Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 120/2025 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus. ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 120/2025 VG avente ad oggetto l'opposizione ai sensi dell'art. 5 ter L. n. 89/2001 promossa con ricorso depositato il 3.3.2025 dal , con l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia, avverso il decreto monocratico di questa Corte n. 113/2025 del 08.02.2025 contro , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4 e , rappresentati e difesi dall'avv. Ennio Abrusci Controparte_5
Premesso
Costruzioni Metalliche ed Elettriche- COMEZ SRL in liquidazione, , Controparte_2 [...]
, e con ricorso depositato il 12.1.2025 chiedevano CP_5 Controparte_1 Controparte_4
a questa Corte D'Appello il riconoscimento di un equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Brescia in data 23.9.2009 e tuttora Parte_2 aperto, dopo essere stati ammessi allo stato passivo su istanze depositate entro il 13.12.2009, come segue:
- per € 6,745,52 Controparte_3 in chirografo.
- per € 93.800,00 in chirografo. Controparte_4
- er €10.890,01 in privilegio ed € 2.178,00 in chirografo. Controparte_1
- F.A.G. di per € 14.955,32 in chirografo. CP_5
- Geom. per € 4.900,00 in privilegio. Controparte_2
Considerato che la procedura era durata 15 anni, da cui andavano detratti 6 anni di durata ragionevole, e che i ricorrenti non avevano beneficiato di alcun riparto avendo il fallimento pagato col riparto del 2013 unicamente un credito ammesso in prededuzione e il 43,0221% dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n.1 CC chiedevano la liquidazione di un equo indennizzo pari a euro € 6.480,00 ciascuno (600 euro per i primi tre anni, 720 euro per gli anni quarto, quinto, sesto e 840 euro per gli anni settimo, ottavo e nono) ad eccezione di per il quale si chiedeva un indennizzo pari Controparte_2 ad €.5.850,07 (4.900 euro oltre interessi legali).
Questa Corte, in composizione monocratica, con decreto 113/2025, accoglieva il ricorso nei seguenti termini:
. la durata irragionevole andava calcolata dal deposito dell'istanza di ammissione al passivo (13.12.2009), detratti i 6 anni di durata ragionevole: la durata irragionevole era quindi stata di 9 anni e 1 mese.
1
. si riconoscevano poi euro 27 per spese ed euro 750 per compensi professionali, comprensivi della maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co.
1-bis e del 120% ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a. che venivano posti a carico del
[...]
. Parte_1
Avverso tale decreto con ricorso depositato il 03.03.2025 proponeva opposizione il Parte_1
chiedendo che, data la complessità della procedura (che aveva un numero dei creditori
[...] superiore a 100), la durata ragionevole fosse stabilita in sette anni;
chiedeva poi che fosse riconosciuto un indennizzo non superiore al minimo di € 400 per ogni anno di ritardo anche per e CP_1 CP_2 ritenendo errata la decisione di liquidare a favore di questi due ricorrenti la somma di euro 600 per ogni anno di ritardo. Gli artt. 2 e 2-bis Legge 89/2001 infatti stabiliscono la misura dell'indennizzo annuo in un “range” che va dai 400 agli 800 € e il “valore della causa” non può essere l'unico criterio- guida al fine di determinare l'importo da indennizzare in quanto dato estrinseco perché il giudice deve basarsi su un dato qualitativo, ossia deve appurare il danno non patrimoniale derivato dal protrarsi di un processo;
ebbene, nel caso in cui il giudizio presupposto è un fallimento, l'insinuazione al passivo fallimentare non sottende diritti fondamentali e questo vale anche ove il credito insinuato al passivo sia un credito da lavoro perché il “pathos” connesso alla perdita del rapporto di lavoro è esaurito già al momento della dichiarazione di insolvenza e la procedura si occupa solo di soddisfare i creditori secondo il loro rango;
pertanto, tenuto conto che la partecipazione emotiva del creditore al fallimento di un debitore insolvente normalmente è minima, va liquidato l'importo minimo dell'indennizzo indicato dalla legge. Il Ministero evidenzia che in altri decreti questa Corte d'Appello, in giudizi presupposti nei quali la partecipazione emotiva della parte era certamente superiore a quella che esiste in caso di insinuazione di un credito al passivo di un fallimento (in materia di sinistri stradali, di azione civile per morte, di controversie tra vicini in materia di immobili), ha liquidato indennizzi al minimo e mai superiori a 600 euro annui. Chiede infine la vittoria di spese di lite.
In data 15.05.2025 si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e che chiedevano Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese compensi, con l'aumento del 30% per la predisposizione PCT dell'atto e dell'ulteriore 120% per la presenza di più parti, con distrazione a favore del difensore. Evidenziano che non è ammesso, stante il tenore della legge (l'art. 2 comma 2 bis L 89/23001 prevede:“si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”), ritenere ragionevole la durata di 7 anni e che solo in alcune pronunce la
Cassazione menziona la possibilità di innalzare a sette anni la durata ragionevole delle procedure fallimentari ma tale affermazione è contenuta in “obiter dictum” che, come afferma SU 15236/2022, costituiscono una “mera divagazione argomentativa” diversamente da quelli della Corte Costituzionale che svolgono invece una “funzione orientativa”. Osservano comunque che per estendere la durata ragionevole a 7 anni sarebbe necessaria la dimostrazione della sussistenza di fattori concreti e specifici (particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, proliferazione di giudizi connessi, pluralità di procedure interdipendenti, come indicato dalla stessa Cass. 31274/2022) che dimostrino in modo inconfutabile la “complessità” del fallimento mentre la
2 presenza di un elevato numero di creditori (numero che peraltro nel caso in esame è indicativo di un fallimento di dimensioni davvero modeste), in mancanza di altri elementi aggiuntivi, non è sufficiente per derogare al termine ordinario di durata ragionevole di 6 anni. Evidenziano poi che la scelta compiuta dal giudice monocratico di liquidare ai lavoratori dipendenti euro 600 annui per i crediti ammessi al passivo superiori ai 5.000 euro risulta totalmente in linea con la discrezionalità attribuita al giudice tenuto conto anche del ritardo accumulato (9 anni).
Veniva fissata l'udienza del 10.6.2025 con le forme di cui all'art. 127 ter CPC all'esito della quale, verificato il deposito di note scritte di udienza di entrambe le parti, la Corte si riservava.
Tutto ciò premesso
1) il primo motivo di opposizione va rigettato: è vero che la Corte di Cassazione ha ripetutamente e recentemente affermato che, se sussistono particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte (il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare come partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc., la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti) queste circostanze possono essere valutate non già per escludere integralmente l'equo indennizzo ma al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (Cass. n. Cass. sent. 22340/2023; Cass. ord. 6576/2023; 28707/2023, 34836/2023; 26289/2023; 28705/2023; ord. 12.1.2024 n. 1286). Tuttavia nel caso in esame il fatto che il fallimento presupposto abbia, come rileva parte opponente, oltre 100 creditori ammessi al passivo (numero peraltro non particolarmente elevato per una procedura fallimentare) da solo non è sufficiente a fare ritenere di considerare quale durata ragionevole quella di 7 anni né parte opponente ha dedotto e documentato ulteriori motivi di complessità della procedura.
2) in relazione al quantum liquidato, il giudice monocratico ha previsto 400 euro annui per CP_3
[...
e e 600 euro annui per i creditori privilegiati ex Controparte_4 Controparte_5 art. 2571 bis CC e CP_1 CP_2
Sul punto si evidenzia innanzitutto che, a modifica dell'orientamento finora seguito, questo Collegio ritiene che, ai fini dell'individuazione del limite previsto dall'art. 2 bis comma III L 89/2001, debba aversi riguardo all'ammontare del credito ammesso al passivo e non al valore del credito del lavoratore che residua a seguito di pagamenti intervenuti entro il tempo ragionevole nel corso della procedura da parte del Fondo di Garanzia e dei piani di riparto: invero la Corte di Cassazione, CP_6 sez. II civile, con la sentenza n. 1103/2025 emessa all'esito di pubblica udienza ha recentemente composto i due diversi orientamenti esistenti all'interno della stessa II sezione della Cassazione affermando che: “ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti della misura dell'indennizzo ex comma 3 dell'art.
2-bis, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per il creditore del fallito, quanto 'al valore della causa', nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al 'valore del diritto accertato dal giudice', nel valore del credito ammesso al passivo;
l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sull'individuazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione”. Tale pronuncia è stata recentemente confermata da ulteriori pronunce (ord. n. 10508/2025 e ord. n. 10483/2025) sicché questo Collegio ritiene di doversi a questo punto adeguare.
Ciò premesso, questa Corte concorda col giudice monocratico laddove ha liquidato 400 euro annui a
, e , titolari di crediti chirografari CP_3 Controparte_4 Controparte_5
3 rispettivamente di 6.745,52, 93.800 e 14.955,32 euro, per i quali nulla è stato recuperato nel corso del fallimento sicché l'indennizzo che va loro riconosciuto è di 3.600 euro (9 anni X 400 euro).
Per quanto concerne e va evidenziato che dall'esame dello stato passivo si ricava che CP_1 CP_2
i loro crediti erano sì privilegiati ma non quali lavoratori dipendenti (che sono ammessi al privilegio ex art. 2751 bis n. 1 CC) essendo invece ammessi al privilegio “antegrado professionisti” sicché non possono essere fatti rientrare nella categoria di creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 CC (i dipendenti) creditori che ai sensi dell'art. 2777 CC trovano soddisfazione prima degli altri e che nella procedura fallimentare in esame che hanno visto soddisfatto il 43,0221 % del loro credito (v. progetto di riparto parziale). Nondimeno questo Collegio ritiene, condividendo l'argomentazione del opponente secondo cui si è pur sempre in presenza di procedura fallimentare avente ad Parte_1 oggetto crediti, peraltro non particolarmente elevati, che l'importo liquidato (600 annui) sia eccessivo e ritiene di rideterminarlo in 500 euro per ogni anno di durata irragionevole (per un totale di 4.500 euro: 500 euro X 9 anni) per visto l'ammontare del suo credito complessivo (circa Controparte_1
13.000 euro) mentre per il visto più modesto ammontare del credito (4.900 euro), si ritiene CP_2 congruo l'indennizzo di 400 euro per ogni anno di durata irragionevole (9 anni X 400 = 3.600 euro).
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione va disposta la compensazione delle spese di lite della fase di opposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione e a modifica del decreto n. 113/2025 pubblicato il 6.2.2025 reso nel proc. 24/2025 VG, così decide:
. conferma l'indennizzo di 3.600 euro ciascuno in favore di
[...]
e e Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5 ridetermina l'indennizzo in favore di in 3.600 euro e in favore di Controparte_2
n 4.500 euro, per tutti oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Controparte_1
2) spese del giudizio di opposizione compensate.
Brescia, Camera di Consiglio del 10.06.2025
Il Consigliere rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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