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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 757/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 757/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025 nella causa n. 757/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 36/2019, pubblicata in data 21/01/2019 e non notificata, resa in materia di “Risarcimento danni” e vertente tra (C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IULIUCCI ANTONIO
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore
- appellata contumace - Conclusioni All'udienza del 16/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
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Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante, titolare di una tabaccheria, nei confronti Parte_1 di in persona del suo legale rappresentante p.t., odierna appellata CP_1 rimasta contumace, nonché di , in persona del suo legale CP_2 rappresentante p.t., estromessa dal giudizio di I grado per difetto di legittimazione passiva, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale, nello specifico la consegna di due kit di sigarette elettroniche, merce ordinata ed acquistata on-line, nonché la restituzione delle somme anticipate (€ 210,00) e di ulteriori somme (fino alla concorrenza di € 1.000,00 per danni subiti a causa del ritardo della consegna e di esborsi effettuati in sostituzione dei prodotti ordinati e non consegnati), dal momento che [...] il sig. non ha ricevuto la merce acquistata entro i termini contrattuali ed Pt_1 anzi ha dovuto provvedere all'acquisto della detta merce presso altro rivenditore, per far fronte alle richieste della clientela [...], compensando tra le parti le spese del giudizio.
A fondamento della decisione la seguente motivazione: […] La presente causa ha ad oggetto l'accertamento di responsabilità in capo alle convenute - in via solidale e/o alternativa - per rimborso spese anticipate e pretesi danni subiti derivanti da (presunto) ritardo nella consegna della merce ordinata ed acquistata on line dall'attore. In via preliminare, deve dichiarata la contumacia della CP_1 che, regolarmente citata in giudizio (cfr. pec del 10.05.2017 in atti) non si è costituita nei termini e modi previsti dalla legge. Sempre in via preliminare, può confermarsi la estromissione dal giudizio della (già disposta in corso di CP_2 causa con ordinanza del 12.07.2018) per difetto di legittimazione passiva della stessa e, di conseguenza, di esonero di responsabilità nei confronti dell'attore per i fatti per cui è causa. Sotto il profilo della pretesa responsabilità della si evidenzia quanto segue. Come emerge dalla documentazione in atti, la ha CP_2 ricevuto, a sua volta, l'incarico dalla per la consegna della merce per cui CP_3
è causa (circostanza documentata dallo stesso attore). L'istante pone a fondamento della sua richiesta ed, in particolare, a conferma della dedotta responsabilità solidale della convenuta una sentenza del Tribunale di CP_2
Lamezia Terme. Come correttamente eccepito dalla convenuta la sentenza in questione riguarda un caso di rapporto di trasporto c.d. cumulativo di cose o di persone disciplinato ai sensi dell'art. 1700 c.c. che ricorre quando due o più vettori
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si obbligano insieme verso il mittente con un unico contratto ad eseguire la prestazione di trasporto sino al luogo finale di destinazione, curando ciascuno di essi il trasporto per un tratto dell'intero percorso. Contratto questo caratterizzato dall'unicità del vincolo contrattuale riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente. Diversamente, nel caso in esame, si è innanzi ad un contratto di trasporto con sub trasporto laddove il vettore si obbliga, nei confronti del mittente o del passeggero ad eseguire il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione avvalendosi, in tutto o in parte, dell'opera di un sub vettore. Il vettore si obbliga a eseguire la prestazione di trasporto per l'intero percorso concordato con il mittente, assumendo, da solo e interamente, obblighi e responsabilità, acquistando i diritti inerenti l'esecuzione del trasporto. Ma si avvale dell'attività e delle prestazioni di un altro vettore, con il quale conclude a sua volta a suo nome e nel suo interesse un contratto di trasporto per l'esecuzione dell'intero tragitto o di una parte di esso. Il mittente resta del tutto estraneo al contratto di sub trasporto, dal momento che, nei suoi confronti, il vettore ha assunto l'obbligo di eseguire la prestazione per l'intero percorso: il sub vettore assume la figura dell'ausiliario del vettore. Un solo vettore assume, nei confronti del passeggero o del mittente, obblighi e responsabilità dell'intero viaggio, stipulando, a proprie spese, a proprio nome ed a proprio rischio, dei contratti di trasporto, per far percorrere al viaggiatore o alle merci il viaggio. Orbene, nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che tra la società CP_1
(venditrice della merce ordinata on line dall'attore) e sia intervenuto un CP_3 primo contratto di trasporto (circostanza non contestata dall'attore) e che successivamente quest'ultima (società mittente) abbia conferito - a sua volta - alla l'incarico di consegnare la merce ordinata in ragione di un contratto, CP_2 appunto, di sub trasporto. Parte attrice, del resto, non ha fornito alcuna prova di esistenza di un contratto unico di trasporto (né con documentazione a riguardo né con prova testimoniale neppure espressamente articolata sul punto) e né ha contestato in maniera specifica tale osservazione di diritto eccepita dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, e ribadita nei verbali di udienza (cfr. udienza del 06.03.2018). Di qui, la estromissione dal giudizio della
(già Bartolini Spa) già disposta con ordinanza in corso di giudizio che può CP_2 essere confermata in questa sede. Nel merito, deve rilevarsi la infondatezza della domanda per difetto di prova. Invero, l'attore formula domanda di restituzione somme anticipate (a suo dire di euro 210,00) nonché ulteriori somme (fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per danni subiti) senza fornire né la prova dell'avvenuto pagamento della merce ordinata - ancorché espressamente eccepito dalla convenuta - (cfr. pag.8, primo capoverso comparsa di costituzione) né CP_2 dei pretesi danni subiti dal presunto ritardo della consegna né di presunti esborsi effettuati - a suo dire - in sostituzione dei prodotti ordinati e non consegnati. La
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stessa prova testimoniale è del tutto priva di efficacia probatoria. Precisamente, il teste riferisce che "la merce" sarebbe stata "pagata al momento Tes_1 dell'acquisto" ma, in realtà, non vi è riscontro documentale in atti (necessaria non essendo in ogni caso ammessa la prova orale del pagamento); nel mentre, la teste riferisce di non ricordare "se la merce è stata pagata prima della Tes_2 consegna" e aggiunge di non conoscere "neanche le modalità". L'attore lamenta di aver ordinato ed acquistato in data 08.11.2016 la merce in atti al costo di euro
140,00 e di non averla ricevuta nel termine di 72 ore come rassicurato dalla CP_1 con mail di pari data ma non fornisce prova dell'avvenuto pagamento e, pertanto, non può aver diritto alla restituzione di ciò che non ha sborsato. L'attore neppure dà prova di aver attivato correttamente la procedura di messa in mora della consegna della merce richiesta dal legislatore come condizione per esperire l'azione di risarcimento per cui è causa. Infatti, l'istante ha depositato la mail di conferma dell'ordine n. 5948 proveniente dalla società in data 08.11.2016, CP_1
h. 16.37, nella quale, contestualmente, quest'ultima dichiara che "il prodotto all'indirizzo ... indicato nell'ordine" sarebbe stato consegnato "in massimo di 72 ore" (doc.1 produzione parte attrice). Allo scadere di detto termine (che sarebbe dovuto coincidere con la data del 13.11.2016) non vi è prova di consegna del prodotto ma neppure vi è agli atti una espressa richiesta da parte dell'attore di far sostituire il predetto termine generico con un termine specifico. Solo se il termine di consegna è stato fissato con precisione si potrebbe chiedere, infatti, in caso di mancato rispetto dei tempi, il risarcimento di danni e interessi oppure esigere la revoca del contratto. Inoltre nella lettera l'ordinante deve precisare che se il termine non sarà rispettato si procederà alla disdetta del contratto. La lettera di disdetta deve assolutamente essere spedita il giorno seguente la scadenza del termine che è stato fissato. Nel caso in cui non venga rispettata questo vincolo il venditore avrà il diritto di credere che il compratore sia disposto ad accordare un ulteriore termine per la consegna. Se alla scadenza del termine la merce non è stata ancora ricevuta il compratore avrà le seguenti possibilità: annullare il contratto;
rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento; continuare a esigere la consegna e eventualmente il risarcimento del danno per il ritardo. Nel caso in esame nessuna messa in mora è stata inviata dal compratore e, pertanto, lo stesso non potrà avvalersi dei rimedi sopra rappresentati. Non solo, dalla documentazione in atti (doc. 2 produzione parte attrice) emerge che in data successiva alla predetta scadenza (14.11.2016 h.
23.34) l'istante riceveva mail da tale (società convenuta in giudizio) in CP_2 ragione del fatto che " (società che avrebbe ricevuto Controparte_4 incarico dalla Igos Srl di consegnare la merce al cliente) avrebbe affidato - a sua volta - alla "in data 14.11.2016 una spedizione ... destinata" all'attore e che CP_2
"la consegna è prevista il 16.11.2016 indicativamente dalle 15.00 alle 18.30” con
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invito ad attingere eventuali informazioni per il tramite del sito www.brt.it.
Neppure in detta circostanza l'attore ha diffidato alcuna delle società convenute.
Emerge, invece, il rifiuto da parte dell'istante a ricevere la merce senza che lo stesso abbia preventivamente messo in mora (ex art. 1218 c.c.) alcuna delle convenute. Invero, in data 18.11.2016 con comunicazione mail delle ore 10.58
l'istante riferiva alla che "... l'ordine... ad oggi non ancora evaso... non verrà CP_1 ritirato". Infondata è anche la domanda di restituzione di pretese somme anticipate e danni. Anche sotto questo ulteriore profilo, l'attore non ha fornito alcuna prova. Dalla documentazione in atti risulta che l'attore in data 18.11.2016 alle ore 13.11 ed alle ore 13.12 con due differenti acquisti (ciascuno di importo pari ad euro 70,00) si sarebbe recato presso tale Tabaccheria "Cervone" di Benevento per l'acquisto di merce che, dalla lettura dei documenti fiscali, non se ne comprende il tipo, la natura, né altro profilo utile per individuarla (il riferimento è per entrambi i documenti "reparto 10 della tabaccheria"). Tale documentazione, anche sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697c.c. è insufficiente sotto il profilo probatorio avendo invece l'attore dovuto dimostrare di aver acquistato i prodotti (simili o identici) a quelli ordinati e non pervenuti con l'ordine di acquisto.
Del resto, come correttamente eccepito dalla convenuta , appare del tutto CP_2 inverosimile (o meglio strumentale) che l'istante fosse stato indotto a comprare prodotti simili a quelli ordinati in quanto gli scontrini fiscali prodotti riportano la data (18.11.2016) del rifiuto del plico (avvenuto alle ore 10.58 con motivazione del ritardo consegna) e successiva di poche ore (h. 13.11 e h. 13.12) al predetto rifiuto.
Altrettanto infondata è la richiesta di pretesi danni subiti a fronte dei quali è formulata domanda di ristoro. Neppure la espletata prova testimoniale sul punto ha chiarito in che termini e in che misura l'attore avrebbe subito danni dal preteso ritardo nella consegna della merce ordinata. Infatti, la teste (ud. 15.06.2018) Tes_1 riferisce che ".... i kit sarebbero dovuti essere consegnati ad alcuni clienti i quali ovviamente si sono molto irritati per il ritardo e l'inconveniente"; la circostanza, sebbene confermata dalla teste (ud. 15.06.2018) la quale riferisce che Tes_2
"ai clienti ai quali doveva essere consegnata la merce si sono molto irritati" resta comunque insufficiente al fine di individuare concreti disagi o effettivi danni dei quali si chiede ristoro nel presente giudizio. Pertanto, parte attrice non fornisce alcuna prova a fondamento della domanda. Le spese di giudizio sono compensate in ragione, da un lato, della contumacia di una delle convenute ( , dall'altro, CP_1 della estromissione dal giudizio della , avvenuta con ordinanza del 12 luglio CP_2
2018. […] (v. sentenza in atti).
Avverso la predetta decisione veniva proposto appello da Parte_1 per i seguenti motivi: […] 1) Violazione e falsa applicazione
[...] dell'art. articolo 1510 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) [...] atteso che [...] Il giudice di pace di Cervinara nelle deduzioni di rigetto della domanda [...] devia
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dal ragionamento e fa esclusivamente riferimento all'art. 1700 c.c., relativo agli obblighi contrattuali derivanti quando due o più vettori si obbligano insieme al mittente ad eseguire la prestazione di trasporto. Si sottolinea ancora una volta che siffatta disciplina è del tutto inconferente con il thema decidendum
(inadempimento contrattuale derivante dalla mancata consegna della merce acquistata). [...]; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art Art. 61 cod. consumo, d.lgs. n. 21 del 21.02.2014 [...] considerato che [...] La citata norma prevede che, salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. Erroneamente (pag. 4 della sentenza) il giudice di Pace deduce che “parte attrice non ha fornito alcuna prova di esistenza di un contratto unico di trasporto e né ha contestato in maniera specifica tale osservazione di diritto eccepita dalla convenuta soc. ” Si ripete che il contratto di spedizione è intercorso esclusivamente tra la soc. e la CP_1 soc. e non anche tra l'odierno appellante e la soc. e/o suoi CP_2 CP_2 partners. Peraltro il giudice di pace assume l'infondatezza della domanda attorea per difetto di prova. Assume il giudice di prime cure che l'odierno appellante non avrebbe fornito la prova dell'avvenuto pagamento della merce ordinata. A tal uopo nel fascicolo di parte attrice, contrassegnato con il numero 1 è stato affoliata la mail del 08/11/2016 con la quale la soc. conferma al sig. CP_1 Parte_1
l'avvenuto pagamento della merce acquistata e che il prodotto sarebbe
[...] stato consegnato nel termine massimo di 72 ore. Tale documento, sfugge all'attenzione del giudice di Pace. Anzi, il giudice di pace afferma candidamente che l'attore non avrebbe attivato la procedura di messa in mora della consegna della merce richiesta. Anche a tal uopo, si evidenzia che il giudice di pace ha omesso la lettura degli atti processuali, tra i quali le numerose mail e note intercorse con le controparti. Secondo il giudice, aldilà degli elementi probatori documentali, non considerati, nessuna valenza probatoria avrebbero le prove testimoniali espletate. Orbene si fa rilevare all'ill.mo Giudice di Appello che le due testi di parte attrice - e - confermavano Testimone_3 Testimone_4 integralmente le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio ed in parte già provate “PER TABULAS”. [...]; 3) Violazione e falsa applicazione dell'Art. 2043 c.c. [...] atteso che [...] Il giudice di Pace rigetta la domanda giudiziale dell'odierno appellante anche con riferimento al ristoro dei danni, derivanti non solo dalla mancata consegna della merce, regolarmente pagata, ma anche dalla circostanza che l'appellante era stato costretto ad acquistare prodotti simili a quelli non consegnati. Anche su questo punto il giudice di prime cure, omette la valutazione degli elementi probatori anche documentali, offerti in comunicazione da questa
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difesa. Infatti a pagina 6 dell'impugnata sentenza, pur ammettendo la sussistenza degli scontrini fiscali comprovanti il predetto acquisto, avvenuto ovviamente, per la mancata consegna della merce, ritiene inveritiera tale circostanza poiché tali scontrini – a dire del giudice di pace sarebbero successivi al rifiuto del plico. Tale deduzione del giudice di pace è inveritiera e non corretta. Invero in data 18 novembre 2016 l'appellante non ha rifiutato la merce consegnata ma, anzi, sino almeno alle ore 12.05 tale merce non risultava ancora consegnata, come peraltro confermato dal contenuto della mail inviata dal sig. alla soc. Controparte_5
IQOS CARE srl. Il danno anche all'immagine/decoro professionale dell'appellante seppur confermato dalla teste , non trova accoglimento nella Testimone_4 sentenza impugnata. [...]. in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene CP_1 ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Tanto premesso e passando al merito, giova preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito. Se difatti è vero che per condivisa giurisprudenza Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Sez. 2 - , Ordinanza n. 14013 del 06/06/2017), è altrettanto vero che Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. Sez. 2, 27/11/2018, n. 30713), con l'ulteriore conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468), ferma la precisazione, rilevante nel caso di specie, secondo cui Il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte
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che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Orbene, nella fattispecie in esame pienamente condivisibili si ritengono le argomentazioni spese dal GDP innanzitutto in punto di insufficienza della prova fornita dall'attore circa l'effettivo pagamento delle somme oggetto della domanda di restituzione. Del tutto equivoci, come già evidenziato in prime cure, risultano difatti sul punto gli esiti della prova testimoniale (v. deposizioni delle due testi di parte attrice, e rispettivamente moglie Testimone_3 Testimone_4 dell'attore e dipendente della tabaccheria, così come richiamate in sentenza), né, stante la non univocità dei richiamati esiti della prova orale comunque acquisita sul punto, a dirimere le richiamate incertezze potrebbe considerarsi sufficiente la mail di conferma dell'ordine (e non del pagamento) di cui in atti (v. e-mail dell'8/11/2016 – all. fascicolo di I grado, che peraltro fa riferimento anche ad un non meglio precisato “buono n. 0640250008”), soprattutto in considerazione del fatto che la prova del pagamento avrebbe potuto agevolmente fornirsi a mezzo dell'esibizione dell'attestazione del relativo esborso, così come eseguito on line.
Del pari, quanto alle somme richieste a titolo di risarcimento del danno, costituisce principio altrettanto consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007). Orbene, dalla documentazione in atti e dalle ulteriori risultanze processualmente acquisite in primo grado, non appaiono comunque emergere adeguati riscontri in ordine all'effettiva sussistenza del danno di cui è stato chiesto il ristoro, peraltro descritto nei seguenti (generici e del tutto imprecisati) termini: […] somma di € 1.000,00 comprensiva anche delle somme (€ 210,00) anticipate dall'attore ed il resto per danni subiti […] (v. testualmente atto di citazione in prime cure). Quanto al danno patrimoniale, invero, ancora una volta condivisibili appaiono le argomentazioni spese dal Giudice di Prime cure, soprattutto in punto di non univoca riconducibilità degli scontrini prodotti in atti (non recanti ulteriori descrizioni e/o riferimenti) a merce effettivamente coincidente con quella asseritamente oggetto del contratto in lite, acquistata proprio a causa della
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mancata consegna di quella originariamente ordinata, mai pervenuta, al precipuo fine di assicurarla a terzi (clienti), a loro volta in attesa della prima. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte (Sez. L, Sentenza n. 16877 del 20/06/2008), tenuto conto che In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (Sez. L, Sentenza n. 7093 del 24/05/2001). Quanto poi al danno non patrimoniale, in disparte la già menzionata mancanza di autentiche allegazioni sul punto ad opera del danneggiato, basti in questa sede citare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2370 del 04/02/2014; ma anche Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), con l'ulteriore precisazione secondo cui In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016). La menzionata inconsistenza degli elementi probatori e delle allegazioni a disposizione, dunque, avrebbe in ogni caso precluso la liquidazione, anche in termini meramente equitativi del danno richiesto, la giurisprudenza avendo a più riprese affermato che in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013), con l'ulteriore precisazione secondo cui L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del
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diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Per tali ragioni, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'appello proposto, non potendo addivenirsi a soluzioni diverse dal concretamente avutosi rigetto della domanda proposta in prime cure, con il correlato assorbimento di ogni altra domanda, deduzione, eccezione ed istanza comunque avanzata, in applicazione del parimenti consolidato principio secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Quanto alle spese, la mancata costituzione della parte appellata non soccombente esonera da qualsiasi statuizione sul punto in dispositivo. Il rigetto integrale dell'appello impone, però, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Cervinara n. 36/2019, pubblicata in data 21/01/2019, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
11 Tribunale di Avellino n. 757/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
nulla disponendo sulle spese di lite;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 16/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 757/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025 nella causa n. 757/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 36/2019, pubblicata in data 21/01/2019 e non notificata, resa in materia di “Risarcimento danni” e vertente tra (C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IULIUCCI ANTONIO
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore
- appellata contumace - Conclusioni All'udienza del 16/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
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Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante, titolare di una tabaccheria, nei confronti Parte_1 di in persona del suo legale rappresentante p.t., odierna appellata CP_1 rimasta contumace, nonché di , in persona del suo legale CP_2 rappresentante p.t., estromessa dal giudizio di I grado per difetto di legittimazione passiva, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale, nello specifico la consegna di due kit di sigarette elettroniche, merce ordinata ed acquistata on-line, nonché la restituzione delle somme anticipate (€ 210,00) e di ulteriori somme (fino alla concorrenza di € 1.000,00 per danni subiti a causa del ritardo della consegna e di esborsi effettuati in sostituzione dei prodotti ordinati e non consegnati), dal momento che [...] il sig. non ha ricevuto la merce acquistata entro i termini contrattuali ed Pt_1 anzi ha dovuto provvedere all'acquisto della detta merce presso altro rivenditore, per far fronte alle richieste della clientela [...], compensando tra le parti le spese del giudizio.
A fondamento della decisione la seguente motivazione: […] La presente causa ha ad oggetto l'accertamento di responsabilità in capo alle convenute - in via solidale e/o alternativa - per rimborso spese anticipate e pretesi danni subiti derivanti da (presunto) ritardo nella consegna della merce ordinata ed acquistata on line dall'attore. In via preliminare, deve dichiarata la contumacia della CP_1 che, regolarmente citata in giudizio (cfr. pec del 10.05.2017 in atti) non si è costituita nei termini e modi previsti dalla legge. Sempre in via preliminare, può confermarsi la estromissione dal giudizio della (già disposta in corso di CP_2 causa con ordinanza del 12.07.2018) per difetto di legittimazione passiva della stessa e, di conseguenza, di esonero di responsabilità nei confronti dell'attore per i fatti per cui è causa. Sotto il profilo della pretesa responsabilità della si evidenzia quanto segue. Come emerge dalla documentazione in atti, la ha CP_2 ricevuto, a sua volta, l'incarico dalla per la consegna della merce per cui CP_3
è causa (circostanza documentata dallo stesso attore). L'istante pone a fondamento della sua richiesta ed, in particolare, a conferma della dedotta responsabilità solidale della convenuta una sentenza del Tribunale di CP_2
Lamezia Terme. Come correttamente eccepito dalla convenuta la sentenza in questione riguarda un caso di rapporto di trasporto c.d. cumulativo di cose o di persone disciplinato ai sensi dell'art. 1700 c.c. che ricorre quando due o più vettori
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si obbligano insieme verso il mittente con un unico contratto ad eseguire la prestazione di trasporto sino al luogo finale di destinazione, curando ciascuno di essi il trasporto per un tratto dell'intero percorso. Contratto questo caratterizzato dall'unicità del vincolo contrattuale riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente. Diversamente, nel caso in esame, si è innanzi ad un contratto di trasporto con sub trasporto laddove il vettore si obbliga, nei confronti del mittente o del passeggero ad eseguire il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione avvalendosi, in tutto o in parte, dell'opera di un sub vettore. Il vettore si obbliga a eseguire la prestazione di trasporto per l'intero percorso concordato con il mittente, assumendo, da solo e interamente, obblighi e responsabilità, acquistando i diritti inerenti l'esecuzione del trasporto. Ma si avvale dell'attività e delle prestazioni di un altro vettore, con il quale conclude a sua volta a suo nome e nel suo interesse un contratto di trasporto per l'esecuzione dell'intero tragitto o di una parte di esso. Il mittente resta del tutto estraneo al contratto di sub trasporto, dal momento che, nei suoi confronti, il vettore ha assunto l'obbligo di eseguire la prestazione per l'intero percorso: il sub vettore assume la figura dell'ausiliario del vettore. Un solo vettore assume, nei confronti del passeggero o del mittente, obblighi e responsabilità dell'intero viaggio, stipulando, a proprie spese, a proprio nome ed a proprio rischio, dei contratti di trasporto, per far percorrere al viaggiatore o alle merci il viaggio. Orbene, nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che tra la società CP_1
(venditrice della merce ordinata on line dall'attore) e sia intervenuto un CP_3 primo contratto di trasporto (circostanza non contestata dall'attore) e che successivamente quest'ultima (società mittente) abbia conferito - a sua volta - alla l'incarico di consegnare la merce ordinata in ragione di un contratto, CP_2 appunto, di sub trasporto. Parte attrice, del resto, non ha fornito alcuna prova di esistenza di un contratto unico di trasporto (né con documentazione a riguardo né con prova testimoniale neppure espressamente articolata sul punto) e né ha contestato in maniera specifica tale osservazione di diritto eccepita dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, e ribadita nei verbali di udienza (cfr. udienza del 06.03.2018). Di qui, la estromissione dal giudizio della
(già Bartolini Spa) già disposta con ordinanza in corso di giudizio che può CP_2 essere confermata in questa sede. Nel merito, deve rilevarsi la infondatezza della domanda per difetto di prova. Invero, l'attore formula domanda di restituzione somme anticipate (a suo dire di euro 210,00) nonché ulteriori somme (fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per danni subiti) senza fornire né la prova dell'avvenuto pagamento della merce ordinata - ancorché espressamente eccepito dalla convenuta - (cfr. pag.8, primo capoverso comparsa di costituzione) né CP_2 dei pretesi danni subiti dal presunto ritardo della consegna né di presunti esborsi effettuati - a suo dire - in sostituzione dei prodotti ordinati e non consegnati. La
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stessa prova testimoniale è del tutto priva di efficacia probatoria. Precisamente, il teste riferisce che "la merce" sarebbe stata "pagata al momento Tes_1 dell'acquisto" ma, in realtà, non vi è riscontro documentale in atti (necessaria non essendo in ogni caso ammessa la prova orale del pagamento); nel mentre, la teste riferisce di non ricordare "se la merce è stata pagata prima della Tes_2 consegna" e aggiunge di non conoscere "neanche le modalità". L'attore lamenta di aver ordinato ed acquistato in data 08.11.2016 la merce in atti al costo di euro
140,00 e di non averla ricevuta nel termine di 72 ore come rassicurato dalla CP_1 con mail di pari data ma non fornisce prova dell'avvenuto pagamento e, pertanto, non può aver diritto alla restituzione di ciò che non ha sborsato. L'attore neppure dà prova di aver attivato correttamente la procedura di messa in mora della consegna della merce richiesta dal legislatore come condizione per esperire l'azione di risarcimento per cui è causa. Infatti, l'istante ha depositato la mail di conferma dell'ordine n. 5948 proveniente dalla società in data 08.11.2016, CP_1
h. 16.37, nella quale, contestualmente, quest'ultima dichiara che "il prodotto all'indirizzo ... indicato nell'ordine" sarebbe stato consegnato "in massimo di 72 ore" (doc.1 produzione parte attrice). Allo scadere di detto termine (che sarebbe dovuto coincidere con la data del 13.11.2016) non vi è prova di consegna del prodotto ma neppure vi è agli atti una espressa richiesta da parte dell'attore di far sostituire il predetto termine generico con un termine specifico. Solo se il termine di consegna è stato fissato con precisione si potrebbe chiedere, infatti, in caso di mancato rispetto dei tempi, il risarcimento di danni e interessi oppure esigere la revoca del contratto. Inoltre nella lettera l'ordinante deve precisare che se il termine non sarà rispettato si procederà alla disdetta del contratto. La lettera di disdetta deve assolutamente essere spedita il giorno seguente la scadenza del termine che è stato fissato. Nel caso in cui non venga rispettata questo vincolo il venditore avrà il diritto di credere che il compratore sia disposto ad accordare un ulteriore termine per la consegna. Se alla scadenza del termine la merce non è stata ancora ricevuta il compratore avrà le seguenti possibilità: annullare il contratto;
rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento; continuare a esigere la consegna e eventualmente il risarcimento del danno per il ritardo. Nel caso in esame nessuna messa in mora è stata inviata dal compratore e, pertanto, lo stesso non potrà avvalersi dei rimedi sopra rappresentati. Non solo, dalla documentazione in atti (doc. 2 produzione parte attrice) emerge che in data successiva alla predetta scadenza (14.11.2016 h.
23.34) l'istante riceveva mail da tale (società convenuta in giudizio) in CP_2 ragione del fatto che " (società che avrebbe ricevuto Controparte_4 incarico dalla Igos Srl di consegnare la merce al cliente) avrebbe affidato - a sua volta - alla "in data 14.11.2016 una spedizione ... destinata" all'attore e che CP_2
"la consegna è prevista il 16.11.2016 indicativamente dalle 15.00 alle 18.30” con
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invito ad attingere eventuali informazioni per il tramite del sito www.brt.it.
Neppure in detta circostanza l'attore ha diffidato alcuna delle società convenute.
Emerge, invece, il rifiuto da parte dell'istante a ricevere la merce senza che lo stesso abbia preventivamente messo in mora (ex art. 1218 c.c.) alcuna delle convenute. Invero, in data 18.11.2016 con comunicazione mail delle ore 10.58
l'istante riferiva alla che "... l'ordine... ad oggi non ancora evaso... non verrà CP_1 ritirato". Infondata è anche la domanda di restituzione di pretese somme anticipate e danni. Anche sotto questo ulteriore profilo, l'attore non ha fornito alcuna prova. Dalla documentazione in atti risulta che l'attore in data 18.11.2016 alle ore 13.11 ed alle ore 13.12 con due differenti acquisti (ciascuno di importo pari ad euro 70,00) si sarebbe recato presso tale Tabaccheria "Cervone" di Benevento per l'acquisto di merce che, dalla lettura dei documenti fiscali, non se ne comprende il tipo, la natura, né altro profilo utile per individuarla (il riferimento è per entrambi i documenti "reparto 10 della tabaccheria"). Tale documentazione, anche sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697c.c. è insufficiente sotto il profilo probatorio avendo invece l'attore dovuto dimostrare di aver acquistato i prodotti (simili o identici) a quelli ordinati e non pervenuti con l'ordine di acquisto.
Del resto, come correttamente eccepito dalla convenuta , appare del tutto CP_2 inverosimile (o meglio strumentale) che l'istante fosse stato indotto a comprare prodotti simili a quelli ordinati in quanto gli scontrini fiscali prodotti riportano la data (18.11.2016) del rifiuto del plico (avvenuto alle ore 10.58 con motivazione del ritardo consegna) e successiva di poche ore (h. 13.11 e h. 13.12) al predetto rifiuto.
Altrettanto infondata è la richiesta di pretesi danni subiti a fronte dei quali è formulata domanda di ristoro. Neppure la espletata prova testimoniale sul punto ha chiarito in che termini e in che misura l'attore avrebbe subito danni dal preteso ritardo nella consegna della merce ordinata. Infatti, la teste (ud. 15.06.2018) Tes_1 riferisce che ".... i kit sarebbero dovuti essere consegnati ad alcuni clienti i quali ovviamente si sono molto irritati per il ritardo e l'inconveniente"; la circostanza, sebbene confermata dalla teste (ud. 15.06.2018) la quale riferisce che Tes_2
"ai clienti ai quali doveva essere consegnata la merce si sono molto irritati" resta comunque insufficiente al fine di individuare concreti disagi o effettivi danni dei quali si chiede ristoro nel presente giudizio. Pertanto, parte attrice non fornisce alcuna prova a fondamento della domanda. Le spese di giudizio sono compensate in ragione, da un lato, della contumacia di una delle convenute ( , dall'altro, CP_1 della estromissione dal giudizio della , avvenuta con ordinanza del 12 luglio CP_2
2018. […] (v. sentenza in atti).
Avverso la predetta decisione veniva proposto appello da Parte_1 per i seguenti motivi: […] 1) Violazione e falsa applicazione
[...] dell'art. articolo 1510 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) [...] atteso che [...] Il giudice di pace di Cervinara nelle deduzioni di rigetto della domanda [...] devia
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dal ragionamento e fa esclusivamente riferimento all'art. 1700 c.c., relativo agli obblighi contrattuali derivanti quando due o più vettori si obbligano insieme al mittente ad eseguire la prestazione di trasporto. Si sottolinea ancora una volta che siffatta disciplina è del tutto inconferente con il thema decidendum
(inadempimento contrattuale derivante dalla mancata consegna della merce acquistata). [...]; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art Art. 61 cod. consumo, d.lgs. n. 21 del 21.02.2014 [...] considerato che [...] La citata norma prevede che, salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. Erroneamente (pag. 4 della sentenza) il giudice di Pace deduce che “parte attrice non ha fornito alcuna prova di esistenza di un contratto unico di trasporto e né ha contestato in maniera specifica tale osservazione di diritto eccepita dalla convenuta soc. ” Si ripete che il contratto di spedizione è intercorso esclusivamente tra la soc. e la CP_1 soc. e non anche tra l'odierno appellante e la soc. e/o suoi CP_2 CP_2 partners. Peraltro il giudice di pace assume l'infondatezza della domanda attorea per difetto di prova. Assume il giudice di prime cure che l'odierno appellante non avrebbe fornito la prova dell'avvenuto pagamento della merce ordinata. A tal uopo nel fascicolo di parte attrice, contrassegnato con il numero 1 è stato affoliata la mail del 08/11/2016 con la quale la soc. conferma al sig. CP_1 Parte_1
l'avvenuto pagamento della merce acquistata e che il prodotto sarebbe
[...] stato consegnato nel termine massimo di 72 ore. Tale documento, sfugge all'attenzione del giudice di Pace. Anzi, il giudice di pace afferma candidamente che l'attore non avrebbe attivato la procedura di messa in mora della consegna della merce richiesta. Anche a tal uopo, si evidenzia che il giudice di pace ha omesso la lettura degli atti processuali, tra i quali le numerose mail e note intercorse con le controparti. Secondo il giudice, aldilà degli elementi probatori documentali, non considerati, nessuna valenza probatoria avrebbero le prove testimoniali espletate. Orbene si fa rilevare all'ill.mo Giudice di Appello che le due testi di parte attrice - e - confermavano Testimone_3 Testimone_4 integralmente le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio ed in parte già provate “PER TABULAS”. [...]; 3) Violazione e falsa applicazione dell'Art. 2043 c.c. [...] atteso che [...] Il giudice di Pace rigetta la domanda giudiziale dell'odierno appellante anche con riferimento al ristoro dei danni, derivanti non solo dalla mancata consegna della merce, regolarmente pagata, ma anche dalla circostanza che l'appellante era stato costretto ad acquistare prodotti simili a quelli non consegnati. Anche su questo punto il giudice di prime cure, omette la valutazione degli elementi probatori anche documentali, offerti in comunicazione da questa
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difesa. Infatti a pagina 6 dell'impugnata sentenza, pur ammettendo la sussistenza degli scontrini fiscali comprovanti il predetto acquisto, avvenuto ovviamente, per la mancata consegna della merce, ritiene inveritiera tale circostanza poiché tali scontrini – a dire del giudice di pace sarebbero successivi al rifiuto del plico. Tale deduzione del giudice di pace è inveritiera e non corretta. Invero in data 18 novembre 2016 l'appellante non ha rifiutato la merce consegnata ma, anzi, sino almeno alle ore 12.05 tale merce non risultava ancora consegnata, come peraltro confermato dal contenuto della mail inviata dal sig. alla soc. Controparte_5
IQOS CARE srl. Il danno anche all'immagine/decoro professionale dell'appellante seppur confermato dalla teste , non trova accoglimento nella Testimone_4 sentenza impugnata. [...]. in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene CP_1 ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Tanto premesso e passando al merito, giova preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito. Se difatti è vero che per condivisa giurisprudenza Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Sez. 2 - , Ordinanza n. 14013 del 06/06/2017), è altrettanto vero che Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. Sez. 2, 27/11/2018, n. 30713), con l'ulteriore conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468), ferma la precisazione, rilevante nel caso di specie, secondo cui Il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte
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che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Orbene, nella fattispecie in esame pienamente condivisibili si ritengono le argomentazioni spese dal GDP innanzitutto in punto di insufficienza della prova fornita dall'attore circa l'effettivo pagamento delle somme oggetto della domanda di restituzione. Del tutto equivoci, come già evidenziato in prime cure, risultano difatti sul punto gli esiti della prova testimoniale (v. deposizioni delle due testi di parte attrice, e rispettivamente moglie Testimone_3 Testimone_4 dell'attore e dipendente della tabaccheria, così come richiamate in sentenza), né, stante la non univocità dei richiamati esiti della prova orale comunque acquisita sul punto, a dirimere le richiamate incertezze potrebbe considerarsi sufficiente la mail di conferma dell'ordine (e non del pagamento) di cui in atti (v. e-mail dell'8/11/2016 – all. fascicolo di I grado, che peraltro fa riferimento anche ad un non meglio precisato “buono n. 0640250008”), soprattutto in considerazione del fatto che la prova del pagamento avrebbe potuto agevolmente fornirsi a mezzo dell'esibizione dell'attestazione del relativo esborso, così come eseguito on line.
Del pari, quanto alle somme richieste a titolo di risarcimento del danno, costituisce principio altrettanto consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007). Orbene, dalla documentazione in atti e dalle ulteriori risultanze processualmente acquisite in primo grado, non appaiono comunque emergere adeguati riscontri in ordine all'effettiva sussistenza del danno di cui è stato chiesto il ristoro, peraltro descritto nei seguenti (generici e del tutto imprecisati) termini: […] somma di € 1.000,00 comprensiva anche delle somme (€ 210,00) anticipate dall'attore ed il resto per danni subiti […] (v. testualmente atto di citazione in prime cure). Quanto al danno patrimoniale, invero, ancora una volta condivisibili appaiono le argomentazioni spese dal Giudice di Prime cure, soprattutto in punto di non univoca riconducibilità degli scontrini prodotti in atti (non recanti ulteriori descrizioni e/o riferimenti) a merce effettivamente coincidente con quella asseritamente oggetto del contratto in lite, acquistata proprio a causa della
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mancata consegna di quella originariamente ordinata, mai pervenuta, al precipuo fine di assicurarla a terzi (clienti), a loro volta in attesa della prima. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte (Sez. L, Sentenza n. 16877 del 20/06/2008), tenuto conto che In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (Sez. L, Sentenza n. 7093 del 24/05/2001). Quanto poi al danno non patrimoniale, in disparte la già menzionata mancanza di autentiche allegazioni sul punto ad opera del danneggiato, basti in questa sede citare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2370 del 04/02/2014; ma anche Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), con l'ulteriore precisazione secondo cui In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016). La menzionata inconsistenza degli elementi probatori e delle allegazioni a disposizione, dunque, avrebbe in ogni caso precluso la liquidazione, anche in termini meramente equitativi del danno richiesto, la giurisprudenza avendo a più riprese affermato che in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013), con l'ulteriore precisazione secondo cui L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del
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diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Per tali ragioni, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'appello proposto, non potendo addivenirsi a soluzioni diverse dal concretamente avutosi rigetto della domanda proposta in prime cure, con il correlato assorbimento di ogni altra domanda, deduzione, eccezione ed istanza comunque avanzata, in applicazione del parimenti consolidato principio secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Quanto alle spese, la mancata costituzione della parte appellata non soccombente esonera da qualsiasi statuizione sul punto in dispositivo. Il rigetto integrale dell'appello impone, però, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Cervinara n. 36/2019, pubblicata in data 21/01/2019, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
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conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
nulla disponendo sulle spese di lite;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 16/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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