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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott.ssa Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 724/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Padovano del foro di Forlì-Cesena ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Forlì, C.so A. Diaz, 36;
Appellante contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli. avv. Roberto Giannini e Christian Mangiullo P.IVA_1 del foro di Rimini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Rimini via Gambalunga 102;
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
RA NI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via dei Monti Parioli 40;
(già (c.f. , , Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mambelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Forlì Piazza A. Saffi 32;
, contumace; CP_6
Appellati
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024.
Motivi della decisione
Con sentenza n. 438/2011, il Tribunale di Forlì, in accoglimento della domanda proposta da accertava la responsabilità dei conducenti (nella Parte_1 CP_6 misura di 1/5) e (nella misura di 4/5) in relazione alle lesioni patite Controparte_1 dall'attore in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 11/05/2003, nel quale quest'ultimo rimaneva coinvolto in quanto trasportato sul veicolo condotto dal CP_6
e li condannava, in solido con le rispettive compagnie assicuratrici, Controparte_5
(oggi e (oggi
[...] Controparte_4 Controparte_7 Controparte_3
e con proprietaria del veicolo condotto dal al risarcimento dei CP_2 CP_1 danni subiti dal e nello specifico, per quanto di interesse, al risarcimento del Pt_1 danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, quantificata in misura percentuale nel 5%, che liquidava in € 33.124,00.
Con sentenza n. 2486/2018, la Corte d'Appello di Bologna respingeva l'appello proposto da avverso la pronuncia di primo grado, con il quale egli si doleva Parte_1 dell'insufficiente ed erronea quantificazione del danno alla capacità lavorativa specifica e del mancato riconoscimento del danno da perdita di occasioni lavorative future, accogliendo l'eccezione sollevata dagli appellati di novità dei relativi petita, posto che, in primo grado, la domanda risarcitoria era stata formula in modo del tutto generico, senza tempestiva e specifica allegazione dei fatti a supporto di tali pretese.
Con sentenza n. 4302/2023 la Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da riteneva errata la conclusione cui era giunta la Corte Parte_1
d'Appello, statuendo che, nell'interpretare la domanda e ai fini di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, tra cui documenti e richieste istruttorie. I giudici di legittimità, dunque, affermavano che, dall'insieme delle allegazioni e delle difese avanzate dal ricorrente in primo grado, si deduceva che le domande di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica e per perdita di chance erano state ritualmente proposte, al di là della genericità delle richieste. Per tale motivo cassava la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione. riassumeva il giudizio, insistendo per la riforma della sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui quantificava in maniera inesatta il danno alla capacità lavorativa specifica e non riconosceva il danno per perdita di occasioni lavorative future.
pag. 2/11 Si costituivano , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3 domandando il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Rimaneva contumace l'appellato CP_6
***
Il Tribunale di Forlì riteneva che i postumi permanenti biologici (del 23%) riportati dal in conseguenza dell'incidente stradale occorso in data 11/05/2003 fossero di Pt_1 natura ed entità tale da aver inciso “(specie per il dolore cervico-brachiale e la comparsa di parestesia alle mani)” sulla capacità lavorativa specifica di quest'ultimo, di professione tecnico radiologo, “in misura (calcolata in via rigorosamente prudenziale) pari almeno al 5%”, quantificando il relativo danno patrimoniale in € 33.124,00. Il appellava la pronuncia, dolendosi del fatto che il giudice di prime cure avesse Pt_1 erroneamente e immotivatamente quantificato il danno alla capacità di lavoro specifica in misura percentuale, senza valutare la documentazione medica in atti, dalla quale poteva evincersi che le lesioni riportate avevano determinato l'impossibilità per l'appellante di svolgere specifici turni di lavoro (notturni, festivi e di pronta reperibilità) nonché l'attività libero professionale in azienda (SIMILALPI) e sostenendo che, di conseguenza, il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere quantificato avendo riguardo a tale specifica contrazione della capacità reddituale, prendendo come base di calcolo le indennità e gli emolumenti perduti. Preso atto di quanto affermato dalla Corte rimettente in ordine all'ammissibilità del motivo gravame e alla non novità della domanda, è condivisibile l'affermazione dell'appellante in ordine all'erroneità della modalità di liquidazione del danno seguita dal giudice di prime cure. Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, la quantificazione del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica richiede un accertamento in concreto, che tenga conto dell'entità dei postumi permanenti, della loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e dell'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d. "incapacità lavorativa specifica" in percentuale. Difatti, il giudizio in ordine all'esistenza del danno patrimoniale è di tipo giuridico, quindi riservato al magistrato, e d'altra parte, l'incapacità̀ lavorativa, a differenza della invalidità biologica, non è misurabile in punti percentuali, difettando il relativo metodo di scientificità, in assenza di un valido barème medico legale di riferimento (Cass. Ord. 16604/2025). Non da ultimo, il danno patrimoniale va apprezzato in concreto in base al suo effetto (il reddito perduto o che presumibilmente sarà perduto), e non in astratto in base alla sua causa (i postumi permanenti riportati).
L'esclusione dai turni festivi, notturni e di pronta reperibilità pag. 3/11 Part Il era al momento del fatto, ed è tutt'oggi, tecnico radiologo presso l' i Forlì Pt_1
e, come previsto dalla normativa in materia di prevenzione e protezione aziendale sui posti di lavoro, è sottoposto periodicamente a visite da parte di competenti medici del lavoro, per valutare la permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica. Dalle certificazioni mediche prodotte – rilasciate dal Servizio di Prevenzione e Part Protezione Aziendale dell' di Forlì – si evince che, in occasione delle visite svolte successivamente al sinistro occorso nel maggio 2003, l'appellante risultava idoneo alla funzione specifica ma con limitazioni funzionali permanenti, venendogli prescritto di prestare particolare attenzione alle manovre di sollecitazione del tratto cervico-brachiale e di evitare i turni notturni, festivi e di pronta reperibilità. Tutti i menzionati turni richiedono un maggiore sforzo psico-fisico, in quanto il tecnico radiologo si trova a svolgere la propria attività in solitario, peraltro in momenti solitamente dedicati al riposo. Nello specifico, il fattore di rischio evidenziato dai medici del lavoro era rappresentato dall'eventualità di dover assistere in solitaria pazienti non collaboranti, allettati o disabili, i quali debbono essere traspostati manualmente (dalla sedia a rotella o dalla barella al lettino per eseguire la radiografia/ecografia del caso), mediante manovre che vanno a sollecitare significativamente il tratto cervico-brachiale. L'esclusione di dai menzionati turni risulta, altresì, da documentazione Parte_1 della Direzione infermieristica e tecnica dell' Parte_3
Sul punto va dato atto del fatto che nelle proprie conclusioni il CTU medico legale escludeva che i postumi riportati dal avessero avuto effettiva incidenza sulla Pt_1 capacità lavorativa specifica di quest'ultimo, sostenendo che la residua disfunzionalità cervicale e della spalla sinistra non avesse comportato una significativa compromissione delle gestualità lavorative richieste ad un tecnico di radiologia. A fronte delle osservazioni critiche del CTP del in ordine alla sussistenza di certificati medici Pt_1 provenienti dai medici competenti dell'Azienza sanitaria di Forlì e comprovanti l'esclusione dalle turnazioni in questione, il consulente medico legale rimarcava la propria autonomia di giudizio e confermava la mancata incidenza della residua disfunzionalità cervicale e della spalla sinistra sulla possibilità per il tecnico radiologo di espletare liberamente le proprie mansioni, evidenziando che un danno della capacità lavorativa, specie con riferimento allo svolgimento di turni notturni e/o festivi, poteva al più attribuirsi ai postumi del trauma cranio-encefalico riportato dal (sempre in Pt_1 occasione del sinistro del 2003) per la possibile insorgenza o accentuazione di fenomeni cefalalgici e deficit di concentrazione, specificando altresì che nella valutazione di tale voce di danno doveva però tenersi conto della situazione di precostituzione patologica del determinata da un pregresso incidente del 1998 nel quale quest'ultimo aveva Pt_1 riportato un trauma cranico encefalico commotivo. Le conclusioni a cui giunge il CTU. non sono condivisibili. Infatti, per quanto sia vero che i postumi riportati non hanno determinato l'impossibilità per il di svolgere la Pt_1
pag. 4/11 Part propria ordinaria attività lavorativa, è altrettanto vero che i medici del lavoro dell' i Forlì, all'esito di visite condotte allo specifico fine di verificare che l'esposizione alla mansione specifica non comporti per il dipendente un peggioramento delle condizioni di salute, hanno ritenuto, in un'ottica prudenziale e preventiva, che quest'ultimo dovesse evitare manovre di sollecitazione del tratto cervico-brachiale e che, pertanto, dovesse essere escluso da tutti i turni di lavoro svolti in solitario, a fronte dell'eventualità di dover assistere pazienti non collaboranti. D'altro canto, lo stesso Tribunale di Forlì, nel riconoscere al un danno alla capacità lavorativa specifica, si discostava dalle Pt_1 conclusioni del medico legale, mettendo in evidenza proprio il dolore cervico-brachiale e la comparsa di parestesia alle mani. Va aggiunto che l'incidenza del precedente trauma cranico commotivo, messo in luce dal CTU, è sconfessata dalle valutazioni di idoneità relative al periodo antecedente al sinistro del maggio 2003, nelle quali il risulta idoneo alla mansione senza alcuna Pt_1 limitazione funzionale. L'esclusione dell'appellante dai turni in questione risulta, non solo dalla documentazione, proveniente dai Servizi di Medicina Preventiva e dalla Direzione Part Infermieristica e Tecnica dall' di Forlì – la quale non costituisce atto di parte ed è stata tempestivamente depositata in giudizio –, ma anche dalle buste paga del Pt_1 dalle quali si evince che quest'ultimo ha percepito le relative indennità solo nel periodo antecedente al sinistro (anno di assunzione 2002). E ciò a riprova, inoltre, della non incidenza a riguardo del trauma commotivo celebrale riportato nel 1998.
Quanto al conseguente danno patrimoniale patito dall'appellante, non ha pregio l'eccezione di parte avversa per cui in verità il nel corso degli anni avrebbe Pt_1 incrementato i propri redditi. Difatti, i dati da porre a raffronto sono, non semplicemente il reddito del danneggiato prima e dopo l'evento lesivo, ma il reddito che il danneggiato percepisce a seguito dell'evento lesivo e quello che avrebbe potuto percepire laddove quest'ultimo non si fosse verificato. Non è discutibile che lo svolgimento dei turni di lavoro da cui l'appellante è stato escluso avrebbe comportato un incremento della sua retribuzione. Venendo ora alla liquidazione del danno, l'appellante quantifica la somma spettante in € 343.468,80. Alla base del relativo conteggio viene posta una dichiarazione della di Forlì, CP_8 rilasciata su richiesta del nella quale viene stimato, in applicazione del CCNL Pt_1 sanità del 2006-2009, il presumibile importo mensile corrisposto al tecnico radiologo per lo svolgimento dei turni notturni, festivi e di pronta disponibilità, considerato l'ammontare dell'indennità prevista per ciascun turno e il numero di turni effettuato mediamente in un mese. Importo stimato in € 715,56 lordi. Partendo da tale dato, è stata calcolata la perdita lorda annuale (€8.586,72), la quale è stata successivamente moltiplicata per gli anni di lavoro mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile.
pag. 5/11 Nella quantificazione del danno non è tuttavia possibile riportarsi pedissequamente all'elaborato redatto dal rappresentante della di Forlì, per quanto soggetto CP_8 competente in merito e imparziale. Infatti, il numero di turnazioni mensili indicato – specie per il turno di pronta disponibilità – corrisponde al limite massimo di turni che è possibile svolgere in un mese e non a un valore medio, come è possibile evincere anche dalle buste paga dei colleghi del Pt_1
Al fine di determinare correttamente il numero di turni in media svolto dai tecnici radiologi dell' si è operata una verifica a campione dei prospetti paga Parte_3 prodotti in atti. Nello specifico, sono state prodotte le buste paga del e del collega Pt_1 [...]
relative al periodo che va dal gennaio 2003 all'aprile 2008, le buste paga del Tes_1 collega relative al periodo che va dal giugno al dicembre 2008 ed infine Persona_1 le buste paga del e di un terzo collega ( relative al periodo che va dal Pt_1 Per_2 gennaio 2018 al febbraio 2023. Oggetto di valutazione sono state le retribuzioni mensili percepite da per tutto il 2006 e 2007; le retribuzioni percepite da Testimone_1 [...] dal giugno al dicembre 2008 e le retribuzioni mensili percepite dal collega Per_1 er tutto il 2018 e il 2022. Per_2
Dall'ammontare degli emolumenti corrisposti per le singole voci retributive è stato possibile determinare che al mese, mediamente, viene svolto un solo turno di pronta disponibilità della durata di 12 h e un solo turno notturno. La cadenza dei turni festivi risulta ancora minore e pari, in media, a quattro turni l'anno. Tali dati risultano congruenti con il numero di turni effettuati dal nel limitato Pt_1 arco temporale antecedente al sinistro del 2003, posto che quest'ultimo ha preso servizio il 14/7/2002. Quanto alla deduzione dell'appellante per cui la correttezza del conteggio operato dalla di Forlì troverebbe riscontro negli importi indicati nella busta paga del collega CP_8 del mese di settembre 2019, va rilevato che la professata congruenza è Per_2 determinata non tanto dalla corrispondenza tra il numero di turni svolti da quest'ultimo con quanto riportato dal rappresentante dell'organizzazione sindacale, quanto dal fatto che, per ciascun turno di pronta disponibilità (pari a 12h), il collega è stato Per_2 chiamato a prestare attività professionale per quasi l'intero monte ore di reperibilità. Non è tuttavia possibile prendere il numero di ore di intervento effettivo svolte da Per_2 per ciascun turno di reperibilità, come paramento di riferimento per ciò che usualmente accade, posta la unicità del relativo dato rispetto a quanto desumibile con riferimento agli altri colleghi del di cui sono state prodotte le retribuzioni relative al periodo Pt_1 che va dal 2003 al 2008, dalle quali si evince che – come indicato nella stessa relazione della di Forlì – mediamente vengono svolte 4 ore di lavoro straordinario per CP_8 ciascun turno di pronta disponibilità. Né d'altra parte sono stati prodotti i prospetti paga relativi al periodo 2018-2022 di altri colleghi del Pertanto, la congruenza tra Pt_1
l'importo indicato nella busta paga del collega l'ammontare della perdita lorda Per_2
pag. 6/11 mensile stimata dall'organizzazione sindacale, non porta a diversa conclusione in merito all'impossibilità di riportarsi fedelmente a quest'ultima nella quantificazione del danno patrimoniale patito dal Pt_1
Dunque, riprendendo la relazione della di Forlì, a cui si rifà l'appellante, e CP_8 riportandosi unicamente agli importi ivi indicati relativi al CCNL sanità del 2006-2009
– i quali peraltro non hanno subito sensibili variazioni nel corso degli anni – è possibile quantificare la cifra lorda annuale persa dal in € 1487,96. Di seguito i passaggi: Pt_1
→ turno di pronta disponibilità: viene corrisposta un'indennità fissa di 20€ per ogni turno di 12 h, con gettone doppio (40€) in caso in cui la pronta disponibilità cada di domenica, a cui si aggiunge, in caso di chiamata, una retribuzione di € 17,93 per ciascuna ora di lavoro (retribuita come straordinario notturno o festivo, e dunque con maggiorazione del 30%). Secondo quanto riportato nella dichiarazione della (che peraltro trova riscontro CP_8 sul punto nelle buste paga prodotte relative al periodo 2003-2008), mediamente si effettuano 4 ore di straordinario notturno per ciascun turno di pronta disponibilità, per un importo di € 71,72. Dunque, se come visto mediamente viene svolto un turno di pronta disponibilità al mese, l'importo lordo mensile perduto sarà pari a € 91,72 (€20 per indennità fissa + € 71,72 per lavoro straordinario). L'importo annuale lordo, ipotizzando che la reperibilità cada di domenica quattro volte all'anno, è quantificabile in € 1180,64 (€ 320 per indennità fissa + € 860,64 per straordinario).
→ turno notturno: viene corrisposta una indennità di € 21,92 per ciascun turno (8 h). Calcolando la media di un turno al mese, la perdita lorda annua è di € 263,04.
→ turno festivo: viene corrisposta una indennità di € 17,82 per ogni giornata festiva. Calcolando una media di 4 turni all'anno, la perdita lorda annua è di € 71,28. Per un totale di € 1.514,96 lordo (1180,64 + 263,04 + 71,28)
Come di recente affermato dalla Suprema Corte di legittimità, ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti in concreto spettanti, al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato (Cass. Senz. 11320/2025). Difatti, se è condivisibile ciò che afferma l'appellante in ordine all'opportunità che il reddito sia calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, per l'esigenza di compensare il danneggiato dei vantaggi perduti a causa del mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ciò non può invece sostenersi per le ritenute fiscali. Infatti, se il non avesse patito alcun danno, avrebbe percepito una maggior retribuzione, Pt_1 ma avrebbe su di essa dovuto sostenere il relativo carico fiscale e, siccome il risarcimento non può trasformarsi in una occasione di arricchimento, l'importo spettante pag. 7/11 deve essere calcolato al netto delle imposte. Viene in rilievo il principio dell'integralità̀ del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., che, se da un lato richiede che il risarcimento valga a compensare integralmente il danneggiato del danno subito, dall'altro vieta che con esso egli ottenga più di quanto abbia effettivamente perduto. Ciò detto, facendo applicazione degli attuali scaglioni e aliquote RP (considerando che non si sono verificati cambiamenti significativi dal 2003 ad oggi e che, in ogni caso, le modifiche hanno avuto effetti tendenzialmente favorevoli per i contribuenti di fascia medio-bassa), dalle dichiarazioni dei redditi del relative agli anni 2003-2007 Pt_1 risulta un reddito imponibile rientrante nel primo scaglione, con aliquota al 23%. Quanto agli anni successivi, non essendo state prodotte altre dichiarazioni di redditi, l'unico dato valutabile è costituito dalle buste paga del relative agli anni 2018- Pt_1
2023, da cui risulta un reddito imponibile più elevato, rientrante nel secondo scaglione, con aliquota al 35%. A fronte di un vuoto in ordine all'ammontare del reddito imponibile del dal 2008 Pt_1 al 2017, si determina, in via equitativa, nell'anno 2012 il momento di superamento della soglia relativa al primo scaglione. Dunque, l'ammontare annuo perduto dal al netto delle imposte è così calcolabile: Pt_1
- per l'anno 2003, considerando che il sinistro si è verificato nel mese di maggio e per la prima parte dell'anno il non ha patito alcuna decurtazione della retribuzione, Pt_1 euro € 583,26 (€ 757,48 perdita tot lorda 6 mesi – 23%);
- per ciascun anno, dal 2004 al 2012, euro €1166,52 (€1514,96 – 23%);
- per ciascun anno, dal 2013 fino all'età pensionabile, euro € 984,72 (€1514,96 – 35%). Nella determinazione del danno da perdita della capacità di guadagno occorre distinguere il pregiudizio già verificatosi al momento della liquidazione, consistente nelle retribuzioni perse tra la data del sinistro (in questo caso 11/05/2003) e la data della presente decisione, da quello per perdita della futura retribuzione, da calcolarsi facendo applicazione delle tabelle realizzate dall'osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la capitalizzazione anticipata di una rendita-Edizione 2024. Il danno patito sino ad oggi per la mancata percezione delle indennità è pari a € 23.883,30 (€ 583,26 + €1166,52 x 9 = € 10.498,68 , dal 2004 al 2012, + € 984,72 x 13
- 12.801,36, dal 2013 al 2025), che rivalutato ad oggi, con decorrenza da data intermedia (1/1/2015 determinato equitativamente), e con interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, ammonta ad € 32.641,72 Il danno futuro, invece, è pari ad € 15.785,06 (€ 984,72 x, 16,03 coefficiente per l'attualizzazione di una somma periodica spettante a soggetto di 51 anni per 18 anni futuri, in considerazione dell'età pensionabile indicata pari a 69 anni). Per un totale, quindi, di. €48.426,78.
Le occasioni lavorative in regime di libera professione aziendale pag. 8/11 L'appellante afferma di aver subito un ulteriore danno patrimoniale in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa specifica, essendogli stata preclusa la possibilità di svolgere attività libero professionale in azienda, prevista per i tecnici Part radiologi dell' a partire dal 2005. Pt_3
Dalla documentazione proveniente dall'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica Part Interventistica dell' di Forlì risulta che, a fronte delle limitazione funzionale riscontate nel Foschi di cui si è già detto, quest'ultimo è stato totalmente escluso dalla libera professione aziendale fino al 2017 e che, solo a partire dal 2018, gli è stato consentito di aderire a tale opportunità lavorativa con frequenza limitata rispetto ai colleghi, potendo svolgere solo prestazioni riferite a pazienti programmati e collaboranti, in modo da evitare la movimentazione manuale di carichi. Si può ritenere che il laddove non impedito, avrebbe presumibilmente svolto Pt_1 attività libero professionale in azienda fin dalla sua introduzione, costituendo quest'ultima un'occasione di maggior guadagno, a fronte di un impegno lavorativo aggiuntivo non eccessivo. Dalla documentazione in atti risulta, infatti che annualmente ciascun radiologo è tenuto ad eseguire in media dai 6 ai 14 rientri della durata di 6 ore. A riprova del fatto che il avrebbe svolto l'attività professionale sin dal 2005, in Pt_1 quanto animato da volontà in tal senso e in possesso di titolo legittimante, depone inoltre la circostanza che, non appena l'esercizio della stessa gli è stato consentito, lo stesso vi ha aderito. Quanto alla quantificazione del danno subito, va evidenziato che, ai fini di una equa gestione delle risorse e del personale, ogni anno viene concordato un piano di rientro, nel quale viene ripartito tra tutti i tecnici radiologi aderenti alla libera professione un numero eguale di turni lavorativi di recupero e che l'appellante ha prodotto la Part documentazione dell' nella quale è indicato il numero di turni a cui è stato tenuto ciascun tecnico radiologo per gli anni dal 2005 al 2022. Posto che ciascun turno di recupero ha una durata di sei ore ed è retribuito 36 euro l'ora, per un totale di 216 euro al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, il danno patrimoniale può essere quantificato come di seguito. Quanto al pregiudizio già verificatosi al momento della presente liquidazione anno 2005: € 648
anno 2006: €1.296
anno 2007: €3.150
anno 2008: €3.024
anno 2009: €2.808
anno 2010: €2.160
anno 2011: €1.728
anno 2012: €1.512
anno 2013: €1.080.
anno 2014: €1.296.
pag. 9/11 anno 2015: €1.296.
anno 2016: €1.944.
anno 2017: €1.512.
anno 2018: €2.160 (turni x tsrm 11, turni effettuati da 1) Pt_1
anno 2019: €1.296 (turni x tsrm 12, turni effettuati da 6) Pt_1
anno 2020: €1.944 (turni x tsrm 11, turni effettuati da 2) Pt_1
anno 2021: €1.512 (turni x tsrm 10, turni effettuati da 3) Pt_1
anno 2022: €1.512 (turni x tsrm 13, turni effettuati da 6) Pt_1 anni 2023/2024/2025: la cifra media di €1.296 (in mancanza di puntuale documentazione e assumendo la perdita in media di 6 rientri l'anno). Per un totale di euro 35.766 Posta la necessità di liquidare il danno al netto delle trattenute fiscali e applicando anche in questo caso l'aliquota del 23% per le somme spettanti dal 2005 al 2012 e l'aliquota del 35% per gli anni dal 2013 al 2025, si giunge alla totale netta di cifra di € 25.207 (16.326 € - 23%= 12.571) + (19.440 € - 35%= 12.636), che rivalutata ad oggi (con decorrenza da data intermedia 1/1/2015) e con interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, ammonta a € 34.450,86. Il danno per la perdita della futura retribuzione, da calcolarsi anche in questo caso mediante capitalizzazione e in applicazione delle tabelle realizzate dall'osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano-Edizione 2024, è pari a € 13.503,67 (€1.296-35%= 842,40 x 16,03, coefficiente per l'attualizzazione di una somma periodica spettante a soggetto di 51 anni per 18 anni futuri, in considerazione dell'età media pensionabile pari a 69 anni). Per un totale, quindi, di euro € 47.954,53.
Dunque, in riforma della sentenza di primo grado, il danno da perdita di capacità lavorativa specifica patito dal va liquidato nella cifra complessiva di € Pt_1
96.381,30. Ne consegue la condanna degli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento della ulteriore somma di € 63.257,30 (€ 96.381,30 - 33.124).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014 come novellato dal d.m. 147/2022, facendo applicazione -quanto al primo grado- di valori prossimi ai medi tabellari (eccettuata la fase istruttoria indicata nei minimi, in quanto limitata a produzioni documentali e ctu) e avuto riguardo ai minimi tabellari per i gradi successivi, tenuto conto dell'attività di studio ed istruttoria effettivamente svolta negli altri gradi di giudizio, nei quali la parte ha sostanzialmente reiterato le medesime doglianze.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con sentenza n. 4302/2023,
pag. 10/11 - condanna , e CP_2 Parte_4 CP_6 Controparte_4 [...]
nei limiti dei rispettivi massimali, tutti in solido tra loro, al Controparte_7 pagamento in favore della parte riassumente della ulteriore somma di € 63.257,30, oltre interessi legali fino al momento del saldo;
- condanna gli appellati alla rifusione delle spese di lite a favore di che Parte_1 liquida:
-quanto al primo grado in €1.307 per spese ed € 11.268,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- quanto al grado di appello in € 702,00 per spese ed €7.160,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità in € 2.508,8 per spese ed 5.585,51 ed €4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- quanto all'odierno giudizio in riassunzione in € 1.241 per spese ed €7.160,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Bologna, 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
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Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott.ssa Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 724/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Padovano del foro di Forlì-Cesena ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Forlì, C.so A. Diaz, 36;
Appellante contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli. avv. Roberto Giannini e Christian Mangiullo P.IVA_1 del foro di Rimini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Rimini via Gambalunga 102;
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
RA NI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via dei Monti Parioli 40;
(già (c.f. , , Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mambelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Forlì Piazza A. Saffi 32;
, contumace; CP_6
Appellati
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024.
Motivi della decisione
Con sentenza n. 438/2011, il Tribunale di Forlì, in accoglimento della domanda proposta da accertava la responsabilità dei conducenti (nella Parte_1 CP_6 misura di 1/5) e (nella misura di 4/5) in relazione alle lesioni patite Controparte_1 dall'attore in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 11/05/2003, nel quale quest'ultimo rimaneva coinvolto in quanto trasportato sul veicolo condotto dal CP_6
e li condannava, in solido con le rispettive compagnie assicuratrici, Controparte_5
(oggi e (oggi
[...] Controparte_4 Controparte_7 Controparte_3
e con proprietaria del veicolo condotto dal al risarcimento dei CP_2 CP_1 danni subiti dal e nello specifico, per quanto di interesse, al risarcimento del Pt_1 danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, quantificata in misura percentuale nel 5%, che liquidava in € 33.124,00.
Con sentenza n. 2486/2018, la Corte d'Appello di Bologna respingeva l'appello proposto da avverso la pronuncia di primo grado, con il quale egli si doleva Parte_1 dell'insufficiente ed erronea quantificazione del danno alla capacità lavorativa specifica e del mancato riconoscimento del danno da perdita di occasioni lavorative future, accogliendo l'eccezione sollevata dagli appellati di novità dei relativi petita, posto che, in primo grado, la domanda risarcitoria era stata formula in modo del tutto generico, senza tempestiva e specifica allegazione dei fatti a supporto di tali pretese.
Con sentenza n. 4302/2023 la Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da riteneva errata la conclusione cui era giunta la Corte Parte_1
d'Appello, statuendo che, nell'interpretare la domanda e ai fini di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, tra cui documenti e richieste istruttorie. I giudici di legittimità, dunque, affermavano che, dall'insieme delle allegazioni e delle difese avanzate dal ricorrente in primo grado, si deduceva che le domande di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica e per perdita di chance erano state ritualmente proposte, al di là della genericità delle richieste. Per tale motivo cassava la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione. riassumeva il giudizio, insistendo per la riforma della sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui quantificava in maniera inesatta il danno alla capacità lavorativa specifica e non riconosceva il danno per perdita di occasioni lavorative future.
pag. 2/11 Si costituivano , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3 domandando il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Rimaneva contumace l'appellato CP_6
***
Il Tribunale di Forlì riteneva che i postumi permanenti biologici (del 23%) riportati dal in conseguenza dell'incidente stradale occorso in data 11/05/2003 fossero di Pt_1 natura ed entità tale da aver inciso “(specie per il dolore cervico-brachiale e la comparsa di parestesia alle mani)” sulla capacità lavorativa specifica di quest'ultimo, di professione tecnico radiologo, “in misura (calcolata in via rigorosamente prudenziale) pari almeno al 5%”, quantificando il relativo danno patrimoniale in € 33.124,00. Il appellava la pronuncia, dolendosi del fatto che il giudice di prime cure avesse Pt_1 erroneamente e immotivatamente quantificato il danno alla capacità di lavoro specifica in misura percentuale, senza valutare la documentazione medica in atti, dalla quale poteva evincersi che le lesioni riportate avevano determinato l'impossibilità per l'appellante di svolgere specifici turni di lavoro (notturni, festivi e di pronta reperibilità) nonché l'attività libero professionale in azienda (SIMILALPI) e sostenendo che, di conseguenza, il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere quantificato avendo riguardo a tale specifica contrazione della capacità reddituale, prendendo come base di calcolo le indennità e gli emolumenti perduti. Preso atto di quanto affermato dalla Corte rimettente in ordine all'ammissibilità del motivo gravame e alla non novità della domanda, è condivisibile l'affermazione dell'appellante in ordine all'erroneità della modalità di liquidazione del danno seguita dal giudice di prime cure. Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, la quantificazione del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica richiede un accertamento in concreto, che tenga conto dell'entità dei postumi permanenti, della loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e dell'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d. "incapacità lavorativa specifica" in percentuale. Difatti, il giudizio in ordine all'esistenza del danno patrimoniale è di tipo giuridico, quindi riservato al magistrato, e d'altra parte, l'incapacità̀ lavorativa, a differenza della invalidità biologica, non è misurabile in punti percentuali, difettando il relativo metodo di scientificità, in assenza di un valido barème medico legale di riferimento (Cass. Ord. 16604/2025). Non da ultimo, il danno patrimoniale va apprezzato in concreto in base al suo effetto (il reddito perduto o che presumibilmente sarà perduto), e non in astratto in base alla sua causa (i postumi permanenti riportati).
L'esclusione dai turni festivi, notturni e di pronta reperibilità pag. 3/11 Part Il era al momento del fatto, ed è tutt'oggi, tecnico radiologo presso l' i Forlì Pt_1
e, come previsto dalla normativa in materia di prevenzione e protezione aziendale sui posti di lavoro, è sottoposto periodicamente a visite da parte di competenti medici del lavoro, per valutare la permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica. Dalle certificazioni mediche prodotte – rilasciate dal Servizio di Prevenzione e Part Protezione Aziendale dell' di Forlì – si evince che, in occasione delle visite svolte successivamente al sinistro occorso nel maggio 2003, l'appellante risultava idoneo alla funzione specifica ma con limitazioni funzionali permanenti, venendogli prescritto di prestare particolare attenzione alle manovre di sollecitazione del tratto cervico-brachiale e di evitare i turni notturni, festivi e di pronta reperibilità. Tutti i menzionati turni richiedono un maggiore sforzo psico-fisico, in quanto il tecnico radiologo si trova a svolgere la propria attività in solitario, peraltro in momenti solitamente dedicati al riposo. Nello specifico, il fattore di rischio evidenziato dai medici del lavoro era rappresentato dall'eventualità di dover assistere in solitaria pazienti non collaboranti, allettati o disabili, i quali debbono essere traspostati manualmente (dalla sedia a rotella o dalla barella al lettino per eseguire la radiografia/ecografia del caso), mediante manovre che vanno a sollecitare significativamente il tratto cervico-brachiale. L'esclusione di dai menzionati turni risulta, altresì, da documentazione Parte_1 della Direzione infermieristica e tecnica dell' Parte_3
Sul punto va dato atto del fatto che nelle proprie conclusioni il CTU medico legale escludeva che i postumi riportati dal avessero avuto effettiva incidenza sulla Pt_1 capacità lavorativa specifica di quest'ultimo, sostenendo che la residua disfunzionalità cervicale e della spalla sinistra non avesse comportato una significativa compromissione delle gestualità lavorative richieste ad un tecnico di radiologia. A fronte delle osservazioni critiche del CTP del in ordine alla sussistenza di certificati medici Pt_1 provenienti dai medici competenti dell'Azienza sanitaria di Forlì e comprovanti l'esclusione dalle turnazioni in questione, il consulente medico legale rimarcava la propria autonomia di giudizio e confermava la mancata incidenza della residua disfunzionalità cervicale e della spalla sinistra sulla possibilità per il tecnico radiologo di espletare liberamente le proprie mansioni, evidenziando che un danno della capacità lavorativa, specie con riferimento allo svolgimento di turni notturni e/o festivi, poteva al più attribuirsi ai postumi del trauma cranio-encefalico riportato dal (sempre in Pt_1 occasione del sinistro del 2003) per la possibile insorgenza o accentuazione di fenomeni cefalalgici e deficit di concentrazione, specificando altresì che nella valutazione di tale voce di danno doveva però tenersi conto della situazione di precostituzione patologica del determinata da un pregresso incidente del 1998 nel quale quest'ultimo aveva Pt_1 riportato un trauma cranico encefalico commotivo. Le conclusioni a cui giunge il CTU. non sono condivisibili. Infatti, per quanto sia vero che i postumi riportati non hanno determinato l'impossibilità per il di svolgere la Pt_1
pag. 4/11 Part propria ordinaria attività lavorativa, è altrettanto vero che i medici del lavoro dell' i Forlì, all'esito di visite condotte allo specifico fine di verificare che l'esposizione alla mansione specifica non comporti per il dipendente un peggioramento delle condizioni di salute, hanno ritenuto, in un'ottica prudenziale e preventiva, che quest'ultimo dovesse evitare manovre di sollecitazione del tratto cervico-brachiale e che, pertanto, dovesse essere escluso da tutti i turni di lavoro svolti in solitario, a fronte dell'eventualità di dover assistere pazienti non collaboranti. D'altro canto, lo stesso Tribunale di Forlì, nel riconoscere al un danno alla capacità lavorativa specifica, si discostava dalle Pt_1 conclusioni del medico legale, mettendo in evidenza proprio il dolore cervico-brachiale e la comparsa di parestesia alle mani. Va aggiunto che l'incidenza del precedente trauma cranico commotivo, messo in luce dal CTU, è sconfessata dalle valutazioni di idoneità relative al periodo antecedente al sinistro del maggio 2003, nelle quali il risulta idoneo alla mansione senza alcuna Pt_1 limitazione funzionale. L'esclusione dell'appellante dai turni in questione risulta, non solo dalla documentazione, proveniente dai Servizi di Medicina Preventiva e dalla Direzione Part Infermieristica e Tecnica dall' di Forlì – la quale non costituisce atto di parte ed è stata tempestivamente depositata in giudizio –, ma anche dalle buste paga del Pt_1 dalle quali si evince che quest'ultimo ha percepito le relative indennità solo nel periodo antecedente al sinistro (anno di assunzione 2002). E ciò a riprova, inoltre, della non incidenza a riguardo del trauma commotivo celebrale riportato nel 1998.
Quanto al conseguente danno patrimoniale patito dall'appellante, non ha pregio l'eccezione di parte avversa per cui in verità il nel corso degli anni avrebbe Pt_1 incrementato i propri redditi. Difatti, i dati da porre a raffronto sono, non semplicemente il reddito del danneggiato prima e dopo l'evento lesivo, ma il reddito che il danneggiato percepisce a seguito dell'evento lesivo e quello che avrebbe potuto percepire laddove quest'ultimo non si fosse verificato. Non è discutibile che lo svolgimento dei turni di lavoro da cui l'appellante è stato escluso avrebbe comportato un incremento della sua retribuzione. Venendo ora alla liquidazione del danno, l'appellante quantifica la somma spettante in € 343.468,80. Alla base del relativo conteggio viene posta una dichiarazione della di Forlì, CP_8 rilasciata su richiesta del nella quale viene stimato, in applicazione del CCNL Pt_1 sanità del 2006-2009, il presumibile importo mensile corrisposto al tecnico radiologo per lo svolgimento dei turni notturni, festivi e di pronta disponibilità, considerato l'ammontare dell'indennità prevista per ciascun turno e il numero di turni effettuato mediamente in un mese. Importo stimato in € 715,56 lordi. Partendo da tale dato, è stata calcolata la perdita lorda annuale (€8.586,72), la quale è stata successivamente moltiplicata per gli anni di lavoro mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile.
pag. 5/11 Nella quantificazione del danno non è tuttavia possibile riportarsi pedissequamente all'elaborato redatto dal rappresentante della di Forlì, per quanto soggetto CP_8 competente in merito e imparziale. Infatti, il numero di turnazioni mensili indicato – specie per il turno di pronta disponibilità – corrisponde al limite massimo di turni che è possibile svolgere in un mese e non a un valore medio, come è possibile evincere anche dalle buste paga dei colleghi del Pt_1
Al fine di determinare correttamente il numero di turni in media svolto dai tecnici radiologi dell' si è operata una verifica a campione dei prospetti paga Parte_3 prodotti in atti. Nello specifico, sono state prodotte le buste paga del e del collega Pt_1 [...]
relative al periodo che va dal gennaio 2003 all'aprile 2008, le buste paga del Tes_1 collega relative al periodo che va dal giugno al dicembre 2008 ed infine Persona_1 le buste paga del e di un terzo collega ( relative al periodo che va dal Pt_1 Per_2 gennaio 2018 al febbraio 2023. Oggetto di valutazione sono state le retribuzioni mensili percepite da per tutto il 2006 e 2007; le retribuzioni percepite da Testimone_1 [...] dal giugno al dicembre 2008 e le retribuzioni mensili percepite dal collega Per_1 er tutto il 2018 e il 2022. Per_2
Dall'ammontare degli emolumenti corrisposti per le singole voci retributive è stato possibile determinare che al mese, mediamente, viene svolto un solo turno di pronta disponibilità della durata di 12 h e un solo turno notturno. La cadenza dei turni festivi risulta ancora minore e pari, in media, a quattro turni l'anno. Tali dati risultano congruenti con il numero di turni effettuati dal nel limitato Pt_1 arco temporale antecedente al sinistro del 2003, posto che quest'ultimo ha preso servizio il 14/7/2002. Quanto alla deduzione dell'appellante per cui la correttezza del conteggio operato dalla di Forlì troverebbe riscontro negli importi indicati nella busta paga del collega CP_8 del mese di settembre 2019, va rilevato che la professata congruenza è Per_2 determinata non tanto dalla corrispondenza tra il numero di turni svolti da quest'ultimo con quanto riportato dal rappresentante dell'organizzazione sindacale, quanto dal fatto che, per ciascun turno di pronta disponibilità (pari a 12h), il collega è stato Per_2 chiamato a prestare attività professionale per quasi l'intero monte ore di reperibilità. Non è tuttavia possibile prendere il numero di ore di intervento effettivo svolte da Per_2 per ciascun turno di reperibilità, come paramento di riferimento per ciò che usualmente accade, posta la unicità del relativo dato rispetto a quanto desumibile con riferimento agli altri colleghi del di cui sono state prodotte le retribuzioni relative al periodo Pt_1 che va dal 2003 al 2008, dalle quali si evince che – come indicato nella stessa relazione della di Forlì – mediamente vengono svolte 4 ore di lavoro straordinario per CP_8 ciascun turno di pronta disponibilità. Né d'altra parte sono stati prodotti i prospetti paga relativi al periodo 2018-2022 di altri colleghi del Pertanto, la congruenza tra Pt_1
l'importo indicato nella busta paga del collega l'ammontare della perdita lorda Per_2
pag. 6/11 mensile stimata dall'organizzazione sindacale, non porta a diversa conclusione in merito all'impossibilità di riportarsi fedelmente a quest'ultima nella quantificazione del danno patrimoniale patito dal Pt_1
Dunque, riprendendo la relazione della di Forlì, a cui si rifà l'appellante, e CP_8 riportandosi unicamente agli importi ivi indicati relativi al CCNL sanità del 2006-2009
– i quali peraltro non hanno subito sensibili variazioni nel corso degli anni – è possibile quantificare la cifra lorda annuale persa dal in € 1487,96. Di seguito i passaggi: Pt_1
→ turno di pronta disponibilità: viene corrisposta un'indennità fissa di 20€ per ogni turno di 12 h, con gettone doppio (40€) in caso in cui la pronta disponibilità cada di domenica, a cui si aggiunge, in caso di chiamata, una retribuzione di € 17,93 per ciascuna ora di lavoro (retribuita come straordinario notturno o festivo, e dunque con maggiorazione del 30%). Secondo quanto riportato nella dichiarazione della (che peraltro trova riscontro CP_8 sul punto nelle buste paga prodotte relative al periodo 2003-2008), mediamente si effettuano 4 ore di straordinario notturno per ciascun turno di pronta disponibilità, per un importo di € 71,72. Dunque, se come visto mediamente viene svolto un turno di pronta disponibilità al mese, l'importo lordo mensile perduto sarà pari a € 91,72 (€20 per indennità fissa + € 71,72 per lavoro straordinario). L'importo annuale lordo, ipotizzando che la reperibilità cada di domenica quattro volte all'anno, è quantificabile in € 1180,64 (€ 320 per indennità fissa + € 860,64 per straordinario).
→ turno notturno: viene corrisposta una indennità di € 21,92 per ciascun turno (8 h). Calcolando la media di un turno al mese, la perdita lorda annua è di € 263,04.
→ turno festivo: viene corrisposta una indennità di € 17,82 per ogni giornata festiva. Calcolando una media di 4 turni all'anno, la perdita lorda annua è di € 71,28. Per un totale di € 1.514,96 lordo (1180,64 + 263,04 + 71,28)
Come di recente affermato dalla Suprema Corte di legittimità, ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti in concreto spettanti, al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato (Cass. Senz. 11320/2025). Difatti, se è condivisibile ciò che afferma l'appellante in ordine all'opportunità che il reddito sia calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, per l'esigenza di compensare il danneggiato dei vantaggi perduti a causa del mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ciò non può invece sostenersi per le ritenute fiscali. Infatti, se il non avesse patito alcun danno, avrebbe percepito una maggior retribuzione, Pt_1 ma avrebbe su di essa dovuto sostenere il relativo carico fiscale e, siccome il risarcimento non può trasformarsi in una occasione di arricchimento, l'importo spettante pag. 7/11 deve essere calcolato al netto delle imposte. Viene in rilievo il principio dell'integralità̀ del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., che, se da un lato richiede che il risarcimento valga a compensare integralmente il danneggiato del danno subito, dall'altro vieta che con esso egli ottenga più di quanto abbia effettivamente perduto. Ciò detto, facendo applicazione degli attuali scaglioni e aliquote RP (considerando che non si sono verificati cambiamenti significativi dal 2003 ad oggi e che, in ogni caso, le modifiche hanno avuto effetti tendenzialmente favorevoli per i contribuenti di fascia medio-bassa), dalle dichiarazioni dei redditi del relative agli anni 2003-2007 Pt_1 risulta un reddito imponibile rientrante nel primo scaglione, con aliquota al 23%. Quanto agli anni successivi, non essendo state prodotte altre dichiarazioni di redditi, l'unico dato valutabile è costituito dalle buste paga del relative agli anni 2018- Pt_1
2023, da cui risulta un reddito imponibile più elevato, rientrante nel secondo scaglione, con aliquota al 35%. A fronte di un vuoto in ordine all'ammontare del reddito imponibile del dal 2008 Pt_1 al 2017, si determina, in via equitativa, nell'anno 2012 il momento di superamento della soglia relativa al primo scaglione. Dunque, l'ammontare annuo perduto dal al netto delle imposte è così calcolabile: Pt_1
- per l'anno 2003, considerando che il sinistro si è verificato nel mese di maggio e per la prima parte dell'anno il non ha patito alcuna decurtazione della retribuzione, Pt_1 euro € 583,26 (€ 757,48 perdita tot lorda 6 mesi – 23%);
- per ciascun anno, dal 2004 al 2012, euro €1166,52 (€1514,96 – 23%);
- per ciascun anno, dal 2013 fino all'età pensionabile, euro € 984,72 (€1514,96 – 35%). Nella determinazione del danno da perdita della capacità di guadagno occorre distinguere il pregiudizio già verificatosi al momento della liquidazione, consistente nelle retribuzioni perse tra la data del sinistro (in questo caso 11/05/2003) e la data della presente decisione, da quello per perdita della futura retribuzione, da calcolarsi facendo applicazione delle tabelle realizzate dall'osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la capitalizzazione anticipata di una rendita-Edizione 2024. Il danno patito sino ad oggi per la mancata percezione delle indennità è pari a € 23.883,30 (€ 583,26 + €1166,52 x 9 = € 10.498,68 , dal 2004 al 2012, + € 984,72 x 13
- 12.801,36, dal 2013 al 2025), che rivalutato ad oggi, con decorrenza da data intermedia (1/1/2015 determinato equitativamente), e con interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, ammonta ad € 32.641,72 Il danno futuro, invece, è pari ad € 15.785,06 (€ 984,72 x, 16,03 coefficiente per l'attualizzazione di una somma periodica spettante a soggetto di 51 anni per 18 anni futuri, in considerazione dell'età pensionabile indicata pari a 69 anni). Per un totale, quindi, di. €48.426,78.
Le occasioni lavorative in regime di libera professione aziendale pag. 8/11 L'appellante afferma di aver subito un ulteriore danno patrimoniale in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa specifica, essendogli stata preclusa la possibilità di svolgere attività libero professionale in azienda, prevista per i tecnici Part radiologi dell' a partire dal 2005. Pt_3
Dalla documentazione proveniente dall'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica Part Interventistica dell' di Forlì risulta che, a fronte delle limitazione funzionale riscontate nel Foschi di cui si è già detto, quest'ultimo è stato totalmente escluso dalla libera professione aziendale fino al 2017 e che, solo a partire dal 2018, gli è stato consentito di aderire a tale opportunità lavorativa con frequenza limitata rispetto ai colleghi, potendo svolgere solo prestazioni riferite a pazienti programmati e collaboranti, in modo da evitare la movimentazione manuale di carichi. Si può ritenere che il laddove non impedito, avrebbe presumibilmente svolto Pt_1 attività libero professionale in azienda fin dalla sua introduzione, costituendo quest'ultima un'occasione di maggior guadagno, a fronte di un impegno lavorativo aggiuntivo non eccessivo. Dalla documentazione in atti risulta, infatti che annualmente ciascun radiologo è tenuto ad eseguire in media dai 6 ai 14 rientri della durata di 6 ore. A riprova del fatto che il avrebbe svolto l'attività professionale sin dal 2005, in Pt_1 quanto animato da volontà in tal senso e in possesso di titolo legittimante, depone inoltre la circostanza che, non appena l'esercizio della stessa gli è stato consentito, lo stesso vi ha aderito. Quanto alla quantificazione del danno subito, va evidenziato che, ai fini di una equa gestione delle risorse e del personale, ogni anno viene concordato un piano di rientro, nel quale viene ripartito tra tutti i tecnici radiologi aderenti alla libera professione un numero eguale di turni lavorativi di recupero e che l'appellante ha prodotto la Part documentazione dell' nella quale è indicato il numero di turni a cui è stato tenuto ciascun tecnico radiologo per gli anni dal 2005 al 2022. Posto che ciascun turno di recupero ha una durata di sei ore ed è retribuito 36 euro l'ora, per un totale di 216 euro al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, il danno patrimoniale può essere quantificato come di seguito. Quanto al pregiudizio già verificatosi al momento della presente liquidazione anno 2005: € 648
anno 2006: €1.296
anno 2007: €3.150
anno 2008: €3.024
anno 2009: €2.808
anno 2010: €2.160
anno 2011: €1.728
anno 2012: €1.512
anno 2013: €1.080.
anno 2014: €1.296.
pag. 9/11 anno 2015: €1.296.
anno 2016: €1.944.
anno 2017: €1.512.
anno 2018: €2.160 (turni x tsrm 11, turni effettuati da 1) Pt_1
anno 2019: €1.296 (turni x tsrm 12, turni effettuati da 6) Pt_1
anno 2020: €1.944 (turni x tsrm 11, turni effettuati da 2) Pt_1
anno 2021: €1.512 (turni x tsrm 10, turni effettuati da 3) Pt_1
anno 2022: €1.512 (turni x tsrm 13, turni effettuati da 6) Pt_1 anni 2023/2024/2025: la cifra media di €1.296 (in mancanza di puntuale documentazione e assumendo la perdita in media di 6 rientri l'anno). Per un totale di euro 35.766 Posta la necessità di liquidare il danno al netto delle trattenute fiscali e applicando anche in questo caso l'aliquota del 23% per le somme spettanti dal 2005 al 2012 e l'aliquota del 35% per gli anni dal 2013 al 2025, si giunge alla totale netta di cifra di € 25.207 (16.326 € - 23%= 12.571) + (19.440 € - 35%= 12.636), che rivalutata ad oggi (con decorrenza da data intermedia 1/1/2015) e con interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, ammonta a € 34.450,86. Il danno per la perdita della futura retribuzione, da calcolarsi anche in questo caso mediante capitalizzazione e in applicazione delle tabelle realizzate dall'osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano-Edizione 2024, è pari a € 13.503,67 (€1.296-35%= 842,40 x 16,03, coefficiente per l'attualizzazione di una somma periodica spettante a soggetto di 51 anni per 18 anni futuri, in considerazione dell'età media pensionabile pari a 69 anni). Per un totale, quindi, di euro € 47.954,53.
Dunque, in riforma della sentenza di primo grado, il danno da perdita di capacità lavorativa specifica patito dal va liquidato nella cifra complessiva di € Pt_1
96.381,30. Ne consegue la condanna degli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento della ulteriore somma di € 63.257,30 (€ 96.381,30 - 33.124).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014 come novellato dal d.m. 147/2022, facendo applicazione -quanto al primo grado- di valori prossimi ai medi tabellari (eccettuata la fase istruttoria indicata nei minimi, in quanto limitata a produzioni documentali e ctu) e avuto riguardo ai minimi tabellari per i gradi successivi, tenuto conto dell'attività di studio ed istruttoria effettivamente svolta negli altri gradi di giudizio, nei quali la parte ha sostanzialmente reiterato le medesime doglianze.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con sentenza n. 4302/2023,
pag. 10/11 - condanna , e CP_2 Parte_4 CP_6 Controparte_4 [...]
nei limiti dei rispettivi massimali, tutti in solido tra loro, al Controparte_7 pagamento in favore della parte riassumente della ulteriore somma di € 63.257,30, oltre interessi legali fino al momento del saldo;
- condanna gli appellati alla rifusione delle spese di lite a favore di che Parte_1 liquida:
-quanto al primo grado in €1.307 per spese ed € 11.268,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- quanto al grado di appello in € 702,00 per spese ed €7.160,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità in € 2.508,8 per spese ed 5.585,51 ed €4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- quanto all'odierno giudizio in riassunzione in € 1.241 per spese ed €7.160,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Bologna, 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
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