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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE PE SA, Relatore
SANFILIPPO SA CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1994/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via US Grezar N.14
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29184202400002856 PIGNORAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 03.07.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, proponeva ricorso in riassunzione contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 29184202400002856001, notificato a mezzo p.
e.c. in data 10/12/2024, dell'importo di € 8.703,69, per crediti traenti origine dal mancato pagamento di somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento:
29120160036746623000, notificata il 10/02/2017 e successiva intimazione di pagamento
29120249005082692, notificata il 14/03/2024;
29120170006029918000, notificata il 08/05/2017 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
29120170010333588000, notificata il 20/07/2017 e successiva intimazione di pagamento
29120249005082692, notificata il 14/03/2024;
29120170017388854001, notificata il 19/02/2018 e successiva intimazione di pagamento
29120249012207813, notificata il 15/10/2024;
29120190001045177000, notificata il 23/04/2019 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
29120200002443089000, notificata il 28/02/2022 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
29120210011002918000, notificata il 19/12/2022 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
29120230030719684000, notificata il 24/01/2024;
29120240006698575000, notificata il 18/04/2024;
29120240006842628001, notificata il 18/04/2024;
59120180001067025000, notificata il 24/08/2018 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
59120180002672584000, notificata il 01/03/2019 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024.
In data 08.07.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica, eseguita a mezzo PEC ed inviata da un indirizzo dell'Agente della riscossione non risultante nei pubblici elenchi.
2) La nullità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per mancata sottoscrizione da parte del suo direttore. 3) La nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento.
4) La nullità dell'atto impugnato e degli atti sottesi per la mancanza e/o inesistenza delle relative notifiche.
5) La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
6) La nullità dell'atto impugnato per inefficacia dei ruoli, non preceduti dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti.
7) La nullità dell'atto impugnato e degli atti presupposti, per difetto di motivazione in ordine al calcolo dei tributi, degli interessi e dell'aggio applicato, per incostituzionalità dello stesso.
8) La nullità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa ed intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento, la condanna alla restituzione di quanto eventualmente nelle more il ricorrente avesse pagato ed alle spese di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Con ordinanza N°1186/2025 dell'11.08.2025, depositata in data 13.08.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissata la trattazione del merito alla prima udienza di gennaio 2026 del redigendo calendario.
In data 30.09.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3
, depositava controdeduzioni con le quali eccepiva il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito aventi i numeri 59120180001067025000 e 59120180002672584000, in favore del giudice del lavoro.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente;
insisteva nella regolarità delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento, non impugnate e chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese di giudizio e la condanna alle spese per lite temeraria.
In data 05.10.2025 depositava documentazione.
In data 09.01.2026 il ricorrente depositava memoria con la quale contestava la regolarità della notifica delle sottese cartelle di pagamento ed insisteva nei motivi di ricorso.
In data 11.01.2026 la parte resistente depositava memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice ordinario, competente per territorio, limitatamente ai crediti traenti origine dagli avvisi di addebito N°
59120180001067025000 e N°59120180002672584000, trattandosi di contributi INPS, come si rileva dall'intimazione di pagamento N°29120249015816516000, prodotta in giudzio dall'Agente della riscossione.
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché eseguita mediante PEC e proveniente da un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi, è priva di pregio e va rigettata.
In adesione a quanto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza N°982 del 16.1.2023, la notifica dell'atto impugnato effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito al destinatario, comunque, di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
La notifica della cartella di pagamento impugnata, proveniente da un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, circostanza quest'ultima non provata dalla parte ricorrente, consente chiaramente di individuare il mittente e una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 del codice civile e dell'art.2 della Costituzione, tenendo conto che la parte ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione in ragione della quale sarebbe stato leso il proprio diritto alla difesa.
In ordine all'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato in formato PDF, eseguita a mezzo PEC ed alla mancata compilazione della relata di notifica, va ricordato che l'art.38 del D.L. N°
78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge N°122/2010, pur non considerando le novità introdotte dal D.L. N°159 del 2015, in vigore dall'1 giugno 2016, che rendono obbligatoria, per legge di riscossione, la notifica mediante PEC ad alcune categorie di soggetti, ha innovato la formulazione dell'art. 26 DPR
602/73, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta
Elettronica Certificata. Se la notifica dell'atto viene effettuata mediante PEC, la prova della stessa, si deve intendere assolta con la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall'art. 6 DPR n. 68 del 2005, le quali stabiliscono che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale per il mittente alla prova -legale- che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario (Comm. Trib. Reg. Lazio sez. XVIII 19.05.17 n. 2904). La ricevuta di consegna della PEC, in via generale, fornisce piena prova della data di invio e di ricezione di una mail ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato. Quanto ai documenti trasmessi in allegato, per fare sì che questi ultimi possono essere considerati atti originali, ma non si rinviene previsione per cui nella riscossione, la notifica a mezzo PEC debba riguardare l'originale dell'atto o non piuttosto copia conforme dello stesso e che sia necessario apporre la firma digitale sul documento, attestandone la conformità agli originali. Inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n.15035 del 21/07/2016) ha stabilito che: “In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, (…) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del D.M. N°44 del 2011 si esprime in termini di
"opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.
In presenza di ciò, ed in particolare la prova di consegna di PEC dell'atto, il cui ruolo impugnato risulta trasfuso, costituisce la certezza legale della conoscenza dell'atto stesso, tanto che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso. Detti elementi consentono di ritenere infondate le doglianze di parte ricorrente.
A vincere la presunzione di mancata conoscenza dell'atto impugnato, non bastano le astratte argomentazioni di parte ricorrente ed il tanto formale, quanto generico, disconoscimento della copia dello stesso allegato al ricorso. Sul punto, rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata in relazione alla notifica dell'atto a mezzo PEC.
In proposito, si osserva che parte ricorrente fonda la predetta eccezione sull'asserito mancato rispetto delle procedure di legge previste per tale tipo di notifica, censurando la mancata apposizione sull'atto notificato in formato pdf dell'attestazione di conformità all'originale.
Deve rilevarsi che nessuna contestazione viene sollevata in relazione alla ricezione dello stesso e, pertanto, al buon fine della notifica dell'atto impugnato. Peraltro, nessuna modifica o alterazione specifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in formato pdf viene segnalata dal ricorrente, il quale si limita a evidenziare solo la potenziale difformità del documento trasmesso via PEC, senza indicare se da ciò sia derivato un concreto pregiudizio rispetto al diritto di difesa. Con questa eccezione, implicitamente il ricorrente afferma di avere ricevuto l'atto impugnato tramite posta elettronica certificata e ne fornisce prova, proponendo avverso lo stesso ricorso e producendo copia del medesimo.
Con sentenza 05/12/2017 n. 5082/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA, ha deciso che: “non è inesistente la notifica via pec effettuata prima dell'avvio del PTT. La decisione della CTR di Milano, per quanto di interesse nel presente ricorso, si fonda sul principio della Suprema Corte in base al quale la notifica di un atto è inesistente “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SS.
UU. n. 14917 del 20/07/2016). A supporto della propria tesi i giudici lombardi citano anche il principio della
Corte di Cassazione enunciato nella sentenza n. 13857 del 2014 secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Tra l'altro come in termini ed in fattispecie similare riconosciuto da questa Corte, l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia cartacea delle ricevute di avvenuta consegna delle comunicazioni a mezzo PEC, le quali, non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono estratte. Poste tali premesse, si evidenzia che con la pronuncia delle Sezioni
Unite civili della Suprema Corte (Cass. n.7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), è stato espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 del codice di procedura civile, secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario. La Corte ha, altresì, rimarcato l'inammissibilità delle eccezioni con le quali si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. In particolare, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza
n.7665 del 18/04/2016) l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione)
a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Proseguendo, in parte motiva, si chiarisce che opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui « il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto -la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario » (Cass., sez. lav.,
n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie il ricorrente non adduce né alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato pdf e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. Deve aggiungersi, altresì, che per consolidata giurisprudenza, qualora si lamenti la non conformità all'originale della copia di un documento, non ci si può limitare ad una contestazione meramente generica che si risolva in una pura clausola di stile, occorrendo invece specificare le ragioni per cui si contesta tale conformità (cfr. Cass. N. 10326/14 del 13.5.2014, Cass. N. 28096/09, Cass. N. 14416/13). In particolare, il Supremo Collegio, con la sentenza n. 775 del 03.04.2014, ha affermato che “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contrastare, è un artificio che può trovar spazio negli atti di un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”.
In ordine all'eccepita omessa sottoscrizione dell'atto impugnato inviato mediante PEC, va osservato che esso non deve essere necessariamente sottoscritto da parte di un funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
In ordine all'eccepita notifica degli atti presupposti, va osservato che l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha prodotto in giudizio copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo
"Email_3" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n. 29120249015816516000, contenente crediti relativi alle sottese cartelle di pagamento 29120170006029918000, 29120190001045177000,
29120200002443089000, 29120210011002918000; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "Email_3" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 14.03.2023 l'intimazione di pagamento n. 29120239001075528000, contenente crediti relativi alla sottesa cartella di pagamento 29120170017388854001; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "Email_3" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 18.04.2024 la cartella di pagamento n.
29120240006842628001; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "daniel.
Email_4" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 18.04.2024 la cartella di pagamento n. 29120240006698575000; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "Email_3" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 24.01.2024 la cartella di pagamento n.
29120230030719684000; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "daniel.
Email_4" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 14.03.2024 l'intimazione di pagamento n. 29120249005082692000 contenente crediti relativi alle sottese cartelle di pagamento 29120160036746623000 e 29120170010333588000.
Conseguentemente, tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state tutte regolarmente portate a conoscenza della parte ricorrente e si sono rese definitive per mancata impugnazione e sono inammissibili le eccezioni attinenti agli atti prodromici all'atto di pignoramento impugnato.
L'atto di pignoramento risulta pienamente motivato, facendo esplicito riferimento ai crediti da cui trae origine, con l'elencazione delle sottese cartelle di pagamento, già note alla parte ricorrente.
Va osservato, inoltre, che dalla data di notifica delle sottese cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento prodromici all'atto impugnato alla data di notifica di quest'ultimo non è maturato alcun termine di prescrizione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice ordinario, competente per territorio, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge, limitatamente ai crediti traenti origine dagli avvisi di addebito N°59120180001067025000 e N°59120180002672584000. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge. Agrigento, 21.01.2026
L'ESTENSORE: US OR RI (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE PE SA, Relatore
SANFILIPPO SA CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1994/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via US Grezar N.14
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29184202400002856 PIGNORAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 03.07.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, proponeva ricorso in riassunzione contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 29184202400002856001, notificato a mezzo p.
e.c. in data 10/12/2024, dell'importo di € 8.703,69, per crediti traenti origine dal mancato pagamento di somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento:
29120160036746623000, notificata il 10/02/2017 e successiva intimazione di pagamento
29120249005082692, notificata il 14/03/2024;
29120170006029918000, notificata il 08/05/2017 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
29120170010333588000, notificata il 20/07/2017 e successiva intimazione di pagamento
29120249005082692, notificata il 14/03/2024;
29120170017388854001, notificata il 19/02/2018 e successiva intimazione di pagamento
29120249012207813, notificata il 15/10/2024;
29120190001045177000, notificata il 23/04/2019 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
29120200002443089000, notificata il 28/02/2022 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
29120210011002918000, notificata il 19/12/2022 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
29120230030719684000, notificata il 24/01/2024;
29120240006698575000, notificata il 18/04/2024;
29120240006842628001, notificata il 18/04/2024;
59120180001067025000, notificata il 24/08/2018 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024;
59120180002672584000, notificata il 01/03/2019 e successiva intimazione di pagamento
29120249015816516, notificata il 21/11/2024.
In data 08.07.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica, eseguita a mezzo PEC ed inviata da un indirizzo dell'Agente della riscossione non risultante nei pubblici elenchi.
2) La nullità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per mancata sottoscrizione da parte del suo direttore. 3) La nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento.
4) La nullità dell'atto impugnato e degli atti sottesi per la mancanza e/o inesistenza delle relative notifiche.
5) La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
6) La nullità dell'atto impugnato per inefficacia dei ruoli, non preceduti dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti.
7) La nullità dell'atto impugnato e degli atti presupposti, per difetto di motivazione in ordine al calcolo dei tributi, degli interessi e dell'aggio applicato, per incostituzionalità dello stesso.
8) La nullità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa ed intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento, la condanna alla restituzione di quanto eventualmente nelle more il ricorrente avesse pagato ed alle spese di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Con ordinanza N°1186/2025 dell'11.08.2025, depositata in data 13.08.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissata la trattazione del merito alla prima udienza di gennaio 2026 del redigendo calendario.
In data 30.09.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3
, depositava controdeduzioni con le quali eccepiva il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito aventi i numeri 59120180001067025000 e 59120180002672584000, in favore del giudice del lavoro.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente;
insisteva nella regolarità delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento, non impugnate e chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese di giudizio e la condanna alle spese per lite temeraria.
In data 05.10.2025 depositava documentazione.
In data 09.01.2026 il ricorrente depositava memoria con la quale contestava la regolarità della notifica delle sottese cartelle di pagamento ed insisteva nei motivi di ricorso.
In data 11.01.2026 la parte resistente depositava memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice ordinario, competente per territorio, limitatamente ai crediti traenti origine dagli avvisi di addebito N°
59120180001067025000 e N°59120180002672584000, trattandosi di contributi INPS, come si rileva dall'intimazione di pagamento N°29120249015816516000, prodotta in giudzio dall'Agente della riscossione.
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché eseguita mediante PEC e proveniente da un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi, è priva di pregio e va rigettata.
In adesione a quanto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza N°982 del 16.1.2023, la notifica dell'atto impugnato effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito al destinatario, comunque, di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
La notifica della cartella di pagamento impugnata, proveniente da un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, circostanza quest'ultima non provata dalla parte ricorrente, consente chiaramente di individuare il mittente e una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 del codice civile e dell'art.2 della Costituzione, tenendo conto che la parte ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione in ragione della quale sarebbe stato leso il proprio diritto alla difesa.
In ordine all'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato in formato PDF, eseguita a mezzo PEC ed alla mancata compilazione della relata di notifica, va ricordato che l'art.38 del D.L. N°
78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge N°122/2010, pur non considerando le novità introdotte dal D.L. N°159 del 2015, in vigore dall'1 giugno 2016, che rendono obbligatoria, per legge di riscossione, la notifica mediante PEC ad alcune categorie di soggetti, ha innovato la formulazione dell'art. 26 DPR
602/73, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta
Elettronica Certificata. Se la notifica dell'atto viene effettuata mediante PEC, la prova della stessa, si deve intendere assolta con la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall'art. 6 DPR n. 68 del 2005, le quali stabiliscono che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale per il mittente alla prova -legale- che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario (Comm. Trib. Reg. Lazio sez. XVIII 19.05.17 n. 2904). La ricevuta di consegna della PEC, in via generale, fornisce piena prova della data di invio e di ricezione di una mail ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato. Quanto ai documenti trasmessi in allegato, per fare sì che questi ultimi possono essere considerati atti originali, ma non si rinviene previsione per cui nella riscossione, la notifica a mezzo PEC debba riguardare l'originale dell'atto o non piuttosto copia conforme dello stesso e che sia necessario apporre la firma digitale sul documento, attestandone la conformità agli originali. Inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n.15035 del 21/07/2016) ha stabilito che: “In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, (…) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del D.M. N°44 del 2011 si esprime in termini di
"opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.
In presenza di ciò, ed in particolare la prova di consegna di PEC dell'atto, il cui ruolo impugnato risulta trasfuso, costituisce la certezza legale della conoscenza dell'atto stesso, tanto che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso. Detti elementi consentono di ritenere infondate le doglianze di parte ricorrente.
A vincere la presunzione di mancata conoscenza dell'atto impugnato, non bastano le astratte argomentazioni di parte ricorrente ed il tanto formale, quanto generico, disconoscimento della copia dello stesso allegato al ricorso. Sul punto, rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata in relazione alla notifica dell'atto a mezzo PEC.
In proposito, si osserva che parte ricorrente fonda la predetta eccezione sull'asserito mancato rispetto delle procedure di legge previste per tale tipo di notifica, censurando la mancata apposizione sull'atto notificato in formato pdf dell'attestazione di conformità all'originale.
Deve rilevarsi che nessuna contestazione viene sollevata in relazione alla ricezione dello stesso e, pertanto, al buon fine della notifica dell'atto impugnato. Peraltro, nessuna modifica o alterazione specifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in formato pdf viene segnalata dal ricorrente, il quale si limita a evidenziare solo la potenziale difformità del documento trasmesso via PEC, senza indicare se da ciò sia derivato un concreto pregiudizio rispetto al diritto di difesa. Con questa eccezione, implicitamente il ricorrente afferma di avere ricevuto l'atto impugnato tramite posta elettronica certificata e ne fornisce prova, proponendo avverso lo stesso ricorso e producendo copia del medesimo.
Con sentenza 05/12/2017 n. 5082/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA, ha deciso che: “non è inesistente la notifica via pec effettuata prima dell'avvio del PTT. La decisione della CTR di Milano, per quanto di interesse nel presente ricorso, si fonda sul principio della Suprema Corte in base al quale la notifica di un atto è inesistente “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SS.
UU. n. 14917 del 20/07/2016). A supporto della propria tesi i giudici lombardi citano anche il principio della
Corte di Cassazione enunciato nella sentenza n. 13857 del 2014 secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Tra l'altro come in termini ed in fattispecie similare riconosciuto da questa Corte, l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia cartacea delle ricevute di avvenuta consegna delle comunicazioni a mezzo PEC, le quali, non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono estratte. Poste tali premesse, si evidenzia che con la pronuncia delle Sezioni
Unite civili della Suprema Corte (Cass. n.7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), è stato espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 del codice di procedura civile, secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario. La Corte ha, altresì, rimarcato l'inammissibilità delle eccezioni con le quali si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. In particolare, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza
n.7665 del 18/04/2016) l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione)
a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Proseguendo, in parte motiva, si chiarisce che opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui « il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto -la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario » (Cass., sez. lav.,
n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie il ricorrente non adduce né alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato pdf e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. Deve aggiungersi, altresì, che per consolidata giurisprudenza, qualora si lamenti la non conformità all'originale della copia di un documento, non ci si può limitare ad una contestazione meramente generica che si risolva in una pura clausola di stile, occorrendo invece specificare le ragioni per cui si contesta tale conformità (cfr. Cass. N. 10326/14 del 13.5.2014, Cass. N. 28096/09, Cass. N. 14416/13). In particolare, il Supremo Collegio, con la sentenza n. 775 del 03.04.2014, ha affermato che “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contrastare, è un artificio che può trovar spazio negli atti di un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”.
In ordine all'eccepita omessa sottoscrizione dell'atto impugnato inviato mediante PEC, va osservato che esso non deve essere necessariamente sottoscritto da parte di un funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
In ordine all'eccepita notifica degli atti presupposti, va osservato che l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha prodotto in giudizio copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo
"Email_3" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n. 29120249015816516000, contenente crediti relativi alle sottese cartelle di pagamento 29120170006029918000, 29120190001045177000,
29120200002443089000, 29120210011002918000; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "Email_3" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 14.03.2023 l'intimazione di pagamento n. 29120239001075528000, contenente crediti relativi alla sottesa cartella di pagamento 29120170017388854001; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "Email_3" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 18.04.2024 la cartella di pagamento n.
29120240006842628001; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "daniel.
Email_4" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 18.04.2024 la cartella di pagamento n. 29120240006698575000; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "Email_3" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 24.01.2024 la cartella di pagamento n.
29120230030719684000; copia della ricevuta di consegna mediante pec, inviata all'indirizzo "daniel.
Email_4" in formato “EML”, dalla quale si rileva che è stata regolarmente notificata in data 14.03.2024 l'intimazione di pagamento n. 29120249005082692000 contenente crediti relativi alle sottese cartelle di pagamento 29120160036746623000 e 29120170010333588000.
Conseguentemente, tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state tutte regolarmente portate a conoscenza della parte ricorrente e si sono rese definitive per mancata impugnazione e sono inammissibili le eccezioni attinenti agli atti prodromici all'atto di pignoramento impugnato.
L'atto di pignoramento risulta pienamente motivato, facendo esplicito riferimento ai crediti da cui trae origine, con l'elencazione delle sottese cartelle di pagamento, già note alla parte ricorrente.
Va osservato, inoltre, che dalla data di notifica delle sottese cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento prodromici all'atto impugnato alla data di notifica di quest'ultimo non è maturato alcun termine di prescrizione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice ordinario, competente per territorio, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge, limitatamente ai crediti traenti origine dagli avvisi di addebito N°59120180001067025000 e N°59120180002672584000. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge. Agrigento, 21.01.2026
L'ESTENSORE: US OR RI (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)