Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza breve 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 16/07/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2025, proposto da
RO PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Laruccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di sospensione, della S.C.I.A. ALTERNATIVA REP_PROV_TA/TA-SUPRO 69318/25-02-2025 – Divieto di prosecuzione dell’attività,
- del provvedimento connesso e conseguenziale di Sospensione della Comunicazione di fine lavori REP_PROV_TA/TA-SUPRO 328353/04-12-2024 –avvio del procedimento,
entrambi del 06.03.2025, a firma del tecnico istruttore Ing. Valeria Todaro e del responsabile del procedimento Ing. Valentina Brancone, in riferimento alla pratica relativa alla realizzazione di opere amovibili connesse all''attività di balneazione sui terreni siti nel Comune di Lizzano (TA) alla località “Bagnara" – Litoranea Salentina, censiti in Catasto al Fg. 53, P.lle 1325, 1326 e 181, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, a firma del Responsabile dell’Ufficio tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Lizzano, avente ad oggetto “ S.C.I.A. Alternativa Rep._Prov_ TA/TA – Supro 69318/25 -02- 2025- Divieto di prosecuzione dell’attività” e degli altri atti e provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo le seguenti censure:
-Carenza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità degli atti.
Il Comune di Lizzano, in data 02.05.2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 07.05.2025, questo T.A.R., con ordinanza n. 177 del 08.05.2025, ha:
1) disposto incombenti istruttori a carico del Comune resistente, ordinando allo stesso l’esibizione di una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, da depositare in giudizio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza;
2) nelle more dei richiamati incombenti istruttori, accolto l’istanza cautelare proposta, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti gravati fino alla camera di consiglio del 09.07.2025.
L’incombente istruttorio è stato compiutamente eseguito in data 09.06.2025.
Alla camera di consiglio del 09.07.2025, il ricorso, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, è stato trattenuto in decisione anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il gravame è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata per le ragioni di seguito esposte.
Infondate sono, innanzitutto, le censure con cui parte ricorrente si duole del difetto di motivazione.
L’art. 3, comma 3, della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 consente il richiamo ad altro provvedimento ai fini motivazionali, purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita la possibilità all’interessato di prenderne visione, di chiederne e ottenerne copia mediante la normativa sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa. (cfr. Cons Stato, sez. II, 14.3.2025, n. 2129).
E nella specie, è configurabile una legittima motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, posto che il provvedimento gravato richiama espressamente la contestata nota “ Comunicazione di fine lavori REP_PROV_TA/TA 328353 /04 - 04.12.2024 – Sospensione e avvio del procedimento”, recante le ragioni ostative all’accoglimento delle richieste attoree.
Tanto basta a respingere le contestazioni proposte sotto il profilo in esame.
Va, del pari, disattesa la dedotta contraddittorietà e/o dell’illogicità della motivazione.
In senso contrario all’assunto attoreo depongono i documenti depositati in atti.
L’Amministrazione comunale, infatti, a fronte dell’omessa demolizione delle opere realizzate in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici - nonostante l’assunzione di impegno alla rimozione da parte del ricorrente - non avrebbe potuto adottare alcuna statuizione differente da quella assunta in concreto.
Quanto, poi, alle contestazioni sollevate avverso l’avvio del procedimento sanzionatorio relativo alla ringhiera in legno non demolita, le stesse, allo stato, sono tutte inammissibili in considerazione del fatto che ad oggi, per quanto in atti, non risulta che l’Amministrazione resistente abbia adottato alcun provvedimento sanzionatorio; provvedimento questo nei cui confronti parte ricorrente potrà far valere le proprie ragioni.
Privo di pregio, è anche il richiamo attoreo al principio del legittimo affidamento.
Per pacifica e condivisa giurisprudenza: “non è “configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908)” - sentenze della Sezione 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305 » (T.A.R. Campania Napoli, III, 3 ottobre 2022, n. 6044).
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto; assorbite le eccezioni, anche in rito, sollevate dalla difesa comunale.
Le spese, stante la peculiarità della questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO