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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 233/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Teresa Di Rocco, con studio in L'Aquila (AQ), Via Paganica n. 13 ed ivi elettivamente domiciliata;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in PI (AQ), Via Villa Perilli n .106/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Ranalli, con studio in L'Aquila (AQ), Via Vittorio Veneto n. 7 ed ivi elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 19.02.2025, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), in data Per_ 30.09.2006 e che dall'unione matrimoniale sono nati, in data 04.09.2007, il figlio
1 (ancora minorenne) e in data 21.07.2009 il figlio (ancora minorenne), Per_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ), in data 30.09.2006,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (al n. 46 - Parte II - Serie A -
Vol.
3 - Uff.
3 - anno 2006) dalla cui unione matrimoniale sono nati, in data 04.09.2007, il Per_ figlio (ancora minorenne) e in data 21.07.2009 il figlio (ancora minorenne), Per_2 alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilisce che la casa coniugale sita in PI, Via Villa Perilli n.106/A sarà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto ne costituisce arredo;
Parte_1
Per_ 3) dispone che i figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto ovvero in quella diversa ove la Sig.ra intendesse Parte_1
successivamente trasferirsi;
4) stabilisce che il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, viene così regolato: i) a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera;
ii) un pomeriggio infrasettimanale nella
2 settimana del week end di spettanza e due pomeriggi in quella in cui i ragazzi lo trascorrono con la madre;
iii) ad anni alterni durante le principali festività natalizie e pasquali, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi da concordare in base alla volontà dei ragazzi;
iv) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (anche frazionati in due settimane ) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie;
5) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le Per_ decisioni che li riguardano secondo le inclinazioni di e Per_2
Per_ 6) stabilisce che il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Controparte_1 versando alla Sig.ra un assegno perequativo di € 500,00 Per_2 Parte_1 mensili rivalutabili ISTAT (€ 250,00 per ciascuno di essi) entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata;
prende atto che le parti concordano, ora per allora, che nel momento in cui il Sig. dovesse cessare l'attività lavorativa di agente di Controparte_1
commercio (attualmente ancora esercitata) beneficiando del solo trattamento pensionistico, tale importo verrà automaticamente ridotto ad € 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie relative ai ragazzi verranno sostenute dai genitori al
50%, secondo le indicazioni di cui al protocollo di intesa adottato dal Tribunale di
L'Aquila;
8) stabilisce che l'Assegno Unico corrisposto dall' per i figli verrà percepito in via CP_2
esclusiva dalla Sig.ra e che, a tal fine, il Sig. si Parte_1 Controparte_1
impegna a sottoscrivere eventuale modulistica necessaria;
9) prende atto che come atto funzionale ed indispensabile alla definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata anche a titolo di mantenimento da parte della moglie e ad integrazione del mantenimento della prole, il
Sig. si obbliga a cedere alla Sig.ra i propri diritti di Controparte_1 Parte_1
comproprietà pari al 50% sull'immobile sito in PI (AQ), Via Villa Perilli n.106/A
(villino con annessa circostante corte esclusiva pertinenziale a tre lati, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e autorimessa al piano terra e da disimpegno, tre camere, bagno, wc, balcone e terrazza al primo piano nonché posto auto
3 esterno pertinenziale, distinto in Catasto fabbricati del Comune di PI al fl. 33, particella n. 1841: sub. 32, p. T -1, cat. A/7, Cl. 1, vani 7, rend. 451,90; sub. 33, p. T, cat. C/6, cl. 7, mq. 26, rend. 53,71; sub. 3, p. T, cat. C/6, cl. 3, mq. 13, rend. 13,43);
10) prende atto che la Sig.ra accetta la cessione della relativa comproprietà Parte_1
per il titolo sopra dedotto, obbligandosi al reintegro in via esclusiva del mutuo contratto con ed in corso di regolare ammortamento, con concentrazione del Controparte_3 residuo in capo alla stessa e totale liberazione del cedente verso l'Istituto di Credito;
11) prende atto che al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 74/87 l'atto pubblico sarà rogato entro il 30.09.2025 da notaio scelto dalla Sig.ra Parte_1 con spese a carico di quest'ultima, fermo rimanendo che la cessione del bene immobile sopra indicato avverrà con l'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della Legge
6 marzo 1987 n. 74, poiché effettuata a definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed indispensabile per la risoluzione concordata della crisi familiare;
12) prende atto che le parti concordano che l'autovettura MERIVA Tg. ER357JC, intestata alla Sig.ra ma da sempre in uso al Sig. viene attribuita Parte_1 Controparte_1 in esclusiva proprietà a quest'ultimo, con suo obbligo a provvedere al relativo immediato passaggio dell'intestazione mediante trascrizione presso gli uffici competenti della sentenza di separazione. Ciò con impegno a carico del di CP_1
effettuare a sue spese il relativo passaggio di proprietà ed accollo di tutti gli oneri/insoluti connessi alla proprietà/circolazione del mezzo;
13) dispone che resteranno ad esclusivo carico del eventuali pendenze ed Controparte_1 insoluti relativi all'immobile di PI (AQ), Via Villa Perilli n. 106/A (acqua, bollette ed oneri fiscali) maturati alla data del 31.07.2024;
14) prende atto che il Sig. si obbliga a provvedere al cambio di residenza Controparte_1
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione ed a rimuovere a sue spese entro lo stesso termine l'autovettura C3 di sua proprietà, priva di copertura assicurativa, in deposito nell'area di pertinenza dell'abitazione di PI
(AQ), Via Villa Perilli n. 106/A;
15) prende atto che salvo buon fine degli impegni di cui ai punti 9, 10, 11, 12 e 13 del presente atto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per tutti i rapporti intercorsi durante il matrimonio;
4 16) prende atto che i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio per sé e per i figli;
17) dispone la compensazione delle spese legali.
Così deciso il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 233/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Teresa Di Rocco, con studio in L'Aquila (AQ), Via Paganica n. 13 ed ivi elettivamente domiciliata;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in PI (AQ), Via Villa Perilli n .106/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Ranalli, con studio in L'Aquila (AQ), Via Vittorio Veneto n. 7 ed ivi elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 19.02.2025, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), in data Per_ 30.09.2006 e che dall'unione matrimoniale sono nati, in data 04.09.2007, il figlio
1 (ancora minorenne) e in data 21.07.2009 il figlio (ancora minorenne), Per_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ), in data 30.09.2006,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (al n. 46 - Parte II - Serie A -
Vol.
3 - Uff.
3 - anno 2006) dalla cui unione matrimoniale sono nati, in data 04.09.2007, il Per_ figlio (ancora minorenne) e in data 21.07.2009 il figlio (ancora minorenne), Per_2 alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilisce che la casa coniugale sita in PI, Via Villa Perilli n.106/A sarà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto ne costituisce arredo;
Parte_1
Per_ 3) dispone che i figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto ovvero in quella diversa ove la Sig.ra intendesse Parte_1
successivamente trasferirsi;
4) stabilisce che il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, viene così regolato: i) a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera;
ii) un pomeriggio infrasettimanale nella
2 settimana del week end di spettanza e due pomeriggi in quella in cui i ragazzi lo trascorrono con la madre;
iii) ad anni alterni durante le principali festività natalizie e pasquali, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi da concordare in base alla volontà dei ragazzi;
iv) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (anche frazionati in due settimane ) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie;
5) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le Per_ decisioni che li riguardano secondo le inclinazioni di e Per_2
Per_ 6) stabilisce che il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Controparte_1 versando alla Sig.ra un assegno perequativo di € 500,00 Per_2 Parte_1 mensili rivalutabili ISTAT (€ 250,00 per ciascuno di essi) entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata;
prende atto che le parti concordano, ora per allora, che nel momento in cui il Sig. dovesse cessare l'attività lavorativa di agente di Controparte_1
commercio (attualmente ancora esercitata) beneficiando del solo trattamento pensionistico, tale importo verrà automaticamente ridotto ad € 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie relative ai ragazzi verranno sostenute dai genitori al
50%, secondo le indicazioni di cui al protocollo di intesa adottato dal Tribunale di
L'Aquila;
8) stabilisce che l'Assegno Unico corrisposto dall' per i figli verrà percepito in via CP_2
esclusiva dalla Sig.ra e che, a tal fine, il Sig. si Parte_1 Controparte_1
impegna a sottoscrivere eventuale modulistica necessaria;
9) prende atto che come atto funzionale ed indispensabile alla definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata anche a titolo di mantenimento da parte della moglie e ad integrazione del mantenimento della prole, il
Sig. si obbliga a cedere alla Sig.ra i propri diritti di Controparte_1 Parte_1
comproprietà pari al 50% sull'immobile sito in PI (AQ), Via Villa Perilli n.106/A
(villino con annessa circostante corte esclusiva pertinenziale a tre lati, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e autorimessa al piano terra e da disimpegno, tre camere, bagno, wc, balcone e terrazza al primo piano nonché posto auto
3 esterno pertinenziale, distinto in Catasto fabbricati del Comune di PI al fl. 33, particella n. 1841: sub. 32, p. T -1, cat. A/7, Cl. 1, vani 7, rend. 451,90; sub. 33, p. T, cat. C/6, cl. 7, mq. 26, rend. 53,71; sub. 3, p. T, cat. C/6, cl. 3, mq. 13, rend. 13,43);
10) prende atto che la Sig.ra accetta la cessione della relativa comproprietà Parte_1
per il titolo sopra dedotto, obbligandosi al reintegro in via esclusiva del mutuo contratto con ed in corso di regolare ammortamento, con concentrazione del Controparte_3 residuo in capo alla stessa e totale liberazione del cedente verso l'Istituto di Credito;
11) prende atto che al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 74/87 l'atto pubblico sarà rogato entro il 30.09.2025 da notaio scelto dalla Sig.ra Parte_1 con spese a carico di quest'ultima, fermo rimanendo che la cessione del bene immobile sopra indicato avverrà con l'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della Legge
6 marzo 1987 n. 74, poiché effettuata a definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed indispensabile per la risoluzione concordata della crisi familiare;
12) prende atto che le parti concordano che l'autovettura MERIVA Tg. ER357JC, intestata alla Sig.ra ma da sempre in uso al Sig. viene attribuita Parte_1 Controparte_1 in esclusiva proprietà a quest'ultimo, con suo obbligo a provvedere al relativo immediato passaggio dell'intestazione mediante trascrizione presso gli uffici competenti della sentenza di separazione. Ciò con impegno a carico del di CP_1
effettuare a sue spese il relativo passaggio di proprietà ed accollo di tutti gli oneri/insoluti connessi alla proprietà/circolazione del mezzo;
13) dispone che resteranno ad esclusivo carico del eventuali pendenze ed Controparte_1 insoluti relativi all'immobile di PI (AQ), Via Villa Perilli n. 106/A (acqua, bollette ed oneri fiscali) maturati alla data del 31.07.2024;
14) prende atto che il Sig. si obbliga a provvedere al cambio di residenza Controparte_1
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione ed a rimuovere a sue spese entro lo stesso termine l'autovettura C3 di sua proprietà, priva di copertura assicurativa, in deposito nell'area di pertinenza dell'abitazione di PI
(AQ), Via Villa Perilli n. 106/A;
15) prende atto che salvo buon fine degli impegni di cui ai punti 9, 10, 11, 12 e 13 del presente atto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per tutti i rapporti intercorsi durante il matrimonio;
4 16) prende atto che i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio per sé e per i figli;
17) dispone la compensazione delle spese legali.
Così deciso il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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