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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12827/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ZANARDINI MASSIMO e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ZANARDINI MASSIMO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 08/07/2024, con cui e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento dei figli (nato Per_1 il 11.12.2010) e (nato il [...]); Per_2
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 9.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2) affido condiviso dei figli e con loro collocazione prevalente presso la signora nell'abitazione di Per_1 Pt_2
Sarezzo, via Seradello n. 256, abitazione in comunione alle parti, e ciò fino alla maggiore età ed all'autosufficienza economica dei figli;
3) i figli avranno diritto di frequentare in maniera adeguata e significativa entrambi i genitori ed in particolare il padre
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vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alterni da venerdì alle ore 20, quando li preleverà dalla casa in via Seradello, alla domenica alle ore 20, quando li riaccompagnerà, oltre che tutti i mercoledì dalle ore 16,30 fino alle ore 21,30.
Alle vacanze di Pasqua per tre giorni consecutivi alternando la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie per sette giorni continuativi alternando il Natale e l'ultimo giorno dell'anno/Capodanno; durante le vacanze estive due settimane possibilmente ma non necessariamente consecutive secondo un calendario da concordare tra le parti entro la fine del mese di maggio;
4) il sig. verserà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la somma mensile di €. 500,00 (€. 250,00 cadauno) Pt_1 entro il giorno 15 del mese. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie sostenute in favore dei figli saranno sostenute al 50% tra le parti secondo la disciplina di cui al vigente protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia;
5) le parti si accordano affinché la rata di mutuo residua dell'immobile venga pagata dalla signora Pt_2
6) le parti si accordano sin d'ora affinché nel marzo del 2031, estinto il mutuo, il sig. si impegna a trasferire alla Pt_1 signora che si impegna ad acquistare, la propria quota di ½ della piena proprietà dell'immobile Parte_2 censito al NCEU del Comune di Sarezzo al foglio 1, mappale 5697 sub. 502, via Seradello ZC.U cat. A/2, cl. 3, vani 6,5 RC €. 503,55. Si tratta di un appartamento composto da lavanderia, bagno, cottura, due vani, tre balconi ed atrio al piano secondo;
bagno, due vani e due balconi al piano sottotetto, oltre ai cortili comuni al piano terra;
oltre a questo si impegna a cedere la propria quota di ¼ del mappale 5697 sub. 7, via Seradello, area urbana di mq. 14. Si tratta di area urbana di mq. 14 insistente al NCTR al foglio 3 con il mappale 23.
Il tutto come pervenuto da atto di compravendita 18.12.2010 n. 67711 rep., n. 14855 racc. notaio Persona_3
di .
[...] Parte_3
Il prezzo della cessione tiene conto di quanto effettivamente pagato dal sig. durante la vita in comune, somma che le Pt_1 parti sin d'ora concordano ammontare ad €. 42.467,57 e che comunque convengono essere il prezzo di vendita della quota parte di cui sopra.
Stante la natura del presente atto, le parti intendono chiedere, ove applicabile, il trattamento fiscale previsto dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 15 aprile 1992 e n. 154 del 10 maggio 1999 e successive e quindi l'esenzione dell'imposta di bollo, dall'imposta di registro, dall'imposta catastale e dall'imposta ipotecaria, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986, trattandosi di cessione in esecuzione di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale;
Le pattuizioni di cui al presente punto 6) sono da intendersi alla stregua di un contratto preliminare di compravendita che impegna entrambe le parti.
7) Le due auto di proprietà delle parti rimangono di proprietà reciproca degli stessi;
8) le provviste sul conto corrente comune sono già state divise a metà tra le parti».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Pag. 2 di 3 Brescia, 19/12/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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