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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3433/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3433 2020
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Di Maggio Parte_1 C.F._1
Giuseppe
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Allegra Giovanni Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18 settembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2020, premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con dal quale ha avuto tre figli: Controparte_1
(classe 1989), (classe 1992) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(classe 1995), ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale dei
1 coniugi con addebito al resistente e il riconoscimento di un contributo economico di euro
400,00 mensili per il mantenimento spettante a sé, quale coniuge.
A fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del resistente, il quale, infatuandosi di un'altra donna, ha causato la fine del rapporto coniugale.
Per quanto concerne le richieste economiche, la ricorrente ha rimarcato di essere priva di redditi e di essersi dedicata, nel corso della vita matrimoniale, soltanto alle faccende domestiche ed all'accudimento dei figli.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, ha Controparte_1 contestato le domande contenute in ricorso, negando l'infedeltà coniugale ed evidenziando che la ricorrente dispone di autonomi mezzi per vivere e che non vi è disparità economica tra le parti.
Sulla scorta di tali motivi, il resistente, associandosi alla richiesta di separazione, ha chiesto al Tribunale il rigetto delle restanti domande spiegate dalla ricorrente.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 24 novembre 2021, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a cui si rinvia.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con l'ordinanza del 27 gennaio 2023 il
Giudice istruttore ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., che ha incontrato il consenso del resistente ed il rifiuto della ricorrente, motivato dall'asserito tradimento.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al
Collegio all'udienza del 18 settembre 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale della ricorrente, che è stata depositata il 9 dicembre 2024, dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 190 c.p.c., spirato in data 18 novembre 2024.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Ed invero, la natura delle doglianze esposte dalle parti, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il venir meno, tra i coniugi, della comunione materiale e spirituale su cui si basa il matrimonio, offrono la prova del fatto che si è verificata una situazione di
Pag. 2 di 4 incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma I c.c. per la pronuncia della separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Per quanto concerne la domanda di addebito, si rileva che non è stata raggiunta alcuna prova dell'infedeltà coniugale fatta valere dalla ricorrente e negata dal resistente.
In questa sede, va ribadita la declaratoria di inammissibilità delle richieste di prova orale avanzate dalla ricorrente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 dal momento che i capitoli articolati risultano generici e non contengono alcun riferimento a fatti e circostanze puntualmente individuati nel loro contenuto essenziale e con gli opportuni riferimenti spaziali e temporali.
Si ribadisce, altresì, il rigetto della richiesta di produzione documentale avanzata da parte ricorrente all'udienza del 12 aprile 2023, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e senza che siano stati specificati i presupposti della rimessione in termini.
Quanto alla domanda relativa all'assegno di separazione, si evidenzia che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova né della propria situazione reddituale e patrimoniale, né della superiorità economica del resistente, limitandosi soltanto a generiche allegazioni.
Ne deriva il rigetto della domanda proposta per carenza di prova.
Stante l'esito della lite, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19 marzo 1964, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Palermo, in data 22 settembre 1987;
RIGETTA la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente;
RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
COMPENSA, tra le parti, le spese di lite;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per l'annotazione di cui al D.P.R. 3
Pag. 3 di 4 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 535, parte II, serie A, dell'anno 1987);
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3433 2020
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Di Maggio Parte_1 C.F._1
Giuseppe
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Allegra Giovanni Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18 settembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2020, premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con dal quale ha avuto tre figli: Controparte_1
(classe 1989), (classe 1992) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(classe 1995), ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale dei
1 coniugi con addebito al resistente e il riconoscimento di un contributo economico di euro
400,00 mensili per il mantenimento spettante a sé, quale coniuge.
A fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del resistente, il quale, infatuandosi di un'altra donna, ha causato la fine del rapporto coniugale.
Per quanto concerne le richieste economiche, la ricorrente ha rimarcato di essere priva di redditi e di essersi dedicata, nel corso della vita matrimoniale, soltanto alle faccende domestiche ed all'accudimento dei figli.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, ha Controparte_1 contestato le domande contenute in ricorso, negando l'infedeltà coniugale ed evidenziando che la ricorrente dispone di autonomi mezzi per vivere e che non vi è disparità economica tra le parti.
Sulla scorta di tali motivi, il resistente, associandosi alla richiesta di separazione, ha chiesto al Tribunale il rigetto delle restanti domande spiegate dalla ricorrente.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 24 novembre 2021, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a cui si rinvia.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con l'ordinanza del 27 gennaio 2023 il
Giudice istruttore ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., che ha incontrato il consenso del resistente ed il rifiuto della ricorrente, motivato dall'asserito tradimento.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al
Collegio all'udienza del 18 settembre 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale della ricorrente, che è stata depositata il 9 dicembre 2024, dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 190 c.p.c., spirato in data 18 novembre 2024.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Ed invero, la natura delle doglianze esposte dalle parti, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il venir meno, tra i coniugi, della comunione materiale e spirituale su cui si basa il matrimonio, offrono la prova del fatto che si è verificata una situazione di
Pag. 2 di 4 incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma I c.c. per la pronuncia della separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Per quanto concerne la domanda di addebito, si rileva che non è stata raggiunta alcuna prova dell'infedeltà coniugale fatta valere dalla ricorrente e negata dal resistente.
In questa sede, va ribadita la declaratoria di inammissibilità delle richieste di prova orale avanzate dalla ricorrente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 dal momento che i capitoli articolati risultano generici e non contengono alcun riferimento a fatti e circostanze puntualmente individuati nel loro contenuto essenziale e con gli opportuni riferimenti spaziali e temporali.
Si ribadisce, altresì, il rigetto della richiesta di produzione documentale avanzata da parte ricorrente all'udienza del 12 aprile 2023, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e senza che siano stati specificati i presupposti della rimessione in termini.
Quanto alla domanda relativa all'assegno di separazione, si evidenzia che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova né della propria situazione reddituale e patrimoniale, né della superiorità economica del resistente, limitandosi soltanto a generiche allegazioni.
Ne deriva il rigetto della domanda proposta per carenza di prova.
Stante l'esito della lite, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19 marzo 1964, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Palermo, in data 22 settembre 1987;
RIGETTA la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente;
RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
COMPENSA, tra le parti, le spese di lite;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per l'annotazione di cui al D.P.R. 3
Pag. 3 di 4 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 535, parte II, serie A, dell'anno 1987);
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 4 di 4