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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
629/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di CO -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 629/2025 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANNA BOCCAFOGLI e dall'avv. CANOVA ANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro ( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ZA AR IS ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con ogni conseguente statuizione, alle condizioni di seguito indicate: 1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in modo da consentire Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno in autonomia eserciterà l'ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso di sé. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'esercizio delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il figlio minore manterrà stabilmente la residenza anagrafica presso il Per_1 domicilio materno nella casa coniugale in S. Maria Maddalena di Occhiobello (RO),
1 Via M. Montessori n. 8 fino al trasferimento programmato della madre in una diversa abitazione ad esito del trasferimento immobiliare al quale le parti si impegnano al punto 4;
2) potrà vedere e tenere con sé il figlio nelle due giornate Controparte_1 Per_1 di riposo settimanale dagli impegni lavorativi, compresi cena e pernottamento. Il Sig. si impegna a recuperare il figlio dall'uscita di scuola sino alla mattina CP_1 successiva quando lo riaccompagnerà autonomamente. Il padre potrà comunque incontrare il figlio allorquando lo desideri, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche e/o sportive del minore, previo accordo con la madre. Il padre potrà inoltre trascorrere con il figlio un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi previamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, un periodo di sette giorni durante le festività natalizie che comprenderà, secondo la regola dell'alternanza, il giorno di Natale o Capodanno, nonché tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i coniugi;
3) il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 10 CP_1 Parte_1
(dieci) di ciascun mese e in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 345,00 (trecentoquantacinque), da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario in favore della sig.ra (codice IBAN [...]); Parte_1 egli inoltre si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche da sostenersi nell'interesse del figlio minore procedendo al rimborso immediato, secondo un prospetto riepilogativo mensile, delle spese documentate a richiesta della madre anticipataria. Per quanto attiene alle spese di abbigliamento, i genitori concordano che tale costo sarà sostenuto per quota di ½ ciascuno ogni qualvolta il singolo capo abbia un costo superiore ad € 100,00. I genitori accompagneranno alternativamente alle trasferte del fine Per_1 settimana per le partite di calcio. Per quanto non stabilito nelle presenti condizioni si farà riferimento al “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio” - Tribunale di Padova del 17.01.2017. I genitori concordano e confermano, infine, che l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre collocataria. 4) A definizione integrale e reciprocamente satisfattiva dei rapporti economico patrimoniali pendenti, nonché di ogni ulteriore pregressa pretesa economica di qualsivoglia ragione o titolo, il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra CP_1
la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00 euro), la quale accetta tale Parte_1 importo impegnandosi a cedere al Sig. che dal canto suo si impegna ad CP_1 accettare, la sua quota pari a ½ della piena proprietà dell'unità immobiliare già adibita a residenza coniugale sita in località S. Maria Maddalena di Occhiobello (RO), Via M. Montessori n. 8, composta da abitazione su piano terra, primo e secondo, con garage al piano terra e con area in proprietà esclusiva di mq. 196
2 (centonovantasei) acquistata in data 12 Dicembre 2014 con atto di compravendita Notaio , Repertorio n. 78.493, Raccolta n. 17.059 registrato a Persona_2
Rovigo il 15 Dicembre 2014 al N. 5398, Serie 1T, trascritto a Rovigo il 16 Dicembre 2014 al R.G. n° 7555, R. P. 5240, identificato catastalmente al NCEU del Comune di Occhiobello (RO), al foglio 29, mappale 1463 sub 1 in Via Maria Montessori, Piano T-1-2, cat. A/2, classe 2, vani 6, R.C. Euro 464,81; Mappale 1463 sub 2 in Via Maria Montessori, Piano T, cat. C/6, classe 3, mq. 16, R.C. Euro 65,28. L'area in proprietà esclusiva è identificata al N.C.E.U. del Comune di Occhiobello (RO) al foglio 29 – Mappale 1463 sub 3 – corte (bene comune non censibile al subb 1 e 2) e al N.C.T al foglio 29 Mappale 1463 di Ha. 0.01.96 – E.U. – Tra i seguenti confini (salvis): ragioni parte venditrice su due lati, restanti lati parti comuni e stradello. Compete a detta unità immobiliari una proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile. Le parti si impegnano a formalizzare in sede notarile la cessione entro e non oltre il 30.4.2026, salve eventuali esigenze inerenti alla stipulazione notarile, con oneri esclusivamente a carico di parte acquirente. La liberatoria della banca a favore della Sig.ra è elemento Parte_1 indispensabile ed imprescindibile, in quanto la Sig.ra potrebbe dover Parte_1 acquistare un immobile e stipulare un contratto di mutuo. I Sigg.ri e dichiarano espressamente che la concordata Parte_1 CP_1 disposizione negoziale costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare e alla regolazione definitiva dei rapporti giuridici patrimoniali ed economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, richiedono l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 L. 6.3.1987, n. 74. 5) Il Sig. si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo fondiario con CP_1
stipulato in data 04.09.2018, Notaio Dott. , Repertorio n. CP_2 Persona_2
82706, Raccolta n. 20802, insistente sull'immobile di cui al punto 4), impegnandosi al pagamento puntuale ed esclusivo delle rate a scadere e impegnandosi altresì ad ottenere da parte della Banca il consenso esplicito per la liberatoria della signora;
Parte_1
6) Entrambe le parti si obbligano a pagare al 50% il residuo importo, fino all'estinzione, relativo al finanziamento n. 70041744 acceso presso Bi Banca con rate mensili di € 296,00, stipulato congiuntamente nell'interesse di entrambi gli allora coniugi in data 28.06.2021 per l'acquisto delle due autovetture in uso alle parti;
7) Il Sig. infine, si impegna a versare alla Sig.ra un contributo CP_1 Parte_1 una tantum di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a compensazione del valore dei beni mobili comuni che rimarranno nella casa familiare di cui diverrà proprietario esclusivo il Sig. Tale somma sarà versata ratealmente dal sig. nella CP_1 CP_1 misura del 30% ed entro cinque giorni dalla percezione dei bonus erogatigli dal datore di lavoro, entro e non oltre il 2035 con riferimento all'importo complessivo.
8) spese di lite compensate. Ragioni della decisione
3 1. Con ricorso depositato il 14.4.2025 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 24.7.2014 con CP_1
a Enna (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 52, Parte
[...]
II, Serie A, anno 2014) ed esponeva che:
- dal matrimonio era nato il figlio , il 13.5.2015; Per_1
- in data 21.9.2023 i coniugi avevano sottoscritto un accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. il 3.10.2023;
- malgrado il tempo trascorso, la ricorrente e il non erano riusciti a CP_1 raggiungere un equilibrio soddisfacente nell'interesse prioritario del figlio, a causa della difficoltà del convenuto di accettare la separazione dalla moglie, che aveva delimitato gli spazi dell'abitazione coniugale, come concordato in sede di separazione;
- il adducendo pretesti, aveva infatti più volte invaso il piano riservato alla CP_1 moglie e al figlio ed era giunto a forzare l'accesso;
- il minore era stato coinvolto dal padre, che aveva assunto atteggiamenti finalizzati a trascorrere del tempo con la , determinando in tal modo un Parte_1 certo disagio nel ragazzino, che aveva intrapreso un percorso di supporto psicologico;
- il era stato trasferito per lavoro a Bentivoglio (BO), mentre la ricorrente, CP_1 docente di scuola di secondo grado, prestava la propria attività a Rovigo ed era in grado di gestire le esigenze del figlio;
- dal mese di gennaio 2025 il convenuto si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento della somma di € 200,00, indicata quale contributo per le spese di carburante al punto 13 della convenzione di negoziazione, e la ricorrente, creditrice di € 750,00 circa per spese straordinarie anticipate in via esclusiva nell'interesse di , continuava a pagare in via esclusiva le rate mensili di € 296,00 relative Per_1 al finanziamento n. 70041744 acceso presso Bi Banca, stipulato congiuntamente nell'interesse di entrambi i coniugi in data 28.6.2021 per l'acquisto delle due autovetture in uso alle parti, impegno economico rispetto al quale era stato concordato in sede di separazione un contributo pari al 50% da parte del CP_1
- l'immobile adibito a residenza della famiglia era in comproprietà tra i coniugi, ma il mutuo acceso per l'acquisto della casa era stato contratto solo dalla Parte_1 presso l'INPDAP, sicché ella era gravata dall'obbligo di pagamento di una rata di € 583,02, somma di cui le veniva rimborsata la quota di metà dal e il suo CP_1 stipendio netto di circa € 1.700,00, veniva perciò mensilmente decurtato di € 879,02.
La ricorrente chiedeva pertanto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio, l'assegnazione della casa coniugale (con obbligo del di trasferire la sua CP_1 residenza altrove), la determinazione in € 800,00 dell'assegno dovuto ex art. 337 ter c.c. dal convenuto e l'attribuzione in proprio favore dell'intero importo dell'assegno unico universale.
4 2. Con decreto depositato il 17.4.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione del procedimento, fissava ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 11.7.2025, poi rinviata su richiesta delle parti al 17.10.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrete il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata l'11.6.2025 si costituiva in giudizio il convenuto, che contestava la ricostruzione dei fatti prospetta dalla ricorrente negando anzitutto di avere invaso la porzione di immobile riservata alla moglie e al figlio , del quale egli continuava a occuparsi nonostante il trasferimento Per_1 del luogo di lavoro a Bentivoglio. Precisava, inoltre, che nel corso delle trattative che avevano preceduto l'instaurazione del procedimento di divorzio, la Parte_1 aveva prospettato la possibilità di trasferirsi a Rovigo, città nella quale svolgeva la sua professione di docente di scuola secondaria di secondo grado, per cui la domanda di assegnazione della casa coniugale avrebbe irragionevolmente determinato la necessità per il convenuto di reperire in fretta un'abitazione nella quale trasferirsi.
In conclusione, il non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civile del matrimonio, ma chiedeva la collocazione paritaria del figlio presso Per_1
i genitori, nonché l'individuazione della dimora prevalente del minore presso il genitore ritenuto più tutelante e la statuizione dell'obbligo dello stesso di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla Per_1
di un assegno mensile di € 250,00, ferma restando la percezione, da Parte_1 parte della ricorrente, dell'intero importo dell'assegno unico e universale e delle detrazioni fiscali inerenti alla spese per il figlio.
3. Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 17.10.2025 e dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio aventi ad oggetto le questioni controverse, sicché, sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe, il giudice disponeva la discussione orale della causa e si riservava di riferire al collegio.
4. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 17.10.2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nell'ambito della convenzione di negoziazione assistita relativa alla separazione personale i coniugi hanno ottenuto l'autorizzazione del P.M. in data 3.10.2023 (docc. 3 e 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
5 Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento del figlio e alla regolamentazione delle questioni economico-patrimoniali siano Per_1 conformi alla legge e non contrastino con l'interesse del minore.
5. Come richiesto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 629/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 24.7.2014 a Enna, trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile di quel Comune al n. 52, Parte II, Serie A, anno 2014;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio, come indicate in epigrafe e da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 18 ottobre 2025 il Presidente estensore
AO Di CO
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di CO -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 629/2025 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANNA BOCCAFOGLI e dall'avv. CANOVA ANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro ( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ZA AR IS ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con ogni conseguente statuizione, alle condizioni di seguito indicate: 1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in modo da consentire Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno in autonomia eserciterà l'ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso di sé. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'esercizio delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il figlio minore manterrà stabilmente la residenza anagrafica presso il Per_1 domicilio materno nella casa coniugale in S. Maria Maddalena di Occhiobello (RO),
1 Via M. Montessori n. 8 fino al trasferimento programmato della madre in una diversa abitazione ad esito del trasferimento immobiliare al quale le parti si impegnano al punto 4;
2) potrà vedere e tenere con sé il figlio nelle due giornate Controparte_1 Per_1 di riposo settimanale dagli impegni lavorativi, compresi cena e pernottamento. Il Sig. si impegna a recuperare il figlio dall'uscita di scuola sino alla mattina CP_1 successiva quando lo riaccompagnerà autonomamente. Il padre potrà comunque incontrare il figlio allorquando lo desideri, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche e/o sportive del minore, previo accordo con la madre. Il padre potrà inoltre trascorrere con il figlio un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi previamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, un periodo di sette giorni durante le festività natalizie che comprenderà, secondo la regola dell'alternanza, il giorno di Natale o Capodanno, nonché tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i coniugi;
3) il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 10 CP_1 Parte_1
(dieci) di ciascun mese e in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 345,00 (trecentoquantacinque), da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario in favore della sig.ra (codice IBAN [...]); Parte_1 egli inoltre si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche da sostenersi nell'interesse del figlio minore procedendo al rimborso immediato, secondo un prospetto riepilogativo mensile, delle spese documentate a richiesta della madre anticipataria. Per quanto attiene alle spese di abbigliamento, i genitori concordano che tale costo sarà sostenuto per quota di ½ ciascuno ogni qualvolta il singolo capo abbia un costo superiore ad € 100,00. I genitori accompagneranno alternativamente alle trasferte del fine Per_1 settimana per le partite di calcio. Per quanto non stabilito nelle presenti condizioni si farà riferimento al “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio” - Tribunale di Padova del 17.01.2017. I genitori concordano e confermano, infine, che l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre collocataria. 4) A definizione integrale e reciprocamente satisfattiva dei rapporti economico patrimoniali pendenti, nonché di ogni ulteriore pregressa pretesa economica di qualsivoglia ragione o titolo, il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra CP_1
la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00 euro), la quale accetta tale Parte_1 importo impegnandosi a cedere al Sig. che dal canto suo si impegna ad CP_1 accettare, la sua quota pari a ½ della piena proprietà dell'unità immobiliare già adibita a residenza coniugale sita in località S. Maria Maddalena di Occhiobello (RO), Via M. Montessori n. 8, composta da abitazione su piano terra, primo e secondo, con garage al piano terra e con area in proprietà esclusiva di mq. 196
2 (centonovantasei) acquistata in data 12 Dicembre 2014 con atto di compravendita Notaio , Repertorio n. 78.493, Raccolta n. 17.059 registrato a Persona_2
Rovigo il 15 Dicembre 2014 al N. 5398, Serie 1T, trascritto a Rovigo il 16 Dicembre 2014 al R.G. n° 7555, R. P. 5240, identificato catastalmente al NCEU del Comune di Occhiobello (RO), al foglio 29, mappale 1463 sub 1 in Via Maria Montessori, Piano T-1-2, cat. A/2, classe 2, vani 6, R.C. Euro 464,81; Mappale 1463 sub 2 in Via Maria Montessori, Piano T, cat. C/6, classe 3, mq. 16, R.C. Euro 65,28. L'area in proprietà esclusiva è identificata al N.C.E.U. del Comune di Occhiobello (RO) al foglio 29 – Mappale 1463 sub 3 – corte (bene comune non censibile al subb 1 e 2) e al N.C.T al foglio 29 Mappale 1463 di Ha. 0.01.96 – E.U. – Tra i seguenti confini (salvis): ragioni parte venditrice su due lati, restanti lati parti comuni e stradello. Compete a detta unità immobiliari una proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile. Le parti si impegnano a formalizzare in sede notarile la cessione entro e non oltre il 30.4.2026, salve eventuali esigenze inerenti alla stipulazione notarile, con oneri esclusivamente a carico di parte acquirente. La liberatoria della banca a favore della Sig.ra è elemento Parte_1 indispensabile ed imprescindibile, in quanto la Sig.ra potrebbe dover Parte_1 acquistare un immobile e stipulare un contratto di mutuo. I Sigg.ri e dichiarano espressamente che la concordata Parte_1 CP_1 disposizione negoziale costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare e alla regolazione definitiva dei rapporti giuridici patrimoniali ed economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, richiedono l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 L. 6.3.1987, n. 74. 5) Il Sig. si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo fondiario con CP_1
stipulato in data 04.09.2018, Notaio Dott. , Repertorio n. CP_2 Persona_2
82706, Raccolta n. 20802, insistente sull'immobile di cui al punto 4), impegnandosi al pagamento puntuale ed esclusivo delle rate a scadere e impegnandosi altresì ad ottenere da parte della Banca il consenso esplicito per la liberatoria della signora;
Parte_1
6) Entrambe le parti si obbligano a pagare al 50% il residuo importo, fino all'estinzione, relativo al finanziamento n. 70041744 acceso presso Bi Banca con rate mensili di € 296,00, stipulato congiuntamente nell'interesse di entrambi gli allora coniugi in data 28.06.2021 per l'acquisto delle due autovetture in uso alle parti;
7) Il Sig. infine, si impegna a versare alla Sig.ra un contributo CP_1 Parte_1 una tantum di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a compensazione del valore dei beni mobili comuni che rimarranno nella casa familiare di cui diverrà proprietario esclusivo il Sig. Tale somma sarà versata ratealmente dal sig. nella CP_1 CP_1 misura del 30% ed entro cinque giorni dalla percezione dei bonus erogatigli dal datore di lavoro, entro e non oltre il 2035 con riferimento all'importo complessivo.
8) spese di lite compensate. Ragioni della decisione
3 1. Con ricorso depositato il 14.4.2025 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 24.7.2014 con CP_1
a Enna (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 52, Parte
[...]
II, Serie A, anno 2014) ed esponeva che:
- dal matrimonio era nato il figlio , il 13.5.2015; Per_1
- in data 21.9.2023 i coniugi avevano sottoscritto un accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. il 3.10.2023;
- malgrado il tempo trascorso, la ricorrente e il non erano riusciti a CP_1 raggiungere un equilibrio soddisfacente nell'interesse prioritario del figlio, a causa della difficoltà del convenuto di accettare la separazione dalla moglie, che aveva delimitato gli spazi dell'abitazione coniugale, come concordato in sede di separazione;
- il adducendo pretesti, aveva infatti più volte invaso il piano riservato alla CP_1 moglie e al figlio ed era giunto a forzare l'accesso;
- il minore era stato coinvolto dal padre, che aveva assunto atteggiamenti finalizzati a trascorrere del tempo con la , determinando in tal modo un Parte_1 certo disagio nel ragazzino, che aveva intrapreso un percorso di supporto psicologico;
- il era stato trasferito per lavoro a Bentivoglio (BO), mentre la ricorrente, CP_1 docente di scuola di secondo grado, prestava la propria attività a Rovigo ed era in grado di gestire le esigenze del figlio;
- dal mese di gennaio 2025 il convenuto si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento della somma di € 200,00, indicata quale contributo per le spese di carburante al punto 13 della convenzione di negoziazione, e la ricorrente, creditrice di € 750,00 circa per spese straordinarie anticipate in via esclusiva nell'interesse di , continuava a pagare in via esclusiva le rate mensili di € 296,00 relative Per_1 al finanziamento n. 70041744 acceso presso Bi Banca, stipulato congiuntamente nell'interesse di entrambi i coniugi in data 28.6.2021 per l'acquisto delle due autovetture in uso alle parti, impegno economico rispetto al quale era stato concordato in sede di separazione un contributo pari al 50% da parte del CP_1
- l'immobile adibito a residenza della famiglia era in comproprietà tra i coniugi, ma il mutuo acceso per l'acquisto della casa era stato contratto solo dalla Parte_1 presso l'INPDAP, sicché ella era gravata dall'obbligo di pagamento di una rata di € 583,02, somma di cui le veniva rimborsata la quota di metà dal e il suo CP_1 stipendio netto di circa € 1.700,00, veniva perciò mensilmente decurtato di € 879,02.
La ricorrente chiedeva pertanto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio, l'assegnazione della casa coniugale (con obbligo del di trasferire la sua CP_1 residenza altrove), la determinazione in € 800,00 dell'assegno dovuto ex art. 337 ter c.c. dal convenuto e l'attribuzione in proprio favore dell'intero importo dell'assegno unico universale.
4 2. Con decreto depositato il 17.4.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione del procedimento, fissava ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 11.7.2025, poi rinviata su richiesta delle parti al 17.10.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrete il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata l'11.6.2025 si costituiva in giudizio il convenuto, che contestava la ricostruzione dei fatti prospetta dalla ricorrente negando anzitutto di avere invaso la porzione di immobile riservata alla moglie e al figlio , del quale egli continuava a occuparsi nonostante il trasferimento Per_1 del luogo di lavoro a Bentivoglio. Precisava, inoltre, che nel corso delle trattative che avevano preceduto l'instaurazione del procedimento di divorzio, la Parte_1 aveva prospettato la possibilità di trasferirsi a Rovigo, città nella quale svolgeva la sua professione di docente di scuola secondaria di secondo grado, per cui la domanda di assegnazione della casa coniugale avrebbe irragionevolmente determinato la necessità per il convenuto di reperire in fretta un'abitazione nella quale trasferirsi.
In conclusione, il non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civile del matrimonio, ma chiedeva la collocazione paritaria del figlio presso Per_1
i genitori, nonché l'individuazione della dimora prevalente del minore presso il genitore ritenuto più tutelante e la statuizione dell'obbligo dello stesso di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla Per_1
di un assegno mensile di € 250,00, ferma restando la percezione, da Parte_1 parte della ricorrente, dell'intero importo dell'assegno unico e universale e delle detrazioni fiscali inerenti alla spese per il figlio.
3. Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 17.10.2025 e dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio aventi ad oggetto le questioni controverse, sicché, sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe, il giudice disponeva la discussione orale della causa e si riservava di riferire al collegio.
4. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 17.10.2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nell'ambito della convenzione di negoziazione assistita relativa alla separazione personale i coniugi hanno ottenuto l'autorizzazione del P.M. in data 3.10.2023 (docc. 3 e 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
5 Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento del figlio e alla regolamentazione delle questioni economico-patrimoniali siano Per_1 conformi alla legge e non contrastino con l'interesse del minore.
5. Come richiesto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 629/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 24.7.2014 a Enna, trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile di quel Comune al n. 52, Parte II, Serie A, anno 2014;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio, come indicate in epigrafe e da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 18 ottobre 2025 il Presidente estensore
AO Di CO
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