Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 602
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'Avviso di irregolarità

    La Corte ritiene che la cartella di pagamento impugnata derivi da un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e non da un accertamento di maggiore imposta. Pertanto, l'Ufficio non era tenuto alla preventiva comunicazione di irregolarità. La Suprema Corte ha affermato l'irrilevanza della preventiva notifica di un avviso bonario per la legittimità della cartella in caso di omessi o tardivi versamenti, configurando una mera irregolarità e non una nullità. Inoltre, le sanzioni erano già state sgravate a seguito di istanza in autotutela. Le doglianze, seppur fondate, dovevano essere fatte valere impugnando tempestivamente la precedente cartella, ma non essendo avvenuto, le stesse sono inammissibili in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 602
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 602
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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