Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 DPR 115/02 iscritta al n° 179 del Ruolo
Generale dell'anno 2025
TRA
(c.f ), avvocato del Foro di Trieste che si difende Parte_1 C.F._1
in proprio
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente non costituito
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 04/06/2025 ex artt. 281 undecies e sexies, u.c.
c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Annullare e/o revocare il provvedimento reso in data 10/3/2025 (notificato in data 25.03.2025)
dalla Corte di Appello di Trieste, nel procedimento sub R.G.APP 1913/22 nella parte in cui, nel liquidare al difensore il compenso per l'attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al
R.G. Pagina 1 di 4
per l'effetto provveda alla liquidazione dei compensi secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55\2014
con dimidiazione ex art. 130 d.p.r. n. 115\2002, oltre c.n.a. e i.v.a. nella misura di legge;
condanni l'Amministrazione resistente alla rifusione dei compensi relativi alla presente procedura,
da liquidarsi d'ufficio secondo i richiamati parametri, nonché degli esborsi, in particolar modo del contributo unificato e dell'imposta di registrazione dell'emanando atto giudiziario.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/04/2025 l'avv. esponeva di aver presentato istanza di Parte_1
liquidazione dei compensi in relazione alla difesa svolta nel procedimento di appello in cui era imputato soggetto ammesso al Patrocinio a spese dello Stato;
che la prima sezione CP_2
penale della Corte d'Appello di Trieste con decreto dd. 10/03/25 gli aveva riconosciuto compensi per la somma di € 473,00, oltre rimborso forfettario e accessori, liquidando esclusivamente la fase studio e introduttiva, mentre nulla era stato liquidato per la fase decisionale;
che il provvedimento era errato ed ingiustamente penalizzante, in quanto era stata svolta attività anche in fase di decisionale.
Ciò premesso il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
All'udienza del 04/06/2025 il Presidente, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, il ricorso è infondato
Va ricordato, in linea generale, che il procedimento di opposizione ex art. 170 del D.P.R. 115/02 al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese
R.G. Pagina 2 di 4 dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (cfr. ex multis Cass. SS.UU.
03/09/2009 n. 19161; nello stesso senso Cass. 14/05/2019 n.12802).
Tale giudizio è pertanto del tutto autonomo ed indipendente da quello nel quale è stato emesso il decreto impugnato.
Ancora va ricordato che presente giudizio si instaura ed è regolato dalla disposizione di cui all'art. 281 decies c.p.c. che prevede espressamente “…quando i fatti di causa non sono controversi
oppure quando la domanda è fondata su prova documentale …”, mentre l'art. 281 undecies c.p.c.
richiama espressamente la norma di cui all'art. 163 c.p.c. ed, in particolare, il punto 5) che prevede che l'attore deve indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.
Nella specie, il ricorrente si è limitato a produrre esclusivamente il decreto di liquidazione, senza peritarsi di produrre nemmeno la sua istanza di liquidazione né di allegare e documentare l'attività
svolta (depositando i verbali, le conclusioni scritte, la sentenza, ecc.) al fine di permettere al
Giudicante di valutarla.
In questo contesto la generica istanza istruttoria formulata da parte ricorrente - e ribadita all'udienza odierna - di acquisire l'intero fascicolo penale si appalesa inammissibile, in quanto non spetta al
Giudice civile ricercare la prova, ma al ricorrente fornirla.
Per le svolte considerazioni il ricorso non può che essere rigettato
Nulla si dispone per le spese in quanto il non si è costituito. CP_1
P. Q. M
.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese.
R.G. Pagina 3 di 4 Così deciso in Trieste il 04/06/2025.
R.G.
Il Presidente est
Marina Caparelli
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