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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2083/2024 avente per oggetto “mutamento di sesso” promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso dall'Avv. RI MURA (CF. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Sassari, via Cavour n. 33.
RICORRENTE
Con la comunicazione degli atti al P.M. ex art. 70 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- disporre la rettificazione degli atti di stato civile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da
a RI. Parte_1
- autorizzare parte ricorrente , alias , a sottoporsi al trattamento medico- Parte_1 Persona_1 chirurgico per l'adattamento dei caratteri sessuali da maschile a femminile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 8 Parte ricorrente, premesso di essere anagraficamente di genere maschile e di stato libero, ha adito l'intestato Tribunale, allegando di aver sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “RI”.
Ha rappresentato di aver sempre sentito di appartenere al genere femminile, sin da quando era piccolina, ma di non aver voluto manifestare questo suo sentire a causa delle rigide convenzioni sociali presenti al tempo, soprattutto in una famiglia di stampo religioso come la sua.
Ha aggiunto che proprio per rispettare le convenzioni sociali aveva perfino contratto matrimonio - sciolto qualche anno dopo – e si era comportata esternamente come uomo, concedendosi solo di nascosto di acquistare e indossare abiti femminili.
Ha allegato che, ad aiutarla ad acquisire sempre più fiducia nel manifestarsi come donna aveva concorso grandemente la sua attività di scrittrice: la stesura di due romanzi con lo pseudonimo di le aveva permesso di calarsi finalmente nell'identità che sentiva veramente come sua, Persona_2
mostrandole al contempo l'impossibilità di continuare a mostrarsi diversamente agli occhi altrui e soprattutto dei suoi cari.
Ha riferito che in ragione di ciò nel 2023 aveva fatto coming out prima con i suoi amici e infine con la sua famiglia, che l'accoglienza e reazione positiva di tutti loro le aveva dato rassicurazione e gioia, spingendola a portare avanti il percorso di transizione di genere, che aveva così deciso di rivolgersi al servizio di consulenza psicologica del MOS (Movimento omosessuale sardo) dove era stata seguita dalla dott.ssa la quale, come riportato con relazione del 4.10.2023 allegata agli atti, le aveva Per_3
diagnosticato un quadro di disforia di genere in accordo con i criteri del DSM V.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, istruita con la produzione di documenti e sentita l'attrice all'udienza del 15 ottobre 2024, è stata rimessa al collegio sulle sopraindicate conclusioni, previa rinuncia dell'istante alla concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
***
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs.
31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio 2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano pagina 2 di 8 regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Quanto alla richiesta di rettificazione dei dati anagrafici, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, deve ravvisarsi la ricorrenza delle condizioni che consentono di autorizzare l'adeguamento dei registri dello stato civile.
La ricorrente, sentita personalmente dal giudice istruttore, ha ribadito di aver sempre sentito di appartenere al genere femminile, sin da quando era una bambina, ma di non aver mai manifestato questo suo sentire per paura della reazione dei suoi genitori, ferventi cattolici (“il mio timore era che se avessi detto che mi sentivo bambina, ragazza o donna mi avrebbero trattato come una persona da curare e da correggere, anche perché 40,50 anni fa la società aveva gravi pregiudizi”).
Ha anche rappresentato che proprio per assecondare le aspettative della famiglia e l'apparenza sociale aveva financo contratto matrimonio con una donna (“Mi sono sposata perché temevo che come donna non avrei mai avuto futuro e non sarei mai stata accettata da parenti amici e dalla società”), dalla quale “per fortuna” non aveva avuto figli.
Ha dichiarato che la sua vita aveva avuto una svolta nell'anno 2016 allorquando aveva conosciuto altre persone col suo medesimo vissuto con cui aveva potuto confrontarsi e relazionarsi autenticamente: aveva quindi cominciato a uscire vestita da donna e la sensazione di benessere e libertà derivatane le aveva confermato di dover assecondare la propria natura di tal che aveva iniziato a vivere comportandosi da donna, truccandosi, andando dall'estetista e usando protesi per simulare il seno.
Ha inoltre riferito di aver cominciato la terapia ormonale già da un anno e che questo aveva comportato notevoli cambiamenti nel suo corpo (“Ho iniziato la terapia ormonale da più di un anno e mi è cresciuto il seno, è andata via la peluria definitivamente e il mio corpo ha assunto caratteristiche femminili” e ha ribadito che tutti la conoscono e la chiamano col suo nome di elezione e di avere intenzione di procedere all'intervento chirurgico di cambiamento di sesso perché “voglio vivere come donna quale mi sento”.
Quanto alle produzioni documentali risulta allegata agli atti la relazione della psicologa dott.ssa la quale ha confermato quanto rappresentato da parte ricorrente in udienza e Persona_4
precisato in particolare che “S. è consapevole della sua disforia e di come questa abbia delle implicazioni sulla sua salute mentale e sulla qualità della vita. Desidera intraprendere il percorso di affermazione di genere medicalizzato e iniziare il trattamento ormonale per permettere al suo corpo di sviluppare le caratteristiche somatiche che sente coerenti con la sua identità, in particolare
l'arrotondamento delle forme, la riduzione della peluria e l'addolcimento del viso;
inoltre desidera
pagina 3 di 8 effettuare gli interventi di top surgery. È consapevole del grado di reversibilità e irreversibilità dei risultati della terapia ormonale che ritiene desiderabili e importanti per la sua salute psicofisica e sociale.”
Da questo e da quanto riferito personalmente e nell'atto introduttivo da parte ricorrente si può ragionevolmente osservare che ella abbia svolto un percorso di transizione che può già dirsi incontrovertibile.
Ciò si deduce in primo luogo dalla storia personale della ricorrente che è di per sé sufficiente a dimostrare la serietà e autenticità del suo sentire e volere: infatti, diversi e importanti sono stati i tentativi fatti dall'attore per conformarsi alle aspettative degli affetti e della società nel suo complesso, senza però mai riuscire completamente a reprimere il suo sentire. È altresì particolarmente significativo come quello che astrattamente avrebbe dovuto rappresentare solo un alter-ego – la sua identità femminile di scrittrice – abbia poi determinato una piena accettazione della sua individualità, consentendole di vivere secondo la sua natura e abbandonando così il personaggio di . Parte_1
Tutto ciò è provato e in definitiva riassunto nella diagnosi di disforia di genere attestata dalla dott.ssa
Per_3
Si osserva inoltre come non siano emerse turbe personologiche o disturbi clinicamente significativi tali da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o di percezione dei propri bisogni, risultando i test somministrati coerenti con le risultanze dell'esame clinico.
In sostanza, le risultanze raccolte confermano che parte ricorrente conduce una vita sociale e affettiva
(usa quotidianamente il suo nome di elezione, si veste da donna, si trucca) perfettamente corrispondente al ruolo di genere femminile. In quest'ottica il non accesso al cambio di identità comporterebbe un rischio psichico insostenibile e un cronico disadattamento per mancata accettazione dei propri bisogni.
Deve pertanto ritenersi, anche considerata l'età attuale di (53 anni), che la sua scelta sia Persona_1
consapevolmente finalizzata ad ottenere il superamento di una condizione esistenziale vissuta da tempo con disagio e sofferenza, derivante dal mancato riconoscimento, intimo e sociale, del proprio sesso femminile, percepito come quello reale, benché diverso dal sesso biologico, quest'ultimo vissuto come estraneo e disarmonico rispetto alla sua intima percezione di sé.
La domanda dev'essere quindi accolta non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dalla parte ricorrente corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
pagina 4 di 8 Non risulta a tal fine necessario che parte ricorrente abbia proceduto a effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982,
n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali, rilevando che: “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”
Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n. 180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/ 2015 e Corte Cost. 221/ 2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana - individuatasi dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico
pagina 5 di 8 di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, avendo il presente Tribunale ritenuto che il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di RI (nome di elezione) con il genere femminile e che, pertanto, tale mutamento sia sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
pagina 6 di 8 La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Persona_1
sentenza potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a [...] il Parte_1
17.02.1970 (C.F. ), da maschile a femminile con variazione del nome C.F._1 dell'attore da ” a “RI”; Parte_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) da maschile a femminile, con variazione del nome da a C.F._1 Parte_1
RI; l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne comunicazione al Comune di residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2083/2024 avente per oggetto “mutamento di sesso” promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso dall'Avv. RI MURA (CF. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Sassari, via Cavour n. 33.
RICORRENTE
Con la comunicazione degli atti al P.M. ex art. 70 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- disporre la rettificazione degli atti di stato civile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da
a RI. Parte_1
- autorizzare parte ricorrente , alias , a sottoporsi al trattamento medico- Parte_1 Persona_1 chirurgico per l'adattamento dei caratteri sessuali da maschile a femminile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 8 Parte ricorrente, premesso di essere anagraficamente di genere maschile e di stato libero, ha adito l'intestato Tribunale, allegando di aver sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “RI”.
Ha rappresentato di aver sempre sentito di appartenere al genere femminile, sin da quando era piccolina, ma di non aver voluto manifestare questo suo sentire a causa delle rigide convenzioni sociali presenti al tempo, soprattutto in una famiglia di stampo religioso come la sua.
Ha aggiunto che proprio per rispettare le convenzioni sociali aveva perfino contratto matrimonio - sciolto qualche anno dopo – e si era comportata esternamente come uomo, concedendosi solo di nascosto di acquistare e indossare abiti femminili.
Ha allegato che, ad aiutarla ad acquisire sempre più fiducia nel manifestarsi come donna aveva concorso grandemente la sua attività di scrittrice: la stesura di due romanzi con lo pseudonimo di le aveva permesso di calarsi finalmente nell'identità che sentiva veramente come sua, Persona_2
mostrandole al contempo l'impossibilità di continuare a mostrarsi diversamente agli occhi altrui e soprattutto dei suoi cari.
Ha riferito che in ragione di ciò nel 2023 aveva fatto coming out prima con i suoi amici e infine con la sua famiglia, che l'accoglienza e reazione positiva di tutti loro le aveva dato rassicurazione e gioia, spingendola a portare avanti il percorso di transizione di genere, che aveva così deciso di rivolgersi al servizio di consulenza psicologica del MOS (Movimento omosessuale sardo) dove era stata seguita dalla dott.ssa la quale, come riportato con relazione del 4.10.2023 allegata agli atti, le aveva Per_3
diagnosticato un quadro di disforia di genere in accordo con i criteri del DSM V.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, istruita con la produzione di documenti e sentita l'attrice all'udienza del 15 ottobre 2024, è stata rimessa al collegio sulle sopraindicate conclusioni, previa rinuncia dell'istante alla concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
***
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs.
31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio 2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano pagina 2 di 8 regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Quanto alla richiesta di rettificazione dei dati anagrafici, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, deve ravvisarsi la ricorrenza delle condizioni che consentono di autorizzare l'adeguamento dei registri dello stato civile.
La ricorrente, sentita personalmente dal giudice istruttore, ha ribadito di aver sempre sentito di appartenere al genere femminile, sin da quando era una bambina, ma di non aver mai manifestato questo suo sentire per paura della reazione dei suoi genitori, ferventi cattolici (“il mio timore era che se avessi detto che mi sentivo bambina, ragazza o donna mi avrebbero trattato come una persona da curare e da correggere, anche perché 40,50 anni fa la società aveva gravi pregiudizi”).
Ha anche rappresentato che proprio per assecondare le aspettative della famiglia e l'apparenza sociale aveva financo contratto matrimonio con una donna (“Mi sono sposata perché temevo che come donna non avrei mai avuto futuro e non sarei mai stata accettata da parenti amici e dalla società”), dalla quale “per fortuna” non aveva avuto figli.
Ha dichiarato che la sua vita aveva avuto una svolta nell'anno 2016 allorquando aveva conosciuto altre persone col suo medesimo vissuto con cui aveva potuto confrontarsi e relazionarsi autenticamente: aveva quindi cominciato a uscire vestita da donna e la sensazione di benessere e libertà derivatane le aveva confermato di dover assecondare la propria natura di tal che aveva iniziato a vivere comportandosi da donna, truccandosi, andando dall'estetista e usando protesi per simulare il seno.
Ha inoltre riferito di aver cominciato la terapia ormonale già da un anno e che questo aveva comportato notevoli cambiamenti nel suo corpo (“Ho iniziato la terapia ormonale da più di un anno e mi è cresciuto il seno, è andata via la peluria definitivamente e il mio corpo ha assunto caratteristiche femminili” e ha ribadito che tutti la conoscono e la chiamano col suo nome di elezione e di avere intenzione di procedere all'intervento chirurgico di cambiamento di sesso perché “voglio vivere come donna quale mi sento”.
Quanto alle produzioni documentali risulta allegata agli atti la relazione della psicologa dott.ssa la quale ha confermato quanto rappresentato da parte ricorrente in udienza e Persona_4
precisato in particolare che “S. è consapevole della sua disforia e di come questa abbia delle implicazioni sulla sua salute mentale e sulla qualità della vita. Desidera intraprendere il percorso di affermazione di genere medicalizzato e iniziare il trattamento ormonale per permettere al suo corpo di sviluppare le caratteristiche somatiche che sente coerenti con la sua identità, in particolare
l'arrotondamento delle forme, la riduzione della peluria e l'addolcimento del viso;
inoltre desidera
pagina 3 di 8 effettuare gli interventi di top surgery. È consapevole del grado di reversibilità e irreversibilità dei risultati della terapia ormonale che ritiene desiderabili e importanti per la sua salute psicofisica e sociale.”
Da questo e da quanto riferito personalmente e nell'atto introduttivo da parte ricorrente si può ragionevolmente osservare che ella abbia svolto un percorso di transizione che può già dirsi incontrovertibile.
Ciò si deduce in primo luogo dalla storia personale della ricorrente che è di per sé sufficiente a dimostrare la serietà e autenticità del suo sentire e volere: infatti, diversi e importanti sono stati i tentativi fatti dall'attore per conformarsi alle aspettative degli affetti e della società nel suo complesso, senza però mai riuscire completamente a reprimere il suo sentire. È altresì particolarmente significativo come quello che astrattamente avrebbe dovuto rappresentare solo un alter-ego – la sua identità femminile di scrittrice – abbia poi determinato una piena accettazione della sua individualità, consentendole di vivere secondo la sua natura e abbandonando così il personaggio di . Parte_1
Tutto ciò è provato e in definitiva riassunto nella diagnosi di disforia di genere attestata dalla dott.ssa
Per_3
Si osserva inoltre come non siano emerse turbe personologiche o disturbi clinicamente significativi tali da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o di percezione dei propri bisogni, risultando i test somministrati coerenti con le risultanze dell'esame clinico.
In sostanza, le risultanze raccolte confermano che parte ricorrente conduce una vita sociale e affettiva
(usa quotidianamente il suo nome di elezione, si veste da donna, si trucca) perfettamente corrispondente al ruolo di genere femminile. In quest'ottica il non accesso al cambio di identità comporterebbe un rischio psichico insostenibile e un cronico disadattamento per mancata accettazione dei propri bisogni.
Deve pertanto ritenersi, anche considerata l'età attuale di (53 anni), che la sua scelta sia Persona_1
consapevolmente finalizzata ad ottenere il superamento di una condizione esistenziale vissuta da tempo con disagio e sofferenza, derivante dal mancato riconoscimento, intimo e sociale, del proprio sesso femminile, percepito come quello reale, benché diverso dal sesso biologico, quest'ultimo vissuto come estraneo e disarmonico rispetto alla sua intima percezione di sé.
La domanda dev'essere quindi accolta non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dalla parte ricorrente corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
pagina 4 di 8 Non risulta a tal fine necessario che parte ricorrente abbia proceduto a effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982,
n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali, rilevando che: “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”
Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n. 180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/ 2015 e Corte Cost. 221/ 2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana - individuatasi dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico
pagina 5 di 8 di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, avendo il presente Tribunale ritenuto che il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di RI (nome di elezione) con il genere femminile e che, pertanto, tale mutamento sia sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
pagina 6 di 8 La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Persona_1
sentenza potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a [...] il Parte_1
17.02.1970 (C.F. ), da maschile a femminile con variazione del nome C.F._1 dell'attore da ” a “RI”; Parte_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) da maschile a femminile, con variazione del nome da a C.F._1 Parte_1
RI; l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne comunicazione al Comune di residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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