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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5622/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Marino - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259001598131 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
Restava contumace Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'Intimazione di Pagamento
n.13320259001598131/000, a mezzo della quale, richiamando la Cartella di Pagamento
n.133320220005735779/000, ingiungeva il pagamento della complessiva somma di €.5.996,96, di cui -
€.4.174,12 a titolo di IRPEF su TFR liquidato nell'anno 2016; - €.265,77 per Interessi;
- €.1.252,24 per
Sanzioni; oltre €.5,88 per diritti di notifica ed €.92,97 per spese esecutive.
Premetteva che con riferimento a sanzioni ed interessi, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Reggio Calabria, in risposta all'istanza di sospensione legale della riscossione presentata dall'odierno contribuente in data 04/08/2025, (prot. n.2025-ADERISC-4843702), riconoscendo la nullità della notifica dell'Avviso di irregolarità <<[...] non notificato per destinatario sconosciuto>>, disponeva, con Provvedimento
AGE Prot. n.2025S0466971 del 20/08/2025, il discarico parziale della suddetta intimazione di pagamento, mediante sgravio delle somme ingiunte a titolo di sanzioni ed interessi.
Eccepiva che la nullità della notifica del c.d. avviso bonario di irregolarità, riconosciuta dalla stessa
Amministrazione finanziaria, ha riflessi anche sulla legittimità dell'ingiunzione avente ad oggetto l'IRPEF liquidata in sede di tassazione separata del TFR erogato nel 2016 atteso che l'omessa preventiva notifica del c.d. Avviso bonario di irregolarità, ossia della comunicazione degli esiti dell'attività di liquidazione effettuata, ai sensi degli artt.36bis e/o 36ter del D.P.R. n.600/73, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata (quale appunto il TFR, in ragione di quanto sancito dall'art.17 del T.U.I.R), costituisce un'invalidità procedimentale che determina la nullità del ruolo esattoriale e di ogni successiva ingiunzione di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria in forza del citato ruolo ed in danno del contribuente ( (cfr. Cass.
Ord.za n.37148/2021; Cass. Ord.za n.17763/2021; Cass. Sent. n.18398/2018; Cass. Sent. n.12927/2016;
Cass. Ord.za n.11000/2014) e da ultimo confermato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia Sent. n.111/2025),
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che la notifica della cartella di pagamento n.133320220005735779000 non è in contestazione, ed è pacifico che la cartella di pagamento n.133320220005735779/000, è stata notificata in data 06/06/2023. In considerazione di ciò ogni vizio relativo al merito della pretesa erariale, non è più eccepibile poiché a fonte della regolare notifica della cartella, la pretesa fiscale in essa contenuta deve essere considerata definitiva e cristallizzata per omessa impugnazione nei termini e nessun vizio può essere oggi contestato all'Ente Impositore.
Non si costituiva l'Agente per la Riscossione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La cartella impugnata rappresenta la mera riscossione di quanto riscontrato (con controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973) e non versato, non avendo l'ufficio accertato alcuna maggiore imposta né rettificato quanto auto liquidato a debito.
Stando così le cose appare pacifico che l'Ufficio non fosse tenuto (come avrebbe preteso il ricorrente) che la cartella fosse preceduta, in base al disposto dell'art. 36 bis DPR 600/73, dalla liquidazione (e comunicazione) della maggiore imposta accertata o comunque da comunicazione di irregolarità.
Quanto sopra è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato l'irrilevanza della preventiva notifica di un avviso bonario per la legittimità della cartella (Sent. N. 12023 del 10.6.2015
e n. 1306 del 26.1.2015) atteso che l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo – con la riduzione ad 1/3 delle sanzioni, non determina alcuna nullità dell'iscrizione stessa e degli atti successivi, ma una mera irregolarità (Cass. N. 19052 del 25.9.2015 – in senso contrario Cass. 14544 del 13.7.2015).
L'affermazione è stata ribadita reiteratamente dala Suprema (Sez.6-5, Ord.
5.3.2020 n. 6348) secondo cui
“l'invio al contribuente della comunicazione d'irregolarità .. non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs.
n.462 del 1997, art.2,comma 2 - (cfr. anche Cass.n.13759/2016;Cass.n.12023/2015,Cass.12 febbraio 2013,
n.3366, Cass. n 12023/ 2015, Cass.n.2277/2017 -)”
Pretestuoso anche dolersi della perdita dei benefici ex art.2 D.Lgs 462/97 (la riduzione delle sanzioni amministrative dal 30% al 10% e il calcolo degli interessi 'fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione' (art.2, co 2), atteso che il contribuente poteva comunque pagare, con riserva di impunazione, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella (C. Civ. Sez. 5, n. 3366 del 12.2. 2013; Sez. 5, n. 20431 del 26.9.2014).
Rispettati anche i termini di iscrizione ed emissione della cartella atteso che gli stessi, come correttamente evidenziato dalle parti resistenti, sono individuati dall'art. 1 comma 5 ter del DL 106 del 17.6.2005 convertito in legge n. 156 del 31.7.2005 che ha sancito (innovando/modificando i termini precedenti dell'art. 25 DPR
602/73) che l'iscrizione e notifica delle cartelle deve avvenire entro il quinto anno successivo a quello di presentazione;
Se dunque la cartella emessa ex art. 36 bis e pacificamente ricevuta dal contribuente, non doveva essere preceduta dall'avviso bonario a pena di nullità e se peraltro le sanzioni erano già state sgravate a seguito di istanza in autotutela, tutte le doglianze del ricorso dovevano essere fatte valere (a prescindere dalla loro fondatezza) impugnando tempestivamente la precedente cartella.
Ciò non è avvenuto e le stesse sono in questa sede, tardive e dunque inammissibili.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 463,00 oltre oneri dovuti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5622/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Marino - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259001598131 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
Restava contumace Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'Intimazione di Pagamento
n.13320259001598131/000, a mezzo della quale, richiamando la Cartella di Pagamento
n.133320220005735779/000, ingiungeva il pagamento della complessiva somma di €.5.996,96, di cui -
€.4.174,12 a titolo di IRPEF su TFR liquidato nell'anno 2016; - €.265,77 per Interessi;
- €.1.252,24 per
Sanzioni; oltre €.5,88 per diritti di notifica ed €.92,97 per spese esecutive.
Premetteva che con riferimento a sanzioni ed interessi, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Reggio Calabria, in risposta all'istanza di sospensione legale della riscossione presentata dall'odierno contribuente in data 04/08/2025, (prot. n.2025-ADERISC-4843702), riconoscendo la nullità della notifica dell'Avviso di irregolarità <<[...] non notificato per destinatario sconosciuto>>, disponeva, con Provvedimento
AGE Prot. n.2025S0466971 del 20/08/2025, il discarico parziale della suddetta intimazione di pagamento, mediante sgravio delle somme ingiunte a titolo di sanzioni ed interessi.
Eccepiva che la nullità della notifica del c.d. avviso bonario di irregolarità, riconosciuta dalla stessa
Amministrazione finanziaria, ha riflessi anche sulla legittimità dell'ingiunzione avente ad oggetto l'IRPEF liquidata in sede di tassazione separata del TFR erogato nel 2016 atteso che l'omessa preventiva notifica del c.d. Avviso bonario di irregolarità, ossia della comunicazione degli esiti dell'attività di liquidazione effettuata, ai sensi degli artt.36bis e/o 36ter del D.P.R. n.600/73, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata (quale appunto il TFR, in ragione di quanto sancito dall'art.17 del T.U.I.R), costituisce un'invalidità procedimentale che determina la nullità del ruolo esattoriale e di ogni successiva ingiunzione di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria in forza del citato ruolo ed in danno del contribuente ( (cfr. Cass.
Ord.za n.37148/2021; Cass. Ord.za n.17763/2021; Cass. Sent. n.18398/2018; Cass. Sent. n.12927/2016;
Cass. Ord.za n.11000/2014) e da ultimo confermato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia Sent. n.111/2025),
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che la notifica della cartella di pagamento n.133320220005735779000 non è in contestazione, ed è pacifico che la cartella di pagamento n.133320220005735779/000, è stata notificata in data 06/06/2023. In considerazione di ciò ogni vizio relativo al merito della pretesa erariale, non è più eccepibile poiché a fonte della regolare notifica della cartella, la pretesa fiscale in essa contenuta deve essere considerata definitiva e cristallizzata per omessa impugnazione nei termini e nessun vizio può essere oggi contestato all'Ente Impositore.
Non si costituiva l'Agente per la Riscossione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La cartella impugnata rappresenta la mera riscossione di quanto riscontrato (con controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973) e non versato, non avendo l'ufficio accertato alcuna maggiore imposta né rettificato quanto auto liquidato a debito.
Stando così le cose appare pacifico che l'Ufficio non fosse tenuto (come avrebbe preteso il ricorrente) che la cartella fosse preceduta, in base al disposto dell'art. 36 bis DPR 600/73, dalla liquidazione (e comunicazione) della maggiore imposta accertata o comunque da comunicazione di irregolarità.
Quanto sopra è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato l'irrilevanza della preventiva notifica di un avviso bonario per la legittimità della cartella (Sent. N. 12023 del 10.6.2015
e n. 1306 del 26.1.2015) atteso che l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo – con la riduzione ad 1/3 delle sanzioni, non determina alcuna nullità dell'iscrizione stessa e degli atti successivi, ma una mera irregolarità (Cass. N. 19052 del 25.9.2015 – in senso contrario Cass. 14544 del 13.7.2015).
L'affermazione è stata ribadita reiteratamente dala Suprema (Sez.6-5, Ord.
5.3.2020 n. 6348) secondo cui
“l'invio al contribuente della comunicazione d'irregolarità .. non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs.
n.462 del 1997, art.2,comma 2 - (cfr. anche Cass.n.13759/2016;Cass.n.12023/2015,Cass.12 febbraio 2013,
n.3366, Cass. n 12023/ 2015, Cass.n.2277/2017 -)”
Pretestuoso anche dolersi della perdita dei benefici ex art.2 D.Lgs 462/97 (la riduzione delle sanzioni amministrative dal 30% al 10% e il calcolo degli interessi 'fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione' (art.2, co 2), atteso che il contribuente poteva comunque pagare, con riserva di impunazione, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella (C. Civ. Sez. 5, n. 3366 del 12.2. 2013; Sez. 5, n. 20431 del 26.9.2014).
Rispettati anche i termini di iscrizione ed emissione della cartella atteso che gli stessi, come correttamente evidenziato dalle parti resistenti, sono individuati dall'art. 1 comma 5 ter del DL 106 del 17.6.2005 convertito in legge n. 156 del 31.7.2005 che ha sancito (innovando/modificando i termini precedenti dell'art. 25 DPR
602/73) che l'iscrizione e notifica delle cartelle deve avvenire entro il quinto anno successivo a quello di presentazione;
Se dunque la cartella emessa ex art. 36 bis e pacificamente ricevuta dal contribuente, non doveva essere preceduta dall'avviso bonario a pena di nullità e se peraltro le sanzioni erano già state sgravate a seguito di istanza in autotutela, tutte le doglianze del ricorso dovevano essere fatte valere (a prescindere dalla loro fondatezza) impugnando tempestivamente la precedente cartella.
Ciò non è avvenuto e le stesse sono in questa sede, tardive e dunque inammissibili.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 463,00 oltre oneri dovuti