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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1438/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa
DA
C.F: , nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Mannheim) il 17/10/1994, residente a [...], elettivamente domiciliata a Ragusa, in viale Tenente Lena n. 14, presso lo studio dell'Avv. Carlo Giaquinta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio informatico, ed allegata al fascicolo telematico
E
(C.F: , nato a [...] il CP_1 C.F._2
15.11.2000, residente a [...], elettivamente domiciliato in Ragusa, in via Dante n. 103, presso lo studio dell'Avv. Vito
LF ER, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 chiedevano al Tribunale adìto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di cui all'accordo tra di essi raggiunto. Riferivano che nell'anno 2018 avevano intrapreso una relazione more uxorio, dalla cui unione erano nati i figli (il 13/01/2022) e (il 02/04/2024). Per_1 Per_2
Verso la fine dell'anno 2024 l'unione affettiva tra le parti era venuta a mancare, con conseguente interruzione della loro relazione. Sotto il profilo economico, la sig.ra era allo stato disoccupata, e percepiva Pt_1 unicamente l'assegno unico universale erogato dall'INPS, mentre il sig. CP_1 era un dipendente stagionale presso la ditta ecologica Busso di Ragusa.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1) I figli minori , nato a [...] il [...] e , Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...], verranno affidati in via esclusiva alla madre con collocazione presso quest'ultima, nell'abitazione dove la Parte_1 madre fisserà la propria residenza, sempre nella città di Ragusa;
2) Le decisioni di maggiore interesse, comunque, come per legge, verranno prese da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni riguardanti la vita quotidiana verranno assunte dalla madre;
3) Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli, di norma, un giorno a settimana, da concordare previo accordo con la madre, da comunicare con 4
congruo preavviso, tenuto conto degli impegni della madre e dei figli, cui si aggiungerà, a settimane alterne, un altro giorno durante il fine settimana;
4) nel periodo estivo (luglio - agosto), il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo non inferiore due settimane consecutive, previamente e tempestivamente concordato con la madre e nel periodo delle vacanze natalizie il potrà tenerli con sé almeno cinque giorni consecutivi, e tre giorni consecutivi nel periodo delle vacanze pasquali. I genitori avranno cura di concordare per tempo le modalità di visita dei periodi festivi ed estivi al fine di permettere la migliore programmazione possibile del diritto di visita compatibilmente con le esigenze dei figli minori e le necessità lavorative degli stessi genitori;
5) Il sig. verserà, entro giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra CP_1 Pt_1
a somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, con
[...] decorrenza dalla data di deposito del ricorso, e ciò al netto dell'assegno unico erogato dall'INPS, che verrà percepito unicamente dalla sig.ra Pt_1
6) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli verranno ripartite al 50% secondo le indicazioni del CNF;
7) Le parti si impegnano a consentire ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8) Le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e che qualora uno dei genitori porti con sé la figlia in viaggio, sia in Italia, che all'estero, dovrà comunicare all'altro i propri spostamenti;
9) Le spese del giudizio saranno integralmente compensate.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
5
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo omologa le condizioni dell'accordo intervenuto tra le parti inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le stesse le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 07 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1438/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa
DA
C.F: , nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Mannheim) il 17/10/1994, residente a [...], elettivamente domiciliata a Ragusa, in viale Tenente Lena n. 14, presso lo studio dell'Avv. Carlo Giaquinta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio informatico, ed allegata al fascicolo telematico
E
(C.F: , nato a [...] il CP_1 C.F._2
15.11.2000, residente a [...], elettivamente domiciliato in Ragusa, in via Dante n. 103, presso lo studio dell'Avv. Vito
LF ER, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 chiedevano al Tribunale adìto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di cui all'accordo tra di essi raggiunto. Riferivano che nell'anno 2018 avevano intrapreso una relazione more uxorio, dalla cui unione erano nati i figli (il 13/01/2022) e (il 02/04/2024). Per_1 Per_2
Verso la fine dell'anno 2024 l'unione affettiva tra le parti era venuta a mancare, con conseguente interruzione della loro relazione. Sotto il profilo economico, la sig.ra era allo stato disoccupata, e percepiva Pt_1 unicamente l'assegno unico universale erogato dall'INPS, mentre il sig. CP_1 era un dipendente stagionale presso la ditta ecologica Busso di Ragusa.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1) I figli minori , nato a [...] il [...] e , Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...], verranno affidati in via esclusiva alla madre con collocazione presso quest'ultima, nell'abitazione dove la Parte_1 madre fisserà la propria residenza, sempre nella città di Ragusa;
2) Le decisioni di maggiore interesse, comunque, come per legge, verranno prese da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni riguardanti la vita quotidiana verranno assunte dalla madre;
3) Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli, di norma, un giorno a settimana, da concordare previo accordo con la madre, da comunicare con 4
congruo preavviso, tenuto conto degli impegni della madre e dei figli, cui si aggiungerà, a settimane alterne, un altro giorno durante il fine settimana;
4) nel periodo estivo (luglio - agosto), il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo non inferiore due settimane consecutive, previamente e tempestivamente concordato con la madre e nel periodo delle vacanze natalizie il potrà tenerli con sé almeno cinque giorni consecutivi, e tre giorni consecutivi nel periodo delle vacanze pasquali. I genitori avranno cura di concordare per tempo le modalità di visita dei periodi festivi ed estivi al fine di permettere la migliore programmazione possibile del diritto di visita compatibilmente con le esigenze dei figli minori e le necessità lavorative degli stessi genitori;
5) Il sig. verserà, entro giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra CP_1 Pt_1
a somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, con
[...] decorrenza dalla data di deposito del ricorso, e ciò al netto dell'assegno unico erogato dall'INPS, che verrà percepito unicamente dalla sig.ra Pt_1
6) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli verranno ripartite al 50% secondo le indicazioni del CNF;
7) Le parti si impegnano a consentire ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8) Le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e che qualora uno dei genitori porti con sé la figlia in viaggio, sia in Italia, che all'estero, dovrà comunicare all'altro i propri spostamenti;
9) Le spese del giudizio saranno integralmente compensate.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
5
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo omologa le condizioni dell'accordo intervenuto tra le parti inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le stesse le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 07 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti