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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 5945/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to PATRIZIA MANNA, come da procura in atti;
Parte_1
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI PIETRO LUCIA, come da procura Controparte_1 in atti;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. ha concluso affinché il tribunale confermi i provvedimenti già disposti in ordine alle richieste accessorie di cui al ricorso introduttivo, disponendo idoneo percorso di sostegno alla genitorialità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18.07.2021, parte ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 08.05.2006; - che dal matrimonio è nata una figlia,
(19.09.2006); - che la casa coniugale è stata fissata in Macerata Campania (CE) alla via Per_1 NA EL n. 137; - che nel 2019 il resistente comunicava alla moglie di aver locato un piccolo appartamento in S. Maria C.V. alla via Gallozzi, giustificandone l'utilizzo come punto di appoggio per le ore di riposo nella pausa lavoro;
- di aver scoperto, successivamente, che l'immobile era il rifugio extraconiugale del;
- di essersi spostata a vivere nell'abitazione di S. Maria C.V. su CP_1 richiesta del marito ma che il breve periodo di convivenza ha solo ulteriormente deteriorato il rapporto tra i coniugi;
- che il , nonostante le continue richieste della ricorrente, non ha mai CP_1 avuto alcuna intenzione di rientrare presso l'abitazione coniugale di Macerata Campania e ciò ha determinato i coniugi ad optare per una separazione consensuale;
- che, ciononostante, non sono mancate occasioni di ricongiungimento ed intimità tra i coniugi, interrotte, tuttavia, dalla scoperta della mancata interruzione della relazione extraconiugale da parte del marito;
- di essere stata fraudolentemente inserita, in qualità di soggetto coobbligato, nel rapporto di finanziamento contratto dal marito per l'acquisto di un'autovettura Jeep;
- che il ha posto in essere una CP_1 serie di singolari comportamenti al fine di spogliarsi di ogni bene e apparire incapiente;
- che il resistente ha coinvolto la figlia della coppia nelle dinamiche tra i coniugi;
- che la minore è condizionata dal padre e ciò ha provocato il deterioramento del rapporto madre-figlia; - di aver lavorato nella ditta del marito e di aver ricoperto, successivamente, un incarico a tempo determinato come collaboratrice scolastica;
- di disporre della casa coniugale sita in Macerata Campania.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - in via preliminare, disporsi una CTU al fine di valutare il rapporto di ciascun genitore con la figlia minore e le rispettive competenze Per_1 genitoriali;
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
- disporsi l'affido condiviso della figlia della coppia con collocamento presso di sé nella casa coniugale e disciplinarsi il diritto di visita del padre;
- prevedersi a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore della moglie e della figlia pari a complessivi € 400,00 (€ 200,00 per la moglie ed € 200,00 per la figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale, contestato quanto dedotto dalla ricorrente, ha esposto: - che la convivenza tra i coniugi è risultata sin da subito conflittuale a causa della condotta prepotente ed altalenante della ricorrente;
- che, in costanza di matrimonio, il resistente ha spesso chiesto alla moglie di allontanarsi dalla casa coniugale per trasferirsi lontano dalla famiglia di origine della stessa, da sempre troppo invadente;
- di essere riuscito a convincere la moglie solo nell'anno 2019 allorquando prendeva in locazione un appartamento in S. Maria Capua Vetere;
- che la ha Pt_1 acconsentito a detto trasferimento ma dopo qualche mese ha abbandonato marito e figlia rientrando nella casa coniugale;
- che la ricorrente ha tentato diverse volte di manipolare la minore raccontando alla stessa bugie gravi sul padre con l'intento di allontanarla da lui;
- che le condizioni reddituali della sono sufficienti al mantenimento della stessa;
- di essere stato costretto a Pt_1 chiudere l'attività a causa delle perdite subite durante il periodo del lockdown;
- che molti attrezzi usati per il lavoro di proprietà esclusiva del sono stati trasportati presso la casa di proprietà CP_1 della la quale si rifiuta di restituirli al legittimo proprietario. Pt_1
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente;
- disporsi l'affido condiviso della figlia della coppia con collocamento presso di sé e diritto di visita libero della madre;
- disporsi a carico della ricorrente un contributo di mantenimento in favore della figlia pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigettarsi la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso il padre e disciplina del diritto di visita della madre e ha previsto un contributo di mantenimento a carico del resistente in favore della moglie pari ad € 200,00 mensili e un contributo di mantenimento a carico della ricorrente in favore della figlia della coppia pari ad € 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 18.01.2023, è stata pronunciata sentenza parziale di separazione.
Esperita l'audizione della minore, all'esito della stessa le parti hanno raggiunto un accordo nell'interesse della minore e sono state invitate dal Tribunale ad attivarsi affinchè la minore venisse avviata ad un percorso psicologico (cfr. verbale di udienza del 13.02.2024).
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito ed entrambe devono ritenersi infondate.
Invero, le stesse sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto probatorio, soprattutto se si considera la genericità delle allegazioni formulate e dei capi di prova articolati che, in quanto tali, devono ritenersi inammissibili.
In definitiva, entrambe le domande di addebito vanno rigettate.
Nelle more del giudizio, la figlia della coppia è divenuta maggiorenne.
Nulla, pertanto, va disposto in punto di affido, collocamento e diritto di visita della stessa.
Va, invece, confermato, in quanto ritenuto congruo, l'assegno di mantenimento posto a carico della madre in favore della figlia della coppia.
La ricorrente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento di , versando al Per_1 resistente la somma mensile di € 200,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nel caso di specie, la domanda va rigettata, non avendo la ricorrente fornito prova alcuna circa la sussistenza dei fatti costitutivi a fondamento della stessa.
Invero, dagli atti di causa è emerso che la ricorrente svolge regolare attività lavorativa e, in assenza di documentazione reddituale comprovante una maggiore capacità economica del resistente, non può ritenersi provata la disparità reddituale tra i coniugi.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5945/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
2. dispone che la ricorrente versi al resistente, quale contributo al mantenimento della figlia della coppia, la somma mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat e che contribuisca al 50% delle spese straordinarie;
3. rigetta la domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio