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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1779/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv. Valerio Martinelli e dall'avv. Augusto Carlo Ciriello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, in Potenza, alla via Nazario Sauro n. 102, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'Avv. Arabia Ippolito ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 12.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che in data 11.09.2021 la Sig.ra presso l'Istituto Alberghiero Parte_1
“Umberto Di Pasca” ubicato in Genzano di Lucania alla Via Anzi n. 4, luogo di lavoro, ha subito un infortunio durante l'espletamento della propria attività lavorativa;
di accertare e dichiarare che la Sig.ra a causa del Parte_1
predetto infortunio, presenta sin dalla data del 11.09.2021 un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%, ovvero una percentuale diversa, ma superiore al 6%, che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore della Sig.ra dell'indennizzo in capitale relativamente alla Parte_1
menomazione valutata nella misura del 12% o nella percentuale diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far data dal 11.09.2021, giorno del sinistro, sino al soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
domandava di rigettare il ricorso proposto in quanto infondato. Spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, in data 08 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
2 Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che:
“… In considerazione della documentazione clinica esaminata, e dell'esame obiettivo, si ritiene che le lesioni patite in data 11.09.2021, incidono sulla integrità psico-fisica di , tenendo anche conto delle Parte_1
preesistenze, con un grado complessivo di menomazione pari al 12% (dodici per cento) ai sensi dell'art. 13 d.lvo 23.02.2000, con decorrenza dalla data della denuncia di infortunio lavorativo”.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione con decorrenza dalla richiesta di revisione del 07 giugno 2022, non potendo il riconosciuto aggravamento avere una decorrenza anteriore a tale data.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e in applicazione di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 12.06.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico complessivo Parte_1
nella misura del 12% con decorrenza dal 07 giugno 2022;
2) condanna in persona del presidente p.t., alla corresponsione a CP_1
favore di alle relative prestazioni a decorrere dal 07 Parte_1
giugno 2022, oltre accessori come per legge;
3 3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
Potenza, 08 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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