Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice rel. dott.ssa Martina DI FONZO
dott. Paolo LEPIDI Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1372/22 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
28.10.2022 da
' nata ad [...] il [...], ivi Parte 1 (C.F. C.F. 1
residente, in via Carso, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianni Paris, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. 2 ), nato ad [...] il [...] Controparte 1 (C.F.
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., essendo iscritto nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Avezzano;
RESISTENTE
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto e depositato in data 24.04.2025):
"- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, con espresso impegno della
2) Il figlio minore AN sarà affidato ad entrambi i genitori nel rispetto del regne dell'affido condiviso come per legge, abiterà ed avrà stabile e prevalente collocazione presso la madre con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore stesso. quando il minore vorrà e comunque secondo quanto stabilito al seguente punto 4): 3) Il sig. CC corrisponderà alla sig.ra ED a titolo d. mantenimento del figlio miore
AN l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) entro 1 giorno 5 di ciascun mes da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino alla aggiunta autosufficier za economica da parte del predetto figlio ed inoltre rir.borserà sino a tale data alla sig ra
ED il 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo attualmente vigente nel
Tribunale di Avezzano sostenute dalla madre in favore del minore:
4) Il diritto di visita e frequentazione del minore AN da parte del padre è regolamena to secondo quanto disposto dalla Corte d'Appello di L'Aquila con l'ordinanza emessa in ta
23/02/2024 a definizione del procedimento civile di reclamo nr. 1031/2023 R.G.V.C.. di seguito integralmente riprodotte: "a) il padre potrà enere con sé il minore. a setinne alterne, dalle ore 14 del sabato sino alle ore 21 della domenica, b) durante la seating quando non è previsto il fine settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio nelle giorni di i' lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 21.00: è consentito it peraotto presso pocre tra le giornate di mercoledì e giovedì con il Ciccarell. che provvederà ad accompagner l il minore anche a scuola: c) nella settimana in cui è previsto il fine settimana presso pute. questi potrà tenere il figlio nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle ore 21 09 d)
e que le le festività natalizie (dal 24 al 26 dicembre: 31-dicembre-! gennaio, 6 gennaio) pasquali (Pasqua e lunedi dell'Angelo) verranno passate dal figlio in compagnie d'ei genitori in via alternata: e) per le restanti festività per le quali non è prevista la scole, si applicherà il medesimo criterio;
f) il giorno del compleanno dei genitori verrà passato cal figlio in compagnia di ciascuno di essi: g) il giorno del compleanno verrà festeggiato cal minore con entrambi i genitori: h) per il periodo estivo è previsto che il padre tenga con sé il figlio per quindici giorni non necessariamente consecutivi (ma comunque per un peris do non inferiore ad una settimana)": 5) Il sig. CC verserà entro il giorno 5 di ciascur mese alla sig.ra ED a tito o di assegno di mantenimento a favore della stessa coniuge la somma mensile di € 150.00
ΠΛ (centocinquanta/00). da rivalu tarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando la stessa troverà una occupazione lavorativa:
(-) I coniugi prendono atto dello scioglimento alla data del 13/09/2023 di emanazione dell'ordinanza presidenziale cel Dott. Mario Cervellino del regime di comunione legale dei beni scelto all'atto di contrarre matrimonio, conseguente alla separazione personale di essi. dichiarando di non avere beni ricaduti in regime di comunione legale che debbano essere divisi, ed inoltre cichiarndo d non essere titolari di rapporti contrattuali, postali e/o bancari intestati ad entrambi intrattenuti con Istituti bancari e/o postali:
7) La sig.ra ED rinuncia alla propria richiesta di addebito della separazione personale al marito ed il procedimento civile nr. 1372/2022 R.G. Tribunale di Avezzano viene trasformato in separazione consensuale alle presenti condizioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato in data 10.11.2022 unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Parte 1 , deducendo di aver contratto matrimonio con
Controparte 1 in Tagliacozzo (Aq), in data 3.10.2009, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito a carico del marito, alle seguenti condizioni: obbligo a carico del padre di versare di un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio dell'importo complessivo di euro 600,00 mensili e l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200,00 mensili;
spese straordinarie per il figlio al
70% a carico del marito ed al 30% a carico della moglie.
Si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale, pur aderendo alla domanda di declaratoria di separazione personale tra i coniugi, ha chiesto che tale decisione venisse presa alle seguenti condizioni: affido condiviso del figlio Per 1 ad entrambi i genitori, collocazione dello stesso presso la madre, diritto di visita paterno come in comparsa di costituzione, assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nessun assegno in favore della moglie. CP 1Con ordinanza emessa in data 13.09.2023 da questo Tribunale, è stato previsto a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per il figlio la somma di euro 600,00 mensili e a titolo di mantenimento per la moglie la somma di euro 150,00 mensili;
inoltre è stato disciplinato il diritto di visita paterno, successivamente ampliato a seguito di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila.
All'udienza del 15.05.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni di cui alla separazione, depositato in data 24.04.2025. In udienza, inoltre, le parti hanno precisato che il minore sarà collocato in prevalenza presso l'abitazione dei nonni materni ubicata in Magliano dei Marsi, strada statale 578 n. 1 (via Antica
Valeria n. 1), ove risiederà con la madre.
I procuratori delle parti hanno quindi chiesto che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice ha pertanto rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e all'interesse del figlio della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1
ed autorizza gli stessi a vivere separati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento del minore:
2) Il figlio minore AN sarà affidato ad entrambi i genitori nel rispetto del regne dell'affido condiviso come per legge, abiterà ed avrà stabile e prevalente collocazione pres so la madre con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore stesso. quando il minore vorrà e comunque secondo quanto stabilito al seguente punto 4):
Come integrato all'udienza del 15.05.2025:
"il minore sarà collocato in prevalenza presso l'abitazione dei nonni materni ubicata in Magliano dei Marsi, strada statale 578 n. 1 (via Antica Valeria n. 1), ove risiederà con la madre." al diritto di visita paterno: 4) Il diritto di visita e frequentazione del minore AN da parte del padre è regolamena to secondo quanto disposto dalla Corte d'Appello di L'Aquila con l'ordinanza emessa in < ta
23/02/2024 a definizione del procedimento civile di reclamo nr. 1031/2023 R.G.V.C.. di seguito integralmente riprodotte: "a) il padre potrà icnere con sé il minore, a se time ne alterne, dalle ore 14 del sabato sino alle ore 21 della domenica, b) durante la settimana quando non è previsto il fine settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio nelle giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 21.00: è consentito it peraotto presso i' poore tra le giornate di mercoledi e giovedì con il Ciccarell, che provvederà ad accompagnere il minore anche a scuola: c) nella settimana in cui è previsto il fine settimana presso il pave. questi potrà tenere il figlio nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle ore 21 092) le festività natalizie (dal 24 al 26 dicembre: 31-dicembre-! gennaio, 6 gennaio) e que le pasquali (Pasqua e lunedi dell'Angelo) verranno passate dal figlio in compagnie d'ei genitori in via alternata: e) per le restanti festività per le quali non è prevista la scuole, si applicherà il medesimo criterio: f) il giorno del compleanno dei genitori verrà passato cal figlio in compagnia di ciascuno di essi: g) il giorno del compleanno verrà festeggiato col minore con entrambi i genitori: h) per il periodo estivo è previsto che il padre tenga con sé il figlio per quindici giorni non necessariamente consecutivi (ma comunque per un peris do non inferiore ad una settimana)";
-al mantenimento del figlio:
3) Il sig. CC corrisponderà alla sig.ra ED a titolo d. mantenimento del figlio minore
AN l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) entro il giorno 5 di ciascun mese la rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino alla aggiunta autosufficier za economica da parte del predetto figlio ed inoltre rimborserà sino a tale data alla sig ra
ED il 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo attualmente vigente nel
Tribunale di Avezzano sostenute dalla madre in favore del minore:
-al mantenimento per la ED: 5) Il sig. CC verserà entro il giorno 5 di ciascur mese alla sig.ra ED a tito o di assegno di mantenimento a favore della stessa coniuge la somma mensile di € 150.00
(centocinquanta/00). da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando la stessa troverà una occupazione lavorativa:
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 22, parte II, serie A, Ufficio, anno 2009;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime. Così deciso nella Camera di Consiglio del 20
Il Presidente
Dott. Leopoldo SCIARRILLO
maggio 2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Martina DI FONZO