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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5860 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario Nella causa civile iscritta al n. 361 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Caliendo Marco, Parte_1 come da procura in atti
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Fernandez Alice, come da Controparte_1 procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12813/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 17/06/2019
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa:
“La società ha proposto opposizione al D.I. descritto in oggetto, Controparte_1 notificatole in data 19.09.2016, contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 170.690,32, oltre interessi legali, eccependo:
-) in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale Ordinario spettando la cognizione della domanda al Tribunale delle Acque ex art. 140 RD 1775/33;
-) nel merito
a) la nullità delle Convenzioni negoziali poste a base della pretesa creditoria per
r.g. n. 1 mancanza di causa, determinata dalla dedotta mancanza di reale corrispettività delle prestazioni concordate ovvero per relativa illiceità determinata da assenza di valutazione in ordine all'idoneità degli attraversamenti di cui si tratta a sottrarre la strada ad uso pubblico;
b) l'inefficacia delle suddette Convenzioni per scadenza dei termini.
2.Costituitasi la società ricorrente, ha chiesto
-il rigetto dell'opposizione;
- “in via gradata” che - “ove … le Convenzioni del 1982, 1984, 1986 non sono da ritenersi prorogate …in ogni caso ” fosse condannata “ al pagamento Controparte_1 dei medesimi canoni a titolo di corrispettivo per l'occupazione di fatto del sottosuolo autostradale e dei relativi attraversamenti per l'importo di euro 170.690,32” (…).
Dichiarato il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo limitatamente all'importo di euro 23.088,72 oltre Iva, riferibile alle convenzioni indicate in ricorso ancora efficaci, ed assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c., la causa, all'esito della discussione, è stata così decisa:
“revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 21471/16– R.G. n.
55334/2016-;
dichiara inammissibile la domanda nuova proposta da Parte_1 con la memoria di costituzione;
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli interessi legali sull'importo di euro 23.088, 72 + IVA, dal 19 02 2016 alla data in cui tale sorte è stata pagata in esecuzione dell'ordinanza del 17 05 2017;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Queste, per quel che qui interessa, le argomentazioni poste a sostegno della decisione:
“(..) la società ricorrente parte attrice in senso Parte_1 sostanziale, ha espressamente basato la domanda formulata con il ricorso esclusivamente sull'inadempimento di n. 5 Convenzioni ivi analiticamente indicate, testualmente allegando
“– che attraversa a, a mezzo di condotte idriche sotterranee, la Controparte_1 tratta autostradale gestita da … Pt_1 Parte_1
-che gli attraversamenti autostradali ed i costi di utilizzazione sono regolati da 5
Convenzioni (All 3 A- 3E) ….
r.g. n. 2 - che si è resa inadempiente al pagamento degli oneri di CP_1 attraversamento….
- che il suddetto credito è liquido, esigibile ed è fondato su prova scritta…”;
- delle molteplici convenzioni indicate in ricorso, e che sono state più analiticamente menzionate in comparsa di costituzione come concorrente titolo di ciascuna delle 7 fatture cui il ricorso si riferisce, in quanto ogni fattura comprende diversi oneri ricondotti a diverse convenzioni, la convenzione stipulata nel 1982 ( cfr : doc. 9 A del ricorso) aveva efficacia trentennale onde quest'ultima è cessata il
16.09.2012, quelle stipulate nel 1983 e nel 1986 ( cfr : doc. 9B e 9 C del ricorso ) avevano efficacia ventinovennale onde quest'ultima è cessata rispettivamente nelle date del 1 07 2012 per la convenzione del 1983 e del 31.12.2014 per la convenzione del
1986 ;
-uniche convenzioni ancora efficaci risultano quelle stipulate nel 2000 e nel 2007.
In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sin qui esposti ed integrando le considerazioni espresse nella menzionata ordinanza del 2 07
2018, si osserva che:
-) le eccezioni dell'opponente di nullità delle convenzioni poste a Controparte_1 base del ricorso ex art. 633 c.p.c., per mancanza di causa e relativa illiceità, risultano apodittiche ed infondate non indicando, in concreto, le circostanze da cui le stesse deriverebbero ed apparendo inesistenti quelle dedotte in astratto;
-) i rilievi sopra compiuti in ordine al contenuto testuale del ricorso ex art. 633
c.p.c. confermano che la domanda con esso formulata è mera domanda di adempimento contrattuale, la quale giuridicamente, ma anche in fatto, per come è stata in concreto proposta, presuppone l'efficacia delle convenzioni di cui ha chiesto l'adempimento, appunto;
-) di tali convenzioni l'opponente convenuta in senso Controparte_1 sostanziale, si è limitata ad eccepire la nullità ovvero la cessazione di efficacia senza formulare domanda riconvenzionale;
-) pertanto, la domanda della ricorrente, parte attrice in senso sostanziale, avente ad oggetto il “corrispettivo per occupazione senza titolo”, proposta per la prima volta con la comparsa di risposta e con riferimento ad un presupposto fattuale ed eventuale rappresentato dal mancato tacito rinnovo delle suddette convenzioni, non è qualificabile tecnicamente come ' reconventio reconventionis' e risulta fondata su fatti
(l'eventuale mancato tacito rinnovo delle convenzioni e l'abusività dell'occupazione)
r.g. n. 3 completamente nuovi rispetto a quelli allegati con il ricorso, e rappresentati appunto dalla stipulazione di convenzioni tuttora efficaci;
-) per tale motivo la suddetta domanda della ricorrente di pagamento del
“corrispettivo per occupazione senza titolo”, proposta per la prima volta con la comparsa di risposta, risulta inammissibile perché nuova e non qualificabile ex art. 36
c.p.c., ( cfr. : S.C., I, sent. n. 26782 del 22.12.2016);
Passando al merito, si osserva che:
- la rilevante perdurante efficacia delle sole convenzioni del 2000 e del 2007 e
l'inconferenza delle difese dell'opponente relativamente a queste ultime, implica che dovute sono sole le somme – euro 23.088, 72 + IVA - limitatamente alle quali il DI è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, oltre agli interessi legali dalla notifica del
DI in data 19.09.2016.
Avendo oggi entrambe le parti dichiarato che in parte qua il DI è stato eseguito, e non avendo tuttavia l'ordinanza del 17 05 2017 menzionato anche gli interessi legali, il
D I va revocato, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, e
l'opponente va condannata esclusivamente al pagamento degli interessi legali sull'importo di euro 23.088, 72 + IVA, dal 19 02 2016 alla data in cui tale sorte capitale è stata pagata in esecuzione dell'ordinanza del 17 05 2017.
La non contestata spontanea esecuzione data all'ordinanza che ha dichiarato esecutivo il DI nella stessa misura in cui la pretesa creditoria con essa esercitata è stata ritenuta fondata, fa ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni – ex art. 92 c.p.c. nel testo derivante dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018 – per l'integrale compensazione delle spese di lite.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 12813/2019, confermare il decreto ingiuntivo n D.I. n.
21471/2016 – RG n. 55334/2016 – del Tribunale di Roma ed in ogni caso condannare al pagamento di euro 170.690,32 oltre interessi moratori come da ricorso CP_1 per ingiunzione o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre al 12,5% di spese generali, all'IVA ed al CPA per entrambi i gradi di giudizio”. ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e con riserva di
r.g. n. 4 ulteriori deduzioni, si conclude per l'integrale rigetto del gravame proposto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Salvezze illimitate.”
La causa all'udienza del 05/06/2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appellante, con un unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza di cui in epigrafe, per aver dichiarato inammissibile la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento del “corrispettivo per occupazione senza titolo” dovuto per le convenzioni relative agli anni 1982/ 1984/ 1986, dalla stessa proposta, in via subordinata, nella comparsa di costituzione e risposta, sull'erroneo presupposto che, da un lato, non fosse qualificabile come reconventio reconventionis, e, dall'altro lato, si basasse su un fatto nuovo (l'abusiva occupazione) rispetto a quello dedotto nel ricorso monitorio.
Ha premesso che, in ragione delle argomentazioni difensive di controparte
(scadenza delle 3 convenzioni relative agli anni 1982/ 1984/ 1986), con la comparsa di costituzione aveva richiesto per le sole convenzioni del 1982, 1984 e 1986, in caso di loro ritenuta scadenza, dunque in via subordinata/alternativa, “di condannare in ogni caso al pagamento dei medesimi canoni a titolo di corrispettivo per CP_1
l'occupazione di fatto del sottosuolo autostradale e dei relativi attraversamenti”.
Tale domanda era stata ribadita nella memoria 183 n.1 c.p.c. del giudizio di opposizione di primo grado, ove si era ulteriormente specificato che i corrispettivi concordati erano dovuti, anche ove le tre convenzioni non fossero state ritenute prorogate tacitamente, dovendo trovare applicazione analogica la norma di cui all'art. 1591 c.c., come statuito dalla Suprema Corte (Cass. sentenza n. 4714/2018), secondo cui l'obbligo di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna del bene in concessione pur anche dopo la scadenza si concreta in un debito predeterminato sin dal momento della sua nascita in una espressione monetaria, che appartiene alla categoria dei debiti di valuta, sottoposti al principio nominalistico pari al corrispettivo in precedenza dovuto.
La domanda alternativa di pagamento dei corrispettivi per l'occupazione sine titulo in caso di ritenuta scadenza delle convenzioni del 1982, 1984 e 1986, ad avviso dell'appellante, riguardava il medesimo bene della vita ed interesse, essendo funzionale la scelta del creditore di concentrare nell'ambito dello stesso giudizio l'accertamento della medesima prestazione ex contractu sia per il periodo di efficacia della concessione r.g. n. 5 sia per il periodo successivo alla eventuale scadenza.
In sostanza, secondo l'appellante, la domanda di pagamento dalla medesima formulata in via alternativa nella comparsa di primo grado, non riguardava in alcun modo un bene della vita o un titolo diverso rispetto a quanto richiesto nel ricorso per ingiunzione, ma concerneva il medesimo interesse fatto valere nel ricorso per ingiunzione, oltre che i medesimi importi.
A sostegno delle sue argomentazioni, l'appellante ha richiamato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass, Sez. Un., n. 12310/15 e Cass.,
Sez. Un., n. 22404/18), secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (così Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord.
27 novembre 2023 n. 32933, Cass, Sez. Un., n. 12310/15 e Cass., Sez. Un., n.
22404/18).
L'appellante, sempre a sostegno delle sue argomentazioni, ha richiamato anche la recente sentenza del 15 ottobre 2024, n. 26727 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse (…) ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione
d'adempimento contrattuale: invero, il petitum di tali domande alternative risulta
r.g. n. 6 almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria.
L'interesse, infatti, come è stato chiarito dall'arresto del 2015, è il presupposto legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita - come lo era, secondo l'ottica ermeneutica anteriore a tale revirement - dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria”.
Alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, ad avviso dell'appellante, anche ove si dovesse ritenere che con la comparsa di costituzione di primo grado avesse formulato una domanda “nuova” in via alternativa ovvero il pagamento dei corrispettivi per l'occupazione sine titulo per gli anni 2013, 2015 e 2016 nella misura in precedenza prevista, in caso di ritenuta scadenza delle Convenzioni 1982, 1984 e 1986, la stessa era pienamente ammissibile in quanto relativa al medesimo interesse e bene della vita e non, come erroneamente ha affermato il Giudice di primo grado, “a fatti totalmente nuovi”.
La censura è fondata.
Come giustamente osservato dall'appellante, secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidatasi a seguito della sentenza n. 12310/15 delle Sezioni Unite, la modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Secondo la Suprema Corte le domande modificate anche nei loro elementi identificativi (causa petendi e/o petitum) non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
Le Sezioni Unite hanno affermano che tale interpretazione non «rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene», proprio perché, tra l'altro, «la domanda "modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa».
E ciò vale anche per l'ipotesi in cui la domanda modificata sia stata proposta in via subordinata e/o alternativa, perché anche in tal caso non si aggiunge a quella r.g. n. 7 originariamente proposta.
Sempre secondo le Sezioni Unite, tale interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia.
In conclusione, è ormai principio consolidato l'ammissibilità della modificazione della domanda, purché connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, che dia luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti ( Cass., Sez. 3,
14/2/2019, n. 4322).
Orbene, chiarito il quadro dei principi applicabili in materia, appare evidente l'erroneità delle argomentazioni di cui alla sentenza in epigrafe, allorché ha ritenuto inammissibile, perché costituente mutatio libelli, la domanda del pagamento dei corrispettivi basata sull'occupazione sine titulo.
Ed invero, la domanda formulata nella comparsa di costituzione, benché è stata mutata la causa petendi (occupazione sine titulo in luogo di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni), è ammissibile, perché connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si è aggiunta alla domanda come originariamente proposta, in quanto formulata in via subordinata e/o alternativa.
Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, ritenuta ammissibile la domanda proposta in via subordinata da Parte_1 con la memoria di costituzione, deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 147.601,60 ( a cui si Parte_1 giunge sottraendo dall'importo dovuto di € 170.690,32 l'importo di € 23.088,72 già corrisposto), oltre interessi moratori, come previsti in contratto, dalle scadenze al saldo.
r.g. n. 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2010 (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00; valori minimi in ragione della particolarità della vicenda di causa;
e con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, perché non espletata).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- ritenuta ammissibile la domanda proposta in via subordinata da Parte_1 con la memoria di costituzione e risposta, condanna al
[...] Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 147.601,60, Parte_1 oltre interessi moratori, come previsti in contratto, dalle scadenze al saldo.;
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Controparte_1 procuratore della società dichiaratosi antistatario, che Parte_1 liquida per il giudizio di primo grado in € 7052,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori, e, per il presente giudizio, in € 4.997,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 9