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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n° 2115/2023 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto adozione di maggiorenni, promosso da:
(.f.: ) e ( c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con domicilio eletto in Napoli, via Dei Missionari n.11, C.F._2 presso l'avv. Violetta Lamberti ( – C.F._3
, che li rappresenta e difende, Email_1 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Biagio Graniero Esposito
( ) C.F._4 Email_3
con l'intervento di avv. Francesco Petrella, n.q. di curatore speciale di
[...]
Persona_1
con l'intervento del P.M. in sede,
FATTO E DIRITTO
e , con ricorso depositato il 26.6.2023, hanno Parte_1 Parte_2 domandato a questo Tribunale di poter adottare nata ad [...] Persona_2
l'11.1.1994. I ricorrenti sono coniugati ed hanno un altro figlio, , affetto da Persona_1 disabilità intellettiva profonda, epilessia farmacoresistente, cecità totale con PSHI
– bulbare e ipoacusia ed altre patologie gravi, in ragione delle quali è stata nominata amministratrice di sostegno la madre . Persona_3
Gli stessi hanno dichiarato che fin dalla nascita la signora è Persona_2 vissuta con loro, cui è stata affidata dalla madre naturale, che sono alla stessa legati da un rapporto genitoriale e che è perfettamente integrata nella Per_2 famiglia e nutre un profondo rapporto per il fratello . Persona_1
comparendo innanzi al Tribunale all'udienza del 27.6.2024, ha Parte_3 dichiarato “io confermo l'intenzione di voler essere adottata. Io vivo da sempre con la signora ed il signor . Io li considero i miei genitori li chiamo Parte_2 Parte_1 mamma e papà e è un fratello per me siamo cresciuti insieme. Io non ho Per_1 notizia dei miei genitori biologici”.
I genitori biologici dell'adottanda pur regolarmente citati non sono comparsi.
Il Pm in data 8.7.24 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 25.7.2024 il Tribunale, rilevato il conflitto di interessi tra la madre adottante ed il figlio naturale , sottoposto ad Persona_1 amministrazione di sostegno, è stato nominato curatore speciale l'avv. Francesco
Petrella al fine di indicare eventuali motivi ostativi all'adozione.
Con comparsa del 10.10.2024 si è costituito il curatore speciale il quale non ha rilevato motivi ostativi all'adozione.
All'udienza del 29.10.2024 l'avv. Petrella ha precisato che mero errore materiale nella comparsa di costituzione era stato chiesto il rigetto della domanda, precisando come non vi fossero motivi ostativi all'adozione e chiedendo procedersi all'adozione di da parte di e Persona_2 Parte_1 Parte_2
[...]
All'esito la causa veniva riservata in decisione.
***
Rileva il tribunale che dall'audizione dei diretti interessati è emerso come fra l'odierna istante e gli adottandi sussista, di fatto, un rapporto affettivo del tutto equiparabile a quello genitoriale, alimentato da una convivenza che si protrae quasi fin dalla nascita. La stessa adottanda ha dichiarato di aver sempre considerato i ricorrenti come i propri genitori e di non avere notizia del proprio padre biologico e della propria madre biologica, che avrebbe incontrato solo al compimento dei 18 anni per l'emissione dei documenti.
Gli adottanti, nati rispettivamente il sig. il 16.1.1964 e la signora Parte_1
il 14.6.1969, hanno compiuto i trentacinque anni di età e supera di più Parte_2 di diciotto anni l'età di , come previsto dall' art. 291 c.c.. Persona_2
In merito all'assenso dei genitori naturali, stante l'omessa costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica e la sostanziale irreperibilità degli stessi, che emerge anche dalle dichiarazioni dalla stessa adottanda, la quale non ha notizia da svariati anni dei genitori naturali, ritiene il tribunale che – in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 297 c.c. – possa comunque esser pronunciata l'adozione essendo conforme all'interesse delle parti, in ragione dei fatti come sopra dedotti.
In particolare, la circostanza che l'adottanda sia cresciuta con gli adottanti, a cui
è legata da un rapporto sostanzialmente filiale, l'esistenza di un altro figlio degli adottanti affetto da gravi patologie ed a cui l'adottanda è legata da un affetto fraterno sono tutti elementi che evidenziano come l'adozione appaia conveniente per l'adottanda che può dare veste formale ad un rapporto genitoriale di fatto esistente fin dalla nascita.
Lo stesso curatore speciale, nominato nell'interesse di , Persona_1 ha evidenziato l'assenza di motivi ostativi all'adozione.
In conclusione questo Collegio ritiene che sussistano tutte le condizioni per procedere alla richiesta di adozione, sia avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 in relazione alle condizioni di cui agli artt. 291 e ss. c.c., sia in relazione all'ipotesi di cui al n. 2 del predetto art. 312 c.c..
Pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
Nulla per le spese in assenza di soccombenza, considerato che il curatore speciale
è stato nominato in rappresentanza del figlio dell'adottante sottoposto ad amministrazione di sostegno, al fine di formulare eventuali osservazioni ex art. 298 c.c. e che essendo nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l'incarico, deve richiedere il pagamento del compenso al soggetto nel cui interesse è nominato ( cfr. ex plurimis Cass. 22/06/2006, n.14447, dalla cui motivazione si evince quanto sopra riportato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da e , dispone farsi luogo Parte_1 Parte_2 all'adozione, a norma dell'art. 313 c.c., di nata ad [...] Persona_2
l'11.1.1994. da parte di (.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( c.f.: .
[...] C.F._5
Nulla per le spese.
Dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 14.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n° 2115/2023 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto adozione di maggiorenni, promosso da:
(.f.: ) e ( c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con domicilio eletto in Napoli, via Dei Missionari n.11, C.F._2 presso l'avv. Violetta Lamberti ( – C.F._3
, che li rappresenta e difende, Email_1 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Biagio Graniero Esposito
( ) C.F._4 Email_3
con l'intervento di avv. Francesco Petrella, n.q. di curatore speciale di
[...]
Persona_1
con l'intervento del P.M. in sede,
FATTO E DIRITTO
e , con ricorso depositato il 26.6.2023, hanno Parte_1 Parte_2 domandato a questo Tribunale di poter adottare nata ad [...] Persona_2
l'11.1.1994. I ricorrenti sono coniugati ed hanno un altro figlio, , affetto da Persona_1 disabilità intellettiva profonda, epilessia farmacoresistente, cecità totale con PSHI
– bulbare e ipoacusia ed altre patologie gravi, in ragione delle quali è stata nominata amministratrice di sostegno la madre . Persona_3
Gli stessi hanno dichiarato che fin dalla nascita la signora è Persona_2 vissuta con loro, cui è stata affidata dalla madre naturale, che sono alla stessa legati da un rapporto genitoriale e che è perfettamente integrata nella Per_2 famiglia e nutre un profondo rapporto per il fratello . Persona_1
comparendo innanzi al Tribunale all'udienza del 27.6.2024, ha Parte_3 dichiarato “io confermo l'intenzione di voler essere adottata. Io vivo da sempre con la signora ed il signor . Io li considero i miei genitori li chiamo Parte_2 Parte_1 mamma e papà e è un fratello per me siamo cresciuti insieme. Io non ho Per_1 notizia dei miei genitori biologici”.
I genitori biologici dell'adottanda pur regolarmente citati non sono comparsi.
Il Pm in data 8.7.24 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 25.7.2024 il Tribunale, rilevato il conflitto di interessi tra la madre adottante ed il figlio naturale , sottoposto ad Persona_1 amministrazione di sostegno, è stato nominato curatore speciale l'avv. Francesco
Petrella al fine di indicare eventuali motivi ostativi all'adozione.
Con comparsa del 10.10.2024 si è costituito il curatore speciale il quale non ha rilevato motivi ostativi all'adozione.
All'udienza del 29.10.2024 l'avv. Petrella ha precisato che mero errore materiale nella comparsa di costituzione era stato chiesto il rigetto della domanda, precisando come non vi fossero motivi ostativi all'adozione e chiedendo procedersi all'adozione di da parte di e Persona_2 Parte_1 Parte_2
[...]
All'esito la causa veniva riservata in decisione.
***
Rileva il tribunale che dall'audizione dei diretti interessati è emerso come fra l'odierna istante e gli adottandi sussista, di fatto, un rapporto affettivo del tutto equiparabile a quello genitoriale, alimentato da una convivenza che si protrae quasi fin dalla nascita. La stessa adottanda ha dichiarato di aver sempre considerato i ricorrenti come i propri genitori e di non avere notizia del proprio padre biologico e della propria madre biologica, che avrebbe incontrato solo al compimento dei 18 anni per l'emissione dei documenti.
Gli adottanti, nati rispettivamente il sig. il 16.1.1964 e la signora Parte_1
il 14.6.1969, hanno compiuto i trentacinque anni di età e supera di più Parte_2 di diciotto anni l'età di , come previsto dall' art. 291 c.c.. Persona_2
In merito all'assenso dei genitori naturali, stante l'omessa costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica e la sostanziale irreperibilità degli stessi, che emerge anche dalle dichiarazioni dalla stessa adottanda, la quale non ha notizia da svariati anni dei genitori naturali, ritiene il tribunale che – in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 297 c.c. – possa comunque esser pronunciata l'adozione essendo conforme all'interesse delle parti, in ragione dei fatti come sopra dedotti.
In particolare, la circostanza che l'adottanda sia cresciuta con gli adottanti, a cui
è legata da un rapporto sostanzialmente filiale, l'esistenza di un altro figlio degli adottanti affetto da gravi patologie ed a cui l'adottanda è legata da un affetto fraterno sono tutti elementi che evidenziano come l'adozione appaia conveniente per l'adottanda che può dare veste formale ad un rapporto genitoriale di fatto esistente fin dalla nascita.
Lo stesso curatore speciale, nominato nell'interesse di , Persona_1 ha evidenziato l'assenza di motivi ostativi all'adozione.
In conclusione questo Collegio ritiene che sussistano tutte le condizioni per procedere alla richiesta di adozione, sia avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 in relazione alle condizioni di cui agli artt. 291 e ss. c.c., sia in relazione all'ipotesi di cui al n. 2 del predetto art. 312 c.c..
Pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
Nulla per le spese in assenza di soccombenza, considerato che il curatore speciale
è stato nominato in rappresentanza del figlio dell'adottante sottoposto ad amministrazione di sostegno, al fine di formulare eventuali osservazioni ex art. 298 c.c. e che essendo nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l'incarico, deve richiedere il pagamento del compenso al soggetto nel cui interesse è nominato ( cfr. ex plurimis Cass. 22/06/2006, n.14447, dalla cui motivazione si evince quanto sopra riportato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da e , dispone farsi luogo Parte_1 Parte_2 all'adozione, a norma dell'art. 313 c.c., di nata ad [...] Persona_2
l'11.1.1994. da parte di (.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( c.f.: .
[...] C.F._5
Nulla per le spese.
Dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 14.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro