Sentenza breve 14 aprile 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 14/04/2014, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2014, proposto da:
TO IL, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Lentini, con domicilio eletto presso ET FI in Catanzaro, via IO Greco,66;
contro
Comune di Capistrano, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Durante, con domicilio eletto presso IO AR in Catanzaro, via Milano, 20; U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca della licenza commerciale per l'esercizio di tipo b
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capistrano e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 10 aprile 2014 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato
- che la revoca della licenza commerciale per motivi connessi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici si inserisce in un procedimento di carattere discrezionale, in relazione al quale devono trovare necessariamente applicazione le norme di garanzia di partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990;
- che tali garanzie di partecipazione sono state, nel caso di specie, palesemente violate, giacché il Comune di Capistrano ha notificato comunicazione di avvio del procedimento lo stesso giorno della notificazione del provvedimento di revoca della licenza commerciale e ciò nonostante il fatto che la Prefettura avesse esplicitamente invitato il Comune ad effettuare la previa comunicazione dell’avvio del procedimento;
- che l’accoglimento della censura inerente la violazione delle garanzie procedimentali assorbe ogni altro motivo di legittimità, in quanto attiene alla regolarità del procedimento in sé e, quindi, all’idoneità dello stesso a perseguire le finalità alle quali la legge lo preordina (TAR Emilia Romagna, sez. II, 30 dicembre 2008 n. 4748);
- che, per quanto la proposta prefettizia sia reputata di carattere vincolante nei confronti del comune, ne deve essere esclusa l’autonoma impugnabilità, trattandosi di atto di carattere endoprocedimentale, salva la possibilità di sindacarne i contenuti in sede di impugnazione dell’atto di revoca adottato dal comune;
- che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nella parte in cui è impugnato l’atto di revoca della licenza commerciale;
- che le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Capistrano, mentre vanno compensate nei confronti dell’intimato Ministero dell’Interno;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca della licenza commerciale.
Condanna il Comune di Capistrano al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 aprile 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2014
IL SEGRETARIO