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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 941/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Chiara
OT e EL De OM presso il cui studio in Cinquefrondi alla Via Magellano n. 5/3, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Graziella
TI e NI LI presso il cui studio, sulla Via del Gioco n. 58 – 89022 – Cittanova, è elettivamente domiciliato;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28.11.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 22.7.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Polistena in data 1.9.2014, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2014 – Atto Numero 54 – Parte
II- Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati due figli (nato a [...] il Persona_1 15/06/2015) e (nato a [...] il [...]), entrambi ancora minorenni;
che negli Persona_2
anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza tanto che, a partire da Gennaio 2025, il marito aveva lasciato la casa coniugale. Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. I coniugi vivranno separati Parte_1
e ciascuno provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
2. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, attivandosi perchè i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro e facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentirgli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi- genitorialità, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà‡ il figlio con sé.
3. I figli, sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione dove risiede la madre sig.ra in Cinquefrondi alla Via Vallone Macario snc.
4. Gli stessi Parte_1 provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori.
5. Si prevede l'obbligo da parte di essi genitori di comunicare all'altro ogni eventuale cambiamento della propria residenza fino al raggiungimento della maggiore età dei figli. Con obbligo per essi genitori di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli. In tale ottica la madre, genitore collocatario, si impegna a comunicare al padre tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vita nonché ogni questione importante per la comprensione Per_ dello sviluppo e crescita di e .
6. Riconosciuto come primario il diritto dei figli ad avere Per_1 il più ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali ed in tale prospettiva la sig.ra chiede che il diritto di visita e prelevamento dei figli da parte del padre si svolga secondo Parte_1 le seguenti modalità: lo stesso essendo impegnato lavorativamente tutti i giorni provvederà a tenere con se i bambini il mercoledì, giorno di riposo del sig. dalle ore 13 alle ore 19 e altri due CP_1 pomeriggi (lunedì e giovedì) dalle ore 13 alle ore 15:45, avendo cura di prelevare e riaccompagnare i figli presso l'abitazione della madre nel rispetto degli orari sopra stabiliti, la cui osservanza con la massima puntualità si rende indispensabile affinchè le parti possano organizzare i loro reciproci Per_ impegni personali e di vita. Resta per inteso che, in ragione della tenera et‡ del piccolo , e al fine di osservare un principio di gradualità, qualora lo stesso chiedesse di essere ricondotto dalla madre, il padre avrà cura di assecondare tale esigenza, e, in tal caso, onde evitare la separazione dei due fratellini, di ricondurre prontamente entrambi presso la madre.
7. Resta fatta salva la possibilità che le parti possano adattare in modo diverso di comune accordo tra di esse gli orari di visita tenendo conto delle esigenze di lavoro e/o di salute delle parti e delle esigenze e dei desideri dei minori.
8. Feste e ricorrenze di calendario, compleanno dei genitori e dei minori: i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, ovvero dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 di gennaio, mentre nelle festività pasquali i minori staranno dal giorno di Venerdì Santo al giorno del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con il padre o con la madre. Il tutto rispettando la volontà primaria dei minori stessi. Per il Per_ giorno del compleanno di e , le parti si impegnano a concordare le modalità della festa Per_1 in comune e laddove ciò non fosse possibile, ciascuno dei genitori potrà trascorrere mezza giornata con i minori.
9. Durante le vacanze estive, dopo la chiusura e prima della riapertura delle scuole, salvo impegni scolastici, i figli potranno trascorrere, con ciascuno dei genitori un periodo complessivo di 10 giorni, da concordarsi annualmente tra i genitori in considerazione dei reciprochi impegni lavorativi sempre nel rispetto primario della volontà dei minori. 10. Il sig. dovrà CP_1
Per_ corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma Per_1 mensile € 600,00 (euro seicento,00), in ragione di € 300,00 per ciascun figlio, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla stessa indicato codice Iban n.: Parte_1
[...], entro il giorno 16 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 11. La suddetta somma, in considerazione della sua destinazione
(mantenimento dei figli), sarà sempre dovuta dal padre in tale misura minima anche nell'ipotesi di miglioramento delle condizioni economiche dalla sig.ra la quale, in quanto madre Parte_1 collocataria, provvederà a concorrere al mantenimento dei figli in via diretta, senza che il genitore obbligato possa invocare alcuna riduzione della somma per i figli come sopra già contenuta e stabilita. 12. Ciascun genitore dovrà concorrere alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e Per_ ludico-sportive ecc.) occorrenti ai due figli e in ragione del 50% per ciascuno di essi. Per_1
La richiesta di partecipazione alla spesa da effettuarsi per i figli potrà essere comunicata da una parte all'altra anche con mail o messaggio telefonico e il mancato riscontro, decorsi 15 giorni da detta richiesta, dovrà essere ritenuto come assenso dell'altra parte alla spesa. Il genitore che avrà eventualmente anticipato nell'intero la spesa avrà‡ diritto al rimborso del 50% da parte dall'altro, entro il mese successivo dall'avvenuta esibizione della documentazione fiscale attestante la suddetta Per_ spesa. 13. Gli assegni familiari erogati per i figli minori e , spettanti come per legge alla Per_1 sig.ra in quanto madre collocataria dei due minori, saranno corrisposti in via
Parte_1 diretta alla predetta qualora si rendesse necessario, il sig. dovrà sottoscrivere
Parte_1 CP_1 annualmente gli atti formali occorrenti ai fini della corresponsione dei suddetti assegni familiari in favore della sig.ra Viceversa, la detrazione fiscale per i figli a beneficio di entrambi i
Parte_1 genitori in misura del 50% per ciascuno di essi, come per legge. 14. La sig.ra rinuncia a
Parte_1 richiedere contributo di mantenimento, anche temporaneo, per sé”. Il Giudice con decreto fissava udienza per la comparizione delle parti al 28.11.2025 assegnando i termini di legge.
Il 17.10.2025 si costituiva aderendo alla domanda di separazione, contestando Controparte_1 il quantum dell'assegno di mantenimento in considerazione della retribuzione dei coniugi e specificando come gli assegni familiari erano stati sostituiti dall'assegno unico che, se percepito per intero da un genitore, determinava il venir meno di ulteriori contributi economici dell'altro in quanto doveva considerarsi strumento di sostegno diretto per le necessità del minore. Pertanto, CP_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione
[...] personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Polistena
l'annotazione nei registri degli atti dello Stato Civile;
2. Disporre a carico del sig. CP_1
un contributo economico per il solo mantenimento dei figli minori, per un importo di €
[...]
400,00 mensili da corrispondere entro il 15 di ogni mese (ovvero di € 200,00 cadauno), oltre rivalutazione monetaria Istat da corrispondere decorso un anno dalla sentenza di separazione, nonché la partecipazione alle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 50%, in applicazione del Protocollo in uso presso l'adito Tribunale, e l'attribuzione al medesimo dell'assegno unico universale nella misura del 50%;
3. Nella denegata ipotesi, di attribuzione dell'Assegno Unico Universale alla sig.ra disporre a carico del sig. Parte_1 CP_1
un contributo economico per il solo mantenimento dei figli minori, per un importo di €
[...]
300,00 mensili da corrispondere entro il 15 di ogni mese (ovvero di € 150,00 cadauno), oltre rivalutazione monetaria Istat da corrispondere decorso un anno dalla sentenza di separazione, nonché la partecipazione alle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 50%, in applicazione del Protocollo in uso presso l'adito Tribunale;
4. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ove verranno collocati i bambini e disporre il loro affidamento condiviso Parte_1 con diritto di visita del sig. , da esercitare secondo le seguenti modalità: a) nei Controparte_1 giorni in cui rientrerà dal lavoro, svolto prevalentemente fuori Regione, da comunicarsi preventivamente, gli ex coniugi concorderanno in piena autonomia gli incontri con i minori, sempre tenendo conto delle necessità e degli impegni degli stessi;
b) il diritto al pernottamento, nei giorni di rientro del padre dall'attività lavorativa, da comunicarsi preventivamente, sempre tenendo delle diverse esigenze e volontà e desiderata dei bambini;
c) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): 10 giorni consecutivi, da individuare entro il
30 giugno;
per il giorno di Ferragosto i bambini rimarranno ad anni alterni con i genitori;
d) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, Ponti primaverili, 25 aprile, 2 giugno, altre festività, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; per i compleanni ed onomastici dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza nei seguenti termini: pranzo e cena con i genitori alternati;
per le altre ricorrenze nel corso dell'anno, si seguirà il criterio dell'alternanza, mentre per il compleanno dei genitori, i bambini lo trascorreranno con il genitore;
e) resta fatta salva la possibilità che le parti possano adottare in modo diverso di comune accordo tra di esse gli orari di visita, tenendo conto delle esigenze di lavoro e/o di salute delle parti e delle esigenze e dei desideri dei minori;
5. Con condanna delle spese di lite e compensi professionali da distrarre a favore dei procuratori antistatari.”
Le parti depositavano le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. insistendo nelle rispettive richieste.
All'udienza del 28.11.2025, le parti, su sollecitazione del Giudice designato, raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano di precisare congiuntamente le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto.
La causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Polistena in data 1.9.2014, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2014 – Atto Numero 54 – Parte II- Serie A;
le parti non si sono riconciliate come dimostrato da rispettivi atti difensivi. Pertanto, il Collegio ritiene di poter accogliere le conclusioni non essendoci nelle condizioni indicate, in particolare riguardo ai figli minori (nato a [...] il Persona_1
15/06/2015) e (nato a [...] il [...]), profili contrari all'ordine pubblico e Persona_2 alla normativa in materia di famiglia per come interpretata dalla costante giurisprudenza.
3.Considerato il comportamento processuale delle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
Parte_1
così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi, nata a [...] il Parte_1
19.08.1987 (c.f. ), e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 05.03.1986 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Polistena in data C.F._2
1.9.2014, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2014 –
Atto Numero 54 – Parte II- Serie A) alle seguenti condizioni:
“1. dispone l'affidamento in forma condivisa dei figli , nato a [...] il Persona_1
15/06/2015 e , nato a Polistena il [...] ad [...] i genitori, che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano gli stessi;
2. dispone che i minori e abbiano collocazione prevalente presso Persona_1 Persona_2 la madre, facultando il padre, che lavora fuori sede, a vederli e a tenerli con sé ogni volta che ne abbia la possibilità, mettendosi previamente d'accordo con la moglie. In difetto di accordo, il terrà con sé i figli a Polistena, nei giorni in cui sarà libero da attività Controparte_1 lavorativa, per circa 5/6 giorni al mese consecutivi, avvisando la moglie con un preavviso minimo di venti giorni. Durante le festività natalizie il periodo consecutivo di 5/6 giorni di permanenza dei minori con il padre seguirà il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 14 giorni consecutivi che il padre comunicherà alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
4. assegna la casa coniugale, sita in Cinquefrondi alla Via Vallone Macario snc alla madre, quale genitore presso cui sono domiciliati i minori;
5. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 20 Controparte_1
Per_ di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli e , la somma di 300,00 Euro Per_1
(euro 150,00 per ciascun figlio). Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, specificando, per quanto riguarda le spese della baby sitter, che per le giornate del lunedì, mercoledì
e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 la spesa verrà suddivisa al 50% tra entrambi i genitori, mentre in altri orari e negli altri giorni le spese della baby sitter verranno sostenuti dal genitore che ne farà ricorso;
6. le parti prestano reciproco consenso affinché l'assegno unico INPS per i minori Persona_1
e venga percepito al 100% dalla madre Persona_2 Parte_1
7. spese di lite integralmente compensate.”
-compensa interamente le spese di lite.
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Chiara
OT e EL De OM presso il cui studio in Cinquefrondi alla Via Magellano n. 5/3, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Graziella
TI e NI LI presso il cui studio, sulla Via del Gioco n. 58 – 89022 – Cittanova, è elettivamente domiciliato;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28.11.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 22.7.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Polistena in data 1.9.2014, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2014 – Atto Numero 54 – Parte
II- Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati due figli (nato a [...] il Persona_1 15/06/2015) e (nato a [...] il [...]), entrambi ancora minorenni;
che negli Persona_2
anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza tanto che, a partire da Gennaio 2025, il marito aveva lasciato la casa coniugale. Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. I coniugi vivranno separati Parte_1
e ciascuno provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
2. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, attivandosi perchè i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro e facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentirgli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi- genitorialità, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà‡ il figlio con sé.
3. I figli, sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione dove risiede la madre sig.ra in Cinquefrondi alla Via Vallone Macario snc.
4. Gli stessi Parte_1 provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori.
5. Si prevede l'obbligo da parte di essi genitori di comunicare all'altro ogni eventuale cambiamento della propria residenza fino al raggiungimento della maggiore età dei figli. Con obbligo per essi genitori di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli. In tale ottica la madre, genitore collocatario, si impegna a comunicare al padre tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vita nonché ogni questione importante per la comprensione Per_ dello sviluppo e crescita di e .
6. Riconosciuto come primario il diritto dei figli ad avere Per_1 il più ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali ed in tale prospettiva la sig.ra chiede che il diritto di visita e prelevamento dei figli da parte del padre si svolga secondo Parte_1 le seguenti modalità: lo stesso essendo impegnato lavorativamente tutti i giorni provvederà a tenere con se i bambini il mercoledì, giorno di riposo del sig. dalle ore 13 alle ore 19 e altri due CP_1 pomeriggi (lunedì e giovedì) dalle ore 13 alle ore 15:45, avendo cura di prelevare e riaccompagnare i figli presso l'abitazione della madre nel rispetto degli orari sopra stabiliti, la cui osservanza con la massima puntualità si rende indispensabile affinchè le parti possano organizzare i loro reciproci Per_ impegni personali e di vita. Resta per inteso che, in ragione della tenera et‡ del piccolo , e al fine di osservare un principio di gradualità, qualora lo stesso chiedesse di essere ricondotto dalla madre, il padre avrà cura di assecondare tale esigenza, e, in tal caso, onde evitare la separazione dei due fratellini, di ricondurre prontamente entrambi presso la madre.
7. Resta fatta salva la possibilità che le parti possano adattare in modo diverso di comune accordo tra di esse gli orari di visita tenendo conto delle esigenze di lavoro e/o di salute delle parti e delle esigenze e dei desideri dei minori.
8. Feste e ricorrenze di calendario, compleanno dei genitori e dei minori: i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, ovvero dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 di gennaio, mentre nelle festività pasquali i minori staranno dal giorno di Venerdì Santo al giorno del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con il padre o con la madre. Il tutto rispettando la volontà primaria dei minori stessi. Per il Per_ giorno del compleanno di e , le parti si impegnano a concordare le modalità della festa Per_1 in comune e laddove ciò non fosse possibile, ciascuno dei genitori potrà trascorrere mezza giornata con i minori.
9. Durante le vacanze estive, dopo la chiusura e prima della riapertura delle scuole, salvo impegni scolastici, i figli potranno trascorrere, con ciascuno dei genitori un periodo complessivo di 10 giorni, da concordarsi annualmente tra i genitori in considerazione dei reciprochi impegni lavorativi sempre nel rispetto primario della volontà dei minori. 10. Il sig. dovrà CP_1
Per_ corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma Per_1 mensile € 600,00 (euro seicento,00), in ragione di € 300,00 per ciascun figlio, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla stessa indicato codice Iban n.: Parte_1
[...], entro il giorno 16 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 11. La suddetta somma, in considerazione della sua destinazione
(mantenimento dei figli), sarà sempre dovuta dal padre in tale misura minima anche nell'ipotesi di miglioramento delle condizioni economiche dalla sig.ra la quale, in quanto madre Parte_1 collocataria, provvederà a concorrere al mantenimento dei figli in via diretta, senza che il genitore obbligato possa invocare alcuna riduzione della somma per i figli come sopra già contenuta e stabilita. 12. Ciascun genitore dovrà concorrere alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e Per_ ludico-sportive ecc.) occorrenti ai due figli e in ragione del 50% per ciascuno di essi. Per_1
La richiesta di partecipazione alla spesa da effettuarsi per i figli potrà essere comunicata da una parte all'altra anche con mail o messaggio telefonico e il mancato riscontro, decorsi 15 giorni da detta richiesta, dovrà essere ritenuto come assenso dell'altra parte alla spesa. Il genitore che avrà eventualmente anticipato nell'intero la spesa avrà‡ diritto al rimborso del 50% da parte dall'altro, entro il mese successivo dall'avvenuta esibizione della documentazione fiscale attestante la suddetta Per_ spesa. 13. Gli assegni familiari erogati per i figli minori e , spettanti come per legge alla Per_1 sig.ra in quanto madre collocataria dei due minori, saranno corrisposti in via
Parte_1 diretta alla predetta qualora si rendesse necessario, il sig. dovrà sottoscrivere
Parte_1 CP_1 annualmente gli atti formali occorrenti ai fini della corresponsione dei suddetti assegni familiari in favore della sig.ra Viceversa, la detrazione fiscale per i figli a beneficio di entrambi i
Parte_1 genitori in misura del 50% per ciascuno di essi, come per legge. 14. La sig.ra rinuncia a
Parte_1 richiedere contributo di mantenimento, anche temporaneo, per sé”. Il Giudice con decreto fissava udienza per la comparizione delle parti al 28.11.2025 assegnando i termini di legge.
Il 17.10.2025 si costituiva aderendo alla domanda di separazione, contestando Controparte_1 il quantum dell'assegno di mantenimento in considerazione della retribuzione dei coniugi e specificando come gli assegni familiari erano stati sostituiti dall'assegno unico che, se percepito per intero da un genitore, determinava il venir meno di ulteriori contributi economici dell'altro in quanto doveva considerarsi strumento di sostegno diretto per le necessità del minore. Pertanto, CP_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione
[...] personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Polistena
l'annotazione nei registri degli atti dello Stato Civile;
2. Disporre a carico del sig. CP_1
un contributo economico per il solo mantenimento dei figli minori, per un importo di €
[...]
400,00 mensili da corrispondere entro il 15 di ogni mese (ovvero di € 200,00 cadauno), oltre rivalutazione monetaria Istat da corrispondere decorso un anno dalla sentenza di separazione, nonché la partecipazione alle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 50%, in applicazione del Protocollo in uso presso l'adito Tribunale, e l'attribuzione al medesimo dell'assegno unico universale nella misura del 50%;
3. Nella denegata ipotesi, di attribuzione dell'Assegno Unico Universale alla sig.ra disporre a carico del sig. Parte_1 CP_1
un contributo economico per il solo mantenimento dei figli minori, per un importo di €
[...]
300,00 mensili da corrispondere entro il 15 di ogni mese (ovvero di € 150,00 cadauno), oltre rivalutazione monetaria Istat da corrispondere decorso un anno dalla sentenza di separazione, nonché la partecipazione alle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 50%, in applicazione del Protocollo in uso presso l'adito Tribunale;
4. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ove verranno collocati i bambini e disporre il loro affidamento condiviso Parte_1 con diritto di visita del sig. , da esercitare secondo le seguenti modalità: a) nei Controparte_1 giorni in cui rientrerà dal lavoro, svolto prevalentemente fuori Regione, da comunicarsi preventivamente, gli ex coniugi concorderanno in piena autonomia gli incontri con i minori, sempre tenendo conto delle necessità e degli impegni degli stessi;
b) il diritto al pernottamento, nei giorni di rientro del padre dall'attività lavorativa, da comunicarsi preventivamente, sempre tenendo delle diverse esigenze e volontà e desiderata dei bambini;
c) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): 10 giorni consecutivi, da individuare entro il
30 giugno;
per il giorno di Ferragosto i bambini rimarranno ad anni alterni con i genitori;
d) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, Ponti primaverili, 25 aprile, 2 giugno, altre festività, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; per i compleanni ed onomastici dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza nei seguenti termini: pranzo e cena con i genitori alternati;
per le altre ricorrenze nel corso dell'anno, si seguirà il criterio dell'alternanza, mentre per il compleanno dei genitori, i bambini lo trascorreranno con il genitore;
e) resta fatta salva la possibilità che le parti possano adottare in modo diverso di comune accordo tra di esse gli orari di visita, tenendo conto delle esigenze di lavoro e/o di salute delle parti e delle esigenze e dei desideri dei minori;
5. Con condanna delle spese di lite e compensi professionali da distrarre a favore dei procuratori antistatari.”
Le parti depositavano le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. insistendo nelle rispettive richieste.
All'udienza del 28.11.2025, le parti, su sollecitazione del Giudice designato, raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano di precisare congiuntamente le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto.
La causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Polistena in data 1.9.2014, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2014 – Atto Numero 54 – Parte II- Serie A;
le parti non si sono riconciliate come dimostrato da rispettivi atti difensivi. Pertanto, il Collegio ritiene di poter accogliere le conclusioni non essendoci nelle condizioni indicate, in particolare riguardo ai figli minori (nato a [...] il Persona_1
15/06/2015) e (nato a [...] il [...]), profili contrari all'ordine pubblico e Persona_2 alla normativa in materia di famiglia per come interpretata dalla costante giurisprudenza.
3.Considerato il comportamento processuale delle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
Parte_1
così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi, nata a [...] il Parte_1
19.08.1987 (c.f. ), e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 05.03.1986 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Polistena in data C.F._2
1.9.2014, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2014 –
Atto Numero 54 – Parte II- Serie A) alle seguenti condizioni:
“1. dispone l'affidamento in forma condivisa dei figli , nato a [...] il Persona_1
15/06/2015 e , nato a Polistena il [...] ad [...] i genitori, che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano gli stessi;
2. dispone che i minori e abbiano collocazione prevalente presso Persona_1 Persona_2 la madre, facultando il padre, che lavora fuori sede, a vederli e a tenerli con sé ogni volta che ne abbia la possibilità, mettendosi previamente d'accordo con la moglie. In difetto di accordo, il terrà con sé i figli a Polistena, nei giorni in cui sarà libero da attività Controparte_1 lavorativa, per circa 5/6 giorni al mese consecutivi, avvisando la moglie con un preavviso minimo di venti giorni. Durante le festività natalizie il periodo consecutivo di 5/6 giorni di permanenza dei minori con il padre seguirà il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 14 giorni consecutivi che il padre comunicherà alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
4. assegna la casa coniugale, sita in Cinquefrondi alla Via Vallone Macario snc alla madre, quale genitore presso cui sono domiciliati i minori;
5. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 20 Controparte_1
Per_ di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli e , la somma di 300,00 Euro Per_1
(euro 150,00 per ciascun figlio). Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, specificando, per quanto riguarda le spese della baby sitter, che per le giornate del lunedì, mercoledì
e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 la spesa verrà suddivisa al 50% tra entrambi i genitori, mentre in altri orari e negli altri giorni le spese della baby sitter verranno sostenuti dal genitore che ne farà ricorso;
6. le parti prestano reciproco consenso affinché l'assegno unico INPS per i minori Persona_1
e venga percepito al 100% dalla madre Persona_2 Parte_1
7. spese di lite integralmente compensate.”
-compensa interamente le spese di lite.
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola