domande di controparte e per l'effetto confermare 3
integralmente la sentenza n. 4510/2021, emessa e depositata in data 25/11/21 dal Tribunale di Palermo, Sezione II Civile. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello, confermare la sentenza n. 4510/2021 e condannare gli appellanti al pagamento della diversa somma che dovesse essere ritenuta equa secondo i calcoli effettuati dal CTU nel processo di primo grado o secondo equo giudizio di codesta Ecc.ma Corte.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4510/2021 del 25.11.2021 il Tribunale di Palermo, accogliendo le domande spiegate dall' nei confronti di e CP_1 Parte_1 [...]
, accertava e dichiarava l'occupazione da parte dei convenuti Parte_2 dell'immobile sito in Palermo, via Giovanni da Verrazzano n. 27/29, di proprietà dell'Istituto richiedente, condannando i medesimi convenuti all'immediato rilascio del bene nonché al pagamento in favore della parte attrice dell'indennità di occupazione, pari ad € 62.818,09 per il periodo dal mese di giugno 2011 a maggio
2021 ed € 663,66 mensili da giugno 2021 fino all'effettivo rilascio;
condannava inoltre i convenuti alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €
4.738,00 oltre accessori, oltre alle spese di CTU.
Il Tribunale riteneva comprovata l'illegittima detenzione dell'immobile da parte di entrambi i soggetti evocati e, posta la risoluzione dell'originario contratto di locazione alla morte del precedente conduttore (anno 2002), reputava non applicabile la disciplina di cui all'art. 37 l. 392/1978 sulla successione nei contratti di locazione, invocata invece dai resistenti, escludendo pertanto che a decorrere dal
4.1.2002 la detenzione dell'immobile fosse sorretta da valido titolo. Quanto alla domanda risarcitoria relativa al pagamento dell'indennità di occupazione, ritenuto il danno in re ipsa, per il solo fatto dell'illegittima detenzione, ne determinava l'ammontare sulla scorta del valore locativo dell'immobile occupato, come 4
determinato dal c.t.u. e in base ai calcoli da quest'ultimo effettuati.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno interposto gravame e Parte_1
. Parte_2
Ricostituito il contraddittorio, l' rappresentata dalla CP_1 Controparte_2
(già costituitasi nel pregresso grado con “comparsa di costituzione in
[...] prosecuzione”), ha chiesto il rigetto dei motivi di impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, in data
20 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appello proposto da e , che investe Parte_1 Parte_2 essenzialmente le statuizioni di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, si basa su tre motivi.
La sentenza è censurata, innanzi tutto, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto provato il danno subito dall' quantificando la somma dovuta a titolo CP_1 risarcitorio in via equitativa. Secondo gli appellanti, in caso di occupazione di immobile sine titulo il danno subito dal proprietario non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere sempre provato dalla parte attrice, fornendo adeguate argomentazioni che rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, nella specie carenti. E' criticata anche la liquidazione del citato pregiudizio, in quanto effettuata dal primo Giudice senza indicazione dei fattori presi a tal fine in considerazione.
Con il secondo motivo, gli impugnanti lamentano l'illegittimità della sentenza per avere deciso il Tribunale ultra petitum, con il riconoscimento di una somma superiore a quella indicata dall' . CP_1
È contestata infine, con il terzo motivo di appello, la quantificazione delle somme eventualmente dovute a titolo di indennità di occupazione, in quanto detta 5
indennità non potrebbe comprendere l'aggiornamento con indicizzazione ISTAT, ammissibile solo per i rapporti di locazione e presupponente una specifica richiesta del locatore in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge sull'equo canone. Gli impugnanti reputano, al più, ammissibile, sull'importo determinato dal c.t.u. senza alcuna maggiorazione ISTAT, la rivalutazione monetaria e interessi ovvero, in ulteriore subordine, l'operatività della percentuale di indicizzazione
ISTAT al 75%.
3.1. Il primo motivo deve essere disatteso.
Sul tema del danno da occupazione sine titulo sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 33645/2022 (v. anche l'annessa Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo n. 116 del 28.12.2022), dato conto del contrasto tra l'impostazione imperniata sulla concezione normativa del danno – tendente a configurare un “danno presunto” legato alla natura normalmente fruttifera del bene occupato – e l'impostazione c.d. causalistica – che esclude che il pregiudizio in discorso possa coincidere con l'evento di danno rappresentato dalla mancata disponibilità del bene, postulando la prova (anche per presunzioni) di aver perso concrete occasioni di vendita o di locazione dello stesso
– e ferma la distinzione tra la tutela reale e la tutela risarcitoria, hanno sancito principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato
a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per
i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma 6
il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Ora, nel caso in esame, al di là del riferimento più volte proposto dall' CP_1 nel presente grado ad un presunto danno da “lucro cessante” – rimasto, in effetti, detto eventuale pregiudizio, nei termini di una possibile concessione in godimento del bene a terzi verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato
(sempre arg. ex Cass. 33645/2022), non sufficientemente dedotto e/o provato a cura della parte interessata – non può non considerarsi che la domanda risarcitoria proposta dall' , là dove collegata, per come già indicato nel ricorso CP_1 introduttivo del progresso grado, al “mancato reddito ricavabile dall'immobile”, attiene ad una voce di danno che richiama, all'evidenza, la possibilità di godimento
(in particolare, mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa) perduta in conseguenza dell'illegittima occupazione del bene. Si tratta di un pregiudizio apprezzabile secondo un criterio di normalità, considerato del resto che l' , stante peraltro la pacifica corresponsione dei canoni fino al CP_1 mese di giugno 2011, era ragionevolmente convinto che il bene fosse persistentemente concesso in locazione, per appurare invece in seguito che, deceduto il precedente conduttore, il bene risultava illegittimamente occupato.
Deve, pertanto, essere confermato l'accoglimento dell'istanza di risarcimento, essendo comunque utilizzabile, per la perdita della possibilità di godimento, un criterio di liquidazione equitativa omogeneo che si attesta sul valore locativo di mercato, il quale rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (cfr. Cass. S.U. 33645/2022).
3.2. Va del pari respinto il secondo motivo di gravame.
In caso di originaria incertezza sulla esatta determinabilità del quantum,
l'indicazione di un importo domandato a titolo risarcitorio, ove accompagnata dalla 7
formula "o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia",
è indicativa della volontà della parte di ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice, mentre la citata clausola risulta priva di rilevanza ove all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite c.t.u., risulti una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (cfr. Cass. 22330/2017 e, inoltre. Cass.
35302/2022).
Nel caso in esame, l'originaria richiesta avanzata dall' di pagamento CP_1 dell'indennità di occupazione conteneva già la formula “e/o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa anche a seguito di disponenda CTU”
(v. nel ricorso introduttivo del pregresso grado); inoltre, la stessa parte attrice nel pregresso grado, all'esito dell'istruttoria espletata e, dunque, all'atto della precisazione delle relative conclusioni, non si è limitata a richiamare le domande nei termini già formulati con l'atto introduttivo ma, conformemente ai citati indirizzi, ha specificamente richiesto la condanna dei convenuti al pagamento
“della somma di €. 62.818,00 a titolo risarcimento del danno per il mancato reddito ricavabile dall'immobile dal mese di giugno 2011 al mese di maggio 2021,
(indennità di occupazione), oltre ulteriori indennità maturate e maturande sino all'effettivo rilascio nella somma che oggi si precisa in €. 663,00, mensili, all'esito della disposta CTU” (cfr. le note di trattazione scritta depositate dall'Istituto in data
13.10.2021).
La formulazione delle conclusioni operata dall' nel corso del processo CP_1 induce ad escludere la configurabilità della violazione dell'art. 112 c.p.c. contestata invece nell'atto di appello, rivelandosi la condanna disposta dal primo Giudice coerente con il tenore delle domande ritualmente avanzate dalla parte richiedente.
3.3. Passando ora alle doglianze attinenti alla esatta quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, cui si riferisce il terzo motivo 8
di gravame, deve osservarsi quanto segue.
Le su ricordate Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito, come anticipato, che nel caso di liquidazione in via equitativa del danno per il mancato godimento dell'immobile illegittimamente occupato, il Giudice può ricorrere al parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso in esame, tale valore locativo di mercato risulta congruamente stimato dal c.t.u. nominato nel pregresso grado come pari ad €. 252,39 mensili nel mese di giugno 2011.
In particolare, e ai fini della determinazione del risarcimento spettante all' per l'abusiva occupazione dell'immobile, può considerarsi, quale idoneo CP_1 parametro di riferimento, l'adeguamento Istat al 75% proposto dal consulente nelle pagine 3 e 4 della relazione, datata 28 giugno 2021, di risposta alle osservazioni critiche delle parti, determinandosi dunque in complessivi €. 31.416,43 il risarcimento del danno da perdita della possibilità di godimento del bene sino al mese di maggio 2021.
A tale importo deve aggiungersi la somma di €. 1.644,66 (274,11 x 6), corrispondente alle 6 mensilità da giugno 2021 sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, calcolate secondo il canone rivalutato di €. 274,11 indicato dal c.t.u. relativamente all'ultimo periodo gennaio-maggio 2021 (v.
l'ultima riga della tabella a pag. 4 della relazione di risposta alle osservazioni delle parti, cit.). Ed infatti, dalla data della sentenza del Tribunale, che ha condannato gli odierni appellanti al rilascio, l' è stato posto nelle condizioni di rientrare nella CP_1 disponibilità dell'immobile, non avendo mostrato comunque l'odierna parte appellante, anche tenuto conto dei motivi di impugnazione, alcun interesse a permanere nella detenzione dei locali.
Deve pertanto essere determinato in complessivi €. 33.061,09 il risarcimento spettante all' a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile, CP_1 con conseguente condanna di e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 9
corrispondere all' , in parziale riforma della sentenza gravata, il citato CP_1 importo, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi su ciascuna annualità dalle singole scadenze di ognuna di esse (come analiticamente indicate nella menzionata tabella redatta dal c.t.u., pagg. 3 e 4 della relazione, datata 28 giugno 2021, di risposta alle osservazioni critiche delle parti) sino alla data della presente sentenza,
e oltre interessi legali da calcolarsi su ciascuna annualità rivalutata anno per anno dalla scadenza di ciascuna di esse sino alla data della presente sentenza.
4. In ragione degli esiti complessivi del processo e, dunque, considerata la persistente sostanziale soccombenza della parte appellante, quest'ultima va condannata a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, da rapportarsi al decisum, e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 4510/2021 resa dal Tribunale di Palermo in data 25.11.2021, così provvede: condanna e , in solido tra loro, a corrispondere Parte_1 Parte_2
a titolo risarcitorio in favore dell' l'importo €. 33.061,09, oltre rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali da calcolarsi secondo quanto precisato in parte motiva;
conferma per il resto la sentenza gravata;
condanna la parte appellante a rifondere in favore dell' le spese del CP_1 presente grado che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo in data 11.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo