Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 511/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa AL Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 511/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Domenico Gerardi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. e CP_1 C.F._2 Parte_2
(CF. ), rapp.te e difese come in atti dall'Avv. Aurelio C.F._3
Mammone, elett.te domiciliate come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.5.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 24.1.2025 il sig.
[...] ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza Parte_1
n. 845/2021 emessa in data 11.3.2021 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, il ricorrente chiedeva: 1) la revoca dell'assegno divorzile di euro
250,00 previsto in favore della sig.ra 2) la revoca dell'assegno di euro CP_1
300,00 per il mantenimento per la figlia maggiorenne AL (13.4.1991) divenuta autosufficiente;
3) conseguentemente la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra 4) in subordine, la riduzione degli CP_1 assegni.
e si costituivano con comparsa del 26.4.2025 CP_1 Parte_2 instando per il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente.
All'udienza del 29.5.2025 il G.D. invitava i difensori alla discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) Secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo
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diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che:
1) la figlia AL, di anni 34, ha concluso il proprio percorso di studi conseguendo la laurea in psicologia e di seguito anche un master;
2) ha intrapreso – per sua stessa ammissione – la libera professione dal mese di gennaio 2022 (ovvero da circa due anni e mezzo);
3) ha dichiarato per l'ano di imposta 2022 un reddito di 10.121,00 euro e per l'anno di imposta 2023 un reddito di 11.023,00 euro.
Emerge, dunque, con evidenza che la resistente è ormai pienamente inserita nel mondo del lavoro percependo da oltre due anni redditi idonei a poterla considerare autosufficiente.
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Pertanto, va accolta sia la domanda di revoca degli obblighi di mantenimento in capo al ricorrente essendo ormai la figlia autosufficiente, sia la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare essendo venuto meno il presupposto di legge che giustificava tale misura a tutela della figlia (in arg. v. da ultimo
Cass. civ., sez. I, 09/05/2025, n. 12249).
B) Com'è noto, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial- reddituale accertata (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, n. 10011; Cass. civ., sez. I, 26/04/2022,
n. 13067; Cass. civ., sez. I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n.
36171).
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto a sostegno della domanda di revoca dell'assegno divorzile un sopravvenuto miglioramento della situazione patrimoniale della sig.ra atteso l'aumento da 900,00 a 1.410,00 euro del CP_1 rateo pensionistico percepito dalla resistente e l'intervenuto acquisto nell'ottobre
2020 di un immobile in Salerno.
La ha contestato tale prospettazione allegando che: CP_1
1) non vi è stato alcun significativo aumento della propria pensione passata dai
1.030,40 euro di marzo 2021 ai 1.154,87 euro di febbraio 2025 solo in virtù dell'adeguamento alla inflazione;
2) l'acquisto immobiliare è antecedente all'emissione della pronuncia di divorzio risalente al marzo 2021.
Il Tribunale evidenzia che, dall'esame della documentazione in atti emerge che effettivamente vi è stata solo una minima variazione della pensione percepita dalla resistente (circa 125,00 euro mensili) tale da non incidere
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significativamente sulla sua situazione patrimoniale atteso che si tratta unicamente di un adeguamento all'inflazione.
Del resto dalla documentazione presente in atti non emergono significative variazioni sul reddito annuale atteso che la ha dichiarato per l'anno di CP_1 imposta 2021 un reddito imponibile di 18.745,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 19.142,00 euro e per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 20.343,00 euro.
Inoltre, emerge dalla stessa prospettazione del ricorrente che l'acquisto immobiliare che avrebbe accresciuto il patrimonio della è antecedente CP_1 non solo all'epoca della sentenza di divorzio, ma anche al deposito del ricorso congiunto delle parti (risalente al gennaio 2021, cfr. ricorso in atti).
Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento né della domanda di revoca dell'assegno divorzile, né di quella subordinata di riduzione dello stesso non essendo emersa prova alcuna di un miglioramento della situazione patrimoniale della resistente.
C) L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui di cui alla sentenza n. 1034/2010 emessa in data 22.04.2010 dal Tribunale di Salerno, come modificata dal decreto n. 778/2022 emesso in data 21.2.2022 dalla Corte di
Appello di Salerno, così provvede:
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. per il Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne AL divenuta autosufficiente;
- revoca l'assegnazione della casa familiare - sita in Salerno alla via Francesco
Crispi n. 56 - disposta in favore della sig.ra CP_1
- rigetta le domande di revoca e riduzione dell'assegno divorzile;
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- spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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