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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4600/2022 R.G. n. 757/2025 R.G. n. 1625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte, promossi da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Leonardo Ciccopiedi
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Manuela Varani E
Email_2
Avv. Stefania Di Cato
t Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura nel 2016, per un numero complessivo di 51 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola AN UI;
lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate accreditate, nonché l'infondatezza delle pretese restitutorie contenute negli avvisi di addebito di cui ai nn. 33420240005101486000, 33420240004869087000 e 33420250000238882000 e relative alle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017 e di indennità di malattia per l'anno 2017, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte nell'anno per cui è causa e per l'annullamento degli avvisi di addebito opposti, con conseguente diritto a trattenere le prestazioni temporanee godute. CP_ Costituitasi la parte resistente ha eccepito nei vari scritti difensivi, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7 e chiedendo il rigetto delle domande in quanto nel merito infondate.
Le cause sono state istruite mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
Le controversie, incardinate dinanzi ai Giudici Istruttori titolari dei ruoli in precedenza, sono state assegnate, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente e decise con la presente sentenza.
****
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità della spiegata azione giudiziale per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'inoperatività della norma nella controversia in esame diretta al riconoscimento del rapporto lavorativo.
In ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (C. Cost.
20.11.2017, n. 241) - proprio nella parte in cui è prevista a pena di inammissibilità dell'azione giudiziale l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio- rende ormai anacronistica, oltre che superabile, la contestazione in esame.
Analogamente, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, in quanto il ricorrente ha tempestivamente proposto il ricorso amministrativo in data 27 maggio 2022 avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate, notificato personalmente, in data 2.5.2022 (cfr. doc. ). CP_2
Vi è prova della definizione del ricorso in data 13.6.2022.
Pertanto, computati i tempi di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni
30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 3.10.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Nel merito, le domande sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Invero, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo nell'anno in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro del ricorrente: e , che Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato la ricostruzione del rapporto di lavoro, così come dedotto in ricorso. In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 6.12.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (2016), agli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00 almeno), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di olive e attività immediatamente successiva di pulizia e sistemazione del prodotto anche a mezzo macchinari), ai luoghi lavorativi (comune di Cariati, contrada Girolamo), ai componenti della squadra di lavoro (identificati nei due fratelli , e Pt_1 Persona_1 [...]
). Tes_2
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_2
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- la tipologia del prodotto agricolo (olive), le modalità dell'attività svolta (stesura delle reti sotto gli alberi di ulivo, raccolta, pulizia e sistemazione del prodotto agricolo nei contenitori poi prelevati da un trattorista);
- l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali (cfr. deposizione di : Testimone_1
“lavoravamo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15, con pausa per il pranzo”);
- le informazioni sul datore di lavoro (cfr. deposizione di e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 6.12.2024: “il datore di lavoro era AN UI, ma quello che dovevamo fare ce lo diceva il figlio Leonardo, perché il padre non era molto lucido per via dell'età” ...
“il datore di lavoro era AN UI, ma quello che dovevamo fare ce lo diceva il figlio
Leonardo, perché il padre era malato”).
Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà -tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo- CP_ sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate. Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 18.10.2021 nei confronti dell'azienda “AN UI” per il periodo compreso tra il 1.9.2016 e il 31.12.2020 ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulla carenza di documentazione contabile e fiscale riferibile all'attività agricola (modelli attestanti il reddito riconducibile all'azienda e fatture di acquisto e di vendita), dalla quale ha dedotto l'inesistenza dell'attività denunciata.
Tuttavia, la conclusione appare arbitraria nella misura in cui non tiene conto degli elementi di segno contrario pure emersi dall'indagine, quali la disponibilità giuridica dei terreni;
la congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda e riconosciuto dall' e i lavoratori in concreto CP_2 dichiarati dalla medesima;
le dichiarazioni acquisite durante l'ispezione da cui si è dedotto che in ragione delle condizioni di salute del titolare dell'azienda, il figlio si è occupato Parte_2 della conduzione dell'attività paterna, compresa l'assunzione e la direzione del personale dipendente che a decorrere dal 2019 è costituito unicamente dai i suoi figli e dalla nipote;
ed infine, il regolare versamento della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro denunciati.
Sulla scorta di tali acquisizioni, meramente presuntiva si prospetta la deduzione della fittizietà della realtà aziendale ove non supportata da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se lo stesso accertamento ispettivo ha attestato l'esistenza di dati sintomatici dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale.
Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierna ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga e CU), deve ritenersi accertato il diritto azionato. CP_ Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 51 giornate, per l'anno in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Dunque, acclarato il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli per
51 giornate per l'anno 2016, anche le domande dirette ad accertare il diritto a trattenere le prestazioni richieste con gli avvisi di addebito opposti devono trovare accoglimento, sussistendo tutti i presupposti richiesti ex lege.
Con riferimento all'indennità di malattia, l'art.5, comma 6 D.L. n.463/1983, convertito nella
L.n.638/1983, dispone che, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
- Iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- Prestazione di lavoro in agricoltura per almeno 51 giornate nell'anno precedente.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto a trattenere la prestazione temporanea erogata nell'anno 2017 avendo maturato i requisiti indicati dalla legge.
Quanto all'indennità di disoccupazione, l'art.32 L. n. 264/1949 ha così disposto:
<L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) Ai lavoratori che prestano la loro opera retribuita all'altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) Agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori d'opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge>>.
Orbene, parte ricorrente ha provato la sussistenza dei presupposti delle prestazioni ritenute indebite. In particolare, come rassegnato in precedenza, il ricorrente ha dimostrato in giudizio lo svolgimento del rapporto di lavoro per 51 giornate annue con riferimento all'anno 2016, mentre per il 2015 come per il 2017 è documentata l'iscrizione dello stesso per 51 giornate come da estratto conto previdenziale in atti, datato il 19.5.2022 e non contestato dalla parte resistente (cfr. all. parte ricorrente).
Ne consegue che può ritenersi accertato il diritto della parte ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di disoccupazione agricola negli anni 2016 e 2017, considerata la sussistenza degli elementi costitutivi della provvidenza sia nel biennio 2015/2016 (per l'indennità del 2016) sia in quello
2016/2017 (per l'indennità erogata con riferimento al 2017).
In conclusione, i proposti ricorsi vanno accolti con il conseguente riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per 51 giornate, per l'anno 2016 ed alla dichiarazione di non debenza delle somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti, CP_2 rispettivamente per l'indennità di malattia percepita nell'anno 2017 e disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dello scaglione valore indeterminabile previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente
(con riduzione del 30% per assenza di particolare complessità e tenuto conto della serialità della controversia).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie i ricorsi e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di parte ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 51 giornate per l'anno 2016; CP_
- dichiara non dovute le somme richieste da con gli avvisi di addebito di cui ai numeri
33420240004869087000, 33420240005101486000 e 33420250000238882000; CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.246,60 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Leonardo Ciccopiedi.
Castrovillari, 22.10.2025 Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte, promossi da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Leonardo Ciccopiedi
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Manuela Varani E
Email_2
Avv. Stefania Di Cato
t Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura nel 2016, per un numero complessivo di 51 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola AN UI;
lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate accreditate, nonché l'infondatezza delle pretese restitutorie contenute negli avvisi di addebito di cui ai nn. 33420240005101486000, 33420240004869087000 e 33420250000238882000 e relative alle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017 e di indennità di malattia per l'anno 2017, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte nell'anno per cui è causa e per l'annullamento degli avvisi di addebito opposti, con conseguente diritto a trattenere le prestazioni temporanee godute. CP_ Costituitasi la parte resistente ha eccepito nei vari scritti difensivi, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7 e chiedendo il rigetto delle domande in quanto nel merito infondate.
Le cause sono state istruite mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
Le controversie, incardinate dinanzi ai Giudici Istruttori titolari dei ruoli in precedenza, sono state assegnate, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente e decise con la presente sentenza.
****
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità della spiegata azione giudiziale per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'inoperatività della norma nella controversia in esame diretta al riconoscimento del rapporto lavorativo.
In ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (C. Cost.
20.11.2017, n. 241) - proprio nella parte in cui è prevista a pena di inammissibilità dell'azione giudiziale l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio- rende ormai anacronistica, oltre che superabile, la contestazione in esame.
Analogamente, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, in quanto il ricorrente ha tempestivamente proposto il ricorso amministrativo in data 27 maggio 2022 avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate, notificato personalmente, in data 2.5.2022 (cfr. doc. ). CP_2
Vi è prova della definizione del ricorso in data 13.6.2022.
Pertanto, computati i tempi di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni
30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 3.10.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Nel merito, le domande sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Invero, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo nell'anno in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro del ricorrente: e , che Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato la ricostruzione del rapporto di lavoro, così come dedotto in ricorso. In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 6.12.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (2016), agli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00 almeno), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di olive e attività immediatamente successiva di pulizia e sistemazione del prodotto anche a mezzo macchinari), ai luoghi lavorativi (comune di Cariati, contrada Girolamo), ai componenti della squadra di lavoro (identificati nei due fratelli , e Pt_1 Persona_1 [...]
). Tes_2
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_2
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- la tipologia del prodotto agricolo (olive), le modalità dell'attività svolta (stesura delle reti sotto gli alberi di ulivo, raccolta, pulizia e sistemazione del prodotto agricolo nei contenitori poi prelevati da un trattorista);
- l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali (cfr. deposizione di : Testimone_1
“lavoravamo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15, con pausa per il pranzo”);
- le informazioni sul datore di lavoro (cfr. deposizione di e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 6.12.2024: “il datore di lavoro era AN UI, ma quello che dovevamo fare ce lo diceva il figlio Leonardo, perché il padre non era molto lucido per via dell'età” ...
“il datore di lavoro era AN UI, ma quello che dovevamo fare ce lo diceva il figlio
Leonardo, perché il padre era malato”).
Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà -tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo- CP_ sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate. Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 18.10.2021 nei confronti dell'azienda “AN UI” per il periodo compreso tra il 1.9.2016 e il 31.12.2020 ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulla carenza di documentazione contabile e fiscale riferibile all'attività agricola (modelli attestanti il reddito riconducibile all'azienda e fatture di acquisto e di vendita), dalla quale ha dedotto l'inesistenza dell'attività denunciata.
Tuttavia, la conclusione appare arbitraria nella misura in cui non tiene conto degli elementi di segno contrario pure emersi dall'indagine, quali la disponibilità giuridica dei terreni;
la congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda e riconosciuto dall' e i lavoratori in concreto CP_2 dichiarati dalla medesima;
le dichiarazioni acquisite durante l'ispezione da cui si è dedotto che in ragione delle condizioni di salute del titolare dell'azienda, il figlio si è occupato Parte_2 della conduzione dell'attività paterna, compresa l'assunzione e la direzione del personale dipendente che a decorrere dal 2019 è costituito unicamente dai i suoi figli e dalla nipote;
ed infine, il regolare versamento della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro denunciati.
Sulla scorta di tali acquisizioni, meramente presuntiva si prospetta la deduzione della fittizietà della realtà aziendale ove non supportata da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se lo stesso accertamento ispettivo ha attestato l'esistenza di dati sintomatici dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale.
Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierna ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga e CU), deve ritenersi accertato il diritto azionato. CP_ Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 51 giornate, per l'anno in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Dunque, acclarato il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli per
51 giornate per l'anno 2016, anche le domande dirette ad accertare il diritto a trattenere le prestazioni richieste con gli avvisi di addebito opposti devono trovare accoglimento, sussistendo tutti i presupposti richiesti ex lege.
Con riferimento all'indennità di malattia, l'art.5, comma 6 D.L. n.463/1983, convertito nella
L.n.638/1983, dispone che, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
- Iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- Prestazione di lavoro in agricoltura per almeno 51 giornate nell'anno precedente.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto a trattenere la prestazione temporanea erogata nell'anno 2017 avendo maturato i requisiti indicati dalla legge.
Quanto all'indennità di disoccupazione, l'art.32 L. n. 264/1949 ha così disposto:
<L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) Ai lavoratori che prestano la loro opera retribuita all'altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) Agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori d'opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge>>.
Orbene, parte ricorrente ha provato la sussistenza dei presupposti delle prestazioni ritenute indebite. In particolare, come rassegnato in precedenza, il ricorrente ha dimostrato in giudizio lo svolgimento del rapporto di lavoro per 51 giornate annue con riferimento all'anno 2016, mentre per il 2015 come per il 2017 è documentata l'iscrizione dello stesso per 51 giornate come da estratto conto previdenziale in atti, datato il 19.5.2022 e non contestato dalla parte resistente (cfr. all. parte ricorrente).
Ne consegue che può ritenersi accertato il diritto della parte ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di disoccupazione agricola negli anni 2016 e 2017, considerata la sussistenza degli elementi costitutivi della provvidenza sia nel biennio 2015/2016 (per l'indennità del 2016) sia in quello
2016/2017 (per l'indennità erogata con riferimento al 2017).
In conclusione, i proposti ricorsi vanno accolti con il conseguente riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per 51 giornate, per l'anno 2016 ed alla dichiarazione di non debenza delle somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti, CP_2 rispettivamente per l'indennità di malattia percepita nell'anno 2017 e disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dello scaglione valore indeterminabile previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente
(con riduzione del 30% per assenza di particolare complessità e tenuto conto della serialità della controversia).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie i ricorsi e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di parte ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 51 giornate per l'anno 2016; CP_
- dichiara non dovute le somme richieste da con gli avvisi di addebito di cui ai numeri
33420240004869087000, 33420240005101486000 e 33420250000238882000; CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.246,60 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Leonardo Ciccopiedi.
Castrovillari, 22.10.2025 Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021