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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI Parte_1
PAOLA FABIO SIMONE
- ricorrente opposto-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MORTILLARO IGNAZIO CP_1
- resistente opponente –
E CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. GIANTONY ILARDO.
- resistente opposto
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi, opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 4.12.2024, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., , esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 10.6.2022, spiegava opposizione ex art. 615 e 617 CP_1
c.p.c., avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 48 bis e 72 bis del D.P.R. n.
602/1972, notificatogli da (d'ora in avanti il 25.5.2022 Parte_1 CP_3 per un totale di € 11.069,84, chiedendo dichiararsi la inefficacia/nullità dell'atto di pignoramento.
A fondamento della opposizione, il ricorrente deduceva: la non debenza delle somme pignorate perché già in precedenza versate;
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento presupposti.
Il G.E. con ordinanza resa il 7.10.2022, sospendeva l'esecuzione e assegnava termine per l'introduzione della causa di merito.
Introdotto l'odierno ricorso, per quanto è qui di interesse, ha opposto la regolare CP_3 notifica degli atti presupposti e l'estraneità rispetto alle ulteriori censure mosse al merito della pretesa, trattandosi di questioni imputabili ad quale soggetto creditore. Ha pertanto P_
concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, dichiararsi il proprio diritto a procedere esecutivamente. In subordine, nel caso di accertamento della mancanza del presupposto per procedere alla riscossione, ha chiesto la condanna di al rimborso delle somme di quanto eventualmente la medesima potrebbe P_
essere gravata in dipendenza del presente giudizio.
si è costituito deducendo di avere provveduto all'acquisizione dei modelli di versamento P_
del ricorrente e, per l'effetto, di avere annullato parte degli avvisi di addebito notificati all'opponente, concludendo (cionondimeno) per l'accoglimento del ricorso proposto da
CP_3
Con memoria depositata il 30.10.2023, ha dedotto sul difetto di CP_1
giurisdizione del Tribunale adito rispetto ai ruoli concernenti le tasse automobilistiche e il mancato pagamento delle quote consortili al consorzio di bonifica AG, trattandosi di tributi, soggetti alla cognizione delle Corte di giustizia Tributaria di Agrigento. Con riguardo ai restanti crediti portati negli avvisi di addebito, ha insistito per la insussistenza del debito, chiedendo dichiararsi la non debenza delle relative somme con ogni consequenziale statuizione.
La causa, istruita a mezzo documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso in opposizione di è in parte fondato CP_1
Pag. 2 di 7 *****
Sulla base delle rispettive allegazioni e della documentazione in atti, deve anzitutto premettersi che l'atto di pignoramento presso terzi, notificato da ex art. 48 bis e 72 bis CP_3
del D.P.R. n. 602/1972, ha ad oggetto i crediti portati nei seguenti titoli:
1) cartella di pagamento n. 2912018000289033900 concernente tassa automobilistica di importo pari a € 335,45 (cfr. doc. 5 – ricorso;
CP_3
2) cartella di pagamento n. 29120180012853164000 concernente la quota consortile dovuta al
Consorzio Bonifica AG 3 di € 181,62 (cfr. doc. 9 – ricorso;
CP_3
3) cartella di pagamento n. 29120190002473640000 concernente la quota consortile dovuta al
Consorzio Bonifica Ag 3 di € 183,62 (cfr. doc - 13 ricorso CP_3
4) la cartella di pagamento n. 29120190011074019000 concernente tassa automobilistica di importo pari a € 366,09 (cfr. doc. 17 – ricorso;
CP_3
nonché i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi IAP - IVS
5) 59120180001946174000 di importo complessivo pari a € 2.666,36 (cfr. report AVA fascicolo ); P_
6) 59120190002587655000 di importo complessivo pari a € 3.506,9 (cfr. report AVA fascicolo ) P_
7) 59120210000289713000, di importo complessivo pari a € 3.398,65 (cfr. report AVA fascicolo ). P_
Ciò premesso, ha proposto: una opposizione ex art. 617 c.p.c. nella parte in CP_1
cui eccepisce la omessa notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, nonché delle stesse cartelle di pagamento contenute nell'atto di pignoramento;
una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove contesta il diritto di a procedere ad esecuzione CP_3 forzata in ragione dell'estinzione del debito di natura contributiva.
Ebbene, in via preliminare, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c., per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario. Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
Pag. 3 di 7 32203/2019 ), secondo cui: “Il pignoramento del credito presso terzi previsto dal citato art.
72 bis è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede neppure l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito (cfr. Cass., ord. 30706/2018; 26830/2017). E tuttavia, come per tutti i procedimenti esecutivi, anche ad esso va applicato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta -ai sensi degli artt. 2 co. 1, e 19, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 57, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 617
c.p.c.- davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass., Sez. U, sent. n. 13913/2017; 14667/2011).
Ora, considerato che le cartelle di pagamento contenute nell'atto di pignoramento, di cui il ricorrente eccepisce la omessa notifica, contengono tributi (tasse automobilistiche e quote consortili del consorzio di bonifica) la cui cognizione è devoluta alla Corte di giustizia
Tributaria di Agrigento (cf. art 2 d.lgs. 546/1992, oggi art. 46 d.lgs. 175/2024) sulla base dei principi innanzi citati, va dichiarato, sul punto, il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del
Giudice tributario, con conseguente inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui è chiesta dichiararsi la nullità dell'atto di pignoramento riguardante i crediti di natura tributaria contenuti nelle cartelle di pagamento sub. n. 1, 2, 3 e 4.
Venendo invece ai crediti di natura contributiva, oggetto di ricorso ex art. 615 c.p.c., risulta fondata l'opposizione in relazione agli avvisi di addebito n. 5) e 6), dal momento che, lo stesso , costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere acquisito i pagamenti Controparte_5
dei modelli F24 del contribuente, procedendo allo sgravio dei relativi avvisi di addebito.
Dalla documentazione versata da (cfr. report avvisi di addebito), si evince infatti che i P_
due avvisi di addebito sono stati oggetto di sgravio.
A conclusioni diverse deve invece pervenirsi in relazione all'avviso di addebito sub. 7) n.
59120210000289713000.
Ed infatti, considerato che dalla documentazione di non si ricava che il suddetto avviso P_
è stato interessato dallo sgravio (cfr. report AVA, dal quale risulta che per l'avviso in esame,
Pag. 4 di 7 riportato nell'ultimo rigo, residua l'intero importo di € 3.398,65), in aderenza ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, era onere del ricorrente fornire prova dell'avvenuto pagamento prima della notifica del pignoramento presso terzi.
Siffatta prova non è stata fornita.
Ed invero già il ricorso introduttivo risulta carente di puntali allegazioni idonee a consentire di appurare l'adempimento del debito contributivo portato nell'AVA e contenuto nell'atto di pignoramento, considerato che, il ricorrente si limita ad affermare di avere già versato quanto dovuto, rinviando alla documentazione prodotta (F24 e prospetto riepilogativo situazione debitoria), senza tuttavia specificatamente indicare i modelli di pagamento riferibili al detto
Avviso di addebito (e quali invece riferibili agli AVA già annullati da ), del quale P_
neppure risulta precisato il periodo contributivo di riferimento. Tale omissione rende già di per sé non possibile la verifica circa l'idoneità estintiva dei modelli di pagamento prodotto rispetto al credito portato nell'avviso di addebito n .59120210000289713000.
La Suprema Corte è, infatti, sul punto particolarmente chiara, escludendo nel rito del lavoro che sia sufficiente la “mera allegazione” al ricorso di documenti ove tale produzione non sia
“accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (cfr. Cass. 21032/08), dovendosi pertanto ritenere che le produzioni documentali, svincolate da qualsivoglia allegazione e indicazione negli scritti difensivi, vadano considerate tamquam non essent.
La parte ha, infatti, sempre l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce, pena, in caso contrario, l'insussistenza di un obbligo per il Giudice di esaminare i documenti allegati, ancorché astrattamente idonei a giustificare prospettazioni e provare circostanze rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. S.U. nn. 2435/08, 1419/94; 1385/95).
Peraltro, la documentazione prodotta dal ricorrente, prima facie si pone in contrasto con quanto dedotto, considerato che nel documento prospetto riepilogativo posizione debitoria è riportato un saldo di € 4.482,83, in gran parte imputabile a crediti contributivi del 2019, diversi da quelli contenuti negli AVA oggetto di sgravio (sub. 5 e 6 ), considerato che questi concernono infatti crediti contributivi riferiti agli anni 2017 e 2018 (cfr. intimazione di pagamento n 2912022900117835 fascicolo . CP_3
Pag. 5 di 7 Neppure la restante documentazione valorizzata da prova l'avvenuto CP_1
pagamento del debito contributivo in parola .
Ed infatti, l'avviso di addebito n. 59120210000289713000 non risulta tra quelli oggetto di annullamento parziale (cfr. documento all. 2 memoria di costituzione denominato annullamento avvisi di addebito). L'avviso di addebito n. 59120210000289713258000, che il contribuente indica tra quelli annullati e riportati nel report di (cfr. note conclusive di P_
) non rientra tra i titoli presupposti all'atto di pignoramento oggetto CP_1 dell'odierno giudizio.
Infine, il prospetto di sintesi allegato alla domanda di definizione agevolata del 4.4.2023, dal quale risulta un carico a ruolo pari a zero, non può condurre all'accoglimento della opposizione, dal momento che tale documento non costituisce prova che CP_1
avesse già estinto il credito contributivo prima della notifica dell'atto di pignoramento: è evidente infatti che un eventuale pagamento successivo alla notifica dell'atto di pignoramento
(tale da azzerare il carico a ruolo) non inficerebbe in alcun modo il diritto di ad CP_3 intraprendere l'azione esecutiva attraverso l'atto di pignoramento.
Sulla base di tali ragioni, va dichiarato che nulla deve in relazione a quanto CP_1
portato negli avvisi di addebito n. 59120180001946174000 e n. 59120190002587655000 e, per l'effetto, va dichiarata la inefficacia parziale dell'atto di pignoramento in relazione ai suddetti avvisi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di in base al principio di P_
causalità e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche tenuto conto del valore della lite, dell'attività processuale svolta e della bassa complessità delle questioni affrontate.
Il rigetto parziale del ricorso del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione:
Pag. 6 di 7 dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Agrigento in relazione all'opposizione ex art. 617 c.p.c. avente ad oggetto le cartelle di pagamento: 2912018000289033900, 29120180012853164000, 29120190002473640000 e
29120190011074019000 e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da avente ad oggetto le suddette cartelle di pagamento;
CP_1
dichiara che nulla deve in ordine alle somme contenute negli avvisi di CP_1
addebito 59120180001946174000 e 59120190002587655000 e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di pignoramento nella parte relativa ai suddetti avvisi di addebito;
rigetta per il resto;
dichiara la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 che liquida per l'intero in € 3.600,00 e in conseguenza condanna alla restante parte di € 2.400,00 oltre P_
accessori di legge 15%, iva e CPA , con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca, 29/04/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI Parte_1
PAOLA FABIO SIMONE
- ricorrente opposto-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MORTILLARO IGNAZIO CP_1
- resistente opponente –
E CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. GIANTONY ILARDO.
- resistente opposto
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi, opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 4.12.2024, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., , esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 10.6.2022, spiegava opposizione ex art. 615 e 617 CP_1
c.p.c., avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 48 bis e 72 bis del D.P.R. n.
602/1972, notificatogli da (d'ora in avanti il 25.5.2022 Parte_1 CP_3 per un totale di € 11.069,84, chiedendo dichiararsi la inefficacia/nullità dell'atto di pignoramento.
A fondamento della opposizione, il ricorrente deduceva: la non debenza delle somme pignorate perché già in precedenza versate;
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento presupposti.
Il G.E. con ordinanza resa il 7.10.2022, sospendeva l'esecuzione e assegnava termine per l'introduzione della causa di merito.
Introdotto l'odierno ricorso, per quanto è qui di interesse, ha opposto la regolare CP_3 notifica degli atti presupposti e l'estraneità rispetto alle ulteriori censure mosse al merito della pretesa, trattandosi di questioni imputabili ad quale soggetto creditore. Ha pertanto P_
concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, dichiararsi il proprio diritto a procedere esecutivamente. In subordine, nel caso di accertamento della mancanza del presupposto per procedere alla riscossione, ha chiesto la condanna di al rimborso delle somme di quanto eventualmente la medesima potrebbe P_
essere gravata in dipendenza del presente giudizio.
si è costituito deducendo di avere provveduto all'acquisizione dei modelli di versamento P_
del ricorrente e, per l'effetto, di avere annullato parte degli avvisi di addebito notificati all'opponente, concludendo (cionondimeno) per l'accoglimento del ricorso proposto da
CP_3
Con memoria depositata il 30.10.2023, ha dedotto sul difetto di CP_1
giurisdizione del Tribunale adito rispetto ai ruoli concernenti le tasse automobilistiche e il mancato pagamento delle quote consortili al consorzio di bonifica AG, trattandosi di tributi, soggetti alla cognizione delle Corte di giustizia Tributaria di Agrigento. Con riguardo ai restanti crediti portati negli avvisi di addebito, ha insistito per la insussistenza del debito, chiedendo dichiararsi la non debenza delle relative somme con ogni consequenziale statuizione.
La causa, istruita a mezzo documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso in opposizione di è in parte fondato CP_1
Pag. 2 di 7 *****
Sulla base delle rispettive allegazioni e della documentazione in atti, deve anzitutto premettersi che l'atto di pignoramento presso terzi, notificato da ex art. 48 bis e 72 bis CP_3
del D.P.R. n. 602/1972, ha ad oggetto i crediti portati nei seguenti titoli:
1) cartella di pagamento n. 2912018000289033900 concernente tassa automobilistica di importo pari a € 335,45 (cfr. doc. 5 – ricorso;
CP_3
2) cartella di pagamento n. 29120180012853164000 concernente la quota consortile dovuta al
Consorzio Bonifica AG 3 di € 181,62 (cfr. doc. 9 – ricorso;
CP_3
3) cartella di pagamento n. 29120190002473640000 concernente la quota consortile dovuta al
Consorzio Bonifica Ag 3 di € 183,62 (cfr. doc - 13 ricorso CP_3
4) la cartella di pagamento n. 29120190011074019000 concernente tassa automobilistica di importo pari a € 366,09 (cfr. doc. 17 – ricorso;
CP_3
nonché i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi IAP - IVS
5) 59120180001946174000 di importo complessivo pari a € 2.666,36 (cfr. report AVA fascicolo ); P_
6) 59120190002587655000 di importo complessivo pari a € 3.506,9 (cfr. report AVA fascicolo ) P_
7) 59120210000289713000, di importo complessivo pari a € 3.398,65 (cfr. report AVA fascicolo ). P_
Ciò premesso, ha proposto: una opposizione ex art. 617 c.p.c. nella parte in CP_1
cui eccepisce la omessa notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, nonché delle stesse cartelle di pagamento contenute nell'atto di pignoramento;
una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove contesta il diritto di a procedere ad esecuzione CP_3 forzata in ragione dell'estinzione del debito di natura contributiva.
Ebbene, in via preliminare, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c., per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario. Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
Pag. 3 di 7 32203/2019 ), secondo cui: “Il pignoramento del credito presso terzi previsto dal citato art.
72 bis è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede neppure l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito (cfr. Cass., ord. 30706/2018; 26830/2017). E tuttavia, come per tutti i procedimenti esecutivi, anche ad esso va applicato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta -ai sensi degli artt. 2 co. 1, e 19, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 57, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 617
c.p.c.- davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass., Sez. U, sent. n. 13913/2017; 14667/2011).
Ora, considerato che le cartelle di pagamento contenute nell'atto di pignoramento, di cui il ricorrente eccepisce la omessa notifica, contengono tributi (tasse automobilistiche e quote consortili del consorzio di bonifica) la cui cognizione è devoluta alla Corte di giustizia
Tributaria di Agrigento (cf. art 2 d.lgs. 546/1992, oggi art. 46 d.lgs. 175/2024) sulla base dei principi innanzi citati, va dichiarato, sul punto, il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del
Giudice tributario, con conseguente inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui è chiesta dichiararsi la nullità dell'atto di pignoramento riguardante i crediti di natura tributaria contenuti nelle cartelle di pagamento sub. n. 1, 2, 3 e 4.
Venendo invece ai crediti di natura contributiva, oggetto di ricorso ex art. 615 c.p.c., risulta fondata l'opposizione in relazione agli avvisi di addebito n. 5) e 6), dal momento che, lo stesso , costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere acquisito i pagamenti Controparte_5
dei modelli F24 del contribuente, procedendo allo sgravio dei relativi avvisi di addebito.
Dalla documentazione versata da (cfr. report avvisi di addebito), si evince infatti che i P_
due avvisi di addebito sono stati oggetto di sgravio.
A conclusioni diverse deve invece pervenirsi in relazione all'avviso di addebito sub. 7) n.
59120210000289713000.
Ed infatti, considerato che dalla documentazione di non si ricava che il suddetto avviso P_
è stato interessato dallo sgravio (cfr. report AVA, dal quale risulta che per l'avviso in esame,
Pag. 4 di 7 riportato nell'ultimo rigo, residua l'intero importo di € 3.398,65), in aderenza ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, era onere del ricorrente fornire prova dell'avvenuto pagamento prima della notifica del pignoramento presso terzi.
Siffatta prova non è stata fornita.
Ed invero già il ricorso introduttivo risulta carente di puntali allegazioni idonee a consentire di appurare l'adempimento del debito contributivo portato nell'AVA e contenuto nell'atto di pignoramento, considerato che, il ricorrente si limita ad affermare di avere già versato quanto dovuto, rinviando alla documentazione prodotta (F24 e prospetto riepilogativo situazione debitoria), senza tuttavia specificatamente indicare i modelli di pagamento riferibili al detto
Avviso di addebito (e quali invece riferibili agli AVA già annullati da ), del quale P_
neppure risulta precisato il periodo contributivo di riferimento. Tale omissione rende già di per sé non possibile la verifica circa l'idoneità estintiva dei modelli di pagamento prodotto rispetto al credito portato nell'avviso di addebito n .59120210000289713000.
La Suprema Corte è, infatti, sul punto particolarmente chiara, escludendo nel rito del lavoro che sia sufficiente la “mera allegazione” al ricorso di documenti ove tale produzione non sia
“accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (cfr. Cass. 21032/08), dovendosi pertanto ritenere che le produzioni documentali, svincolate da qualsivoglia allegazione e indicazione negli scritti difensivi, vadano considerate tamquam non essent.
La parte ha, infatti, sempre l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce, pena, in caso contrario, l'insussistenza di un obbligo per il Giudice di esaminare i documenti allegati, ancorché astrattamente idonei a giustificare prospettazioni e provare circostanze rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. S.U. nn. 2435/08, 1419/94; 1385/95).
Peraltro, la documentazione prodotta dal ricorrente, prima facie si pone in contrasto con quanto dedotto, considerato che nel documento prospetto riepilogativo posizione debitoria è riportato un saldo di € 4.482,83, in gran parte imputabile a crediti contributivi del 2019, diversi da quelli contenuti negli AVA oggetto di sgravio (sub. 5 e 6 ), considerato che questi concernono infatti crediti contributivi riferiti agli anni 2017 e 2018 (cfr. intimazione di pagamento n 2912022900117835 fascicolo . CP_3
Pag. 5 di 7 Neppure la restante documentazione valorizzata da prova l'avvenuto CP_1
pagamento del debito contributivo in parola .
Ed infatti, l'avviso di addebito n. 59120210000289713000 non risulta tra quelli oggetto di annullamento parziale (cfr. documento all. 2 memoria di costituzione denominato annullamento avvisi di addebito). L'avviso di addebito n. 59120210000289713258000, che il contribuente indica tra quelli annullati e riportati nel report di (cfr. note conclusive di P_
) non rientra tra i titoli presupposti all'atto di pignoramento oggetto CP_1 dell'odierno giudizio.
Infine, il prospetto di sintesi allegato alla domanda di definizione agevolata del 4.4.2023, dal quale risulta un carico a ruolo pari a zero, non può condurre all'accoglimento della opposizione, dal momento che tale documento non costituisce prova che CP_1
avesse già estinto il credito contributivo prima della notifica dell'atto di pignoramento: è evidente infatti che un eventuale pagamento successivo alla notifica dell'atto di pignoramento
(tale da azzerare il carico a ruolo) non inficerebbe in alcun modo il diritto di ad CP_3 intraprendere l'azione esecutiva attraverso l'atto di pignoramento.
Sulla base di tali ragioni, va dichiarato che nulla deve in relazione a quanto CP_1
portato negli avvisi di addebito n. 59120180001946174000 e n. 59120190002587655000 e, per l'effetto, va dichiarata la inefficacia parziale dell'atto di pignoramento in relazione ai suddetti avvisi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di in base al principio di P_
causalità e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche tenuto conto del valore della lite, dell'attività processuale svolta e della bassa complessità delle questioni affrontate.
Il rigetto parziale del ricorso del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione:
Pag. 6 di 7 dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Agrigento in relazione all'opposizione ex art. 617 c.p.c. avente ad oggetto le cartelle di pagamento: 2912018000289033900, 29120180012853164000, 29120190002473640000 e
29120190011074019000 e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da avente ad oggetto le suddette cartelle di pagamento;
CP_1
dichiara che nulla deve in ordine alle somme contenute negli avvisi di CP_1
addebito 59120180001946174000 e 59120190002587655000 e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di pignoramento nella parte relativa ai suddetti avvisi di addebito;
rigetta per il resto;
dichiara la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 che liquida per l'intero in € 3.600,00 e in conseguenza condanna alla restante parte di € 2.400,00 oltre P_
accessori di legge 15%, iva e CPA , con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca, 29/04/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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