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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1218 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione con provvedimento del 7.12.2024 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Loriano per mandato in atti;
attrice opponente
e
N.Q. DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Tarantino;
[...] C.F._1 convenuto opposto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 2.12.2024, atti ivi richiamati, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 131/2019, n. 222/2019 R.G., emesso il 12.02.2019 dal
Tribunale di Termini Imerese, con il quale, su ricorso di n.q. di rappresentante Controparte_1 legale della le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.556,24, Controparte_2 oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 270,00 per onorari, a saldo delle fatture n. 2 del 02.01.2013 di € 4.426,18 e n. 5 del 15.02.2013 di € 9.130,06, emesse dal ricorrente per la fornitura di bevande. L'opponente, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando l'effettiva consegna delle forniture indicate nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Affermava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la ditta rappresentata da _1
e rilevava l'assenza sia dei documenti di trasporto relativi alla merce sia di un riscontro
[...] contabile nelle proprie scritture aziendali.
Evidenziava, inoltre, che le fatture in questione erano risultate inesistenti anche in occasione di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Bagheria nel periodo compreso tra l'01.01.2012 e il
19.11.2014.
Pertanto, preliminarmente, chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo stesso, oltre alla condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Si costituiva in giudizio n.q. di rappresentante legale della Controparte_1 Controparte_2 contestando quanto dedotto dall'opponente e sostenendo che l'assenza dei documenti di
[...] trasporto firmati e la mancanza di riscontri contabili presso la ditta debitrice non fossero elementi sufficienti ad escludere l'effettiva esecuzione delle forniture indicate nelle fatture contestate;
ciò anche in considerazione della libertà della prova sulla consegna delle merci.
In tal senso, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 18.09.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Dopo vari rinvii, dovuti anche al mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
, e di parte convenuta, e (cfr. verbale d'udienza del
[...] Testimone_3 Controparte_3
21.11.2022).
Con provvedimento del 7.12.2024 il procedimento è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite.
L'opposizione proposta dal è fondata e deve Parte_1 essere accolta in virtù delle argomentazioni che infra si diranno. Va primariamente evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai granitico
(cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La fase di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel caso in ispecie, n.q. di rappresentante legale della Controparte_1 Controparte_2 ha ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese il decreto ingiuntivo n. 131/2019 sulla base delle fatture n. 2 del 02.01.2013 (di € 4.426,18) e n. 5 del 15.02.2013 (di € 9.130,06), relative alla presunta fornitura di vino (cfr. docc.
2-3 del fascicolo monitorio).
A fronte della suddetta pretesa creditoria, l'attrice opponente ha contestato la debenza delle somme richieste, eccependo preliminarmente la propria estraneità alla fornitura indicata nelle fatture e provando l'assenza di riscontri documentali nella propria contabilità aziendale per il periodo in questione (cfr. docc.
2-3 allegati all'atto introduttivo dell'opposizione).
Ebbene le contestazioni mosse dall'opponente non risultano affatto superate dagli elementi offerti dall'opposto, del tutto inidonei a sorreggere la pretesa creditoria. Già chiarito che le fatture e le scritture contabili non sono documenti idonei a sostenere la pretesa creditoria nel giudizio di opposizione (“la fattura è titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa;
tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell'esistenza del credito vantato dall'opposto, credito che dovrà essere dimostrato mediante gli ordinari mezzi probatori”: cfr., tra le altre, Cass. n.
19944/2023), i testi offerti dal convenuto opposto, e , non hanno Controparte_3 Testimone_3 offerto circostanze idonee a provare il credito azionato in via monitoria.
Il primo, padre del convenuto, seppure abbia dichiarato: “Aiutavo mio figlio nell'attività che svolgeva, andavo spesso presso il magazzino, sia quando lui era impegnato in consegne, sia quando lui era lì, aveva un ingrosso di bibite a Bagheria, in via Capaci;
confermo la circostanza di cui al cap.2, il veniva a prendere vino, Parte_1 coca cola, birra, capitava spesso che ritiravano la merce e la facevano annotare, senza pagarla direttamente. Veniva di solito il sig. detto con un altro dipendente di cui non ricordo il nome. lavorava con Tes_1 Pt_2 Testimone_3 mio figlio e a volte faceva le consegne delle bibite all' ai tempi aveva circa 35-40 anni.” (cfr. dichiarazioni Pt_1 rese dal teste all'udienza del 21.11.2022), affermando l'esistenza di rapporti di Controparte_3 fornitura tra la ditta in capo al figlio e il ristorante opponente, pur tuttavia non ha offerto specifiche circostanze idonee a dimostrare l'avvenuta consegna delle bevande di cui alle fatture azionate in via monitoria, non circoscrivendo neppure il periodo temporale di riferimento in cui si sarebbero svolti detti rapporti di fornitura.
Il teste , poi, indicato quale consegnatario delle merci di cui alle fatture azionate Testimone_3 in via monitoria sia dal convenuto opposto che dal teste , ha negato detta Controparte_3 circostanza, dichiarando di aver prestato attività lavorativa per circa trentuno anni presso la ditta Siped, con sede sulla SS 113, c.da Villa Cavarretta, riconducibile a svolgendo mansioni di Controparte_1 autista fino al 2002, precisando che detta società operava esclusivamente nel settore delle materie plastiche e “Per quanto ne so, la Siped non ha mai avuto rapporti con il ristorante ”(cfr. verbale Parte_1
d'udienza del 21.11.2022).
La carenza di prova relativa alla fornitura di vino di cui alle fatture azionate in decreto ingiuntivo, peraltro, risulta confermata dai testi di parte attrice, i quali hanno disatteso la ricostruzione dei fatti siccome offerta dal convenuto.
Il teste , cuoco presso il ristorante da circa quindici Testimone_1 Parte_1 anni, ha dichiarato che il referente abituale per le forniture era e non _1 _1
(quest'ultimo conosciuto soltanto come cliente abituale e titolare a sua volta di un altro
[...] ristorante); ha precisato, altresì, che i rapporti commerciali con la ditta riconducibile a _1 erano stati occasionali e risalenti comunque a un periodo antecedente al 2012; infine, ha
[...] escluso qualsiasi ricordo o conoscenza diretta circa prelievi o consegne avvenute presso la sede della ditta sita in Bagheria via Capaci. _1
Anche il teste , responsabile della sala presso il ristorante da circa Testimone_2 Parte_1 vent'anni, ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun rapporto commerciale intercorso tra il ristorante e quest'ultimo era noto al teste esclusivamente come cliente abituale del Controparte_1 locale e non quale fornitore;
lo stesso ha precisato di occuparsi personalmente degli Tes_2 acquisti dei vini per conto della struttura ricettiva, escludendo ogni conoscenza personale con
. Testimone_3
Sulla scorta delle superiori considerazioni e delle prove offerte dalle parti ritiene il Tribunale che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Pertanto, l'opposizione proposta dal deve essere accolta con conseguente Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 131/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
12 febbraio 2019.
Infine, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente, per l'assoluta carenza di prova del pregiudizio eventualmente patito e di cui si chiede ristoro.
Si richiama, a tal riguardo, l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass. n. 17902/2010; Cass. n. 13395/2007).
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione comporta la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dal , le quali, calcolate ai Parte_1 sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 5.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2019, n.
222/2019 R.G., emesso il 12.02.2019 dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del
[...]
; Parte_1 condanna n.q. di legale rappresentate di al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore del , Parte_1 liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
Termini Imerese, 24 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci