Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 01750/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2021, proposto da
CO CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Settanni e Michele Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
della determinazione dirigenziale n. 440 del 9.9.2021 Reg. Gen. 2767, emessa dal Comune di Martina Franca, Settore IV - S.U.A.P.- Attività Produttive - Ambiente, notificata al ricorrente a mezzo pec in data 27.9.2021 avente ad oggetto " Pronuncia di decadenza della concessione del posteggio n. 66 in p.zza D 'Angiò in occasione del mercato del mercoledì e revoca dell'autorizzazione n. 400 del 9.5.2002 conclusione del procedimento ex art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i. ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to M. Parisi anche in sostituzione dell'avv.to D. Settanni e avv.to O. Cimaglia;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto:
-in ordine alla asserita mancata (corretta) notificazione degli atti prodromici (comunicazione di avvio del procedimento) all’impugnato provvedimento di decadenza dalla concessione del posteggio mercatale di che trattasi, in quanto inviati l’1.3.2021 e 26.5.2021 (tramite raccomandate) mediante operatori postali privati (Società Corel) privi della prescritta abilitazione, da un lato, gli stessi risultano giunti a destinazione come risulta dall’attestato di compiuta giacenza depositato dall’A.C. resistente e, dall’altro, la comunicazione dell’avvio del procedimento non sembra richiedere forme di comunicazione/ notificazione formali, tipicamente prescritte dal legislatore solo per la notificazione degli atti giudiziari e dei provvedimenti amministrativi finali, e non già per le comunicazioni (come quelle in esame) aventi natura di mere informazioni procedimentali;
- quanto alle ragioni che hanno condotto il ricorrente a non utilizzare il posteggio mercatale, l’art.23 del Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche n. 140/2018 - non tempestivamente impugnato e, quindi, non più contestabile - (e l’art. 62 comma 3 lett. a della L.R. n. 25/2015) prevedono espressamente la revoca della concessione del posteggio mercatale in caso di non utilizzo per periodi superiori ad 1/3 del periodo di operatività del Mercato e a 4 mesi per anno, nella fattispecie abbondantemente decorsi, senza la prescritta comunicazione all’A.C. dell’assenza dal posteggio e delle ragioni giustificative della stessa. Peraltro, le predette assenze ingiustificate sono state rilevate dall’A.C. tenendo conto del periodo di sospensione del Mercato per il COVID -19.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO