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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5665 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 5737\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5737\2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Barberio (C.F ), giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliato in C.F._2
Napoli, alla V. Tino di Camaino n. 6;
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Mastrangelo (C.F. C.F._4
), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Pompea Mastropietro (C.F. C.F._5
), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._6 domiciliati in Napoli, alla Via Nuova Marina n. 8;
CONVENUTI
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_3 P.IVA_1 qualità di incorporante di rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Servillo Controparte_4
(C.F. giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._7 domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 49;
CONVENUTA
(C.F. ); Controparte_5 CodiceFiscale_8
CONVENUTO CONTUMACE
1 e
(C.F. ); CP_6 C.F._9
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.02.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_1
, nonché il chiedendo la CP_2 Controparte_5 CP_6 Controparte_4 revocatoria dell'acquisto di un immobile -sito in Casalnuovo di Napoli ed identificato da denunzia all'UTE foglio 11, particella 561, Catg. A/2, rendita € 309,87, subalterno 67 oltre subalterno 303 per posto auto pertinenziale- intervenuto tra e (nella qualità di alienanti) e e CP_5 CP_6 CP_2
(in qualità di acquirenti). CP_1
Particolarmente, parte attrice rappresentava di essere creditore nei confronti di e Controparte_5 della complessiva somma di € 46.412,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, in virtù CP_6 della sentenza n. 9506/2018, a definizione del giudizio rubricato al r.g. n. 28147/2014.
Il suddetto credito originava, a titolo di indebito arricchimento, dalla mancata restituzione da parte di e di di quanto dall'odierno attore versato, a titolo di ratei di mutuo, Controparte_5 CP_6 per l'acquisto effettuato da detti convenuti dell'immobile per cui è causa.
L'odierno attore aggiungeva, poi, che nel corso del giudizio di cui al n. r.g. 28147/2014, il e la CP_5
recavano pregiudizio economico all'istante alienando, in data 29.07.2016, agli odierni convenuti CP_6
e detto immobile con atto pubblico per notar (rep. 59901 racc. Controparte_1 CP_2 Per_1
17315), trascritto in data 3.08.2016.
quindi, agiva in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di sentir dichiarare Parte_1
l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di compravendita del 29.07.2016, nonché dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile oggetto del negozio de quo in favore del a garanzia del mutuo Controparte_4 fondiario da quest'ultimo concesso ai convenuti acquirenti.
Concludeva, così, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 C.C. descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita stipulato tra i sig.ri e Controparte_7 Controparte_8
in data 29 luglio 2016, con atto pubblico per notar rep. 59901 racc. 17315, trascritto presso
[...] Per_1
i RRII di Napoli 2 in data 03/08/2016 ai nn. 27158/35190 dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio;
accertati i presupposti di cui all'art. 2901 C.C. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria, dichiarando inefficace nei confronti dell'attore, l'iscrizione di ipoteca volontaria a favore di Controparte_4
2 e contro e , sull'immobile di cui in narrativa, con atto pubblico per notar del Controparte_1 CP_2 Per_1
29/07/2016 rep. 59902/17316, iscritta presso i RRII di Napoli 2 in data 03/08/2016 ai nn. 4858/35192.
Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio e impugnando la domanda attorea e spiegando Controparte_1 CP_2 domanda riconvenzionale.
In particolare, parte convenuta eccepiva l'insussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2901 c.c., essendo la sentenza costitutiva del diritto di credito dell'attore nei confronti dei convenuti venditori inopponibile ai comparenti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 2909 c.c., nonché dei requisiti soggettivi in capo agli odierni convenuti acquirenti ignari del pregiudizio subito dall'odierno attore discendente dall'atto di compravendita per cui è revocatoria.
Quanto alla domanda riconvenzionale, e chiedevano essere tenuti Controparte_1 CP_2 indenni dai convenuti venditori ( e dalle eventuali conseguenze Controparte_5 CP_6 pregiudizievoli del presente giudizio, anche a titolo risarcitorio, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione revocatoria spiegata dal Parte_1
Concludevano, quindi, chiedendo in rito dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per la mancata proposizione della mediazione obbligatoria e/o della negoziazione assistita;
- nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto nulla, inammissibile, improcedibile e comunque totalmente infondata in fatto e in diritto;
- subordinatamente, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accogliere la domanda riconvenzionale dei comparenti e condannare, per le ragioni sopra esposte, e in solido tra loro, alla Controparte_5 CP_6 restituzione in favore dei comparenti delle somme che sarebbero costretti a pagare all'attore in virtù dell'accoglimento della domanda revocatoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dei medesimi agli ulteriori danni patrimoniali e morali che i comparenti dovessero subire nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione revocatoria in loro danno, ivi comprese le spese di giudizio;
- condannare, in ogni caso, i sig.ri e , in solido Controparte_5 CP_6 tra loro, a manlevare e tenere indenne i sig.ri e da tutte le conseguenze pregiudizievoli Controparte_1 CP_2 scaturenti dal presente giudizio. Con vittoria delle spese per cui è causa.
Si costituiva in giudizio, altresì, la quale incorporante il la Controparte_3 Controparte_4 quale impugnava e contestava l'avverso dedotto chiedendo l'integrale rigetto della domanda e, in ogni caso, il rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attore dell'iscrizione ipotecaria de qua.
La rappresentava la carenza dei requisiti, sia oggettivi che soggettivi, caratterizzanti l'azione CP_9 spiegata da parte attrice in capo a essa, assumendo comunque sia che l'eventuale accoglimento della domanda di inefficacia della compravendita non potesse pregiudicare la garanzia reale accesa in favore della sull'immobile oggetto di revocatoria sicché iscritta prima della presente domanda. Insisteva, CP_9 infatti, in ordine alla tutela rafforzata dell'ipoteca iscritta in forza del mutuo fondiario de quo, che poteva
3 essere travolta solo da gravissimi eventuali profili di illegittimità o nullità dell'iscrizione o del mutuo, ai sensi dell'art. 39, comma 4, T.U.B.
Concludeva, quindi, per l'integrale rigetto della domanda proposta dall'attore e, in ogni caso, per il rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'iscrizione di ipoteca volontaria, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 2.07.2021, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_5 CP_6
[...]
Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, non hanno pregio di essere accolte le eccezioni di improcedibilità della domanda attorea spiegate da e in quanto l'oggetto della odierna controversia non rientra Controparte_1 CP_2 tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010, né tra quelle destinate al preventivo tentativo di negoziazione assistita ex l. 162/2014, quali condizione di procedibilità.
Tanto premesso, l'azione proposta dall'attore può agevolmente qualificarsi come azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Trattasi di uno strumento riconosciuto al creditore che consente di ricostruire la garanzia generica del credito di cui all'art 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto di uno o più atti di disposizione compiuti dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale funzione, tale azione, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto dispositivo, ma semplicemente la sua inefficacia nei confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene, oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito.
L'art. 2901 c.c. prevede quali requisiti indispensabili dell'azione:
1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore.
Condizione preliminare per l'esercizio di tale azione è, infatti, l'esistenza di un credito in capo all'istante, anche se sottoposto a condizione o termine.
Quanto all'ambito di applicazione della norma de qua, mette conto evidenziare che il Tribunale adito ritiene di condividere il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (v. 12678/2001;
Cass. n. 12144-99; Cass. n. 5863-98; Cass. n. 1712-98).
2) l'eventus damni.
Tale requisito consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore (cfr. Cass. n. 3126/87) e sussiste, non solo quando l'atto di disposizione del
4 debitore renda impossibile, ma anche quando renda solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito
(v. Cass, n.12678/2001, Cass. n. 12144/1999).
3) scientia damni;
consilium fraudis.
Se l'atto di disposizione compiuto dal creditore è anteriore al sorgere del credito, occorre accertare che l'autore abbia compiuto l'atto allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva dl suo credito (consilium fraudis).
Se, invece, si tratta di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore con il proprio atto (scientia damni).
Inoltre, nel caso in cui il debitore ponga in essere un atto a titolo oneroso, per ciò che concerne la posizione del terzo, occorre distinguere a seconda che si tratti di un atto successivo o anteriore al sorgere del credito: nel primo caso, è necessario la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo;
nel secondo caso, invece, occorre una partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare il creditore: la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (v. ex multis v. Cass. n. 28423/2021, Cass, 6272/1997; Cass. n. 4077/1996).
Ciò posto, relativamente alle deduzioni compiute da parti convenute in merito alla inesistenza del credito vantato da parte attrice al momento dell'alienazione, va chiarito quanto segue.
Secondo consolidata giurisprudenza, il credito nascente da un indebito arricchimento sorge dal momento in cui il diritto all'indennizzo può essere fatto valere, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte, dunque, dal momento in cui si verifica lo spostamento patrimoniale carente di giustificazione causale.
Invero, la sentenza n. 9506/2018, emessa dal Tribunale di Napoli il 5.11.2018 (data da cui parti convenute pretenderebbero l'esistenza del credito), non ha natura costitutiva, bensì di mero accertamento in quanto il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell'arricchimento altrui.
Ne consegue che il credito dell'odierno attore nei confronti dei debitori alienanti e Controparte_5
è quindi sorto all'atto stesso del pagamento dei singoli ratei di mutuo, anteriormente alla CP_6 data di pubblicazione della sentenza che sulla base di tale accertamento condanna alla restituzione delle somme indebite e dunque prima dell'atto dispositivo di cui si domanda la revocatoria.
Ciò detto, alla luce dei principi evidenziati in materia di azione revocatoria, vanno ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art 2901 c.c.
Quanto al requisito dell'eventus damni ( nell'accezione di cui si è detto innanzi), l'atto di disposizione dei debitori e sebbene non vi sia prova della complessiva consistenza Controparte_5 CP_6 patrimoniale dei coniugi ( onere incombente sulle convenute) anche laddove non avesse reso impossibile il recupero del credito ( come nella ipotesi in cui il bene oggetto di trasferimento costituisse l'unico bene nel patrimonio dei disponenti) ha reso certamente più difficile la soddisfazione coattiva del credito vantato dal onde tale requisito può ritenersi integrato. Parte_1
5 Analogamente può ritenersi sussistente altresì il requisito della scientia damni in capo ai debitori convenuti contumaci in quanto trattandosi di un atto posteriore al sorgere del credito e dovendosi ritenere sufficiente la semplice conoscenza negli stessi debitori del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, questi ultimi, al momento dell'atto dispositivo, erano ben consapevoli della pendenza del giudizio che li vedeva convenuti per l'indebito pagamento dei ratei del mutuo del bene oggetto dell'atto dispositivo e dunque della possibilità dell'insorgenza del credito futuro in capo all'attore.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, ciò che difetta è l'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti, richiesto dall' art. 2901 c.c.
Ciò perché, se è vero che in ipotesi quale quella di specie in cui l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente, ai fini della configurabilità della scientia damni la semplice conoscenza del pregiudizio agli interessi del creditore -cui va equiparata la agevole conoscibilità- in capo al terzo in ipotesi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito (a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione) non sono stati forniti – da parte istante su cui incombeva l'onere probatorio- elementi indiziari bastevoli a provare né l'una, né l'altra.
Invero, gli elementi che possono condurre a ritenere sussistente in capo al terzo l'elemento psicologico devono essere significativi ed inequivocabili.
Diversamente ragionando l'elemento psicologico della parte acquirente finirebbe per sussistere sempre in re ipsa (potendo in ipotesi qualsiasi atto dismissivo pregiudicare le eventuali ragioni creditorie vantate nei confronti dell'alienante) e ciò frapporrebbe ostacoli insormontabili alla libera circolazione dei beni immobili.
Ebbene dal complesso degli elementi forniti (difetta qualsivoglia istruttoria nemmeno articolata dall'attore) non si evince alcun vincolo parentale, o anche solo di un semplice rapporto di conoscenza non occasionale, tra alienanti ed acquirenti, ovvero tra questi tutti ed il mediatore, dal quale poter presumere che gli acquirenti avessero contezza dell'esistenza di una effettiva situazione debitoria degli alienanti e, soprattutto, della situazione patrimoniale complessiva degli stessi.
Il prezzo corrisposto (cfr. perizia effettuata dalla banca che ha concesso il mutuo) non si discostava in modo rilevante dal valore di mercato reale del bene in quanto se è vero che tale valore, pari ad euro
140.000,00 ( corrispondente al prezzo indicato nell'atto di compravendita) è un valore cauzionale, ovvero un valore prudente che l'istituto di credito adopera per parametrare il valore della ipoteca e limare il rischio di un mancato rimborso del mutuo, lo stesso non si discosta significativamente dal valore di mercato del bene e dunque può ritenersi valido elemento di valutazione di congruità del prezzo corrisposto.
Inoltre, nessun dubbio può sussistere in odine all'effettivo pagamento dell'intero prezzo della compravendita le cui modalità, descritte nell'atto negoziale, non manifestano alcuna anomalia atteso che
6 gran parte della somma deriva dalla concessione del mutuo contratto dagli acquirenti in pari data con l'istituto mutuante convenuto in giudizio e da questa versata.
Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando, come asserito dall'attore, la circostanza che al momento della stipula della compravendita gli acquirenti erano resi edotti dal notaio della esistenza della domanda giudiziale di accertamento di diritti reali a favore del contro gli alienanti Parte_1
( e - domanda trascritta il 26.05.2011 e gravante sull'immobile per cui Controparte_5 CP_6
è causa.
In primo luogo, perché trattasi di domanda afferente ad un giudizio diverso da quello da cui è poi derivato l'accertamento del credito dell'attore, giudizio definito con l'annotazione della sentenza di rigetto della domanda principale (oggetto di trascrizione) avente ad oggetto diritti reali e di improponibilità della domanda afferente la richiesta di indebito arricchimento.
In secondo luogo perché proprio l'annotazione della sentenza definitoria del giudizio la cui domanda era trascritta sul bene dagli stessi compravenduti e l'assenza di altre trascrizioni potenzialmente pregiudizievoli correttamente induceva gli stessi a ritenere che il bene fosse libero da trascrizioni pregiudizievole, né è ipotizzabile demandare ai terzi acquirenti l'onere di prevedere e conoscere ulteriori ed eventuali giudizi tra le parti sulla base della lettura del corpo della sentenza allegato all'atto notarile,
Nella stessa misura, parte attrice non fornisce adeguata prova circa la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla Banca convenuta.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda proposta nell'interesse di parte attrice va rigettata;
Il rigetto della domanda principale determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale spiegata da e di manleva e risarcimento, nonché le altre eccezioni e questioni Controparte_1 CP_2 sollevate.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione di dei valori medi, cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte attrice ed in favore delle parti convenute costituitesi.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_3 liquida complessivamente in € 7.616,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 [...]
in solido fra loro, che liquida complessivamente in € 7.616,00 oltre spese generali al CP_2
7 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Rocco Mastrangelo e all'Avv. Chiara
Pompea Mastropietro dichiaratisi antistatari;
4. nulla per le spese nei confronti di e contumaci;
Controparte_5 CP_6
Napoli, 6.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5737\2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Barberio (C.F ), giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliato in C.F._2
Napoli, alla V. Tino di Camaino n. 6;
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Mastrangelo (C.F. C.F._4
), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Pompea Mastropietro (C.F. C.F._5
), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._6 domiciliati in Napoli, alla Via Nuova Marina n. 8;
CONVENUTI
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_3 P.IVA_1 qualità di incorporante di rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Servillo Controparte_4
(C.F. giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._7 domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 49;
CONVENUTA
(C.F. ); Controparte_5 CodiceFiscale_8
CONVENUTO CONTUMACE
1 e
(C.F. ); CP_6 C.F._9
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.02.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_1
, nonché il chiedendo la CP_2 Controparte_5 CP_6 Controparte_4 revocatoria dell'acquisto di un immobile -sito in Casalnuovo di Napoli ed identificato da denunzia all'UTE foglio 11, particella 561, Catg. A/2, rendita € 309,87, subalterno 67 oltre subalterno 303 per posto auto pertinenziale- intervenuto tra e (nella qualità di alienanti) e e CP_5 CP_6 CP_2
(in qualità di acquirenti). CP_1
Particolarmente, parte attrice rappresentava di essere creditore nei confronti di e Controparte_5 della complessiva somma di € 46.412,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, in virtù CP_6 della sentenza n. 9506/2018, a definizione del giudizio rubricato al r.g. n. 28147/2014.
Il suddetto credito originava, a titolo di indebito arricchimento, dalla mancata restituzione da parte di e di di quanto dall'odierno attore versato, a titolo di ratei di mutuo, Controparte_5 CP_6 per l'acquisto effettuato da detti convenuti dell'immobile per cui è causa.
L'odierno attore aggiungeva, poi, che nel corso del giudizio di cui al n. r.g. 28147/2014, il e la CP_5
recavano pregiudizio economico all'istante alienando, in data 29.07.2016, agli odierni convenuti CP_6
e detto immobile con atto pubblico per notar (rep. 59901 racc. Controparte_1 CP_2 Per_1
17315), trascritto in data 3.08.2016.
quindi, agiva in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di sentir dichiarare Parte_1
l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di compravendita del 29.07.2016, nonché dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile oggetto del negozio de quo in favore del a garanzia del mutuo Controparte_4 fondiario da quest'ultimo concesso ai convenuti acquirenti.
Concludeva, così, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 C.C. descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita stipulato tra i sig.ri e Controparte_7 Controparte_8
in data 29 luglio 2016, con atto pubblico per notar rep. 59901 racc. 17315, trascritto presso
[...] Per_1
i RRII di Napoli 2 in data 03/08/2016 ai nn. 27158/35190 dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio;
accertati i presupposti di cui all'art. 2901 C.C. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria, dichiarando inefficace nei confronti dell'attore, l'iscrizione di ipoteca volontaria a favore di Controparte_4
2 e contro e , sull'immobile di cui in narrativa, con atto pubblico per notar del Controparte_1 CP_2 Per_1
29/07/2016 rep. 59902/17316, iscritta presso i RRII di Napoli 2 in data 03/08/2016 ai nn. 4858/35192.
Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio e impugnando la domanda attorea e spiegando Controparte_1 CP_2 domanda riconvenzionale.
In particolare, parte convenuta eccepiva l'insussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2901 c.c., essendo la sentenza costitutiva del diritto di credito dell'attore nei confronti dei convenuti venditori inopponibile ai comparenti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 2909 c.c., nonché dei requisiti soggettivi in capo agli odierni convenuti acquirenti ignari del pregiudizio subito dall'odierno attore discendente dall'atto di compravendita per cui è revocatoria.
Quanto alla domanda riconvenzionale, e chiedevano essere tenuti Controparte_1 CP_2 indenni dai convenuti venditori ( e dalle eventuali conseguenze Controparte_5 CP_6 pregiudizievoli del presente giudizio, anche a titolo risarcitorio, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione revocatoria spiegata dal Parte_1
Concludevano, quindi, chiedendo in rito dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per la mancata proposizione della mediazione obbligatoria e/o della negoziazione assistita;
- nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto nulla, inammissibile, improcedibile e comunque totalmente infondata in fatto e in diritto;
- subordinatamente, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accogliere la domanda riconvenzionale dei comparenti e condannare, per le ragioni sopra esposte, e in solido tra loro, alla Controparte_5 CP_6 restituzione in favore dei comparenti delle somme che sarebbero costretti a pagare all'attore in virtù dell'accoglimento della domanda revocatoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dei medesimi agli ulteriori danni patrimoniali e morali che i comparenti dovessero subire nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione revocatoria in loro danno, ivi comprese le spese di giudizio;
- condannare, in ogni caso, i sig.ri e , in solido Controparte_5 CP_6 tra loro, a manlevare e tenere indenne i sig.ri e da tutte le conseguenze pregiudizievoli Controparte_1 CP_2 scaturenti dal presente giudizio. Con vittoria delle spese per cui è causa.
Si costituiva in giudizio, altresì, la quale incorporante il la Controparte_3 Controparte_4 quale impugnava e contestava l'avverso dedotto chiedendo l'integrale rigetto della domanda e, in ogni caso, il rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attore dell'iscrizione ipotecaria de qua.
La rappresentava la carenza dei requisiti, sia oggettivi che soggettivi, caratterizzanti l'azione CP_9 spiegata da parte attrice in capo a essa, assumendo comunque sia che l'eventuale accoglimento della domanda di inefficacia della compravendita non potesse pregiudicare la garanzia reale accesa in favore della sull'immobile oggetto di revocatoria sicché iscritta prima della presente domanda. Insisteva, CP_9 infatti, in ordine alla tutela rafforzata dell'ipoteca iscritta in forza del mutuo fondiario de quo, che poteva
3 essere travolta solo da gravissimi eventuali profili di illegittimità o nullità dell'iscrizione o del mutuo, ai sensi dell'art. 39, comma 4, T.U.B.
Concludeva, quindi, per l'integrale rigetto della domanda proposta dall'attore e, in ogni caso, per il rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'iscrizione di ipoteca volontaria, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 2.07.2021, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_5 CP_6
[...]
Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, non hanno pregio di essere accolte le eccezioni di improcedibilità della domanda attorea spiegate da e in quanto l'oggetto della odierna controversia non rientra Controparte_1 CP_2 tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010, né tra quelle destinate al preventivo tentativo di negoziazione assistita ex l. 162/2014, quali condizione di procedibilità.
Tanto premesso, l'azione proposta dall'attore può agevolmente qualificarsi come azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Trattasi di uno strumento riconosciuto al creditore che consente di ricostruire la garanzia generica del credito di cui all'art 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto di uno o più atti di disposizione compiuti dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale funzione, tale azione, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto dispositivo, ma semplicemente la sua inefficacia nei confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene, oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito.
L'art. 2901 c.c. prevede quali requisiti indispensabili dell'azione:
1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore.
Condizione preliminare per l'esercizio di tale azione è, infatti, l'esistenza di un credito in capo all'istante, anche se sottoposto a condizione o termine.
Quanto all'ambito di applicazione della norma de qua, mette conto evidenziare che il Tribunale adito ritiene di condividere il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (v. 12678/2001;
Cass. n. 12144-99; Cass. n. 5863-98; Cass. n. 1712-98).
2) l'eventus damni.
Tale requisito consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore (cfr. Cass. n. 3126/87) e sussiste, non solo quando l'atto di disposizione del
4 debitore renda impossibile, ma anche quando renda solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito
(v. Cass, n.12678/2001, Cass. n. 12144/1999).
3) scientia damni;
consilium fraudis.
Se l'atto di disposizione compiuto dal creditore è anteriore al sorgere del credito, occorre accertare che l'autore abbia compiuto l'atto allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva dl suo credito (consilium fraudis).
Se, invece, si tratta di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore con il proprio atto (scientia damni).
Inoltre, nel caso in cui il debitore ponga in essere un atto a titolo oneroso, per ciò che concerne la posizione del terzo, occorre distinguere a seconda che si tratti di un atto successivo o anteriore al sorgere del credito: nel primo caso, è necessario la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo;
nel secondo caso, invece, occorre una partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare il creditore: la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (v. ex multis v. Cass. n. 28423/2021, Cass, 6272/1997; Cass. n. 4077/1996).
Ciò posto, relativamente alle deduzioni compiute da parti convenute in merito alla inesistenza del credito vantato da parte attrice al momento dell'alienazione, va chiarito quanto segue.
Secondo consolidata giurisprudenza, il credito nascente da un indebito arricchimento sorge dal momento in cui il diritto all'indennizzo può essere fatto valere, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte, dunque, dal momento in cui si verifica lo spostamento patrimoniale carente di giustificazione causale.
Invero, la sentenza n. 9506/2018, emessa dal Tribunale di Napoli il 5.11.2018 (data da cui parti convenute pretenderebbero l'esistenza del credito), non ha natura costitutiva, bensì di mero accertamento in quanto il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell'arricchimento altrui.
Ne consegue che il credito dell'odierno attore nei confronti dei debitori alienanti e Controparte_5
è quindi sorto all'atto stesso del pagamento dei singoli ratei di mutuo, anteriormente alla CP_6 data di pubblicazione della sentenza che sulla base di tale accertamento condanna alla restituzione delle somme indebite e dunque prima dell'atto dispositivo di cui si domanda la revocatoria.
Ciò detto, alla luce dei principi evidenziati in materia di azione revocatoria, vanno ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art 2901 c.c.
Quanto al requisito dell'eventus damni ( nell'accezione di cui si è detto innanzi), l'atto di disposizione dei debitori e sebbene non vi sia prova della complessiva consistenza Controparte_5 CP_6 patrimoniale dei coniugi ( onere incombente sulle convenute) anche laddove non avesse reso impossibile il recupero del credito ( come nella ipotesi in cui il bene oggetto di trasferimento costituisse l'unico bene nel patrimonio dei disponenti) ha reso certamente più difficile la soddisfazione coattiva del credito vantato dal onde tale requisito può ritenersi integrato. Parte_1
5 Analogamente può ritenersi sussistente altresì il requisito della scientia damni in capo ai debitori convenuti contumaci in quanto trattandosi di un atto posteriore al sorgere del credito e dovendosi ritenere sufficiente la semplice conoscenza negli stessi debitori del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, questi ultimi, al momento dell'atto dispositivo, erano ben consapevoli della pendenza del giudizio che li vedeva convenuti per l'indebito pagamento dei ratei del mutuo del bene oggetto dell'atto dispositivo e dunque della possibilità dell'insorgenza del credito futuro in capo all'attore.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, ciò che difetta è l'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti, richiesto dall' art. 2901 c.c.
Ciò perché, se è vero che in ipotesi quale quella di specie in cui l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente, ai fini della configurabilità della scientia damni la semplice conoscenza del pregiudizio agli interessi del creditore -cui va equiparata la agevole conoscibilità- in capo al terzo in ipotesi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito (a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione) non sono stati forniti – da parte istante su cui incombeva l'onere probatorio- elementi indiziari bastevoli a provare né l'una, né l'altra.
Invero, gli elementi che possono condurre a ritenere sussistente in capo al terzo l'elemento psicologico devono essere significativi ed inequivocabili.
Diversamente ragionando l'elemento psicologico della parte acquirente finirebbe per sussistere sempre in re ipsa (potendo in ipotesi qualsiasi atto dismissivo pregiudicare le eventuali ragioni creditorie vantate nei confronti dell'alienante) e ciò frapporrebbe ostacoli insormontabili alla libera circolazione dei beni immobili.
Ebbene dal complesso degli elementi forniti (difetta qualsivoglia istruttoria nemmeno articolata dall'attore) non si evince alcun vincolo parentale, o anche solo di un semplice rapporto di conoscenza non occasionale, tra alienanti ed acquirenti, ovvero tra questi tutti ed il mediatore, dal quale poter presumere che gli acquirenti avessero contezza dell'esistenza di una effettiva situazione debitoria degli alienanti e, soprattutto, della situazione patrimoniale complessiva degli stessi.
Il prezzo corrisposto (cfr. perizia effettuata dalla banca che ha concesso il mutuo) non si discostava in modo rilevante dal valore di mercato reale del bene in quanto se è vero che tale valore, pari ad euro
140.000,00 ( corrispondente al prezzo indicato nell'atto di compravendita) è un valore cauzionale, ovvero un valore prudente che l'istituto di credito adopera per parametrare il valore della ipoteca e limare il rischio di un mancato rimborso del mutuo, lo stesso non si discosta significativamente dal valore di mercato del bene e dunque può ritenersi valido elemento di valutazione di congruità del prezzo corrisposto.
Inoltre, nessun dubbio può sussistere in odine all'effettivo pagamento dell'intero prezzo della compravendita le cui modalità, descritte nell'atto negoziale, non manifestano alcuna anomalia atteso che
6 gran parte della somma deriva dalla concessione del mutuo contratto dagli acquirenti in pari data con l'istituto mutuante convenuto in giudizio e da questa versata.
Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando, come asserito dall'attore, la circostanza che al momento della stipula della compravendita gli acquirenti erano resi edotti dal notaio della esistenza della domanda giudiziale di accertamento di diritti reali a favore del contro gli alienanti Parte_1
( e - domanda trascritta il 26.05.2011 e gravante sull'immobile per cui Controparte_5 CP_6
è causa.
In primo luogo, perché trattasi di domanda afferente ad un giudizio diverso da quello da cui è poi derivato l'accertamento del credito dell'attore, giudizio definito con l'annotazione della sentenza di rigetto della domanda principale (oggetto di trascrizione) avente ad oggetto diritti reali e di improponibilità della domanda afferente la richiesta di indebito arricchimento.
In secondo luogo perché proprio l'annotazione della sentenza definitoria del giudizio la cui domanda era trascritta sul bene dagli stessi compravenduti e l'assenza di altre trascrizioni potenzialmente pregiudizievoli correttamente induceva gli stessi a ritenere che il bene fosse libero da trascrizioni pregiudizievole, né è ipotizzabile demandare ai terzi acquirenti l'onere di prevedere e conoscere ulteriori ed eventuali giudizi tra le parti sulla base della lettura del corpo della sentenza allegato all'atto notarile,
Nella stessa misura, parte attrice non fornisce adeguata prova circa la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla Banca convenuta.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda proposta nell'interesse di parte attrice va rigettata;
Il rigetto della domanda principale determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale spiegata da e di manleva e risarcimento, nonché le altre eccezioni e questioni Controparte_1 CP_2 sollevate.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione di dei valori medi, cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte attrice ed in favore delle parti convenute costituitesi.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_3 liquida complessivamente in € 7.616,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 [...]
in solido fra loro, che liquida complessivamente in € 7.616,00 oltre spese generali al CP_2
7 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Rocco Mastrangelo e all'Avv. Chiara
Pompea Mastropietro dichiaratisi antistatari;
4. nulla per le spese nei confronti di e contumaci;
Controparte_5 CP_6
Napoli, 6.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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