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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 04/06/2025, da:
(C.F. , con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
BELOTTI DIEGO, giusta procura agli atti;
e
(C.F. ), con il proc. dom. avv. RIVA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA del Foro di Lecco, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta a modificare le condizioni inerenti all'assegnazione della casa familiare e al mantenimento delle
1 figlie minori nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], posto che gli accordi raggiunti
[...]
dalla coppia genitoriale - a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale di questo Tribunale n. 1304/2022 - non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni enunciate in ricorso.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dai genitori appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale reso da questo Tribunale n. 1304/2022, confermato dalla Corte di Appello, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 04/06/2025, da:
(C.F. , con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
BELOTTI DIEGO, giusta procura agli atti;
e
(C.F. ), con il proc. dom. avv. RIVA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA del Foro di Lecco, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta a modificare le condizioni inerenti all'assegnazione della casa familiare e al mantenimento delle
1 figlie minori nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], posto che gli accordi raggiunti
[...]
dalla coppia genitoriale - a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale di questo Tribunale n. 1304/2022 - non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni enunciate in ricorso.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dai genitori appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale reso da questo Tribunale n. 1304/2022, confermato dalla Corte di Appello, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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