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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4391/2022 R.G., promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente P.IVA_1 pro tempore e legale rappresentante, elett. dom. in via Vagliasindi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Francesca Fichera sito in Catania, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. MARCHESE GAETANA ANGELA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, n. 45;
APPELLATI CONTUMACI
(C.F. ), nata a Controparte_4 C.F._1
Melito di Porto Salvo il 08/01/1977, elett. dom. in Acireale, via Veneto n. 42, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Franchina e
Giuseppe D'Agostino;
APPELLATA
Con provvedimento del 25.03.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 29-30.03.2022 ed il 06.04.2022, l' proponeva CP_1 appello avverso la sentenza n. 96/2022, proc. n. 810/2021 R.G., depositata in data
28.02.2022, del Giudice di Pace di Acireale.
L'appellante deduceva che, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale, gli odierni convenuti, al fine di ottenere il recupero delle somme relative alle prestazioni erogate all'assicurato a causa del sinistro occorso il 25.07.2012, per responsabilità di Persona_1
con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento Controparte_4 della somma di € 1.312,70, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze professionali del giudizio. All'udienza di prima comparizione si costituivano e . Con sentenza n. 96/2022, Controparte_2 Controparte_4 il Giudice di Pace di Acireale rigettava la domanda avanzata dall' , condannandola CP_1 al pagamento degli onorari di giudizio in favore di e Controparte_4
nella misura di € 1.205,00 cadauno, oltre accessori di legge. Controparte_2
L'odierno appellante lamentava l'erroneità della suddetta sentenza, impugnando la statuizione secondo cui “Considerata la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti, attribuita nella misura del 50%, e ritenuto che la società di assicurazioni ha già risarcito la somma richiesta nella misura del 50%, nient'altro è dovuto. Le spese seguono la soccombenza e liquidate applicando il D.M. 55/14 e successive modifiche, valore medio”, nonché la statuizione secondo cui “Rigetta la domanda avanzata dall' che viene condannata al pagamento degli onorari di giudizio nei confronti di CP_1
e società di assicurazioni in persona del suo Controparte_4 CP_2 legale rappresentante pro-tempore, nella misura di € 1.205,00 cadauno, oltre accessori di legge.”
L'odierno appellante asseriva la fondatezza della pretesa azionata con l'atto di citazione, sostenendo che il credito dell' non dovesse essere ridotto in relazione al concorso CP_1 di colpa riconosciuto in sentenza, ma che, al contrario, avesse diritto alla ripetizione, da pag. 2/8 parte del terzo, autore del danno, dell'intera indennità erogata a favore del suo assicurato.
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava di:
“riformare la sentenza n. 96/2022; Ritenere e dichiarare legittima la pretesa vantata dall' e per l'effetto condannare i convenuti, in solido, al pagamento di € CP_1
1.312,70, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, spese e competenze;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva domandando “- sotto il profilo Controparte_4 squisitamente procedurale, dichiarare improponibile, improcedibile ed inammissibile la domanda proposta dall' con il quale non si accetta il formale contraddittorio CP_1 perché carente della legittimazione attiva con la conseguente carenza della legittimazione passiva dell'odierna convenuta;
- nel merito, rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto, con la contestuale CP_1 condanna della stessa alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da qualificarsi come condanna;
nella forma aggravata perché trattasi di lite temeraria e, comunque, in quell'altra misura che il Giudice, in via equitativa, riterrà di giustizia.
Con salvezza di ogni altro diritto”.
e in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro Controparte_3 Controparte_2 tempore, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano e rimanevano contumaci.
La causa, istruita documentalmente, a seguito di rimessione sul ruolo, con ordinanza del
30.04.2024, per mancanza dei documenti allegati al fascicolo di parte di primo grado, con provvedimento del 25.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'odierna appellata, stante che, in punto di diritto, l'art. 1916 c.c. dispone che “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” ed estende espressamente la portata applicativa della disposizione “alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”. pag. 3/8 Ed invero, in attuazione della summenzionata norma, l'art. 14 della L. n. 222/1984, come modificato dalla L. n. 183/2010, riconosce all' il diritto di surroga, CP_1 prevedendo che “l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione”.
Ricorrendo un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c., a fronte del fenomeno successorio che determina la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, l' diviene quindi titolare del medesimo diritto di credito vantato dal CP_1 danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro. Infatti, la surrogazione dell'assicuratore sociale configura una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge (Cass. Civ.,
n.11249/2025).
Secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte di legittimità, l'entità di tale diritto deve essere contenuta entro il duplice limite costituito, per un verso, dall'ammontare del danno subito dal danneggiato e, su altro fronte, dagli importi che l'Istituto eroga effettivamente, non potendosi estendere a somme ulteriori. A sostegno, precisa la Corte che “il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito” (Cass. sentenza del 23 giugno
2021, n. 17966).
Non resta che richiamare il principio per cui “l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, (già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato)”, per cui “le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato. Diversamente argomentando, la norma consentirebbe pag. 4/8 un arricchimento senza causa da parte di , quale ente erogante.” (Cass. Sez. 3, CP_1
Sentenza n. 9002 del 21/03/2022).
Pertanto, il Giudice di Pace, nel considerare la necessità di operare la decurtazione del
50% in proporzione alla misura della colpa accertata in capo al proprio assistito, ha commesso un errore a scapito del diritto di surroga spettante all' Controparte_5
odierno appellante, stante la natura previdenziale e non risarcitoria
[...] dell'indennizzo versato alla vittima del sinistro.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 giugno 2021, n. 17966, ha ribadito che “l'istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione”.
Secondo tale precedente, ribadito, altresì, dalla Cassazione civile con pronuncia del
25.01.2018, n. 1834 e del 21.03.2022, n. 9002, vige il seguente principio di diritto:“Il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile
è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro. Ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione, la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione;
e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato. Il risarcimento, infatti, non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito.”.
pag. 5/8 In tal guisa la Corte di cassazione si è posta in consapevole discontinuità rispetto a Cass.
28 marzo 2003, n. 4688, secondo cui il diritto dell' di surrogazione, ex art. 1916 CP_1
c.c., nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l' abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto CP_1 all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma della L. n. 222 del 1984, art. 14, comma 2, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso . CP_1
Come rilevato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 12564, 12565, 12566,
12567/2018, relative alla portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno, “il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito”. E tale criterio deve operare anche con riferimento alle altre parti del meccanismo della surroga. Tale istituto, infatti, consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce.
Diversamente argomentando, la norma consentirebbe un arricchimento senza causa da parte di quale ente erogante (cfr. Cassazione civile sez. III, n. 9002/2022). CP_1
Nella specie, dovendosi considerare l'invalidità temporanea quantificata dall' in CP_1 favore del medesimo pari a 65 giorni, coperta dal giudicato, essendo, altresì, non contestato e pacifico, né diversamente provato in fatto, il concorso di colpa del danneggiato, il danno biologico temporaneo va complessivamente liquidato in euro
3.590,60 (D.M. 16/07/2024), che, decurtato della metà, è pari ad euro 1.795,30. Sicchè, tenuto conto che già ha versato la somma di euro 1.036,00, l' ha Controparte_2 CP_1 diritto di regresso per la minor somma di euro 759,30 (1.795,30 – 1.036,00). Ne deriva che il Giudice di Pace è incorso nell'errore di riconoscere il diritto di surroga vantato dall'ente previdenziale per una somma inferiore a quella effettivamente dovuta al danneggiato, in quanto decurtata della riconosciuta percentuale di concorso di colpa.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stato emesso il decreto ministeriale, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di pag. 6/8 danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 25.07.2012, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione, che è pari ad euro 618,83. Inoltre, sul detto importo, una volta devalutato per come appena esposto, sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio
1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219
c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono per quelle relative alla invalidità temporanea dal giorno successivo alla loro decorrenza, che sono pari alla complessiva somma di euro 247,43.
Sicché l'odierno appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata nel senso che gli odierni appellati vanno condannati, in solido, al pagamento della complessiva somma di € 866,26 (618,83 + 247,43), oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Gli odierni appellati devono essere altresì condannati, in solido, al parziale pagamento delle spese sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, nella misura di due terzi, che vanno liquidate in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal primo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori medi, nella misura di € 230,66 per compensi, oltre euro 98,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 7/8 Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la parziale soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata nella misura di due terzi, tenendo conto di quanto previsto dal primo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 308,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 177,87, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di CP_3
e in parziale accoglimento dell'appello avanzato, ed in riforma
[...] Controparte_2 della sentenza impugnata n. 96/2022, proc. n. 810/2021 R.G., depositata in data
28.02.2022, del Giudice di Pace di Acireale:
-condanna le parti appellate, in solido fra loro, al pagamento in favore dell' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di surrogazione, della somma di
€ 866,26, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
-condanna le parti appellate, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio, che si liquidano in € 230,66 per compensi, oltre euro 98,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-condanna le parti appellate, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali relative a questo grado di giudizio, che si liquidano in € 308,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 177,87, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 22.07.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli. pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4391/2022 R.G., promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente P.IVA_1 pro tempore e legale rappresentante, elett. dom. in via Vagliasindi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Francesca Fichera sito in Catania, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. MARCHESE GAETANA ANGELA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, n. 45;
APPELLATI CONTUMACI
(C.F. ), nata a Controparte_4 C.F._1
Melito di Porto Salvo il 08/01/1977, elett. dom. in Acireale, via Veneto n. 42, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Franchina e
Giuseppe D'Agostino;
APPELLATA
Con provvedimento del 25.03.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 29-30.03.2022 ed il 06.04.2022, l' proponeva CP_1 appello avverso la sentenza n. 96/2022, proc. n. 810/2021 R.G., depositata in data
28.02.2022, del Giudice di Pace di Acireale.
L'appellante deduceva che, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale, gli odierni convenuti, al fine di ottenere il recupero delle somme relative alle prestazioni erogate all'assicurato a causa del sinistro occorso il 25.07.2012, per responsabilità di Persona_1
con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento Controparte_4 della somma di € 1.312,70, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze professionali del giudizio. All'udienza di prima comparizione si costituivano e . Con sentenza n. 96/2022, Controparte_2 Controparte_4 il Giudice di Pace di Acireale rigettava la domanda avanzata dall' , condannandola CP_1 al pagamento degli onorari di giudizio in favore di e Controparte_4
nella misura di € 1.205,00 cadauno, oltre accessori di legge. Controparte_2
L'odierno appellante lamentava l'erroneità della suddetta sentenza, impugnando la statuizione secondo cui “Considerata la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti, attribuita nella misura del 50%, e ritenuto che la società di assicurazioni ha già risarcito la somma richiesta nella misura del 50%, nient'altro è dovuto. Le spese seguono la soccombenza e liquidate applicando il D.M. 55/14 e successive modifiche, valore medio”, nonché la statuizione secondo cui “Rigetta la domanda avanzata dall' che viene condannata al pagamento degli onorari di giudizio nei confronti di CP_1
e società di assicurazioni in persona del suo Controparte_4 CP_2 legale rappresentante pro-tempore, nella misura di € 1.205,00 cadauno, oltre accessori di legge.”
L'odierno appellante asseriva la fondatezza della pretesa azionata con l'atto di citazione, sostenendo che il credito dell' non dovesse essere ridotto in relazione al concorso CP_1 di colpa riconosciuto in sentenza, ma che, al contrario, avesse diritto alla ripetizione, da pag. 2/8 parte del terzo, autore del danno, dell'intera indennità erogata a favore del suo assicurato.
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava di:
“riformare la sentenza n. 96/2022; Ritenere e dichiarare legittima la pretesa vantata dall' e per l'effetto condannare i convenuti, in solido, al pagamento di € CP_1
1.312,70, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, spese e competenze;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva domandando “- sotto il profilo Controparte_4 squisitamente procedurale, dichiarare improponibile, improcedibile ed inammissibile la domanda proposta dall' con il quale non si accetta il formale contraddittorio CP_1 perché carente della legittimazione attiva con la conseguente carenza della legittimazione passiva dell'odierna convenuta;
- nel merito, rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto, con la contestuale CP_1 condanna della stessa alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da qualificarsi come condanna;
nella forma aggravata perché trattasi di lite temeraria e, comunque, in quell'altra misura che il Giudice, in via equitativa, riterrà di giustizia.
Con salvezza di ogni altro diritto”.
e in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro Controparte_3 Controparte_2 tempore, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano e rimanevano contumaci.
La causa, istruita documentalmente, a seguito di rimessione sul ruolo, con ordinanza del
30.04.2024, per mancanza dei documenti allegati al fascicolo di parte di primo grado, con provvedimento del 25.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'odierna appellata, stante che, in punto di diritto, l'art. 1916 c.c. dispone che “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” ed estende espressamente la portata applicativa della disposizione “alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”. pag. 3/8 Ed invero, in attuazione della summenzionata norma, l'art. 14 della L. n. 222/1984, come modificato dalla L. n. 183/2010, riconosce all' il diritto di surroga, CP_1 prevedendo che “l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione”.
Ricorrendo un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c., a fronte del fenomeno successorio che determina la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, l' diviene quindi titolare del medesimo diritto di credito vantato dal CP_1 danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro. Infatti, la surrogazione dell'assicuratore sociale configura una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge (Cass. Civ.,
n.11249/2025).
Secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte di legittimità, l'entità di tale diritto deve essere contenuta entro il duplice limite costituito, per un verso, dall'ammontare del danno subito dal danneggiato e, su altro fronte, dagli importi che l'Istituto eroga effettivamente, non potendosi estendere a somme ulteriori. A sostegno, precisa la Corte che “il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito” (Cass. sentenza del 23 giugno
2021, n. 17966).
Non resta che richiamare il principio per cui “l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, (già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato)”, per cui “le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato. Diversamente argomentando, la norma consentirebbe pag. 4/8 un arricchimento senza causa da parte di , quale ente erogante.” (Cass. Sez. 3, CP_1
Sentenza n. 9002 del 21/03/2022).
Pertanto, il Giudice di Pace, nel considerare la necessità di operare la decurtazione del
50% in proporzione alla misura della colpa accertata in capo al proprio assistito, ha commesso un errore a scapito del diritto di surroga spettante all' Controparte_5
odierno appellante, stante la natura previdenziale e non risarcitoria
[...] dell'indennizzo versato alla vittima del sinistro.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 giugno 2021, n. 17966, ha ribadito che “l'istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione”.
Secondo tale precedente, ribadito, altresì, dalla Cassazione civile con pronuncia del
25.01.2018, n. 1834 e del 21.03.2022, n. 9002, vige il seguente principio di diritto:“Il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile
è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro. Ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione, la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione;
e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato. Il risarcimento, infatti, non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito.”.
pag. 5/8 In tal guisa la Corte di cassazione si è posta in consapevole discontinuità rispetto a Cass.
28 marzo 2003, n. 4688, secondo cui il diritto dell' di surrogazione, ex art. 1916 CP_1
c.c., nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l' abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto CP_1 all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma della L. n. 222 del 1984, art. 14, comma 2, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso . CP_1
Come rilevato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 12564, 12565, 12566,
12567/2018, relative alla portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno, “il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito”. E tale criterio deve operare anche con riferimento alle altre parti del meccanismo della surroga. Tale istituto, infatti, consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce.
Diversamente argomentando, la norma consentirebbe un arricchimento senza causa da parte di quale ente erogante (cfr. Cassazione civile sez. III, n. 9002/2022). CP_1
Nella specie, dovendosi considerare l'invalidità temporanea quantificata dall' in CP_1 favore del medesimo pari a 65 giorni, coperta dal giudicato, essendo, altresì, non contestato e pacifico, né diversamente provato in fatto, il concorso di colpa del danneggiato, il danno biologico temporaneo va complessivamente liquidato in euro
3.590,60 (D.M. 16/07/2024), che, decurtato della metà, è pari ad euro 1.795,30. Sicchè, tenuto conto che già ha versato la somma di euro 1.036,00, l' ha Controparte_2 CP_1 diritto di regresso per la minor somma di euro 759,30 (1.795,30 – 1.036,00). Ne deriva che il Giudice di Pace è incorso nell'errore di riconoscere il diritto di surroga vantato dall'ente previdenziale per una somma inferiore a quella effettivamente dovuta al danneggiato, in quanto decurtata della riconosciuta percentuale di concorso di colpa.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stato emesso il decreto ministeriale, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di pag. 6/8 danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 25.07.2012, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione, che è pari ad euro 618,83. Inoltre, sul detto importo, una volta devalutato per come appena esposto, sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio
1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219
c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono per quelle relative alla invalidità temporanea dal giorno successivo alla loro decorrenza, che sono pari alla complessiva somma di euro 247,43.
Sicché l'odierno appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata nel senso che gli odierni appellati vanno condannati, in solido, al pagamento della complessiva somma di € 866,26 (618,83 + 247,43), oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Gli odierni appellati devono essere altresì condannati, in solido, al parziale pagamento delle spese sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, nella misura di due terzi, che vanno liquidate in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal primo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori medi, nella misura di € 230,66 per compensi, oltre euro 98,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 7/8 Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la parziale soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata nella misura di due terzi, tenendo conto di quanto previsto dal primo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 308,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 177,87, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di CP_3
e in parziale accoglimento dell'appello avanzato, ed in riforma
[...] Controparte_2 della sentenza impugnata n. 96/2022, proc. n. 810/2021 R.G., depositata in data
28.02.2022, del Giudice di Pace di Acireale:
-condanna le parti appellate, in solido fra loro, al pagamento in favore dell' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di surrogazione, della somma di
€ 866,26, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
-condanna le parti appellate, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio, che si liquidano in € 230,66 per compensi, oltre euro 98,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-condanna le parti appellate, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali relative a questo grado di giudizio, che si liquidano in € 308,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 177,87, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 22.07.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli. pag. 8/8