Ordinanza cautelare 22 febbraio 2019
Ordinanza cautelare 4 aprile 2019
Ordinanza collegiale 28 giugno 2024
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/01/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Lanciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. in Roma, Viale Regina Margherita n. 42;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina dirigenziale n. -OMISSIS-a firma del direttore dell’ufficio-OMISSIS-, notificata il 04.01.2019, di revoca dell’assistenza alloggiativa temporanea, e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, compreso il provvedimento di esclusione dal beneficio del “Buono casa”, mai comunicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Sbarra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18.01.2019 (depositato il 30.01.2019), -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina dirigenziale n. -OMISSIS-a firma del direttore dell’ufficio-OMISSIS-, notificata il 04.01.2019, di revoca dell’assistenza alloggiativa temporanea, e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, compreso il provvedimento di esclusione dal beneficio del “Buono casa”, mai comunicato.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: (i) “Eccesso di potere per mancanza dei presupposti” , non essendo mai stato comunicato all’istante il provvedimento di esclusione dalla graduatoria del “Buono casa”, posto alla base della determinazione di revoca dell’assistenza alloggiativa temporanea; (ii) “Eccesso di potere per mancanza dei presupposti” , in quanto la mancanza di sottoscrizione nella domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di alloggio ERP, che avrebbe determinato l’esclusione dalla graduatoria del “Buono casa”, sarebbe smentita dalla presenza del RR nella graduatoria generale pubblicata nel dicembre 2018.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese avverse.
3. Con ordinanza n. 2059 del 04.04.2019, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, con compensazione delle spese di fase.
4. All’udienza pubblica del 14.01.2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
6. Come noto, la delibera della Giunta capitolina n. 150 del 2014, recante il Piano di intervento per il sostegno abitativo per il biennio 2014/2015, ai sensi della deliberazione della Giunta della regione Lazio n. 470 del 17 dicembre 2013 e della deliberazione della Giunta regione Lazio n. 136 del 25 marzo 2014, ha disciplinato la materia in esame, prevedendo che il servizio di assistenza alloggiativa temporanea è erogato a titolo temporaneo e provvisorio al fine di dare soluzione a eventi problematici della vita delle famiglie, non risolvibili in altro modo.
6.1. La medesima delibera di Giunta ha, inoltre, previsto – in linea con il carattere meramente temporaneo del servizio – l’obbligo, in capo ai fruitori dei CAAT, di presentazione della domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (obbligo, peraltro, ribadito dall’art. 8 DGC n. 13/2017).
6.2. Parallelamente, la delibera n. 13/2017 ha previsto l’ulteriore obbligo, in capo agli ospiti dei CAAT, di presentare, a pena di decadenza dal servizio di assistenza alloggiativa temporanea, la manifestazione di interesse al c.d. Buono casa, avente la “finalità di autonomizzazione delle famiglie che versando in una situazione di fragilità non sono oggettivamente in grado di sostenere le spese del canone di locazione e sono da anni nei CAAT” . Per accedere al predetto Buono occorre avere i medesimi requisiti previsti per il CAAT ed “essere in possesso di tutti i requisiti per l’ottenimento di alloggio di ERP” .
7. Tanto premesso, il provvedimento di revoca dell’assistenza alloggiativa temporanea qui impugnato risulta motivato in ragione del fatto che “il sig. -OMISSIS-è stato escluso dalla graduatoria del Buono Casa per non aver apposto la firma nella domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione dell’alloggio ERP” . La circostanza – peraltro non documentata dalla amministrazione resistente nemmeno nella presente sede – appare smentita dalla presenza del medesimo ricorrente nella graduatoria generale Bando ERP 2012 approvata e pubblicata nel dicembre 2018, ove il RR figura nell’elenco degli ammessi, con punti 23 al n. 5038 (nonché, a monte, dalla medesima comunicazione del 30.10.2013 prot. n. 41542, con la quale il comune di Roma ha informato l’istante che la sua domanda di partecipazione al Bando Generale 2012 per l’assegnazione in locazione di alloggi ERP “acquisita al protocollo … al N. 12827 del 18.2.2013. …. ha ottenuto il via provvisoria punti: 23” ; cfr. all. nn. 5 e 2 al ricorso).
7.1. Né la mancata apposizione della sottoscrizione alla domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione dell’alloggio ERP risulta comprovata dalla produzione documentale svolta dall’amministrazione capitolina in data 18.03.2019, in seguito alla richiesta di documentati chiarimenti effettuata dal Collegio, con ordinanza del 22.02.2019.
7.2. Ed invero, nella determina dirigenziale n. prot. EL/7434/2017 del 17.05.2017, recante ad oggetto “manifestazione di interesse all’erogazione del Buono Casa di cui alla deliberazione di G. D. n. 13/2017 – approvazione elenco ammessi al beneficio – elenco esclusi” non è indicata alcuna motivazione alla base dell’esclusione del RR dalla graduatoria (o, tantomeno, che tale decisione derivasse dalla mancata apposizione della sottoscrizione domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione dell’alloggio ERP).
8. Del pari non può rilevare – sotto il profilo motivazionale – quanto indicato da ultimo nella nota del 15 marzo 2019 a firma del direttore-OMISSIS- depositata dal comune in data 18.03.2019, laddove per la prima volta si afferma la diversa circostanza per la quale l’esclusione del RR dalla graduatoria del c.d. “Buono casa” sarebbe motivata dalla “mancata apposizione della firma sul modello di manifestazione di interesse presentato” . Tale dato, esplicitato solo in sede di ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale, costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento.
8.1 Come noto, infatti, la motivazione del provvedimento ex art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/90 cit., il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (così Corte cost. 26 maggio 2015, n. 92), ciò determinando l’inammissibilità della motivazione postuma addotta dall’Amministrazione in sede giudiziale (cfr. Cons. St., Sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 651; Cons. St., Sez.VI, 11 maggio 2018, n. 2843; Cons. St., Sez. III, 22 aprile 2014, n. 2247).
9. Le circostanze sinora esposte determinano, pertanto, l’accoglimento del ricorso (con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni prospettate) e l’annullamento dell’atto impugnato.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta-Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’immobile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Francesca Sbarra, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Sbarra | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.