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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1128 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 21/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Alba
Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C presso e nello studio dell'Avv. Sigmar Frattarelli
(cod. fisc. - fax 0861-715246 - pec: sigmar. C.F._2 [...]
che la rappresenta e difende giusta procura allegata Email_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. con sede in Circonvallazione Controparte_2 CP_1
Ragusa n. 1 (P.I. ed ivi elettivamente domiciliata alla Via del Castello n. 42, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avvocato Mauro Carnovale del Foro di (C.F. CP_1
che la rappresenta e difende giusta delibera n. 1914 dell'8ottobre C.F._3
2024 e procura allegata al presente atto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
1 - accertare e dichiarare la illegittimità della condotta di demansionamento e di dequalificazione posta in essere nei confronti della ricorrente dalla nel CP_1 periodo dal 01.02.2022 al 20.10.2023, come descritta in narrativa;
Con
- per l'effetto, condannare la di al risarcimento dei danni tutti subiti dalla CP_1 ricorrente, ovvero del danno morale, del danno esistenziale e, comunque, dei danni non patrimoniali sotto tutti i profili descritti in narrativa, nella misura complessiva di € 26.297,67, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite”.
Parte resistente: “1. in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto palesemente infondato - non essendo ravvisabile alcuna condotta di demansionamento o dequalificazione nei confronti della ricorrente ad opera dell resistente;
CP_1
2. sempre in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto sfornito del presupposto della rigorosa prova ex lege richiesta sia del demansionamento e sia del danno;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di individuazione dell'esistenza di demansionamento nei confronti della ricorrente, limitare lo stesso al periodo 1° febbraio
2022-19 marzo 2022, per le motivazioni esposte in narrativa
4. in via ulteriormente subordinata rigettare la domanda avversaria dichiarando
l'assegnazione della ricorrente - successivamente alla revoca dell'incarico coordinativo - alle mansioni di infermiera fisioterapista, un errore scusabile. Scaturente dal difficile coordinamento di tra le numerose nuove norme applicate (peraltro di formulazione incerta nonché sfornite di riferimenti giurisprudenziali) e l'organizzazione della pianta organica aziendale;
5. condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.5.2024, , Parte_1
Cont dipendente della di da ultimo con qualifica di infermiere senior livello DS3, ha CP_1 adito l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del lavoro, assumendo di aver subito un demansionamento, nel periodo dal 01.02.2022 al 20.10.2023, a seguito dell'assegnazione di mansioni inferiori in conseguenza della revoca dell'incarico di coordinamento dalla stessa ricoperto dal 2001, rivendicando il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, pari all'importo complessivo di € 26.297,67.
A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
Cont
- di essere stata assunta dalla di in data 13.1.1993 a tempo indeterminato, in CP_1
qualità di infermiera professionale, Categoria C del Ccnl di comparto;
- che a far data dal 1.9.2001 le erano state assegnate le mansioni e le funzioni di
Coordinamento del personale dei livelli del comparto dell'unità operativa di assegnazione presso UOSD di Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio
Ospedaliero ed era confluita in Categoria D;
CP_3
2 - che in virtù delle mansioni svolte e dell'esperienza acquisita, veniva inquadrata in
Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, con la qualifica di
“Infermiere Senior”;
- che a a decorrere dal 01.09.2001 in poi ha sempre svolto le funzioni di Coordinatore, presso UOSD di Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio Ospedaliero di CP_3
e nel periodo dal 01.02.2018 al 31.01.2022 anche presso il presidio ospedaliero di
CP_1
- che in esecuzione della delibera n.0348 del 02.03.2020 con la quale la CP_1
aveva proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di Coordinamento ex art.10
Ccnl 20.09.2001, con nota prot.0005585/2022 del 13.01.2022 l' le Controparte_1
comunicava la cessazione a decorrere dal 01.02.2022 degli incarichi di funzione di coordinamento;
- che con successiva nota di servizio, la le comunicava l'assegnazione al CP_1
Centro di Costo (C.d.C.) 7301, per tornare quindi a svolgere le semplici mansioni di base di infermiera che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro, con turni di servizio 08.00/14.00 – 14.30/17.30;
- che con lettera del 21.01.2022 la ricorrente, lamentando il grave demansionamento e la dequalificazione, ha invitato la a restituirle funzioni e mansioni CP_1
corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza, ovvero DS3, chiedendo nel frattempo di essere assegnata al servizio ADI presso il Distretto Sanitario di Nereto, pur restando fermo che anche tali mansioni non corrispondevano affatto alla qualifica DS3 e riservandosi, quindi, di far valere i propri diritti per ottenere la restituzione di funzioni e mansioni corrispondenti alla sua qualifica DS3, anche a mezzo di diffida a firma del proprio legale datata 04.02.2022;
Cont
- che con nota del 19.03.2022 la ha assegnato la ricorrente a svolgere le CP_1
sue mansioni presso il servizio ADI di sempre tuttavia nello svolgimento di CP_1
semplici mansioni di infermiera non corrispondenti alla sua qualifica DS3;
- che pur conservando dal punto di vista economico l'indennità di coordinamento parte fissa (art.21 Ccnl 2018), le mansioni svolte non corrispondevano al livello del
Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, come definite dal
CCNL 1998/20021 ed ulteriormente specificate dal CCNL Integrativo 2001, subendo pertanto un evidente demansionamento;
3 Cont
- che, le decisioni assunte dalla rappresentavano un ingiusto ed illegittimo demansionamento oltre che una dequalificazione, in quanto nella classificazione del
Ccnl sanità, tra la categoria D e la categoria DS (e tanto più con la posizione DS3) esisteva una differenziazione non solo economica, ma anche giuridica, trattandosi di profili giuridici-professionali diversi, aventi una differenziazione di funzioni, ruoli e responsabilità;
- che il Tribunale di Teramo, si era in precedenza pronunciato sul demansionamento e sulla dequalificazione perpetrati da parte dell' nei Controparte_4 confronti di “Collaboratore Professionale sanitario Esperto”, Parte_2 inquadrato nella Categoria DS3 (Seniors), nell'ambito del procedimento rg 1527/2022, promosso dallo stesso con ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza;
- che, con ordinanza del 15.02.2023, il Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, “accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, cui è attualmente adibito in concreto il ricorrente (circostanza, questa, non contestata dalla Cont
)” aveva ritenuto che l'assegnazione allo svolgimento di mansioni inferiori si ponesse in contrasto con la declaratoria contrattuale propria del profilo DS di appartenenza del ricorrente, atteso che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS era costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento e, sebbene il CCNL comparto sanità 2019-2021 avesse fatto confluire nella nuova Area dei Professionisti della salute e dei funzionari tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D-livello economico DS, le declaratorie contrattuali non erano state in alcun modo mutate;
- che anche in sede di reclamo promosso dalla ed allibrato al numero Rg. CP_1
342/2023, il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, con ordinanza di rigetto del 19 maggio 2023, aveva seguito tale posizione;
- che in virtù della dequalificazione subita da febbraio 2022, la ricorrente aveva richiesto
Cont alla la cessazione della condotta demansionante e l'assegnazione di mansioni e funzioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza (DS3);
- che l' con successiva nota del 20.10.2023 le ha chiesto se intendesse insistere CP_1 nella sua rivendicazione per l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla Categoria
DS3, anticipandole che in caso di risposta affermativa sarebbe stata assegnata alla
4 Direzione Professioni Sanitarie in modo da garantirle “funzioni maggiormente confacenti alla declaratoria richiamata in oggetto” (“Collaboratore Professionale
Sanitario Senior”) e ciò proprio “..in relazione ai recenti contenziosi instaurati da dipendenti della medesima posizione funzionale della nei confronti di questa Pt_3
Azienda ed al fine di prevenirne ulteriori”;
- Che la ricorrente ha riscontrato la succitata missiva con lettera a firma del proprio legale datata 24.10.2023 ribadendo che le mansioni assegnatele non corrispondevano alla sua qualifica DS3 ma significando comunque la volontà di permanere nel servizio
ADI di riservandosi tuttavia pur sempre di agire per ottenere la restituzione di CP_1
mansioni corrispondenti alla predetta qualifica DS3;
- che l'illegittimo demansionamento subito dal 01.02.2022 al 20.10.2023 le aveva causato un grave nocumento alla dignità personale ed al suo prestigio professionale e lavorativo ed il bagaglio professionale non aveva più trovato alcuna occasione di arricchimento e aggiornamento, andando inevitabilmente disperso;
- che in ordine alla quantificazione del danno subito, appariva congrua l'applicazione del
50% della retribuzione mensile lorda percepita per tutto il periodo del demansionamento subito dal 01.02.2022 al 20.10.2023, per l'importo complessivo di €
26.297,67.
Cont
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso la carriera professionale della ricorrente, ha dedotto che nell'anno 2020, con la delibera n. 0348 del 2 marzo la aveva proceduto – CP_1
in ossequio al nuovo regolamento aziendale – alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento assegnati ex art. 10 CCNL 20.09.2001, confermando però – a causa dell'emergenza pandemica – agli originari incaricati i ruoli di coordinamento sino all'effettiva
Cont nomina dei titolari. Aggiungeva che a seguito della nomina poi effettuata con la delibera n. 33 dell'11 gennaio 2022, con decorrenza dell'incarico a far data dal 1° febbraio 2022, la ricorrente cessava dall'incarico di coordinamento e veniva assegnata alla U.O.C. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Teramo, per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale posseduto e cioè quelle di infermiere.
Sottolineava che non era stato possibile confermare gli incarichi di coordinamento alla ricorrente poiché sfornita del titolo formativo necessario (come previsto dal Regolamento
5 aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto e richiesto dalla L. 43/2006 e dal CCNL del 21.05.2018), per la partecipazione alla selezione degli Incarichi di funzione organizzativa (ex coordinamenti).
Deduceva che a seguito dell'assegnazione alla U.O.S.D. di Medicina riabilitativa, la ricorrente ha fatto pervenire agli uffici dell'azienda una sua missiva ed una del suo legale con le quali ha chiesto una nuova assegnazione alla Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta, a cui faceva seguito la nota dell'azienda del 19 marzo 2022 – espressamente accettata da controparte -con la quale quest'ultima veniva assegnata alla UOSD ADI del Distretto Sanitario di CP_1
Aggiungeva che a seguito di tale assegnazione la ricorrente non ha più formalizzato alcuna
Cont lamentela, essendo stata, di converso, la di che, con nota del 20 ottobre 2023, CP_1
vista l'esistenza di alcuni contenziosi incardinati da lavoratori aventi la medesima situazione della ricorrente, le ha richiesto di esplicitare la propria volontà di essere adibita o meno a funzioni perfettamente corrispondenti alla qualifica posseduta, a cui seguiva nota della ricorrente con cui chiedeva di “rimanere collocata presso il servizio ADI e svolgere … le mansioni assegnate”.
In punto di diritto, contestava la mancanza di prova, a carico della ricorrente, delle reali mansioni assegnate dopo la cessazione dell'incarico di coordinamento e, dunque, la asserita natura inferiore delle stesse, sottolineando come l'assegnazione al profilo di appartenenza, post incarico coordinativo, non aveva comportato alcuna penalizzazione a livello economico, stante la conservazione della parte fissa dell'indennità di coordinamento ex art. 21 CCNL
2018.
Dopo aver ricostruito il contesto fattuale e normativo di riferimento, rilevava che l'azienda resistente si era trovata a dover gestire una situazione non semplice, caratterizzata dal fatto che alla data di cessazione dell'incarico coordinativo, alcuni lavoratori – come la ricorrente – non erano risultati in possesso del titolo formativo necessario e cioè un master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università (ex Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto, art. 6
L. 43/2006 e CCNL del 21.05.2018), con la conseguenza che avendo coperto tutte le figure dei coordinatori con i nuovi titolari e non esistendo una figura intermedia tra i detti coordinatori e gli infermieriera stata costretta a seguire pedissequamente il dettato del sopra richiamato art. 19 del CCNL 2016-2018, quindi riassegnare la stessa agli incarichi previsti dal suo profilo professionale e riconoscendogli il livello economico nelle more acquisito (Ds
6 senior), oltre alla parte fissa dell'indennità di coordinamento, senza alcuna finalità punitiva o penalizzante a livello economico.
Riteneva, infine, infondata la domanda di risarcimento del danno sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur, assumendo, sotto tale ultimo profilo, che la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione del nocumento subito. Sotto tale ultimo profilo sottolineava come fosse stata la stessa ricorrente a chiedere e poi ad accettare il trasferimento presso la UOSD ADI del distretto sanitario di tanto da rigettare la CP_1
successiva proposta di nuova collocazione del 20.10.2023.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, non essendo stata formulata alcuna richiesta di prova testimoniale, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e rinviata all'udienza del 21.5.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, dipendenze della , da ultimo inquadrata nella Categoria CP_1
DS3 con la qualifica di “Collaboratore Professionale sanitario Senior”, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, conseguente al demansionamento asseritamente subito, nel periodo dal
01.02.2022 al 20.10.2023, quando, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento dalla stessa svolto sin dal 2001, le venivano assegnate mansioni di base di infermiera che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro.
A sostegno della domanda, pur non contestando la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento, la dipendente lamenta di aver subito un demansionamento a seguito della retrocessione allo svolgimento di mansioni di semplice infermiera di base, poiché non corrispondenti, né alla qualifica, né al profilo professionale, né al livello di inquadramento del Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, richiamando, a supporto della propria prospettazione difensiva, alcuni precedenti assunti da questo Tribunale in situazioni simili a quella in oggetto.
Di converso, la , dopo aver ricostruito il contesto normativo e fattuale di CP_1
riferimento, ed in particolare, dopo aver enucleato le ragioni che hanno dato vita al
7 contenzioso in esame, ha eccepito la omessa allegazione e prova, a carico della parte ricorrente, della natura dequalificante delle mansioni affidate a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sottolineando, altresì, la carenza deduttiva e probatoria anche sotto il profilo del quantum del risarcimento del danno invocato ed evidenziando come la stessa ricorrente avesse proposto e poi accettato il trasferimento presso la UOSD ADI del Cont distretto sanitario di tanto da aver poi declinato la proposta della di CP_1
ricollocamento presso le Professioni Sanitarie.
Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che nelle note conclusionali, la parte ricorrente ha articolato una sorta di atto di impugnazione rispetto ad un precedente già emesso da questo Tribunale, in una vicenda simile a quella in esame, concentrando le proprie argomentazioni nella contestazione dell'apparato motivazionale di quella sentenza.
Ebbene, si ritiene che, fermi restando i principi di diritto comuni alle due cause, il processo logico giuridico che deve sottendere alla risoluzione della presente controversia, debba necessariamente riguardare il singolo caso concreto, senza trasformarsi in una sorta di giudizio di impugnazione.
Premessa fattuale
3. Tanto premesso, sotto il profilo fattuale, è incontestato che la ricorrente, dapprima assunta con la qualifica di infermiera professionale, Categoria C del Ccnl del Comparto
Sanità, a far data dal 1.9.2001 è confluita nella categoria D ed è stata destinataria di funzioni di coordinamento, presso UOSD di Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio Ospedaliero di S.Omero, e nel periodo dal 01.02.2018 al 31.01.2022 anche presso il presidio ospedaliero di CP_1
Nel corso degli anni la ricorrente è stata inquadrata in Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, avendo acquisito il ruolo e il livello di “Infermiere Senior”.
Con delibera n.0348 del 02.03.2020 la - preso atto della sentenza del CP_1
Tribunale di Teramo del 12.2.2019 n. 103, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 6/2020, con cui veniva dichiarata la illegittimità della proroga degli incarichi di coordinamento oltre il termine massimo di tre anni - ha proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento ivi indicati (cfr. doc. 3 fas. res.).
Con delibera n.0033 dell'11.1.2022 la ha proceduto al conferimento dei CP_1 nuovi incarichi di funzione ed ai sensi dell'articolo 22 del CCNL 21.5.2018 ha disposto la cessazione degli ex incarichi di coordinamento a far data dall'1.2.2022.
8 In conseguenza del citato provvedimento, con comunicazione del 13.1.2022 veniva comunicato alla ricorrente la cessazione, a decorrere dal 01 febbraio 2022, dell'incarico di funzione di coordinamento alla stessa assegnato (cfr. doc. n. 5 fas. ric.).
Con successiva nota di servizio (doc.6 fas. res.) la comunicava alla CP_1 ricorrente l'assegnazione al Centro di Costo (C.d.C.) 7301, con turni di servizio 08.00/14.00 –
14.30/17.30.
Con lettera del 21.1.2022 (cfr. doc. 7 fas. ric.) la ricorrente stigmatizzava il provvedimento di assegnazione presso Centro di Costo (C.d.C.) 7301, ritenendo che lo stesso configurasse una ipotesi di demansionamento, alla luce dei 20 anni di attività di coordinamento svolta (in questi termini anche la successiva comunicazione a mezzo legale del 4.2.2022).
Nello stesso tempo, e ciò appare di particolare rilievo, la ricorrente chiedeva di essere trasferita presso l'ADI di Nereto al DSB, senza ulteriore specificazione circa le mansioni da svolgere.
Cont
Con ordine di servizio del 19.3.2022, la di aderendo alla richiesta espressa CP_1
dalla stessa ricorrente, ne disponeva il trasferimento alla UOSD ADI presso il DSS di
CP_1
In altri termini, l' assegnava la ricorrente all'unità dalla stessa richiesta, Controparte_1
evidentemente intendendo la lavoratrice tale collocazione confacente alla propria professionalità ed al proprio inquadramento.
Sulle mansioni svolte dalla ricorrente presso UOSD ADI-DSS di non c'è alcuna CP_1
specifica deduzioni ed allegazione, ad ogni modo, come sopra esposto, si tratta di una collocazione che è stata la stessa dipendente a richiedere.
Successivamente, vista l'esistenza di alcuni contenziosi incardinati da lavoratori aventi una
Cont situazione simile alla ricorrente, la i con nota del 20 ottobre 2023, chiedeva alla CP_1
stessa se intendesse esplicitare la propria volontà di essere adibita o meno a funzioni
“perfettamente” corrispondenti alla qualifica posseduta.
La ricorrente, con comunicazione del 24.10.2023, pur ritenendo di essere stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle espletate sino al mese di gennaio 2022, rappresentava la volontà di rimanere collocata presso il servizio ADI e di continuare a svolgere le mansioni alla stessa affidate e fino a quel momento effettivamente espletate.
Ebbene, le doglianze sollevate dalla ricorrente in termini di asserito demansionamento si riferiscono all'arco temporale, 01.02.2022 al 20.10.2023, nel corso del quale, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, la stessa è stata assegnata a svolgere le mansioni
9 ritenute dequalificanti ed inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento posseduto.
E' bene sottolineare che il fondamento giuridico della domanda non si rinviene nella ritenuta illegittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma nella assegnazione di mansioni inferiori in comparazione con il livello di inquadramento assegnato. In altri termini, la ricorrente non rivendica il diritto ad ottenere l'incarico di coordinamento oggetto di revoca, ma assume di essere stata assegnata, a seguito della revoca stessa, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato. Detto ancora diversamente, il contestato demansionamento non viene evocato quale conseguenza della revoca delle funzioni di coordinamento (di per sé legittima e mai contestata), ma è fondato sull'assunto per cui dopo la revoca delle funzioni di coordinamento, la ricorrente avrebbe dovuto essere adibita allo svolgimento delle mansioni della sua qualifica di appartenenza, ovvero di Collaboratore
Professionale Senior DS3, mentre invece è stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori, ovvero quelle di infermiera di base.
La diversità dei due profili di valutazione, presumibilmente legata alla diversità del contenzioso nato dalla vicenda in esame, rende opportuna una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
Premessa di carattere normativo
4. Giova innanzitutto richiamare la normativa che regola la materia dello svolgimento di mansioni superiori nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A., ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, il cui art. 52, nella parte che qui interessa, così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) (…)”.
Tale dettato normativo va poi esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal
CCNL comparto sanità 1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie che, con riguardo alle mansioni superiori, all'art. 28 stabilisce: “1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art.
56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
“mansioni immediatamente superiori”: a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo
10 la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie
A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C (…)”.
Ebbene, l'allegato 1 al contratto collettivo del 1999 del comparto (come modificato dagli allegati al contratto integrativo del 20 settembre 2001 e del contratto collettivo del 19 aprile
2004), inquadra nell'ambito della categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, "... oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
Nell'ambito della categoria D, la posizione di livello economico DS è, invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono "... a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta".
La particolare ampiezza dei livelli di autonomia e responsabilità propri dei lavoratori appartenenti alla categoria DS emerge anche dalla descrizione del relativo profilo professionale di 'collaboratore professionale sanitario esperto', il quale "programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli".
Di contro, il profilo di 'collaboratore professionale sanitario' rientrante nella categoria D è definito come quello proprio del lavoratore che "svolge le attività attinenti alla sua
11 competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi".
È dunque corretto affermare - in sintonia con quanto ritenuto dalla Cassazione nell'ordinanza n. 4039 del 2021 - che il tratto che connota le mansioni proprie del livello DS risiede nell'ampiezza della discrezionalità, nella responsabilità per i risultati conseguiti, nella direzione e il controllo delle risorse umane e nei poteri di programmazione.
Passaggio da Categoria C a Categoria D.
Il CCNL 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario, nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrispondesse a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D.
L'art. 9 comma 2 del CCNL ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal settembre
2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di
"collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di "collaboratore professionale assistente sociale" (come avvenuto per il ricorrente).
Indennità di coordinamento.
La realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati, sia di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento.
Si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, del CCNL la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di "favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C.
12 L'art.10 citato prevede infatti una specifica indennità “per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed -ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito (v. tra le più recenti
Cass. n. 25408 del 2021 e Cass. n. 15477 del 2021) che la disciplina convenzionale dell'indennità di coordinamento non è unitaria, ma occorre distinguere tra:
A) una fase “di prima applicazione”, in relazione alla quale l'art. 10, comma 3, del CCNL del 20 settembre 2001, ha riconosciuto l'indennità di coordinamento al personale di categoria
D (o, in casi eccezionali anche al personale di categoria C: v. il comma 7) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale (cfr. la già menzionata
Cass. n. 10009 del 2010, seguita da Cass. n. 18679 del 2015 e Cass. n. 14507 del 2019). Per il medesimo personale, tra l'altro, l'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004 ha previsto il transito alla posizione DS;
B) una fase successiva alla prima applicazione, ovvero il sistema “a regime” per il restante personale, per il quale valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, del contratto integrativo nazionale del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (cfr.
Cass. n. 12339 del 2018).
In sostanza, la disciplina relativa alla prima applicazione ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino (come evidenziato da
Cass. n. 10009 del 2010).
a regime. CP_5
Nel sistema a regime, quindi, è previsto che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che essa "si compone di una parte fissa ed una variabile".
Dunque, l'incarico 'a regime' richiede sempre un atto formale di conferimento, ma può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa
13 definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (cfr. Cass. n. 1339 del 2018 e Cass. n. 187 del 2021).
L'indennità di coordinamento è attribuibile, cioè, solo a seguito di concertazione con le organizzazioni sindacali sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale. (Cassazione civile sez. lav., 27/12/2021 ud. 12/10/2021, dep. 27/12/2021
n.41575).
L'articolo 19 comma 1 lett. c) del CCNL del 19 aprile 2004 ha poi previsto quanto segue:
“Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.”
In altri termini, per il personale in categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 lo sviluppo professionale alla categoria DS sarebbe potuta avvenire solo all'esito di una selezione interna, con precedenza di passaggio.
L'art. 4 del CCNL del 10 aprile 2008 ha poi fissato ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, conformandosi all'articolata disciplina delle 'funzioni di coordinamento' introdotta dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006 ed al successivo accordo Stato-
Regioni: “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del
[...]
3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del Controparte_6 regolamento di cui al Decreto del del Controparte_7
22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
14
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma
1”.
Successivamente, con il CCNL 2016/2018 del 21.5.2018, sono stati istituiti nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:
- incarico di organizzazione;
- incarico professionale.
L'articolo 16 ha definito i criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione del personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior ed ai commi 2-3-4-5 ha previsto quanto segue:
“3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità acquisite.
5. Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità.”
Ai sensi dell'articolo 19 gli incarichi di funzione sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività. L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni.
Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede, ancora, che la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.
15 L'articolo 21 ha poi disciplinato l'indennità di coordinamento ad esaurimento prevedendo quanto segue:
“1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del
20.9.2001 II biennio economico (Coordinamento), dell'indennità di coordinamento – parte fissa – in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le ed Enti abbiano conferito analogo incarico di CP_1
coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al
31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell' art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale).
3. L'indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita dall'indennità di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.”
L'articolo 22 disciplinante la norma transitoria ha previsto, poi, che “gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione.”
Con l'entrata in vigore del capo II (incarichi funzionali), Titolo III del CCNL 2016/2018 hanno, dunque, cessato di avere efficacia gli articoli 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio economico, 5 CCNL integrativo del 20.9.2001, art.19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento” e per tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità, la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del suddetto capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nell'articolo 23.
16 In data 2.11.2022 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, con efficacia dal giorno successivo a quello di stipulazione (cfr. articolo 2 comma 2).
L'articolo 24 del Capo III ha previsto che il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.
Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
Il comma 3 dell'articolo 24 ha precisato che gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità ed al comma 4 ha previsto l'istituzione dei seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:
- per il personale del ruolo sanitario (per quanto interessa in questa sede): la gestione dei processi clinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri CP_1
ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 30, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
Ai sensi dell'articolo 28 comma 2 per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa (nel cui ambito è ricompresa la funzione di coordinamento), salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa),
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
17 - diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 (già richiesto sin dal
CCNL 2008).
Considerata la novità della previsione contrattuale circa la necessità del diploma di laurea ai fini del conferimento dell'incarico di funzione organizzativa (tra cui è ricompresa la funzione di coordinamento) l'articolo 35 ha introdotto la seguente norma transitoria:
“1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto ai sensi dell'Art. 28
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) comma 2, le Aziende ed Enti possono conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od
Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le
Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione di coordinamento resta fermo quanto disposto all'art. 28 comma 2 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa)” e quindi il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n.
43/2006.
Ai sensi dell'articolo 36, nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel CAPO
III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del
21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione del contratto collettivo o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7
(Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti
18 della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:
a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”;
b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”.
Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.
Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 “Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 36
(Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi), dall'1 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2 comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) cessano di avere efficacia:
- gli artt. da 14 a 22 del Titolo III - Capo II (Incarichi funzionali) del CCNL del 21 maggio
2018, fatto salvo il richiamo all'articolo 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2.018 nel presente
CAPO;
- l'art. 13 del CCNL 21.5.2018 ”Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”;
- l'art. 86, comma 5 del CCNL 21.5.2018.”
Così ricostruita l'evoluzione normativa della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva in relazione alla funzione di coordinamento, oggi confluita nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa, è bene rilevare che, in giurisprudenza, la Corte di
Cassazione ha avuto cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (cfr. Cass. n. 21258 del 2018
e Cass. n. 11162 del 2012); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (come previsto dall'art. 5 del c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c), del c.c.n.l. del 19 aprile 2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006.
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che tra il diritto all'indennità di coordinamento ed il diritto all'inquadramento in categoria DS sussiste una "differenza
"ontologica", ove si consideri che il riconoscimento dell'indennità prescinde dall'inquadramento in D o DS e quindi non ha quale antecedente logico giuridico l'uno o
19 l'altro inquadramento (cfr. Sentenza n. 5838 del 22/02/2022, Cassazione civile sez. lav.,
11/04/2024, n.9864).
Fattispecie concreta
5. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra esposto, la ricorrente non contesta la legittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma assume di essere stata assegnata, nel periodo dal 01.02.2022 al 20.10.2023, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato, ritenendo, in particolare che, dopo ben 20 anni di svolgimento di funzioni di coordinamento, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sia tornata a svolgere le mansioni di infermiera di base, con relativa dispersione del bagaglio professionale acquisito e con violazione della propria dignità personale. Ai fini della determinazione del quantum debeatur la ricorrente ha ritenuto di quantificare il danno professionale nella misura del 50% della retribuzione mensile lorda dalla stessa percepita, per tutto il periodo del demansionamento subito, pari all'importo complessivo di € 26.297,67. Cont Tale dequalificazione si è protratta, a dire della ricorrente, fino a quando la di CP_1
con nota del 20 ottobre 2023, in ragione dei contenziosi azionati da colleghi nella medesima situazione della formulava una proposta di assegnazione presso la Direzione delle Pt_1
Professioni Sanitarie. Proposta che, però, non venne accettata dalla ricorrente la quale ha preferito rimanere a svolgere le mansioni affidate presso l'ADI.
Ciò premesso, in punto di diritto, il CCNL del 7 aprile 1999 ha istituito i seguenti profili, inserendo, nell'ambito della categoria D, il livello DS (super):
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello DS:
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale esperto,
Inoltre, secondo la declaratoria contenuta nel CCNL, alla categoria D: “Appartengono (…)
i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
20 Alla stessa categoria, ma al livello economico D super (DS), appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Ora, dalla semplice lettura delle due declaratorie, emerge in modo evidente che, nell'ambito della categoria D livello S, rientrano senza dubbio mansioni “superiori” rispetto alla categoria D, come del resto espressamente previsto dall'art. 28 del CCNL 1998/2001, in quanto:
a) la autonomia e la responsabilità attengono anche ai risultati;
b) la discrezionalità operativa è ampia ed è estesa oltre alle strutture operative semplici;
c) le funzioni non sono solo di coordinamento, ma anche di direzione e, in più, vi sono delle mansioni aggiuntive rispetto alla categoria D, consistenti nella gestione e nel controllo di risorse umane, nel coordinamento di attività didattica e in iniziative di programmazione e proposta.
Non solo, all'interno delle due categorie, D e DS, vi sono profili professionali differenti.
Ed infatti, il CCNL 1998/2001 distingue espressamente i “PROFILI PROFESSIONALI
DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Ds)”, di cui fa parte il Collaboratore professionale sanitario esperto che, come già sopra evidenziato: “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Appare evidente, alla luce di tale declaratoria contrattuale, che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS è costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento.
21 Queste ultime, infatti, nel livello D risultano di impegno inferiore rispetto al livello DS, in quanto limitate, così come espressamente indicato nella declaratoria contrattuale menzionata, ad unità operative semplici, mentre nel livello economico DS risultano invece di contenuto più ampio e caratterizzate da assunzione di responsabilità in ordine all'attività di unità organizzative più estese rispetto a quelle semplici proprie del livello inferiore (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. lav., 27/12/2021, n.41573, ed indirettamente anche Cassazione civile sez. lav., 05/09/2023, n.25825).
Del resto, se le mansioni nell'ambito della categoria D e del livello DS non fossero differenti, la diversità di trattamento economico non avrebbe ragion d'essere.
Né, d'altra parte, conduce ad una diversa conclusione il CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, che ha fatto confluire nella nuova “Area dei professionisti della salute e dei funzionari” tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D - livello economico Ds, in quanto non sono state modificate le declaratorie contrattuali sopra esposte.
Di converso, come sopra ricordato, la revoca dell'incarico di coordinamento ex art. 10
CCNL è fattispecie diversa dal demansionamento, integrato per il fatto di essere, il dipendente, adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, che nel caso di specie sono quelle riferite alla categoria DS.
L'assegnazione di un incarico temporaneo di funzione organizzativa (funzione di coordinamento) non determina, infatti, una variazione del profilo professionale, ma soltanto un mutamento delle funzioni e delle mansioni attribuite al dipendente, implicanti l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico.
Ne consegue che il datore di lavoro pubblico ha la facoltà e non l'obbligo di rinnovare l'incarico, sicchè il mancato rinnovo non può dar luogo a demansionamento, fermo restando il diritto alla corresponsione della parte fissa dell'indennità di coordinamento nelle ipotesi tassativamente previste (come nel caso di specie).
Il diverso obbligo che, invece, l' è tenuta a rispettare è quello di Controparte_1 ricollocare i dipendenti “ex coordinatori” in mansioni confacenti al livello di inquadramento formalmente assegnato che, come sopra riferito, è cosa ben diversa dall'incarico di coordinamento.
E' rispetto alla categoria di appartenenza (nel caso di specie categoria DS) che va effettuato un giudizio di possibile demansionamento e non rispetto all'incarico di coordinamento, essendo alla stessa aggiuntivo e distinto.
Ed è ciò che richiede la parte ricorrente che, appunto, non contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento.
22 5.1. Ed allora, accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, è necessario distinguere nel caso di specie due diversi periodi temporali.
Nell'arco temporale che si estende dall'1.2.2022 al 20.3.2022 la ricorrente è stata assegnata al Centro di Costo (C.d.C.) 7301, per tornare quindi a svolgere le semplici mansioni di base di infermiera che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro, con turni di servizio 08.00/14.00
– 14.30/17.30.
Di converso, nell'arco temporale che si estende dal 21.3.2022 in poi la ricorrente è stata assegnata, su sua esplicita richiesta, alla UOSD ADI presso il DSS di CP_1
Ebbene, se per il primo periodo, dal 1.2.2022 al 20.3.2022, è possibile ritenere dimostrato che le mansioni affidate, di infermiera di base, non fossero confacenti rispetto al livello di inquadramento, lo stesso non può dirsi per il secondo periodo, dal 21.3.2022 in poi, rispetto al quale non è stato neppure dedotto, allegato o comprovato la natura delle mansioni svolte, così omettendo di fornire elementi a supporto dell'asserito demansionamento.
Ed infatti, l'assegnazione presso la UOSD ADI-DSS di è il frutto della stessa CP_1
richiesta di parte ricorrente che, quindi, evidentemente, ne ha valutato la compatibilità rispetto al proprio livello di inquadramento, ma soprattutto ha ritenuto, proponendo essa stessa tale assegnazione, che lo svolgimento delle mansioni ivi previste non determinasse alcun danno alla propria professionalità.
Cont Ciò è tanto vero che, a seguito della richiesta della di del 20.10.2023 di nuova CP_1
collocazione, la ricorrente, con comunicazione del 24.10.2023, pur ritenendo di essere stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle assegnate fino a gennaio 2022, ha dichiarato espressamente di voler continuare a svolgere le mansioni effettivamente espletate presso la
UOSD ADI-DSS di CP_1
Tale comunicazione appare estremamente sintomatica, in quanto, da un lato vale a confutare la natura dequalificate delle mansioni svolte presso la UOSD ADI-DSS di CP_1 mentre dall'altro lato, esclude con netta evidenza che la ricorrente abbia subito una quale forma di danno alla professionalità o alla propria immagine, tanto da voler rimanere a lavorare presso tale unità.
In altri termini, nel caso concreto manca la prova, a carico della parte attrice, della natura dequalificante delle mansioni svolte dalla ricorrente a seguito dell'assegnazione presso la
UOSD ADI-DSS di non essendo state le mansioni neppure enucleate sotto il profilo CP_1
sostanziale e contenutistico, riscontrandosi una carenza deduttiva, prima ancora che probatoria.
23 La parte ricorrente, infatti, non ha chiarito in cosa siano consistite le mansioni svolte presso tale unità, e ciò rende impossibile una valutazione di comparazione sussuntiva rispetto alle declaratorie professionali. Peraltro, la circostanza che sia stata proprio la ricorrente a proporre il trasferimento presso l'ADI ed a voler continuare a svolgere tali mansioni, nonostante la Cont diversa proposta della del 20.10.2023, rappresenta un ulteriore elemento ostativo all'asserito demansionamento, oltre che la prova della insussistenza di qualsiasi forma di danno subito.
Cont Né la prova dell'asserito demansionamento può essere ricavata dalla proposta della di del 20.10.2023, in quanto la stessa è stata formulata allo scopo di porre fine (e dunque CP_1
prevenire) al contenzioso che si era diffuso tra il personale a cui erano state revocate le funzioni di coordinamento, ma che evidentemente non riguardava posizioni del tutto identiche o univoche tra loro.
Oltre a difettare la prova del demansionamento, quantomeno per l'arco temporale che si estende dal 21.3.2022 in poi, nel caso di specie manca del tutto la prova dell'asserito danno subito.
Al fine di comprendere a pieno il livello di dequalificazione dedotto si ritiene, in primo luogo, che la ricorrente avrebbe quantomeno dovuto meglio allegare e provare la natura delle mansioni svolte nel periodo in contestazione, e compararle con quelle che, invece, ha previamente assunto, e ciò sia al fine di meglio comprendere il livello di dequalificazione subito, ma soprattutto al fine di comprendere quale tipo di bagaglio professionale sia stato disperso e quale tipologia di danno professionale sia stato asseritamente subito.
L'assunto da cui muove la ricorrente si fonda, invece, su una verità assiomatica priva, però, di supporto deduttivo, prima ancora che probatorio, non potendosi, certo, ritenere provato, ex sé, un danno professionale per il solo fatto che la dipendente sia stata assegnata a mansioni ritenute inferiori, soprattutto nel caso di specie, nel quale il ritenuto demansionamento si è protratto per un arco temporale estremamente ristretto (o comunque non estremamente ampio)
e si è interrotto in conseguenza della condotta propositiva della che ha CP_1
assecondato la stessa richiesta di trasferimento della ricorrente.
In altri termini, il fatto che il trasferimento presso la UOSD ADI-DSS di sia stata CP_1
la conseguenza della richiesta esplicita della ricorrente e che, nonostante la nuova proposta del 20.10.2023, la dipendente abbia ritenuto di voler continuare a lavorare presso la suddetta unità e di continuare a svolgere le mansioni ivi espletate, dimostra inequivocabilmente che la
24 stessa non abbia subito alcun danno alla professionalità, né di natura biologica né di natura esistenziale, in quanto, diversamente, l'avrebbe accettata.
E' stato anche di recedente ribadito in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio
(di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass., Sez. L, n.
21527 del 31 luglio 2024, Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27867).
Requisito ineludibile per accedere alla tutela risarcitoria da dequalificazione professionale
è, dunque, la specifica allegazione e la relativa prova, anche a mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c., delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi della sfera del lavoratore demansionato, non potendo le stesse ritenersi in re ipsa, quale danno-evento identificantesi con il demansionamento stesso.
In una fattispecie in cui il lavoratore lamentava il demansionamento subito in quanto, pur avendo acquisito una professionalità da tecnico, era stato destinato dal datore di lavoro a svolgere mansioni di carattere amministrativo, la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. n.
10405/2020), confermando in parte qua la sentenza impugnata, ha dato continuità al proprio precedente orientamento in merito all'onere a carico del lavoratore di provare, fornendo adeguati elementi delibatori a sostegno, i danni conseguenti alla dequalificazione professionale.
Si é persuasivamente osservato che, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore dal demansionamento e dalla dequalificazione professionale subiti, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr. anche, ex multis, Cass. civ. n. 5237/2011).
25 Il momento della violazione degli obblighi contrattuali va, infatti, distinto da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo solo eventuale, per l'ovvia considerazione che il danno non é sempre conseguenza della violazione di un dovere.
Ne discende che, in forza dei principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 e c.c., é sempre necessario individuare un effetto della violazione dell'obbligo contrattuale incidente su un determinato bene della vita affinché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla sua liquidazione, eventualmente anche in via equitativa.
La domanda di risarcimento deve, quindi, essere sorretta da allegazioni che non possono limitarsi alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio (cfr. anche Cass. civ. nn. 691/2012 e 5590/2016).
Nei medesimi termini appena esposti si era pronunciata anche Cass. civ. sez. lav. n.
29047/2017, la quale, in una vicenda in cui il lavoratore chiedeva il risarcimento dei danni da demansionamento, ha censurato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto operante un collegamento in via automatica tra pregiudizio risarcibile e fatti di dequalificazione, ritenendo erroneamente che "il danno subito dal ricorrente altro non é che
l'innegabile pregiudizio attinente alla vita professionale e come tale da risarcire risolvendosi nella compromissione della professionalità del lavoratore e delle aspettative di sviluppo di quest'ultima" e che "che la privazione di talune funzioni si rifletta sulla capacità e sull'esperienza professionale collegata alle più qualificate funzioni che, se non più esercitate, va a detrimento del patrimonio professionale del lavoratore, del suo curriculum professionale
e degli sviluppi futuri di carriera".
In tale fattispecie, dunque, é stato censurato dal giudice di legittimità l'error iuris commesso dal giudice di seconda istanza, consistito nell'avere ritenuto sussistente in re ipsa il danno alla professionalità del lavoratore demansionato.
Nella controversia di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 marzo 2024
n.6275, il giudice di legittimità, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni di produzione (da
26 comparare a quelle precedentemente ricoperte), la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo il corso di formazione ricevuto, i solleciti rivolti ai superiori per lo spostamento a mansioni più consone, tutte caratteristiche specifiche dell'attività svolta dalla lavoratrice allegate nel ricorso introduttivo del giudizio e suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita, sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale.
Nel caso oggetto del presente giudizio la ricorrente, invece, sull'implicito presupposto che il danno alla professionalità fosse intrinsecamente connaturato all'affidamento di mansioni infermieristiche di base, in luogo di quelle proprie della figura dell'infermiere senior acquisite, ha omesso di allegare e di descrivere (prima ancora che di provare) le specifiche ricadute pregiudizievoli che tale mutamento di mansioni avesse determinato sul proprio bagaglio professionale, oltre ad omettere di allegare e dedurre la natura di tali pregiudizi ed i concreti profili in cui si sarebbe oggettivato il depauperamento del proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze lavorative, sia in termini di danno emergente, che di lucro cessante, ad esempio come perdita di chance di crescita professionale.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver subito un danno professionale di natura non patrimoniale, in ragione della professionalità svuotata, della durata del depauperamento (21 mesi, in verità interrotto ben prima, a seguito del trasferimento disposto sin dal 21.3.2022 su richiesta della ricorrente), della diversa collocazione lavorativa drasticamente peggiorativa rispetto alla qualifica posseduta, sottolineando, altresì, l'umiliazione sofferta per essere tornata a svolgere, dopo anni di coordinamento, le semplici mansioni di infermiera. Tali allegazioni, però, si ritengono estremamente generiche, indeterminate ed apodittiche sotto il profilo deduttivo, oltre che essere prive di supporto probatorio, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria diversa dalla produzione documentale. La prova del danno subito, peraltro, risulta smentita dalla stessa condotta della ricorrente che, nonostante la proposta migliorativa di ottobre 2023, ha scelto di rimanere a svolgere le mansioni affidate presso UOSD ADI del distretto sanitario di CP_1
La ricorrente sostiene, inoltre, di aver più volte lamentato il demansionamento, chiedendo
Cont e sollecitando la di essere riassegnata allo svolgimento delle sue funzioni e mansioni, aggiungendo che quest'ultima ha sempre respinto le sue istanze e che le ha accolte soltanto dopo che è risultata soccombente nei procedimenti giudiziari promossi da altri colleghi infermieri.
27 Tale deduzione non si ritiene corretta, in quanto smentita dalla stessa documentazione in atti.
Ed infatti, a seguito della missiva della parte ricorrente del 21.1.2022, in cui la stessa contestava l'asserito demansionamento subito a seguito della revoca dell'incarico di Cont coordinamento, la di aderendo alla richiesta proprio della di essere CP_1 Pt_1 trasferita presso l'ADI di Nereto, contenuta nella medesima comunicazione del 21.1.2022, ne ha disposto il trasferimento in UOSD ADI presso il DSS di dalla stessa CP_1 espressamente accettato, tanto da aver poi rifiutato l'ulteriore ricollocazione migliorativa proposta dalla nell'ottobre 2023. CP_1
Non corrisponde, dunque, al vero che la abbia respinto le istanze e CP_1
sollecitazioni della ricorrente;
al contrario, a seguito di richiesta della dipendente del
21.2.2022, l'azienda sanitaria ha prontamente aderito alla proposta di trasferimento formulata.
A fronte di tale sviluppo fattuale non può in alcun modo ritenersi provato che la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale, certamente escluso nel periodo dal 21.3.2022 in poi, in quanto è stata la stessa ricorrente a decidere e scegliere di rimanere a svolgere le mansioni alla medesima affidate nell'ambito della UOSD ADI presso il DSS di e ciò CP_1
evidentemente perché ritenute congrue o comunque perché ritenute non lesive del proprio bagaglio professionale.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda non merita accoglimento, sia in ragione dell'omessa dimostrazione della natura dequalificante delle mansioni assegnate alla ricorrente dal 21.3.2022 in poi, e sia in ragione della omessa allegazione, ed a maggior ragione della omessa dimostrazione, dell'asserito danno non patrimoniale subito, peraltro escluso e confutato dalla stessa scelta di parte ricorrente di continuare a svolgere le mansioni affidate nell'ambito della UOSD ADI presso il DSS di CP_1
In definitiva sintesi, la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di accertamento del demansionamento richiesto, valga rilevare che l'azione di accertamento è stata formulata in funzione della domanda risarcitoria, sicchè le due domande sono tra loro connesse e collegate, non sussistendo alcun interesse giuridicamente apprezzabile della ricorrente all'emissione di una statuizione di mero accertamento.
28 Ad ogni modo, alla luce di quanto sopra premesso, non si ritiene neppure provato l'asserito demansionamento, quantomeno per il periodo dal 21.3.2022 in poi, sicchè anche la domanda di accertamento dovrebbe essere rigettata sul punto.
6. Nonostante la soccombenza di parte ricorrente, non solo in punto di omessa allegazione e prova del danno-conseguenza, si ritiene che sussistano le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del contenzioso che si è diffuso a seguito della revoca degli incarichi di coordinamento, in alcuni casi risolto positivamente a favore della parte attrice, che probabilmente ha indotto la ricorrente a proporre il presente giudizio, assumendone la fondatezza in ragione dei precedenti favorevoli ottenuti (su pretese, però, differenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1128/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 21/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Alba
Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C presso e nello studio dell'Avv. Sigmar Frattarelli
(cod. fisc. - fax 0861-715246 - pec: sigmar. C.F._2 [...]
che la rappresenta e difende giusta procura allegata Email_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. con sede in Circonvallazione Controparte_2 CP_1
Ragusa n. 1 (P.I. ed ivi elettivamente domiciliata alla Via del Castello n. 42, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avvocato Mauro Carnovale del Foro di (C.F. CP_1
che la rappresenta e difende giusta delibera n. 1914 dell'8ottobre C.F._3
2024 e procura allegata al presente atto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
1 - accertare e dichiarare la illegittimità della condotta di demansionamento e di dequalificazione posta in essere nei confronti della ricorrente dalla nel CP_1 periodo dal 01.02.2022 al 20.10.2023, come descritta in narrativa;
Con
- per l'effetto, condannare la di al risarcimento dei danni tutti subiti dalla CP_1 ricorrente, ovvero del danno morale, del danno esistenziale e, comunque, dei danni non patrimoniali sotto tutti i profili descritti in narrativa, nella misura complessiva di € 26.297,67, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite”.
Parte resistente: “1. in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto palesemente infondato - non essendo ravvisabile alcuna condotta di demansionamento o dequalificazione nei confronti della ricorrente ad opera dell resistente;
CP_1
2. sempre in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto sfornito del presupposto della rigorosa prova ex lege richiesta sia del demansionamento e sia del danno;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di individuazione dell'esistenza di demansionamento nei confronti della ricorrente, limitare lo stesso al periodo 1° febbraio
2022-19 marzo 2022, per le motivazioni esposte in narrativa
4. in via ulteriormente subordinata rigettare la domanda avversaria dichiarando
l'assegnazione della ricorrente - successivamente alla revoca dell'incarico coordinativo - alle mansioni di infermiera fisioterapista, un errore scusabile. Scaturente dal difficile coordinamento di tra le numerose nuove norme applicate (peraltro di formulazione incerta nonché sfornite di riferimenti giurisprudenziali) e l'organizzazione della pianta organica aziendale;
5. condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.5.2024, , Parte_1
Cont dipendente della di da ultimo con qualifica di infermiere senior livello DS3, ha CP_1 adito l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del lavoro, assumendo di aver subito un demansionamento, nel periodo dal 01.02.2022 al 20.10.2023, a seguito dell'assegnazione di mansioni inferiori in conseguenza della revoca dell'incarico di coordinamento dalla stessa ricoperto dal 2001, rivendicando il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, pari all'importo complessivo di € 26.297,67.
A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
Cont
- di essere stata assunta dalla di in data 13.1.1993 a tempo indeterminato, in CP_1
qualità di infermiera professionale, Categoria C del Ccnl di comparto;
- che a far data dal 1.9.2001 le erano state assegnate le mansioni e le funzioni di
Coordinamento del personale dei livelli del comparto dell'unità operativa di assegnazione presso UOSD di Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio
Ospedaliero ed era confluita in Categoria D;
CP_3
2 - che in virtù delle mansioni svolte e dell'esperienza acquisita, veniva inquadrata in
Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, con la qualifica di
“Infermiere Senior”;
- che a a decorrere dal 01.09.2001 in poi ha sempre svolto le funzioni di Coordinatore, presso UOSD di Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio Ospedaliero di CP_3
e nel periodo dal 01.02.2018 al 31.01.2022 anche presso il presidio ospedaliero di
CP_1
- che in esecuzione della delibera n.0348 del 02.03.2020 con la quale la CP_1
aveva proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di Coordinamento ex art.10
Ccnl 20.09.2001, con nota prot.0005585/2022 del 13.01.2022 l' le Controparte_1
comunicava la cessazione a decorrere dal 01.02.2022 degli incarichi di funzione di coordinamento;
- che con successiva nota di servizio, la le comunicava l'assegnazione al CP_1
Centro di Costo (C.d.C.) 7301, per tornare quindi a svolgere le semplici mansioni di base di infermiera che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro, con turni di servizio 08.00/14.00 – 14.30/17.30;
- che con lettera del 21.01.2022 la ricorrente, lamentando il grave demansionamento e la dequalificazione, ha invitato la a restituirle funzioni e mansioni CP_1
corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza, ovvero DS3, chiedendo nel frattempo di essere assegnata al servizio ADI presso il Distretto Sanitario di Nereto, pur restando fermo che anche tali mansioni non corrispondevano affatto alla qualifica DS3 e riservandosi, quindi, di far valere i propri diritti per ottenere la restituzione di funzioni e mansioni corrispondenti alla sua qualifica DS3, anche a mezzo di diffida a firma del proprio legale datata 04.02.2022;
Cont
- che con nota del 19.03.2022 la ha assegnato la ricorrente a svolgere le CP_1
sue mansioni presso il servizio ADI di sempre tuttavia nello svolgimento di CP_1
semplici mansioni di infermiera non corrispondenti alla sua qualifica DS3;
- che pur conservando dal punto di vista economico l'indennità di coordinamento parte fissa (art.21 Ccnl 2018), le mansioni svolte non corrispondevano al livello del
Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, come definite dal
CCNL 1998/20021 ed ulteriormente specificate dal CCNL Integrativo 2001, subendo pertanto un evidente demansionamento;
3 Cont
- che, le decisioni assunte dalla rappresentavano un ingiusto ed illegittimo demansionamento oltre che una dequalificazione, in quanto nella classificazione del
Ccnl sanità, tra la categoria D e la categoria DS (e tanto più con la posizione DS3) esisteva una differenziazione non solo economica, ma anche giuridica, trattandosi di profili giuridici-professionali diversi, aventi una differenziazione di funzioni, ruoli e responsabilità;
- che il Tribunale di Teramo, si era in precedenza pronunciato sul demansionamento e sulla dequalificazione perpetrati da parte dell' nei Controparte_4 confronti di “Collaboratore Professionale sanitario Esperto”, Parte_2 inquadrato nella Categoria DS3 (Seniors), nell'ambito del procedimento rg 1527/2022, promosso dallo stesso con ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza;
- che, con ordinanza del 15.02.2023, il Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, “accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, cui è attualmente adibito in concreto il ricorrente (circostanza, questa, non contestata dalla Cont
)” aveva ritenuto che l'assegnazione allo svolgimento di mansioni inferiori si ponesse in contrasto con la declaratoria contrattuale propria del profilo DS di appartenenza del ricorrente, atteso che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS era costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento e, sebbene il CCNL comparto sanità 2019-2021 avesse fatto confluire nella nuova Area dei Professionisti della salute e dei funzionari tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D-livello economico DS, le declaratorie contrattuali non erano state in alcun modo mutate;
- che anche in sede di reclamo promosso dalla ed allibrato al numero Rg. CP_1
342/2023, il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, con ordinanza di rigetto del 19 maggio 2023, aveva seguito tale posizione;
- che in virtù della dequalificazione subita da febbraio 2022, la ricorrente aveva richiesto
Cont alla la cessazione della condotta demansionante e l'assegnazione di mansioni e funzioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza (DS3);
- che l' con successiva nota del 20.10.2023 le ha chiesto se intendesse insistere CP_1 nella sua rivendicazione per l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla Categoria
DS3, anticipandole che in caso di risposta affermativa sarebbe stata assegnata alla
4 Direzione Professioni Sanitarie in modo da garantirle “funzioni maggiormente confacenti alla declaratoria richiamata in oggetto” (“Collaboratore Professionale
Sanitario Senior”) e ciò proprio “..in relazione ai recenti contenziosi instaurati da dipendenti della medesima posizione funzionale della nei confronti di questa Pt_3
Azienda ed al fine di prevenirne ulteriori”;
- Che la ricorrente ha riscontrato la succitata missiva con lettera a firma del proprio legale datata 24.10.2023 ribadendo che le mansioni assegnatele non corrispondevano alla sua qualifica DS3 ma significando comunque la volontà di permanere nel servizio
ADI di riservandosi tuttavia pur sempre di agire per ottenere la restituzione di CP_1
mansioni corrispondenti alla predetta qualifica DS3;
- che l'illegittimo demansionamento subito dal 01.02.2022 al 20.10.2023 le aveva causato un grave nocumento alla dignità personale ed al suo prestigio professionale e lavorativo ed il bagaglio professionale non aveva più trovato alcuna occasione di arricchimento e aggiornamento, andando inevitabilmente disperso;
- che in ordine alla quantificazione del danno subito, appariva congrua l'applicazione del
50% della retribuzione mensile lorda percepita per tutto il periodo del demansionamento subito dal 01.02.2022 al 20.10.2023, per l'importo complessivo di €
26.297,67.
Cont
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso la carriera professionale della ricorrente, ha dedotto che nell'anno 2020, con la delibera n. 0348 del 2 marzo la aveva proceduto – CP_1
in ossequio al nuovo regolamento aziendale – alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento assegnati ex art. 10 CCNL 20.09.2001, confermando però – a causa dell'emergenza pandemica – agli originari incaricati i ruoli di coordinamento sino all'effettiva
Cont nomina dei titolari. Aggiungeva che a seguito della nomina poi effettuata con la delibera n. 33 dell'11 gennaio 2022, con decorrenza dell'incarico a far data dal 1° febbraio 2022, la ricorrente cessava dall'incarico di coordinamento e veniva assegnata alla U.O.C. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Teramo, per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale posseduto e cioè quelle di infermiere.
Sottolineava che non era stato possibile confermare gli incarichi di coordinamento alla ricorrente poiché sfornita del titolo formativo necessario (come previsto dal Regolamento
5 aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto e richiesto dalla L. 43/2006 e dal CCNL del 21.05.2018), per la partecipazione alla selezione degli Incarichi di funzione organizzativa (ex coordinamenti).
Deduceva che a seguito dell'assegnazione alla U.O.S.D. di Medicina riabilitativa, la ricorrente ha fatto pervenire agli uffici dell'azienda una sua missiva ed una del suo legale con le quali ha chiesto una nuova assegnazione alla Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta, a cui faceva seguito la nota dell'azienda del 19 marzo 2022 – espressamente accettata da controparte -con la quale quest'ultima veniva assegnata alla UOSD ADI del Distretto Sanitario di CP_1
Aggiungeva che a seguito di tale assegnazione la ricorrente non ha più formalizzato alcuna
Cont lamentela, essendo stata, di converso, la di che, con nota del 20 ottobre 2023, CP_1
vista l'esistenza di alcuni contenziosi incardinati da lavoratori aventi la medesima situazione della ricorrente, le ha richiesto di esplicitare la propria volontà di essere adibita o meno a funzioni perfettamente corrispondenti alla qualifica posseduta, a cui seguiva nota della ricorrente con cui chiedeva di “rimanere collocata presso il servizio ADI e svolgere … le mansioni assegnate”.
In punto di diritto, contestava la mancanza di prova, a carico della ricorrente, delle reali mansioni assegnate dopo la cessazione dell'incarico di coordinamento e, dunque, la asserita natura inferiore delle stesse, sottolineando come l'assegnazione al profilo di appartenenza, post incarico coordinativo, non aveva comportato alcuna penalizzazione a livello economico, stante la conservazione della parte fissa dell'indennità di coordinamento ex art. 21 CCNL
2018.
Dopo aver ricostruito il contesto fattuale e normativo di riferimento, rilevava che l'azienda resistente si era trovata a dover gestire una situazione non semplice, caratterizzata dal fatto che alla data di cessazione dell'incarico coordinativo, alcuni lavoratori – come la ricorrente – non erano risultati in possesso del titolo formativo necessario e cioè un master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università (ex Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto, art. 6
L. 43/2006 e CCNL del 21.05.2018), con la conseguenza che avendo coperto tutte le figure dei coordinatori con i nuovi titolari e non esistendo una figura intermedia tra i detti coordinatori e gli infermieriera stata costretta a seguire pedissequamente il dettato del sopra richiamato art. 19 del CCNL 2016-2018, quindi riassegnare la stessa agli incarichi previsti dal suo profilo professionale e riconoscendogli il livello economico nelle more acquisito (Ds
6 senior), oltre alla parte fissa dell'indennità di coordinamento, senza alcuna finalità punitiva o penalizzante a livello economico.
Riteneva, infine, infondata la domanda di risarcimento del danno sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur, assumendo, sotto tale ultimo profilo, che la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione del nocumento subito. Sotto tale ultimo profilo sottolineava come fosse stata la stessa ricorrente a chiedere e poi ad accettare il trasferimento presso la UOSD ADI del distretto sanitario di tanto da rigettare la CP_1
successiva proposta di nuova collocazione del 20.10.2023.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, non essendo stata formulata alcuna richiesta di prova testimoniale, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e rinviata all'udienza del 21.5.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, dipendenze della , da ultimo inquadrata nella Categoria CP_1
DS3 con la qualifica di “Collaboratore Professionale sanitario Senior”, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, conseguente al demansionamento asseritamente subito, nel periodo dal
01.02.2022 al 20.10.2023, quando, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento dalla stessa svolto sin dal 2001, le venivano assegnate mansioni di base di infermiera che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro.
A sostegno della domanda, pur non contestando la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento, la dipendente lamenta di aver subito un demansionamento a seguito della retrocessione allo svolgimento di mansioni di semplice infermiera di base, poiché non corrispondenti, né alla qualifica, né al profilo professionale, né al livello di inquadramento del Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, richiamando, a supporto della propria prospettazione difensiva, alcuni precedenti assunti da questo Tribunale in situazioni simili a quella in oggetto.
Di converso, la , dopo aver ricostruito il contesto normativo e fattuale di CP_1
riferimento, ed in particolare, dopo aver enucleato le ragioni che hanno dato vita al
7 contenzioso in esame, ha eccepito la omessa allegazione e prova, a carico della parte ricorrente, della natura dequalificante delle mansioni affidate a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sottolineando, altresì, la carenza deduttiva e probatoria anche sotto il profilo del quantum del risarcimento del danno invocato ed evidenziando come la stessa ricorrente avesse proposto e poi accettato il trasferimento presso la UOSD ADI del Cont distretto sanitario di tanto da aver poi declinato la proposta della di CP_1
ricollocamento presso le Professioni Sanitarie.
Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che nelle note conclusionali, la parte ricorrente ha articolato una sorta di atto di impugnazione rispetto ad un precedente già emesso da questo Tribunale, in una vicenda simile a quella in esame, concentrando le proprie argomentazioni nella contestazione dell'apparato motivazionale di quella sentenza.
Ebbene, si ritiene che, fermi restando i principi di diritto comuni alle due cause, il processo logico giuridico che deve sottendere alla risoluzione della presente controversia, debba necessariamente riguardare il singolo caso concreto, senza trasformarsi in una sorta di giudizio di impugnazione.
Premessa fattuale
3. Tanto premesso, sotto il profilo fattuale, è incontestato che la ricorrente, dapprima assunta con la qualifica di infermiera professionale, Categoria C del Ccnl del Comparto
Sanità, a far data dal 1.9.2001 è confluita nella categoria D ed è stata destinataria di funzioni di coordinamento, presso UOSD di Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio Ospedaliero di S.Omero, e nel periodo dal 01.02.2018 al 31.01.2022 anche presso il presidio ospedaliero di CP_1
Nel corso degli anni la ricorrente è stata inquadrata in Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, avendo acquisito il ruolo e il livello di “Infermiere Senior”.
Con delibera n.0348 del 02.03.2020 la - preso atto della sentenza del CP_1
Tribunale di Teramo del 12.2.2019 n. 103, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 6/2020, con cui veniva dichiarata la illegittimità della proroga degli incarichi di coordinamento oltre il termine massimo di tre anni - ha proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento ivi indicati (cfr. doc. 3 fas. res.).
Con delibera n.0033 dell'11.1.2022 la ha proceduto al conferimento dei CP_1 nuovi incarichi di funzione ed ai sensi dell'articolo 22 del CCNL 21.5.2018 ha disposto la cessazione degli ex incarichi di coordinamento a far data dall'1.2.2022.
8 In conseguenza del citato provvedimento, con comunicazione del 13.1.2022 veniva comunicato alla ricorrente la cessazione, a decorrere dal 01 febbraio 2022, dell'incarico di funzione di coordinamento alla stessa assegnato (cfr. doc. n. 5 fas. ric.).
Con successiva nota di servizio (doc.6 fas. res.) la comunicava alla CP_1 ricorrente l'assegnazione al Centro di Costo (C.d.C.) 7301, con turni di servizio 08.00/14.00 –
14.30/17.30.
Con lettera del 21.1.2022 (cfr. doc. 7 fas. ric.) la ricorrente stigmatizzava il provvedimento di assegnazione presso Centro di Costo (C.d.C.) 7301, ritenendo che lo stesso configurasse una ipotesi di demansionamento, alla luce dei 20 anni di attività di coordinamento svolta (in questi termini anche la successiva comunicazione a mezzo legale del 4.2.2022).
Nello stesso tempo, e ciò appare di particolare rilievo, la ricorrente chiedeva di essere trasferita presso l'ADI di Nereto al DSB, senza ulteriore specificazione circa le mansioni da svolgere.
Cont
Con ordine di servizio del 19.3.2022, la di aderendo alla richiesta espressa CP_1
dalla stessa ricorrente, ne disponeva il trasferimento alla UOSD ADI presso il DSS di
CP_1
In altri termini, l' assegnava la ricorrente all'unità dalla stessa richiesta, Controparte_1
evidentemente intendendo la lavoratrice tale collocazione confacente alla propria professionalità ed al proprio inquadramento.
Sulle mansioni svolte dalla ricorrente presso UOSD ADI-DSS di non c'è alcuna CP_1
specifica deduzioni ed allegazione, ad ogni modo, come sopra esposto, si tratta di una collocazione che è stata la stessa dipendente a richiedere.
Successivamente, vista l'esistenza di alcuni contenziosi incardinati da lavoratori aventi una
Cont situazione simile alla ricorrente, la i con nota del 20 ottobre 2023, chiedeva alla CP_1
stessa se intendesse esplicitare la propria volontà di essere adibita o meno a funzioni
“perfettamente” corrispondenti alla qualifica posseduta.
La ricorrente, con comunicazione del 24.10.2023, pur ritenendo di essere stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle espletate sino al mese di gennaio 2022, rappresentava la volontà di rimanere collocata presso il servizio ADI e di continuare a svolgere le mansioni alla stessa affidate e fino a quel momento effettivamente espletate.
Ebbene, le doglianze sollevate dalla ricorrente in termini di asserito demansionamento si riferiscono all'arco temporale, 01.02.2022 al 20.10.2023, nel corso del quale, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, la stessa è stata assegnata a svolgere le mansioni
9 ritenute dequalificanti ed inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento posseduto.
E' bene sottolineare che il fondamento giuridico della domanda non si rinviene nella ritenuta illegittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma nella assegnazione di mansioni inferiori in comparazione con il livello di inquadramento assegnato. In altri termini, la ricorrente non rivendica il diritto ad ottenere l'incarico di coordinamento oggetto di revoca, ma assume di essere stata assegnata, a seguito della revoca stessa, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato. Detto ancora diversamente, il contestato demansionamento non viene evocato quale conseguenza della revoca delle funzioni di coordinamento (di per sé legittima e mai contestata), ma è fondato sull'assunto per cui dopo la revoca delle funzioni di coordinamento, la ricorrente avrebbe dovuto essere adibita allo svolgimento delle mansioni della sua qualifica di appartenenza, ovvero di Collaboratore
Professionale Senior DS3, mentre invece è stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori, ovvero quelle di infermiera di base.
La diversità dei due profili di valutazione, presumibilmente legata alla diversità del contenzioso nato dalla vicenda in esame, rende opportuna una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
Premessa di carattere normativo
4. Giova innanzitutto richiamare la normativa che regola la materia dello svolgimento di mansioni superiori nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A., ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, il cui art. 52, nella parte che qui interessa, così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) (…)”.
Tale dettato normativo va poi esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal
CCNL comparto sanità 1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie che, con riguardo alle mansioni superiori, all'art. 28 stabilisce: “1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art.
56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
“mansioni immediatamente superiori”: a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo
10 la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie
A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C (…)”.
Ebbene, l'allegato 1 al contratto collettivo del 1999 del comparto (come modificato dagli allegati al contratto integrativo del 20 settembre 2001 e del contratto collettivo del 19 aprile
2004), inquadra nell'ambito della categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, "... oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
Nell'ambito della categoria D, la posizione di livello economico DS è, invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono "... a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta".
La particolare ampiezza dei livelli di autonomia e responsabilità propri dei lavoratori appartenenti alla categoria DS emerge anche dalla descrizione del relativo profilo professionale di 'collaboratore professionale sanitario esperto', il quale "programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli".
Di contro, il profilo di 'collaboratore professionale sanitario' rientrante nella categoria D è definito come quello proprio del lavoratore che "svolge le attività attinenti alla sua
11 competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi".
È dunque corretto affermare - in sintonia con quanto ritenuto dalla Cassazione nell'ordinanza n. 4039 del 2021 - che il tratto che connota le mansioni proprie del livello DS risiede nell'ampiezza della discrezionalità, nella responsabilità per i risultati conseguiti, nella direzione e il controllo delle risorse umane e nei poteri di programmazione.
Passaggio da Categoria C a Categoria D.
Il CCNL 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario, nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrispondesse a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D.
L'art. 9 comma 2 del CCNL ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal settembre
2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di
"collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di "collaboratore professionale assistente sociale" (come avvenuto per il ricorrente).
Indennità di coordinamento.
La realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati, sia di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento.
Si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, del CCNL la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di "favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C.
12 L'art.10 citato prevede infatti una specifica indennità “per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed -ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito (v. tra le più recenti
Cass. n. 25408 del 2021 e Cass. n. 15477 del 2021) che la disciplina convenzionale dell'indennità di coordinamento non è unitaria, ma occorre distinguere tra:
A) una fase “di prima applicazione”, in relazione alla quale l'art. 10, comma 3, del CCNL del 20 settembre 2001, ha riconosciuto l'indennità di coordinamento al personale di categoria
D (o, in casi eccezionali anche al personale di categoria C: v. il comma 7) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale (cfr. la già menzionata
Cass. n. 10009 del 2010, seguita da Cass. n. 18679 del 2015 e Cass. n. 14507 del 2019). Per il medesimo personale, tra l'altro, l'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004 ha previsto il transito alla posizione DS;
B) una fase successiva alla prima applicazione, ovvero il sistema “a regime” per il restante personale, per il quale valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, del contratto integrativo nazionale del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (cfr.
Cass. n. 12339 del 2018).
In sostanza, la disciplina relativa alla prima applicazione ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino (come evidenziato da
Cass. n. 10009 del 2010).
a regime. CP_5
Nel sistema a regime, quindi, è previsto che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che essa "si compone di una parte fissa ed una variabile".
Dunque, l'incarico 'a regime' richiede sempre un atto formale di conferimento, ma può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa
13 definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (cfr. Cass. n. 1339 del 2018 e Cass. n. 187 del 2021).
L'indennità di coordinamento è attribuibile, cioè, solo a seguito di concertazione con le organizzazioni sindacali sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale. (Cassazione civile sez. lav., 27/12/2021 ud. 12/10/2021, dep. 27/12/2021
n.41575).
L'articolo 19 comma 1 lett. c) del CCNL del 19 aprile 2004 ha poi previsto quanto segue:
“Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.”
In altri termini, per il personale in categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 lo sviluppo professionale alla categoria DS sarebbe potuta avvenire solo all'esito di una selezione interna, con precedenza di passaggio.
L'art. 4 del CCNL del 10 aprile 2008 ha poi fissato ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, conformandosi all'articolata disciplina delle 'funzioni di coordinamento' introdotta dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006 ed al successivo accordo Stato-
Regioni: “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del
[...]
3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del Controparte_6 regolamento di cui al Decreto del del Controparte_7
22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
14
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma
1”.
Successivamente, con il CCNL 2016/2018 del 21.5.2018, sono stati istituiti nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:
- incarico di organizzazione;
- incarico professionale.
L'articolo 16 ha definito i criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione del personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior ed ai commi 2-3-4-5 ha previsto quanto segue:
“3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità acquisite.
5. Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità.”
Ai sensi dell'articolo 19 gli incarichi di funzione sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività. L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni.
Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede, ancora, che la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.
15 L'articolo 21 ha poi disciplinato l'indennità di coordinamento ad esaurimento prevedendo quanto segue:
“1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del
20.9.2001 II biennio economico (Coordinamento), dell'indennità di coordinamento – parte fissa – in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le ed Enti abbiano conferito analogo incarico di CP_1
coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al
31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell' art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale).
3. L'indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita dall'indennità di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.”
L'articolo 22 disciplinante la norma transitoria ha previsto, poi, che “gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione.”
Con l'entrata in vigore del capo II (incarichi funzionali), Titolo III del CCNL 2016/2018 hanno, dunque, cessato di avere efficacia gli articoli 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio economico, 5 CCNL integrativo del 20.9.2001, art.19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento” e per tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità, la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del suddetto capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nell'articolo 23.
16 In data 2.11.2022 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, con efficacia dal giorno successivo a quello di stipulazione (cfr. articolo 2 comma 2).
L'articolo 24 del Capo III ha previsto che il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.
Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
Il comma 3 dell'articolo 24 ha precisato che gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità ed al comma 4 ha previsto l'istituzione dei seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:
- per il personale del ruolo sanitario (per quanto interessa in questa sede): la gestione dei processi clinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri CP_1
ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 30, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
Ai sensi dell'articolo 28 comma 2 per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa (nel cui ambito è ricompresa la funzione di coordinamento), salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa),
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
17 - diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 (già richiesto sin dal
CCNL 2008).
Considerata la novità della previsione contrattuale circa la necessità del diploma di laurea ai fini del conferimento dell'incarico di funzione organizzativa (tra cui è ricompresa la funzione di coordinamento) l'articolo 35 ha introdotto la seguente norma transitoria:
“1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto ai sensi dell'Art. 28
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) comma 2, le Aziende ed Enti possono conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od
Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le
Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione di coordinamento resta fermo quanto disposto all'art. 28 comma 2 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa)” e quindi il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n.
43/2006.
Ai sensi dell'articolo 36, nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel CAPO
III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del
21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione del contratto collettivo o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7
(Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti
18 della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:
a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”;
b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”.
Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.
Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 “Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 36
(Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi), dall'1 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2 comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) cessano di avere efficacia:
- gli artt. da 14 a 22 del Titolo III - Capo II (Incarichi funzionali) del CCNL del 21 maggio
2018, fatto salvo il richiamo all'articolo 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2.018 nel presente
CAPO;
- l'art. 13 del CCNL 21.5.2018 ”Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”;
- l'art. 86, comma 5 del CCNL 21.5.2018.”
Così ricostruita l'evoluzione normativa della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva in relazione alla funzione di coordinamento, oggi confluita nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa, è bene rilevare che, in giurisprudenza, la Corte di
Cassazione ha avuto cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (cfr. Cass. n. 21258 del 2018
e Cass. n. 11162 del 2012); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (come previsto dall'art. 5 del c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c), del c.c.n.l. del 19 aprile 2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006.
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che tra il diritto all'indennità di coordinamento ed il diritto all'inquadramento in categoria DS sussiste una "differenza
"ontologica", ove si consideri che il riconoscimento dell'indennità prescinde dall'inquadramento in D o DS e quindi non ha quale antecedente logico giuridico l'uno o
19 l'altro inquadramento (cfr. Sentenza n. 5838 del 22/02/2022, Cassazione civile sez. lav.,
11/04/2024, n.9864).
Fattispecie concreta
5. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra esposto, la ricorrente non contesta la legittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma assume di essere stata assegnata, nel periodo dal 01.02.2022 al 20.10.2023, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato, ritenendo, in particolare che, dopo ben 20 anni di svolgimento di funzioni di coordinamento, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sia tornata a svolgere le mansioni di infermiera di base, con relativa dispersione del bagaglio professionale acquisito e con violazione della propria dignità personale. Ai fini della determinazione del quantum debeatur la ricorrente ha ritenuto di quantificare il danno professionale nella misura del 50% della retribuzione mensile lorda dalla stessa percepita, per tutto il periodo del demansionamento subito, pari all'importo complessivo di € 26.297,67. Cont Tale dequalificazione si è protratta, a dire della ricorrente, fino a quando la di CP_1
con nota del 20 ottobre 2023, in ragione dei contenziosi azionati da colleghi nella medesima situazione della formulava una proposta di assegnazione presso la Direzione delle Pt_1
Professioni Sanitarie. Proposta che, però, non venne accettata dalla ricorrente la quale ha preferito rimanere a svolgere le mansioni affidate presso l'ADI.
Ciò premesso, in punto di diritto, il CCNL del 7 aprile 1999 ha istituito i seguenti profili, inserendo, nell'ambito della categoria D, il livello DS (super):
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello DS:
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale esperto,
Inoltre, secondo la declaratoria contenuta nel CCNL, alla categoria D: “Appartengono (…)
i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
20 Alla stessa categoria, ma al livello economico D super (DS), appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Ora, dalla semplice lettura delle due declaratorie, emerge in modo evidente che, nell'ambito della categoria D livello S, rientrano senza dubbio mansioni “superiori” rispetto alla categoria D, come del resto espressamente previsto dall'art. 28 del CCNL 1998/2001, in quanto:
a) la autonomia e la responsabilità attengono anche ai risultati;
b) la discrezionalità operativa è ampia ed è estesa oltre alle strutture operative semplici;
c) le funzioni non sono solo di coordinamento, ma anche di direzione e, in più, vi sono delle mansioni aggiuntive rispetto alla categoria D, consistenti nella gestione e nel controllo di risorse umane, nel coordinamento di attività didattica e in iniziative di programmazione e proposta.
Non solo, all'interno delle due categorie, D e DS, vi sono profili professionali differenti.
Ed infatti, il CCNL 1998/2001 distingue espressamente i “PROFILI PROFESSIONALI
DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Ds)”, di cui fa parte il Collaboratore professionale sanitario esperto che, come già sopra evidenziato: “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Appare evidente, alla luce di tale declaratoria contrattuale, che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS è costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento.
21 Queste ultime, infatti, nel livello D risultano di impegno inferiore rispetto al livello DS, in quanto limitate, così come espressamente indicato nella declaratoria contrattuale menzionata, ad unità operative semplici, mentre nel livello economico DS risultano invece di contenuto più ampio e caratterizzate da assunzione di responsabilità in ordine all'attività di unità organizzative più estese rispetto a quelle semplici proprie del livello inferiore (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. lav., 27/12/2021, n.41573, ed indirettamente anche Cassazione civile sez. lav., 05/09/2023, n.25825).
Del resto, se le mansioni nell'ambito della categoria D e del livello DS non fossero differenti, la diversità di trattamento economico non avrebbe ragion d'essere.
Né, d'altra parte, conduce ad una diversa conclusione il CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, che ha fatto confluire nella nuova “Area dei professionisti della salute e dei funzionari” tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D - livello economico Ds, in quanto non sono state modificate le declaratorie contrattuali sopra esposte.
Di converso, come sopra ricordato, la revoca dell'incarico di coordinamento ex art. 10
CCNL è fattispecie diversa dal demansionamento, integrato per il fatto di essere, il dipendente, adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, che nel caso di specie sono quelle riferite alla categoria DS.
L'assegnazione di un incarico temporaneo di funzione organizzativa (funzione di coordinamento) non determina, infatti, una variazione del profilo professionale, ma soltanto un mutamento delle funzioni e delle mansioni attribuite al dipendente, implicanti l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico.
Ne consegue che il datore di lavoro pubblico ha la facoltà e non l'obbligo di rinnovare l'incarico, sicchè il mancato rinnovo non può dar luogo a demansionamento, fermo restando il diritto alla corresponsione della parte fissa dell'indennità di coordinamento nelle ipotesi tassativamente previste (come nel caso di specie).
Il diverso obbligo che, invece, l' è tenuta a rispettare è quello di Controparte_1 ricollocare i dipendenti “ex coordinatori” in mansioni confacenti al livello di inquadramento formalmente assegnato che, come sopra riferito, è cosa ben diversa dall'incarico di coordinamento.
E' rispetto alla categoria di appartenenza (nel caso di specie categoria DS) che va effettuato un giudizio di possibile demansionamento e non rispetto all'incarico di coordinamento, essendo alla stessa aggiuntivo e distinto.
Ed è ciò che richiede la parte ricorrente che, appunto, non contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento.
22 5.1. Ed allora, accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, è necessario distinguere nel caso di specie due diversi periodi temporali.
Nell'arco temporale che si estende dall'1.2.2022 al 20.3.2022 la ricorrente è stata assegnata al Centro di Costo (C.d.C.) 7301, per tornare quindi a svolgere le semplici mansioni di base di infermiera che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro, con turni di servizio 08.00/14.00
– 14.30/17.30.
Di converso, nell'arco temporale che si estende dal 21.3.2022 in poi la ricorrente è stata assegnata, su sua esplicita richiesta, alla UOSD ADI presso il DSS di CP_1
Ebbene, se per il primo periodo, dal 1.2.2022 al 20.3.2022, è possibile ritenere dimostrato che le mansioni affidate, di infermiera di base, non fossero confacenti rispetto al livello di inquadramento, lo stesso non può dirsi per il secondo periodo, dal 21.3.2022 in poi, rispetto al quale non è stato neppure dedotto, allegato o comprovato la natura delle mansioni svolte, così omettendo di fornire elementi a supporto dell'asserito demansionamento.
Ed infatti, l'assegnazione presso la UOSD ADI-DSS di è il frutto della stessa CP_1
richiesta di parte ricorrente che, quindi, evidentemente, ne ha valutato la compatibilità rispetto al proprio livello di inquadramento, ma soprattutto ha ritenuto, proponendo essa stessa tale assegnazione, che lo svolgimento delle mansioni ivi previste non determinasse alcun danno alla propria professionalità.
Cont Ciò è tanto vero che, a seguito della richiesta della di del 20.10.2023 di nuova CP_1
collocazione, la ricorrente, con comunicazione del 24.10.2023, pur ritenendo di essere stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle assegnate fino a gennaio 2022, ha dichiarato espressamente di voler continuare a svolgere le mansioni effettivamente espletate presso la
UOSD ADI-DSS di CP_1
Tale comunicazione appare estremamente sintomatica, in quanto, da un lato vale a confutare la natura dequalificate delle mansioni svolte presso la UOSD ADI-DSS di CP_1 mentre dall'altro lato, esclude con netta evidenza che la ricorrente abbia subito una quale forma di danno alla professionalità o alla propria immagine, tanto da voler rimanere a lavorare presso tale unità.
In altri termini, nel caso concreto manca la prova, a carico della parte attrice, della natura dequalificante delle mansioni svolte dalla ricorrente a seguito dell'assegnazione presso la
UOSD ADI-DSS di non essendo state le mansioni neppure enucleate sotto il profilo CP_1
sostanziale e contenutistico, riscontrandosi una carenza deduttiva, prima ancora che probatoria.
23 La parte ricorrente, infatti, non ha chiarito in cosa siano consistite le mansioni svolte presso tale unità, e ciò rende impossibile una valutazione di comparazione sussuntiva rispetto alle declaratorie professionali. Peraltro, la circostanza che sia stata proprio la ricorrente a proporre il trasferimento presso l'ADI ed a voler continuare a svolgere tali mansioni, nonostante la Cont diversa proposta della del 20.10.2023, rappresenta un ulteriore elemento ostativo all'asserito demansionamento, oltre che la prova della insussistenza di qualsiasi forma di danno subito.
Cont Né la prova dell'asserito demansionamento può essere ricavata dalla proposta della di del 20.10.2023, in quanto la stessa è stata formulata allo scopo di porre fine (e dunque CP_1
prevenire) al contenzioso che si era diffuso tra il personale a cui erano state revocate le funzioni di coordinamento, ma che evidentemente non riguardava posizioni del tutto identiche o univoche tra loro.
Oltre a difettare la prova del demansionamento, quantomeno per l'arco temporale che si estende dal 21.3.2022 in poi, nel caso di specie manca del tutto la prova dell'asserito danno subito.
Al fine di comprendere a pieno il livello di dequalificazione dedotto si ritiene, in primo luogo, che la ricorrente avrebbe quantomeno dovuto meglio allegare e provare la natura delle mansioni svolte nel periodo in contestazione, e compararle con quelle che, invece, ha previamente assunto, e ciò sia al fine di meglio comprendere il livello di dequalificazione subito, ma soprattutto al fine di comprendere quale tipo di bagaglio professionale sia stato disperso e quale tipologia di danno professionale sia stato asseritamente subito.
L'assunto da cui muove la ricorrente si fonda, invece, su una verità assiomatica priva, però, di supporto deduttivo, prima ancora che probatorio, non potendosi, certo, ritenere provato, ex sé, un danno professionale per il solo fatto che la dipendente sia stata assegnata a mansioni ritenute inferiori, soprattutto nel caso di specie, nel quale il ritenuto demansionamento si è protratto per un arco temporale estremamente ristretto (o comunque non estremamente ampio)
e si è interrotto in conseguenza della condotta propositiva della che ha CP_1
assecondato la stessa richiesta di trasferimento della ricorrente.
In altri termini, il fatto che il trasferimento presso la UOSD ADI-DSS di sia stata CP_1
la conseguenza della richiesta esplicita della ricorrente e che, nonostante la nuova proposta del 20.10.2023, la dipendente abbia ritenuto di voler continuare a lavorare presso la suddetta unità e di continuare a svolgere le mansioni ivi espletate, dimostra inequivocabilmente che la
24 stessa non abbia subito alcun danno alla professionalità, né di natura biologica né di natura esistenziale, in quanto, diversamente, l'avrebbe accettata.
E' stato anche di recedente ribadito in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio
(di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass., Sez. L, n.
21527 del 31 luglio 2024, Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27867).
Requisito ineludibile per accedere alla tutela risarcitoria da dequalificazione professionale
è, dunque, la specifica allegazione e la relativa prova, anche a mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c., delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi della sfera del lavoratore demansionato, non potendo le stesse ritenersi in re ipsa, quale danno-evento identificantesi con il demansionamento stesso.
In una fattispecie in cui il lavoratore lamentava il demansionamento subito in quanto, pur avendo acquisito una professionalità da tecnico, era stato destinato dal datore di lavoro a svolgere mansioni di carattere amministrativo, la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. n.
10405/2020), confermando in parte qua la sentenza impugnata, ha dato continuità al proprio precedente orientamento in merito all'onere a carico del lavoratore di provare, fornendo adeguati elementi delibatori a sostegno, i danni conseguenti alla dequalificazione professionale.
Si é persuasivamente osservato che, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore dal demansionamento e dalla dequalificazione professionale subiti, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr. anche, ex multis, Cass. civ. n. 5237/2011).
25 Il momento della violazione degli obblighi contrattuali va, infatti, distinto da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo solo eventuale, per l'ovvia considerazione che il danno non é sempre conseguenza della violazione di un dovere.
Ne discende che, in forza dei principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 e c.c., é sempre necessario individuare un effetto della violazione dell'obbligo contrattuale incidente su un determinato bene della vita affinché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla sua liquidazione, eventualmente anche in via equitativa.
La domanda di risarcimento deve, quindi, essere sorretta da allegazioni che non possono limitarsi alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio (cfr. anche Cass. civ. nn. 691/2012 e 5590/2016).
Nei medesimi termini appena esposti si era pronunciata anche Cass. civ. sez. lav. n.
29047/2017, la quale, in una vicenda in cui il lavoratore chiedeva il risarcimento dei danni da demansionamento, ha censurato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto operante un collegamento in via automatica tra pregiudizio risarcibile e fatti di dequalificazione, ritenendo erroneamente che "il danno subito dal ricorrente altro non é che
l'innegabile pregiudizio attinente alla vita professionale e come tale da risarcire risolvendosi nella compromissione della professionalità del lavoratore e delle aspettative di sviluppo di quest'ultima" e che "che la privazione di talune funzioni si rifletta sulla capacità e sull'esperienza professionale collegata alle più qualificate funzioni che, se non più esercitate, va a detrimento del patrimonio professionale del lavoratore, del suo curriculum professionale
e degli sviluppi futuri di carriera".
In tale fattispecie, dunque, é stato censurato dal giudice di legittimità l'error iuris commesso dal giudice di seconda istanza, consistito nell'avere ritenuto sussistente in re ipsa il danno alla professionalità del lavoratore demansionato.
Nella controversia di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 marzo 2024
n.6275, il giudice di legittimità, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni di produzione (da
26 comparare a quelle precedentemente ricoperte), la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo il corso di formazione ricevuto, i solleciti rivolti ai superiori per lo spostamento a mansioni più consone, tutte caratteristiche specifiche dell'attività svolta dalla lavoratrice allegate nel ricorso introduttivo del giudizio e suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita, sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale.
Nel caso oggetto del presente giudizio la ricorrente, invece, sull'implicito presupposto che il danno alla professionalità fosse intrinsecamente connaturato all'affidamento di mansioni infermieristiche di base, in luogo di quelle proprie della figura dell'infermiere senior acquisite, ha omesso di allegare e di descrivere (prima ancora che di provare) le specifiche ricadute pregiudizievoli che tale mutamento di mansioni avesse determinato sul proprio bagaglio professionale, oltre ad omettere di allegare e dedurre la natura di tali pregiudizi ed i concreti profili in cui si sarebbe oggettivato il depauperamento del proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze lavorative, sia in termini di danno emergente, che di lucro cessante, ad esempio come perdita di chance di crescita professionale.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver subito un danno professionale di natura non patrimoniale, in ragione della professionalità svuotata, della durata del depauperamento (21 mesi, in verità interrotto ben prima, a seguito del trasferimento disposto sin dal 21.3.2022 su richiesta della ricorrente), della diversa collocazione lavorativa drasticamente peggiorativa rispetto alla qualifica posseduta, sottolineando, altresì, l'umiliazione sofferta per essere tornata a svolgere, dopo anni di coordinamento, le semplici mansioni di infermiera. Tali allegazioni, però, si ritengono estremamente generiche, indeterminate ed apodittiche sotto il profilo deduttivo, oltre che essere prive di supporto probatorio, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria diversa dalla produzione documentale. La prova del danno subito, peraltro, risulta smentita dalla stessa condotta della ricorrente che, nonostante la proposta migliorativa di ottobre 2023, ha scelto di rimanere a svolgere le mansioni affidate presso UOSD ADI del distretto sanitario di CP_1
La ricorrente sostiene, inoltre, di aver più volte lamentato il demansionamento, chiedendo
Cont e sollecitando la di essere riassegnata allo svolgimento delle sue funzioni e mansioni, aggiungendo che quest'ultima ha sempre respinto le sue istanze e che le ha accolte soltanto dopo che è risultata soccombente nei procedimenti giudiziari promossi da altri colleghi infermieri.
27 Tale deduzione non si ritiene corretta, in quanto smentita dalla stessa documentazione in atti.
Ed infatti, a seguito della missiva della parte ricorrente del 21.1.2022, in cui la stessa contestava l'asserito demansionamento subito a seguito della revoca dell'incarico di Cont coordinamento, la di aderendo alla richiesta proprio della di essere CP_1 Pt_1 trasferita presso l'ADI di Nereto, contenuta nella medesima comunicazione del 21.1.2022, ne ha disposto il trasferimento in UOSD ADI presso il DSS di dalla stessa CP_1 espressamente accettato, tanto da aver poi rifiutato l'ulteriore ricollocazione migliorativa proposta dalla nell'ottobre 2023. CP_1
Non corrisponde, dunque, al vero che la abbia respinto le istanze e CP_1
sollecitazioni della ricorrente;
al contrario, a seguito di richiesta della dipendente del
21.2.2022, l'azienda sanitaria ha prontamente aderito alla proposta di trasferimento formulata.
A fronte di tale sviluppo fattuale non può in alcun modo ritenersi provato che la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale, certamente escluso nel periodo dal 21.3.2022 in poi, in quanto è stata la stessa ricorrente a decidere e scegliere di rimanere a svolgere le mansioni alla medesima affidate nell'ambito della UOSD ADI presso il DSS di e ciò CP_1
evidentemente perché ritenute congrue o comunque perché ritenute non lesive del proprio bagaglio professionale.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda non merita accoglimento, sia in ragione dell'omessa dimostrazione della natura dequalificante delle mansioni assegnate alla ricorrente dal 21.3.2022 in poi, e sia in ragione della omessa allegazione, ed a maggior ragione della omessa dimostrazione, dell'asserito danno non patrimoniale subito, peraltro escluso e confutato dalla stessa scelta di parte ricorrente di continuare a svolgere le mansioni affidate nell'ambito della UOSD ADI presso il DSS di CP_1
In definitiva sintesi, la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di accertamento del demansionamento richiesto, valga rilevare che l'azione di accertamento è stata formulata in funzione della domanda risarcitoria, sicchè le due domande sono tra loro connesse e collegate, non sussistendo alcun interesse giuridicamente apprezzabile della ricorrente all'emissione di una statuizione di mero accertamento.
28 Ad ogni modo, alla luce di quanto sopra premesso, non si ritiene neppure provato l'asserito demansionamento, quantomeno per il periodo dal 21.3.2022 in poi, sicchè anche la domanda di accertamento dovrebbe essere rigettata sul punto.
6. Nonostante la soccombenza di parte ricorrente, non solo in punto di omessa allegazione e prova del danno-conseguenza, si ritiene che sussistano le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del contenzioso che si è diffuso a seguito della revoca degli incarichi di coordinamento, in alcuni casi risolto positivamente a favore della parte attrice, che probabilmente ha indotto la ricorrente a proporre il presente giudizio, assumendone la fondatezza in ragione dei precedenti favorevoli ottenuti (su pretese, però, differenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1128/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
29