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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente
LELLO MASSIMO, OR
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000403000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000403000 IVA-ALIQUOTE 2002 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000403000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorreva avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata dall'ADER di Massa Carrara.
Nel ricorso la parte eccepiva, che il citato atto non fosse stato preceduto da alcuna notifica delle cartelle e avvisi di accertamento,liquidazione e/o atti prodromici indicati nell'atto stesso.
Pertanto la parte chiedeva che le pretese dell'ADER fossero dichiarate totalmente illegittime.
Nel ricorso la parte esplicitava altresi' il fatto che l'annullamento dell'intimazione impugnata venisse chiesto per le sole pretese aventi natura tributaria,mentre quelle afferenti contributi previdenziali e/o sanzioni per violazioni al codice della strada fossero state oggetto di separate impugnazioni dinanzi alla competente autorita'.
Nel ricorso la Parte eccepiva altresi' il fatto che gli atti presupposti non fossero stati notificati e che pertanto vi fosse nullita' dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e/o decadenza ai sensi dell'art
25 DPR n.602/73 .
L'ADER si costituiva e chideva il rigetto di tutte le doglianze attoree con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 19/01/2026,dalla visione degli atti rileva che preliminarmente occorra prendere atto della richiesta della parte contribuente, di ritenere il ricorso valevole per le sole pretese aventi natura tributaria e che il resto delle pretese azionate dall'ADER non riguardante la materia tributaria saranno azionate dinanzi all'Autorita' competente.
Per il resto e dalla visione degli atti,si ritiene che tutti gli atti siano stati regolarmente notificati e che il
Contribuente sia stato regolarmente edotto delle pretese erariali poste a suo carico.
Tale dimostrazione,implicitamente,viene dimostrata dal Contribuente nel ricorso ,nel quale viene sviscerato ogni aspetto riguardante la pretesa erariale azionata.
Tale comportamento ,dimostra in maniera inequivocabile ,il fatto che lo stesso Contribuente conoscesse il proprio debito tributario. Pertanto la richiesta di nullita'dell'atto per intervenuta prescrizione non merita accoglimento in quanto la regolare notifica degli atti prodromici ha totalmente interrotto l'eventuale prescrizione e/o decadenza richiesta.
Per quanto attiene al merito occorre evidenziare che la pretesa erariale risulta totalmente legittima e nel ricorso non appaiono motivi che possano far propendere questa Corte nel ritenere non dovuta la pretesa erariale.
Nessuna prova viene esplicitata dal Ricorrente che possa inficiare la debenza della pretesa erariale sia nell'an che nel quantum debeatur.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni,rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite,quantificate in euro 10.000,00 .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria,rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 10.000,00.
Cosi' e' deciso.
Massa 19/01/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente
LELLO MASSIMO, OR
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000403000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000403000 IVA-ALIQUOTE 2002 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000403000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorreva avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata dall'ADER di Massa Carrara.
Nel ricorso la parte eccepiva, che il citato atto non fosse stato preceduto da alcuna notifica delle cartelle e avvisi di accertamento,liquidazione e/o atti prodromici indicati nell'atto stesso.
Pertanto la parte chiedeva che le pretese dell'ADER fossero dichiarate totalmente illegittime.
Nel ricorso la parte esplicitava altresi' il fatto che l'annullamento dell'intimazione impugnata venisse chiesto per le sole pretese aventi natura tributaria,mentre quelle afferenti contributi previdenziali e/o sanzioni per violazioni al codice della strada fossero state oggetto di separate impugnazioni dinanzi alla competente autorita'.
Nel ricorso la Parte eccepiva altresi' il fatto che gli atti presupposti non fossero stati notificati e che pertanto vi fosse nullita' dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e/o decadenza ai sensi dell'art
25 DPR n.602/73 .
L'ADER si costituiva e chideva il rigetto di tutte le doglianze attoree con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 19/01/2026,dalla visione degli atti rileva che preliminarmente occorra prendere atto della richiesta della parte contribuente, di ritenere il ricorso valevole per le sole pretese aventi natura tributaria e che il resto delle pretese azionate dall'ADER non riguardante la materia tributaria saranno azionate dinanzi all'Autorita' competente.
Per il resto e dalla visione degli atti,si ritiene che tutti gli atti siano stati regolarmente notificati e che il
Contribuente sia stato regolarmente edotto delle pretese erariali poste a suo carico.
Tale dimostrazione,implicitamente,viene dimostrata dal Contribuente nel ricorso ,nel quale viene sviscerato ogni aspetto riguardante la pretesa erariale azionata.
Tale comportamento ,dimostra in maniera inequivocabile ,il fatto che lo stesso Contribuente conoscesse il proprio debito tributario. Pertanto la richiesta di nullita'dell'atto per intervenuta prescrizione non merita accoglimento in quanto la regolare notifica degli atti prodromici ha totalmente interrotto l'eventuale prescrizione e/o decadenza richiesta.
Per quanto attiene al merito occorre evidenziare che la pretesa erariale risulta totalmente legittima e nel ricorso non appaiono motivi che possano far propendere questa Corte nel ritenere non dovuta la pretesa erariale.
Nessuna prova viene esplicitata dal Ricorrente che possa inficiare la debenza della pretesa erariale sia nell'an che nel quantum debeatur.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni,rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite,quantificate in euro 10.000,00 .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria,rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 10.000,00.
Cosi' e' deciso.
Massa 19/01/2026