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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AU ME,
in esito all'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4184/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]P, Pal. n. 11, Villaggio Santo, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Irrera giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia CP_1 congiuntamente che disgiuntamente, dai funzionari Controparte_2 CP_3 [...]
, , designati, ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.2007 in CP_4 Controparte_5 CP_6 attuazione dell'art.10 comma 6 L.n.248/2005, con ordini di servizio n. 2010/4800/000026,
2010/4800/000027, 2023/4800/0000023 e 2023/4800/0000037 emessi dal Direttore della Sede CP_ di Messina, in atti. RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 31.7.2025 esponeva che con decreto di Parte_1 omologa del 21.2.2025 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina le era stato
1 riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dall'1.7.2024.
Lamentava che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione, nonostante in data CP_1
13.3.2025 ella avesse notificato all' il suindicato decreto di omologa ed avesse altresì CP_1 trasmesso al modello AP70 debitamente compilato.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto dell'assegno di invalidità civile, con condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore dei relativi ratei a decorrere CP_7 dall'1.7.2024, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 26.11.2025, dava atto CP_1 di aver provveduto a liquidare la prestazione, come certificato dal TE08 del 17.7.2025 e dal cedolino del mese di agosto 2025, in atti.
Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3.- All'udienza del 16.12.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, tenuto conto della liquidazione effettuata dall' adottato in corso di causa. CP_1
5.- Unica valutazione residuale che compete a questo decidente attiene alla liquidazione delle spese di giudizio. L'epoca della disposta liquidazione, sostanzialmente coincidente con quella di introduzione del giudizio, giustifica la compensazione di metà delle spese giudiziali.
La restante quota segue la soccombenza virtuale, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di liquidazione, e si liquida come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Salvatore Irrera, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
2 definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 31.7.2025 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1 che liquida – già ridotte - in euro 655,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Salvatore IRRERA, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 16 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
AU ME
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