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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/08/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 812/2023 promossa da:
(c.f. e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. FONTANESI MASSIMO C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BERTI LUCA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- quanto alla posizione del fideiussore sig.ra Parte_2
- dichiarare, in via di eccezione riconvenzionale, nulla e/o inesistente e/o inefficace la fideiussione prestata da
a garanzia del debito di per le ragioni esposte in narrativa, ossia per Parte_2 Parte_1 inesistenza di una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 cc, con indicazione dell'importo massimo garantito successiva all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 e/o dichiarare la nullità della clausolola di deroga dell'art. 1957 cc e rigettare, pertanto, la domanda della Controparte_2
, non avendo la stessa agito nei confronti del debitore garantito nel termine di sei mesi dalla
[...] scadenza dell'obbligazione principale;
pagina 1 di 8 - Per l'effetto, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto a dal fideiussore Controparte_2
e dunque revocare il decreto ingiuntivo n. 195/2023 (n. 619/2023 R.G.), emesso in data Parte_2
31.07.2023 dal Tribunale di Sondrio;
- con vittoria di spese e compensi professionali e con distrazione a favore del sottoscritto difensore;
- solo in estremo subordine e salvo gravame, previa ogni più opportuna declaratoria per quanto dedotto in narrativa in via di eccezione riconvenzionale, rideterminare il minor importo eventualmente ancora dovuto a
dal fideiussore dunque revocare in ogni caso il decreto Controparte_2 Parte_2 ingiuntivo n. 195/2023 (n. 619/2023 R.G.), emesso in data 31.07.2023 dal Tribunale di Sondrio.
- quanto alla posizione del sig. Parte_1
- previa ogni più opportuna declaratoria per quanto dedotto in narrativa in via di eccezione riconvenzionale, dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle somme ingiunte da o, in Controparte_2 subordine e salvo gravame, rideterminare il minor importo eventualmente ancora dovuto a quest'ultima, revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 195/2023 (n. 619/2023 R.G.), emesso in data 31.07.2023 dal
Tribunale di Sondrio;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali sia con riferimento alla posizione del fideiussore che del debitore principale (trattandosi di due posizioni differenti, da Parte_2 Parte_1 considerare separatamente per la condanna alle spese di lite, senza possibilità di compensazione nell'eventualità di accoglimento della domanda soltanto nei contronti di uno soltanto degli opponenti), e sempre con distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore.
In via istruttoria, chiede - previa rimissione in istruttoria della causa - ammettersi CTU volta a determinare il ricalcolo delle minori somme ancora eventualmente dovute dal sig. , a seguito dello storno Parte_1 degli importi riferibili al finanziamento nullo e/o inesistente, nonché alla clausola floor, parimenti affetta da nullità”.
Per parte convenuta:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio, contrariis rejectis:
Nel merito:
- in via principale: respingere le eccezioni e le domande tutte proposte da controparte, anche in via riconvenzionale, e dichiarare l'opposizione avversaria infondata in fatto ed in diritto, confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 195/2023 opposto, con ogni declaratoria del caso;
- in via subordinata: condannare gli opponenti all'immediato pagamento in favore della Controparte_2
di ogni eventuale importo, maggiore o minore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto,
[...] nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad IVA, al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrende.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio aveva ingiunto ai medesimi, in solido, su istanza di il pagamento della Controparte_2 somma di € 1.125.480,16 (per quanto riguarda , nei limiti della garanzia prestata pari ad Parte_2
€ 103.291,00), gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria.
In particolare, gli attori opponenti esponevano che:
- la agiva nei confronti del garante in forza di una fideiussione Controparte_2 omnibus sottoscritta in data 15.07.1987, a garanzia delle obbligazioni del sig. Pt_1
- tale fideiussione si estendeva a tutte le future obbligazioni del soggetto garantito;
- con l'entrata in vigore della L. 154/1992 era stato modificato il testo degli artt. 1938 e 1956 cc, imponendo la fissazione dell'importo massimo garantito e non ammettendo la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione;
- i debiti posti alla base del ricorso monitorio erano certamente successivi alla data di entrata in vigore della riforma e il garante non aveva mai prestato alcuna espressa dichiarazione di accettazione dell'importo massimo garantito;
- in relazione all'apertura di credito di euro 1.000.000,00 sul c/c n. 53751/96, in mancanza di documentazione comprovante la pattuizione di interessi ultralegali, doveva procedersi al ricalcolo degli interessi;
- i prestiti chirografari presentavano la clausola floor, che determinava un significativo squilibrio tra obblighi e diritti tra la banca e cliente;
- in relazione ai contratti di prestito non vi era stata alcuna concreta erogazione di somme a disposizione del cliente e pertanto, essendo il finanziamento della banca destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria in capo al debitore, esso non aveva i requisiti sufficienti per essere qualificato “mutuo”.
Si costituiva in giudizio chiedendo che il decreto ingiuntivo venisse Controparte_2 dichiarato provvisoriamente esecutivo e che le domande attoree venissero rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, esponeva che: Controparte_2
- la fideiussione rilasciata dalla sig.ra era pienamente valida ed efficace, in Parte_2 quanto il fideiussore, ricevuta la comunicazione della banca con la fissazione della esposizione pagina 3 di 8 debitoria già esistente, era rimasto inerte, ovvero, non era receduto e non aveva neppure comunicato l'intenzione di limitare la propria esposizione per le obbligazioni future;
- l'apertura di credito per cui è causa era stata stipulata con atto notarile del 28/02/2014 e il contratto richiamava criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso di interesse;
- per quanto riguarda la clausola floor, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, non snaturava l'essenza del contratto trasformandolo da contratto reale, quale è il mutuo, a strumento finanziario;
- il mutuo solutorio non era nullo, perché, come sostenuto dalla giurisprudenza più recente, “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 18.04.2024 il G.I. “verificato, quanto alla posizione del debitore principale, che, a fronte del fumus della pretesa creditoria di parte convenuta opposta, ravvisabile allo stato degli atti, l'opposizione proposta non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ritenuto, di contro, quanto alla posizione del soggetto garante ed in relazione all'eccezione di inefficacia della fideiussione dallo stesso sollevata, non opportuna la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
ritenuta la causa matura per la decisione senza che sia necessario o opportuno dar corso ad attività istruttoria”, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del solo debitore principale , assegnava alle parti i Parte_1 termini di cui all'articolo 189 c.p.c. e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 06.08.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Quanto al garante . Parte_2
In applicazione del principio della ragione più liquida o assorbente, che consente di accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre conduce alla soluzione, si ritiene che l'eccezione sollevata dall'attrice opponente circa la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 152/1994 sia fondata e pertanto meriti accoglimento. A questo proposito, si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“questa corte di legittimità ha avuto modo più volte di affermare (Cass. nn.21101/05;2871/07;26064/08) che la fideiussione "omnibus" stipulata anteriormente alla data di
pagina 4 di 8 entrata in vigore dell'art. 10 della L. 17 febbraio 1992, n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi: per questi ultimi, occorrendo una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 cod. civ., l' indicazione dell'importo massimo garantito presuppone un'espressa dichiarazione di volontà, che non può mai risultare da un comportamento attuativo o dal silenzio serbato dal garante, il quale sia rimasto inerte di fronte ad una lettera raccomandata recante la comunicazione dell'importo massimo garantito unilateralmente indicato dalla banca.” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Sent., (data ud. 25/10/2016) 20/01/2017, n. 1580).
Nel caso di specie, posto che la fideiussione è stata sottoscritta in data 15.07.1987 (cfr. doc. 8a fascicolo monitorio sub. fascicolo convenuta), che i debiti posti alla base del ricorso monitorio sono certamente successivi alla data di entrata in vigore della riforma e che il garante non ha mai dichiarato di accettare l'importo massimo garantito unilateralmente fissato dalla banca, circostanze che non sono state contestate da parte convenuta e che pertanto devono ritenersi ammesse ai sensi dell'articolo 115
c.p.c., la fideiussione prestata da in data 15.07.1987 è divenuta inefficace relativamente Parte_2 ai debiti posti alla base del ricorso monitorio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione proposta da deve pertanto Parte_2 essere accolta, con conseguente revoca, nei confronti del fideiussore, del decreto ingiuntivo n.
195/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio.
2. Quanto al debitore principale . Parte_1
L'opposizione proposta da è infondata e pertanto non merita accoglimento, con Parte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 195/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti del medesimo.
L'attore opponente ha eccepito in primo luogo che l'apertura di credito di euro 1.000.000,00 sul c/c n.
53751/96 risultava sfornita di documentazione contrattuale comprovante la pattuizione di interessi ultra-legali, nonché delle relative condizioni economiche.
Ebbene, tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto l'apertura di credito per cui è causa è stata stipulata con atto notarile del 28/02/2014 a rogito del notaio di Morbegno e Persona_1
l'articolo quattro di tale contratto di finanziamento prevede in modo dettagliato le condizioni economiche del rapporto, anche relative al tasso di interesse (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta opposta),
pagina 5 di 8 richiamando criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata da parte attrice opponente in ordine alla nullità e/o inesistenza dei due prestiti chirografari nn. 1400525/94 e 1400526/95, entrambi datati 26/01/2022, ed erogati sul c/c n. 13751, intestato a , sia sotto il profilo della dedotta mancanza di Parte_1 una concreta elargizione di denaro in favore del correntista, in quanto le somme sarebbero servite unicamente ad estinguere un'esposizione debitoria già esistente, sia per quanto riguarda la dedotta invalidità della clausola floor.
Ebbene, in tema di mutuo solutorio, preme evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Ben si comprende allora come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. (…) La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico
e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 18/02/2025)
05/03/2025, n. 5841).
Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di nullità/inesistenza dei contratti di finanziamento, in quanto il ripianamento delle passività costituisce semplicemente una modalità di impiego delle somme mutuate, che sono state effettivamente erogate dalla banca.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di invalidità della clausola floor, clausola contrattuale che stabilisce un tasso minimo d'interesse per un mutuo a tasso variabile. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “costituisce un puro artificio la tesi... secondo cui la
pagina 6 di 8 previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c." (Cass. Sez.
U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024)” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/01/2024) 28/01/2025, n. 1942). La recente pronuncia della Corte di
Cassazione ha altresì chiarito che la clausola floor, contenuta nel contratto stipulato dalle parti, attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34 comma 2, del codice del consumo, laddove formulata in maniera chiara e comprensibile.
Nella fattispecie in questione, può dirsi che il funzionamento della clausola sia stato chiaramente illustrato nei contratti di mutuo, sì che il mutuatario, allorché sottoscrisse i contratti, aveva piena consapevolezza della misura del corrispettivo, il che esclude in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l'adesione del mutuatario come estesa a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Quanto alle modalità di calcolo degli interessi, il riferimento all'indice Euribor non comporta l'indeterminatezza del tasso, posto che il medesimo costituisce comunque un indice determinabile in modo oggettivo e costante.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la richiesta CTU risulta inammissibile, in quanto meramente esplorativa.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, considerando in modo distinto il rapporto processuale tra il fideiussore e la banca, nonché quello tra il debitore principale e la banca.
Pertanto, deve essere condannata a rifondere delle Controparte_2 Parte_2 spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 103.291,00, pari all'importo massimo garantito) in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 379,50 per esborsi, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
pagina 7 di 8 deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2 che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 1.125.480,16) in € 29.154,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
195/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti di;
Parte_2
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 195/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti di , dichiarandolo Parte_1 definitivamente esecutivo nei confronti di;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Pt_2
liquidate in motivazione in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 379,50 per esborsi, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_2 liquidate in motivazione in € 29.154,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 8 agosto 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 812/2023 promossa da:
(c.f. e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. FONTANESI MASSIMO C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BERTI LUCA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- quanto alla posizione del fideiussore sig.ra Parte_2
- dichiarare, in via di eccezione riconvenzionale, nulla e/o inesistente e/o inefficace la fideiussione prestata da
a garanzia del debito di per le ragioni esposte in narrativa, ossia per Parte_2 Parte_1 inesistenza di una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 cc, con indicazione dell'importo massimo garantito successiva all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 e/o dichiarare la nullità della clausolola di deroga dell'art. 1957 cc e rigettare, pertanto, la domanda della Controparte_2
, non avendo la stessa agito nei confronti del debitore garantito nel termine di sei mesi dalla
[...] scadenza dell'obbligazione principale;
pagina 1 di 8 - Per l'effetto, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto a dal fideiussore Controparte_2
e dunque revocare il decreto ingiuntivo n. 195/2023 (n. 619/2023 R.G.), emesso in data Parte_2
31.07.2023 dal Tribunale di Sondrio;
- con vittoria di spese e compensi professionali e con distrazione a favore del sottoscritto difensore;
- solo in estremo subordine e salvo gravame, previa ogni più opportuna declaratoria per quanto dedotto in narrativa in via di eccezione riconvenzionale, rideterminare il minor importo eventualmente ancora dovuto a
dal fideiussore dunque revocare in ogni caso il decreto Controparte_2 Parte_2 ingiuntivo n. 195/2023 (n. 619/2023 R.G.), emesso in data 31.07.2023 dal Tribunale di Sondrio.
- quanto alla posizione del sig. Parte_1
- previa ogni più opportuna declaratoria per quanto dedotto in narrativa in via di eccezione riconvenzionale, dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle somme ingiunte da o, in Controparte_2 subordine e salvo gravame, rideterminare il minor importo eventualmente ancora dovuto a quest'ultima, revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 195/2023 (n. 619/2023 R.G.), emesso in data 31.07.2023 dal
Tribunale di Sondrio;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali sia con riferimento alla posizione del fideiussore che del debitore principale (trattandosi di due posizioni differenti, da Parte_2 Parte_1 considerare separatamente per la condanna alle spese di lite, senza possibilità di compensazione nell'eventualità di accoglimento della domanda soltanto nei contronti di uno soltanto degli opponenti), e sempre con distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore.
In via istruttoria, chiede - previa rimissione in istruttoria della causa - ammettersi CTU volta a determinare il ricalcolo delle minori somme ancora eventualmente dovute dal sig. , a seguito dello storno Parte_1 degli importi riferibili al finanziamento nullo e/o inesistente, nonché alla clausola floor, parimenti affetta da nullità”.
Per parte convenuta:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio, contrariis rejectis:
Nel merito:
- in via principale: respingere le eccezioni e le domande tutte proposte da controparte, anche in via riconvenzionale, e dichiarare l'opposizione avversaria infondata in fatto ed in diritto, confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 195/2023 opposto, con ogni declaratoria del caso;
- in via subordinata: condannare gli opponenti all'immediato pagamento in favore della Controparte_2
di ogni eventuale importo, maggiore o minore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto,
[...] nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad IVA, al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrende.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio aveva ingiunto ai medesimi, in solido, su istanza di il pagamento della Controparte_2 somma di € 1.125.480,16 (per quanto riguarda , nei limiti della garanzia prestata pari ad Parte_2
€ 103.291,00), gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria.
In particolare, gli attori opponenti esponevano che:
- la agiva nei confronti del garante in forza di una fideiussione Controparte_2 omnibus sottoscritta in data 15.07.1987, a garanzia delle obbligazioni del sig. Pt_1
- tale fideiussione si estendeva a tutte le future obbligazioni del soggetto garantito;
- con l'entrata in vigore della L. 154/1992 era stato modificato il testo degli artt. 1938 e 1956 cc, imponendo la fissazione dell'importo massimo garantito e non ammettendo la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione;
- i debiti posti alla base del ricorso monitorio erano certamente successivi alla data di entrata in vigore della riforma e il garante non aveva mai prestato alcuna espressa dichiarazione di accettazione dell'importo massimo garantito;
- in relazione all'apertura di credito di euro 1.000.000,00 sul c/c n. 53751/96, in mancanza di documentazione comprovante la pattuizione di interessi ultralegali, doveva procedersi al ricalcolo degli interessi;
- i prestiti chirografari presentavano la clausola floor, che determinava un significativo squilibrio tra obblighi e diritti tra la banca e cliente;
- in relazione ai contratti di prestito non vi era stata alcuna concreta erogazione di somme a disposizione del cliente e pertanto, essendo il finanziamento della banca destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria in capo al debitore, esso non aveva i requisiti sufficienti per essere qualificato “mutuo”.
Si costituiva in giudizio chiedendo che il decreto ingiuntivo venisse Controparte_2 dichiarato provvisoriamente esecutivo e che le domande attoree venissero rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, esponeva che: Controparte_2
- la fideiussione rilasciata dalla sig.ra era pienamente valida ed efficace, in Parte_2 quanto il fideiussore, ricevuta la comunicazione della banca con la fissazione della esposizione pagina 3 di 8 debitoria già esistente, era rimasto inerte, ovvero, non era receduto e non aveva neppure comunicato l'intenzione di limitare la propria esposizione per le obbligazioni future;
- l'apertura di credito per cui è causa era stata stipulata con atto notarile del 28/02/2014 e il contratto richiamava criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso di interesse;
- per quanto riguarda la clausola floor, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, non snaturava l'essenza del contratto trasformandolo da contratto reale, quale è il mutuo, a strumento finanziario;
- il mutuo solutorio non era nullo, perché, come sostenuto dalla giurisprudenza più recente, “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 18.04.2024 il G.I. “verificato, quanto alla posizione del debitore principale, che, a fronte del fumus della pretesa creditoria di parte convenuta opposta, ravvisabile allo stato degli atti, l'opposizione proposta non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ritenuto, di contro, quanto alla posizione del soggetto garante ed in relazione all'eccezione di inefficacia della fideiussione dallo stesso sollevata, non opportuna la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
ritenuta la causa matura per la decisione senza che sia necessario o opportuno dar corso ad attività istruttoria”, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del solo debitore principale , assegnava alle parti i Parte_1 termini di cui all'articolo 189 c.p.c. e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 06.08.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
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1. Quanto al garante . Parte_2
In applicazione del principio della ragione più liquida o assorbente, che consente di accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre conduce alla soluzione, si ritiene che l'eccezione sollevata dall'attrice opponente circa la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 152/1994 sia fondata e pertanto meriti accoglimento. A questo proposito, si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“questa corte di legittimità ha avuto modo più volte di affermare (Cass. nn.21101/05;2871/07;26064/08) che la fideiussione "omnibus" stipulata anteriormente alla data di
pagina 4 di 8 entrata in vigore dell'art. 10 della L. 17 febbraio 1992, n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi: per questi ultimi, occorrendo una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 cod. civ., l' indicazione dell'importo massimo garantito presuppone un'espressa dichiarazione di volontà, che non può mai risultare da un comportamento attuativo o dal silenzio serbato dal garante, il quale sia rimasto inerte di fronte ad una lettera raccomandata recante la comunicazione dell'importo massimo garantito unilateralmente indicato dalla banca.” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Sent., (data ud. 25/10/2016) 20/01/2017, n. 1580).
Nel caso di specie, posto che la fideiussione è stata sottoscritta in data 15.07.1987 (cfr. doc. 8a fascicolo monitorio sub. fascicolo convenuta), che i debiti posti alla base del ricorso monitorio sono certamente successivi alla data di entrata in vigore della riforma e che il garante non ha mai dichiarato di accettare l'importo massimo garantito unilateralmente fissato dalla banca, circostanze che non sono state contestate da parte convenuta e che pertanto devono ritenersi ammesse ai sensi dell'articolo 115
c.p.c., la fideiussione prestata da in data 15.07.1987 è divenuta inefficace relativamente Parte_2 ai debiti posti alla base del ricorso monitorio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione proposta da deve pertanto Parte_2 essere accolta, con conseguente revoca, nei confronti del fideiussore, del decreto ingiuntivo n.
195/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio.
2. Quanto al debitore principale . Parte_1
L'opposizione proposta da è infondata e pertanto non merita accoglimento, con Parte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 195/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti del medesimo.
L'attore opponente ha eccepito in primo luogo che l'apertura di credito di euro 1.000.000,00 sul c/c n.
53751/96 risultava sfornita di documentazione contrattuale comprovante la pattuizione di interessi ultra-legali, nonché delle relative condizioni economiche.
Ebbene, tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto l'apertura di credito per cui è causa è stata stipulata con atto notarile del 28/02/2014 a rogito del notaio di Morbegno e Persona_1
l'articolo quattro di tale contratto di finanziamento prevede in modo dettagliato le condizioni economiche del rapporto, anche relative al tasso di interesse (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta opposta),
pagina 5 di 8 richiamando criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata da parte attrice opponente in ordine alla nullità e/o inesistenza dei due prestiti chirografari nn. 1400525/94 e 1400526/95, entrambi datati 26/01/2022, ed erogati sul c/c n. 13751, intestato a , sia sotto il profilo della dedotta mancanza di Parte_1 una concreta elargizione di denaro in favore del correntista, in quanto le somme sarebbero servite unicamente ad estinguere un'esposizione debitoria già esistente, sia per quanto riguarda la dedotta invalidità della clausola floor.
Ebbene, in tema di mutuo solutorio, preme evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Ben si comprende allora come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. (…) La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico
e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 18/02/2025)
05/03/2025, n. 5841).
Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di nullità/inesistenza dei contratti di finanziamento, in quanto il ripianamento delle passività costituisce semplicemente una modalità di impiego delle somme mutuate, che sono state effettivamente erogate dalla banca.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di invalidità della clausola floor, clausola contrattuale che stabilisce un tasso minimo d'interesse per un mutuo a tasso variabile. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “costituisce un puro artificio la tesi... secondo cui la
pagina 6 di 8 previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c." (Cass. Sez.
U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024)” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/01/2024) 28/01/2025, n. 1942). La recente pronuncia della Corte di
Cassazione ha altresì chiarito che la clausola floor, contenuta nel contratto stipulato dalle parti, attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34 comma 2, del codice del consumo, laddove formulata in maniera chiara e comprensibile.
Nella fattispecie in questione, può dirsi che il funzionamento della clausola sia stato chiaramente illustrato nei contratti di mutuo, sì che il mutuatario, allorché sottoscrisse i contratti, aveva piena consapevolezza della misura del corrispettivo, il che esclude in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l'adesione del mutuatario come estesa a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Quanto alle modalità di calcolo degli interessi, il riferimento all'indice Euribor non comporta l'indeterminatezza del tasso, posto che il medesimo costituisce comunque un indice determinabile in modo oggettivo e costante.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la richiesta CTU risulta inammissibile, in quanto meramente esplorativa.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, considerando in modo distinto il rapporto processuale tra il fideiussore e la banca, nonché quello tra il debitore principale e la banca.
Pertanto, deve essere condannata a rifondere delle Controparte_2 Parte_2 spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 103.291,00, pari all'importo massimo garantito) in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 379,50 per esborsi, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
pagina 7 di 8 deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2 che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 1.125.480,16) in € 29.154,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
195/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti di;
Parte_2
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 195/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti di , dichiarandolo Parte_1 definitivamente esecutivo nei confronti di;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Pt_2
liquidate in motivazione in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 379,50 per esborsi, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_2 liquidate in motivazione in € 29.154,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 8 agosto 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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