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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1580/2023
PROMOSSA DA
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gitto giusta Parte_2 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catania al
Viale XX Settembre n. 28;
APPELLANTE
CONTRO
– già - (P.I. in Controparte_1 E_ P.IVA_2 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
Pierangelo Olivieri e Antonella Margapoti giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via I. Frugoni n. 5/2;
APPELLATA
pagina 1 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha riferito di essere un consorzio di imprese avente esperienza Parte_1
ultradecennale nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e di supporto, quale centro per l'innovazione, delle aziende partner e delle aziende socie nella realizzazione di articolati progetti di innovazione;
di avere in tale veste ottenuto dalla committente in data 18 ottobre 2016, E_
l'affidamento di un'attività di consulenza in relazione alla realizzazione del progetto denominato “Nebula” da espletare a seguito dell'esito positivo della partecipazione, ad opera della predetta committente, al Bando Horizon 2020 – PON 2014/2020, indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 1 giugno 2016, avente ad oggetto l'erogazione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici;
che, una volta presentata la relativa domanda, aveva fattivamente svolto l'attività di consulenza sviluppando il progetto F/050060/01-
02/X32, denominato Nebula;
che per l'attività di consulenza prevista in favore della committente era stato pattuito un compenso pari ad Euro E_
75.000,00 come si evinceva dalla documentazione versata in atti e dalla Relazione
Istruttoria del 12 luglio 2017 (doc. n. 3 fascicolo del primo grado della
[...]
; che, in data 7 agosto 2017, il Ministero per lo Sviluppo E_
Economico, con riferimento al progetto di ricerca e sviluppo F/050060/01-02/X32 presentato dalla aveva comunicato che “la fase di valutazione E_
istruttoria ex-ante si era conclusa con esito positivo e che pertanto il progetto poteva essere ammesso alle agevolazioni, purché fossero state soddisfatte le eventuali specifiche condizioni riportate al punto D (Giudizio conclusivo- Eventuali subordini) della relazione istruttoria”, e che “il costo complessivo ritenuto
pagina 2 di 15 ammissibile alle agevolazioni era pari ad € 3.176.925,00, al quale corrispondono un finanziamento agevolato di € 635.385,00 e un contributo alla spesa complessivo di €1.553.956,57, calcolati secondo i criteri e le modalità indicati all'art. 6 del
D.M.1 giugno 2016” (doc. n. 4 fascicolo del primo grado della E_
; che, all'esito di tale procedura, aveva chiesto in data 29 novembre 2017 il
[...]
pagamento di un acconto del compenso stabilito giusta fattura n.17FV/77 per l'importo di Euro 48.800,00 (doc. n. 5 fascicolo del primo grado della
[...]
; che il credito nascente dalla predetta fattura era stato, previo E_
accordo tra le parti, ceduto pro solvendo in favore della alla quale la CP_4
committente riconoscendo la prestazione resale, nel E_
sottoscrivere per accettazione la cessione del credito in relazione alla fattura n.
17FV/77 del 29.11.2017 aveva garantito di provvedere alla data di scadenza al relativo di pagamento (doc. n. 6 fascicolo del primo grado della E_
; che, inopinatamente, la committente non aveva più
[...] E_
provveduto al pagamento né del credito ceduto né tantomeno del compenso pattuito per l'intera opera prestata, contestando con nota del 26 aprile 2018 l'esistenza di alcuna convenzione in essere per l'attività di consulenza di cui aveva già beneficiato
(doc. n. 7 fascicolo del primo grado della;
che il contegno E_
serbato dalla committente costituiva inadempimento in E_
relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di essa sì da Parte_1
imporre le vie legali al fine di ottenere la condanna della sia E_
al pagamento del compenso pattuito per lo sviluppo del progetto n. F/050060/01-
02/X32 - Nebula pari all'importo di €.75.000,00 o, in via subordinata, al pagamento della fattura n.17FV/0077 del 29.11.2017 dell'importo di Euro 48.800,00, oltre pagina 3 di 15 interessi moratori ex Dlgs 231/2002 a far data dal 29.11.2017 sino al soddisfo, sia al risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00.
Azionato il giudizio dapprima avanti all'arbitro unico nominato dalle parti e poi, a seguito di riassunzione, avanti al Tribunale di Catania, si è costituita la
[...]
instando per il rigetto delle domande azionate dalla E_ Parte_1
in quanto infondate e comunque non provate: disposti l'interrogatorio
[...]
formale del legale rappresentante della nella persona di Parte_1
, e la prova per testi, il procedimento si è concluso con Parte_2
l'adozione della sentenza n. 1948 del 2023, pubblicata in data 5 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Catania ha disatteso tutte le domande azionate dalla
[...]
in quanto ritenute non fondate: il Giudice di prime cure, in Parte_1
particolare, dopo avere premesso come tra le parti non fosse mai stata sottoscritta alcuna pattuizione scritta contenente l'attività di consulenza asseritamente espletata, statuiva che “difetta la prova che EH abbia svolto l'attività indicata nel “piano di sviluppo” e nella “relazione istruttoria” (v. doc. n.2 e 3 della produzione di parte attrice) per la quale ha chiesto il pagamento della somma di €.75.000,00 ovvero, in subordine, di €.48.000,00 portata dalla fattura sopra indicata. In particolare, se non è contestato che abbia presentato, con esito positivo, la domanda in relazione alla realizzazione del progetto denominato “Nebula”, partecipando al
Bando Horizon 2020 – PON 2014/2020, indetto dal Controparte_5
Economico con D.M. 1 giugno 2016, avente ad oggetto l'erogazione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici, ciò che difetta è la prova che EH abbia svolto in suo favore i servizi di consulenza per i quali pretende il pagamento. Prova, questa, che certamente non può dirsi fornita attraverso la produzione della fattura – nella specie prontamente contestata dalla
pagina 4 di 15 convenuta - che, in quanto atto di formazione unilaterale, non assume alcuna efficacia probatoria a favore dell'emittente nei casi in cui vi sia contestazione in merito all'an. Parimenti non assume rilevanza probatoria la circostanza che il preteso credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta sia stato ceduto
(pro solvendo) in favore di un istituto di credito e che tale cessione sia stata accettata, senza contestazioni, da . Per come affermato in giurisprudenza, CP_2
infatti, la accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto va qualificata come mera presa di conoscenza, in quanto l'accettazione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito”; dopo avere valutato sia le prove orali espletate nel corso del giudizio che le risultanze scritte versate dall'attrice a corredo delle proprie domande, il decidente ha concluso che “gli accordi intercorsi tra le parti avevano ad oggetto l'attività di consulenza che l'attrice avrebbe dovuto svolgere nella fase di esecuzione dei progetti e non anche nella prodromica fase di predisposizione e presentazione della domanda, con riferimento alla quale la convenuta, oltre a disporre di risorse proprie sufficienti a tal fine, risulta essersi avvalsa di altro soggetto giuridico (Value Services spa). Significativa, in tal senso, la mail datata 12.10.2016 trasmessa da per la EH nella quale, Controparte_6
oltre ad esprimersi compiacimento per l'approvazione del progetto da parte del
MISE “anche alla luce della prospettiva di collaborazione per progetti futuri”, si fa espressamente riferimento ad una “erogazione della consulenza ad inizio progetto”. In sostanza il Giudice di primo grado, stante la carenza probatoria in ordine alla pretesa di credito della ha disatteso le domande da Parte_1
quest'ultima azionate ed ha condannato la società attrice al pagamento delle spese legali quantificate in Euro 8.500,00 oltre accessori di legge.
pagina 5 di 15 ha impugnato la sentenza n. 1948 del 2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Catania facendo leva su due profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato Erronea valutazione del documento
“accettazione cessione del credito”, la parte appellante ha censurato il ragionamento del decidente in prime cure nella misura in cui, richiamando l'orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione
n. 3148/2016 secondo cui l'accettazione della cessione del credito costituisce una mera dichiarazione di scienza della cessione ma non una ricognizione del credito, aveva erroneamente valutato l'accettazione della cessione del credito di Euro
48.000,00 vantato da essa nei confronti della committente Parte_1 [...]
in favore di , e ciò per il fatto che la committente non E_ CP_4
si era limitata ad accettare la cessione del credito ma si era altresì impegna a pagare le somme oggetto del credito ceduto, avendo la ceduta dopo E_
avere ricevuto la comunicazione ad opera della cessionaria secondo CP_4
cui “sono stati ceduti alla i crediti verso vantati per forniture effettuate CP_4
quali risultano dalle fatture ricevute bancarie sottoelencate: 48.000,00 scadenza
29/04/2018 cedente EH Riferimenti n 17FV/77 del 29/11/2017…Pertanto detti crediti dovranno essere pagati alle scadenze stabilite in via esclusiva alla nostra
Banca nella sua qualità di cessionaria del credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1260 e ss cc. Vi preghiamo di restituirci da voi sottoscritta per conferma ad accettazione l'allegata copia della presente già predisposta per l'inoltro a mezzo posta”, aveva riscontrato la detta cessione del credito affermando che “Abbiamo preso buona nota della cessione a Vostro favore dei crediti di cui alle fatture ricevute bancarie sottoelencate, nel comunicarVI la nostra accettazione, VI assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza”: ad avviso della società
pagina 6 di 15 appellante il debitore ceduto non si era limitato ad una mera accettazione della cessione ma, con la dizione “assicurava che sarà provveduto di conseguenza”, aveva riconosciuto il debito obbligandosi a provvedere al pagamento nei confronti della cessionaria . CP_4
Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali posta in essere dal Tribunale nella misura in cui aveva ritenuto che la pretesa creditoria di essa Parte_1
non fosse stata comprovata ed in particolare che non vi fosse prova
[...]
dell'espletamento dell'attività di consulenza concordata con la E_
committente.
[...]
Così argomenta la società appellante: “Le parti concordavano che a seguito dell'esito positivo dell'invio telematico della domanda per la partecipazione al
Bando Horizon 2020 – PON 2014/2020, indetto dal Ministero dello Sviluppo
Economico con D.M. 1 giugno 2016, avente ad oggetto l'erogazione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici, TH avrebbe iniziato ad erogare la consulenza per lo sviluppo del progetto. La domanda veniva presentata da e in data 18 ottobre 2016 le veniva attribuita la posizione 60 come comunicato da ad TH. Pertanto, presentata la domanda di partecipazione al bando, EH svolgeva l'attività di consulenza sviluppando il progetto F/050060/01- 02/X32, denominato Nebula. A comprova dello svolgimento dell'attività di consulenza, EH è espressamente individuato nel progetto espressamente come Consulente. A titolo meramente esemplificativo nel Piano di
Sviluppo a pagina 35 (doc 2 cit..) testualmente viene riportato quanto segue:
“Titolo Ricerca di nuove tecnologie e nuovi paradigmi per Nebula Connect ID OR1
Soggetto proponente Infomaster Tipologia RI Durata Da mese 1 a mese 17
pagina 7 di 15 Consulente Attività OR1 (cfr pagina 23 del Piano di Sviluppo) AR1.1 – Parte_1
Studio delle principali piattaforme cloud e dei PaaS a queste connessi AR1.4 –
Studio di innovativi algoritmi di qualificazione e segmentazione degli utenti
Consulente (cfr pagina 27 del Piano di Sviluppo)” L'attività svolta CP_7
da risulta comprovata dalle prove testimoniali rese all'udienza 25 Parte_1
febbraio 2021 ore 11, dai testi intimati Ingegneri e Testimone_1 [...]
nonché dalla testimonianza resa dal teste di parte Testimone_2 Tes_3
convenuta. Testualmente dal verbale detto teste afferma: “E' vero che per il progetto Nebula TH individuava quale soggetto avente i requisiti organizzativi e professionali la quale soggetto idoneo per la costituzione Parte_3
del Partenariato e la partecipazione al Bando Horizon 2020 PON 2014_2020.
Eravamo ai tempi tutti soci del ed ci disse che c'era questo CP_8 Parte_1
Bando … e noi accettammo questa proposta. E' vero che incaricava Parte_3
TH al fine di assisterla nella predisposizione del progetto e nelle procedure amministrative per la predisposizione della domanda dinanzi al Ministero dello sviluppo economico. E' vero che TH attraverso i propri esperti svolgeva l'attività per la quale aveva ricevuto l'incarico… redigeva parte tecniche del progetto.” Ed ancora. Lo stesso ing dichiara che “è falso che non ci sia stato Parte_2
riscontro in quanto in verità vi era una interlocuzione costante tra il sottoscritto e
l'amministratore delegato in merito alle attività già svolte” Risulta CP_3
altresì comprovata dalla stessa attraverso la documentazione allegata sub 7.
Le mail prodotte infatti contengono la richiesta diretta da parte di ad TH delle attività di cui si controverte. A titolo esemplificativo: in data 29 settembre
2016 per conto di scrive: “Per quanto riguarda il knowledge Testimone_4
management system, entro lunedì deve: - Compiere una prima Parte_1
pagina 8 di 15 ricognizione delle piattaforme di knowledge management più note al fine di elaborare un'idea dello stato dell'arte - individuare una piattaforma di riferimento
(uno dei criteri di selezione, secondo me, è la qualità della documentazione disponibile)”. In data 4 ottobre 2016 , per conto di Etna Hitech Controparte_6
stabisce e comunica gli obiettivi realizzativi per nel progetto Nebula Parte_3
Connect. EH dunque svolgeva un'attività di consulenza anche in fase preliminare alla presentazione della domanda (avvenuta il 17 ottobre 2016 e protocollata il 18 ottobre 2016). Ed ancora, quanto all'attività successiva svolta dopo il 18 ottobre
2016 da parte di , dalle mail prodotte ex adverso sub allegato n 7, Parte_1
emerge che in data 21 aprile 2017 chiedeva un aggiornamento sullo sviluppo dell'attività conferita ad e precisamente: “Ciao , stiamo Parte_1 CP_6
organizzando le attività per i prossimi giorni relative alla produzione del nuovo documento. Lato tuo, quando pensi che avrai qualcosa da inviarci?” Alla luce di quanto ex adverso è inequivocabile l'esecuzione da parte di Parte_1
dell'attività a favore di . Appare pertanto confermato che TH ha svolto una continuativa attività di consulenza formalizzata tra le parti in data 18 Ottobre 2016
e proseguita tra le parti nel periodo successivo come comprovato documentalmente dalla stessa . Preme ribadire e precisare che l'ammissione di alle agevolazioni previste dal Bando è stata resa possibile proprio dall'adempimento della prestazione contrattuale da parte di TH. In data 7 agosto 2017, infatti il
Ministero per lo Sviluppo Economico, in relazione al progetto di ricerca e sviluppo presentato da comunicava l'esito positivo della fase di valutazione istruttoria
e la conseguente ammissione ad un finanziamento agevolato di € 635.385,00 e a un contributo alla spesa complessivo di € 1.553.956,57, calcolati secondo i criteri e le modalità indicati all'art. 6 del D.M.1 giugno 2016. Ne consegue che l'attività
pagina 9 di 15 espletata da EH risulta ampiamente comprovata sia documentalmente che per mezzo dei testi chiamati a testimoniare nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere provata l'attività espletata e sancire il diritto di EH al giusto compenso”.
Si è costituita in giudizio – ora - E_ Controparte_1
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'appello spiegato dalla radicatosi il contraddittorio, il giudizio è giunto Parte_1
al naturale epilogo a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 16 giugno 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni difensive delle parti, la Corte reputa di disattendere l'appello proposto dalla per i motivi di seguito Parte_1
evidenziati.
Da quanto emerge dagli atti di causa la odierna appellata ha E_
partecipato ad un bando per accedere ad un finanziamento messo a disposizione dal
Ministero per lo Sviluppo Economico la cui relazione illustrativa prevedeva che una parte dell'attività di consulenza a supporto dei progetti da sviluppare venisse posta in essere dalla dopo che la fosse stata Parte_1 E_
ammessa a godere del beneficio economico: tale attività, per stessa ammissione del legale rappresentante della nella persona di Parte_1 [...]
, sentito in sede di interrogatorio formale in data 18 febbraio 2021, non Parte_2
è stata espletata dalla società odierna attrice in quanto la committente
[...]
per motivi non esplicitati nel corso del giudizio e non rilevanti ai E_
fini del decidere, ha rinunciato ad avvalersi del predetto finanziamento ed a portare avanti il progetto Nebula per la realizzazione del quale aveva presentato domanda di ammissione al bando.
pagina 10 di 15 Il fatto che l'attività da svolgere a seguito dell'ammissione della E_
al finanziamento del MI.S.E., che aveva costituito l'oggetto degli accordi tra
[...]
le odierne parti di causa, non sia stata espletata dalla società appellante è stato confermato inoltre dai testi escussi in corso di causa – ad esempio dalla teste
[...]
sentita all'udienza del 18 febbraio 2021 - i quali hanno piuttosto Testimone_5
riferito di intese e contatti tra le due società nella fase preparatoria della domanda di ammissione e partecipazione al bando ad opera della ed in E_
particolare del fatto che la si prodigò per reperire alla Parte_1 [...]
un soggetto qualificato al fine della costituzione dell'A.T.I. E_
necessario per partecipare al bando, soggetto rinvenuto nella società : tali Parte_3
riscontri hanno condivisibilmente fatto concludere il decidente in prime cure che
“gli accordi intercorsi tra le parti avevano ad oggetto l'attività di consulenza che
l'attrice avrebbe dovuto svolgere nella fase di esecuzione dei progetti e non anche nella prodromica fase di predisposizione e presentazione della domanda, con riferimento alla quale la convenuta, oltre a disporre di risorse proprie sufficienti a tal fine, risulta essersi avvalsa di altro soggetto giuridico (Value Services spa).
Significativa, in tal senso, la mail datata 12.10.2016 trasmessa da Controparte_6
per la EH nella quale, oltre ad esprimersi compiacimento per l'approvazione del progetto da parte del MISE “anche alla luce della prospettiva di collaborazione per progetti futuri”, si fa espressamente riferimento ad una “erogazione della consulenza ad inizio progetto”.
Dagli atti e dalle prove orali emerge ad avviso della Corte come l'attività per la quale le parti avevano previsto il compenso negoziale rivendicato nella presente sede dalla non sia stata espletata, avendo quest'ultima Parte_1
unicamente svolto le attività di coordinamento tra le società consorziate previste pagina 11 di 15 dall'art. 2602 c.c. a carico dei soggetti giuridici costituiti nelle vesti di , CP_8
quali la selezione ed il reperimento dei soggetti aventi i requisiti dimensionali e finanziari per la costituzione di raggruppamenti di imprese tra società consorziate, la predisposizione della necessaria documentazione per consentire la partecipazione delle consorziate ai bandi pubblici e l'ausilio alle stesse durante le fasi dell'attività istruttoria degli enti competenti, per cui non è previsto uno specifico compenso rientrando esse tra le funzioni istituzionali del . CP_8
Reputa la Corte in sostanza che la odierna appellante abbia sì provato l'esistenza delle interlocuzioni avvenute con la interlocuzioni che E_
risultano cristallizzate dalle email versate in atti, salvo però rilevare che tale scambio di intenti fosse prodromico all'insorgenza tra le parti di futuri proficui accordi di collaborazione che, alla luce delle risultanze di causa, non hanno mai visto la luce: del tutto correttamente il Tribunale di Catania ha ritenuto sfornita di prova l'effettuazione delle prestazioni per le quali la ha richiesto il Parte_1
pagamento delle somme oggetto di lite.
Anche il residuo motivo di impugnazione, concernente l'asserita natura di riconoscimento del credito dell'affermazione palesata alla cessionaria CP_4
ad opera della ceduta la quale, a richiesta del pagamento della E_
somma di Euro 48.800,00, ha risposto che “VI assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza”, non può trovare accoglimento per almeno due ordini di ragioni.
Innanzitutto la Corte non ritiene di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3148/2016 secondo cui l'accettazione della cessione del credito costituisce una mera dichiarazione di scienza della cessione e non una ricognizione del credito, non potendosi attribuire alla frase “VI assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza” proferita dalla pagina 12 di 15 ceduta altro senso se non l'intento di volere ritenere E_
destinatario del pagamento la banca una volta sorto il credito oggetto di CP_4
cessione, credito che, per quanto affermato in precedenza, in realtà non è mai venuto ad esistenza.
Coglie poi nel segno quanto sostenuto dalla difesa della società convenuta che, nel solco dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione cristallizzato nella sentenza n. 2104 del 14/02/2012 a mente della quale “Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale.
Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore”, e nell'ordinanza n. 15057 del 29/05/2023 secondo cui “Il riconoscimento e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo
pagina 13 di 15 specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che la scrittura privata con cui due coniugi avevano regolamentato le modalità di restituzione di una somma ricevuta
a mutuo dai genitori di uno di essi potesse rivestire efficacia di riconoscimento di debito nei confronti di questi ultimi)”, ha ritenuto come l'asserito riconoscimento del credito altrui non potesse spiegare alcun effetto verso la sedicente creditrice in quanto quest'ultima non era stata Parte_1
destinataria della rassicurazione palesata dalla società ceduta, difettando comunque lo specifico intento di quest'ultima di costituirsi debitrice della cedente Parte_1
odierna appellante.
[...]
In definitiva alcuna valenza può essere attribuita alla interlocuzione intercorsa tra la cessionaria e la ceduta ai fini della sussistenza CP_4 E_
del credito scaturente dall'espletamento di attività di consulenza che le risultanze di causa hanno accertato non essere mai stata svolta ad opera della Parte_1
appellante: segue il rigetto dell'appello e la condanna di quest'ultima alla
[...]
rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della E_
successivamente dovenuta nella misura di cui al
[...] Controparte_1
dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle controversie di valore che vanno da Euro 26.001,00 sino ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1580/2023 R.G., così provvede:
pagina 14 di 15 1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
1948 del 2023, pubblicata in data 5 maggio 2023 emessa dal Tribunale di
Catania che conferma;
2. Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado liquidate in Euro 9.991,00 per Controparte_1
compenso di avvocato (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro
1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della
[...]
dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1580/2023
PROMOSSA DA
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gitto giusta Parte_2 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catania al
Viale XX Settembre n. 28;
APPELLANTE
CONTRO
– già - (P.I. in Controparte_1 E_ P.IVA_2 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
Pierangelo Olivieri e Antonella Margapoti giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via I. Frugoni n. 5/2;
APPELLATA
pagina 1 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha riferito di essere un consorzio di imprese avente esperienza Parte_1
ultradecennale nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e di supporto, quale centro per l'innovazione, delle aziende partner e delle aziende socie nella realizzazione di articolati progetti di innovazione;
di avere in tale veste ottenuto dalla committente in data 18 ottobre 2016, E_
l'affidamento di un'attività di consulenza in relazione alla realizzazione del progetto denominato “Nebula” da espletare a seguito dell'esito positivo della partecipazione, ad opera della predetta committente, al Bando Horizon 2020 – PON 2014/2020, indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 1 giugno 2016, avente ad oggetto l'erogazione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici;
che, una volta presentata la relativa domanda, aveva fattivamente svolto l'attività di consulenza sviluppando il progetto F/050060/01-
02/X32, denominato Nebula;
che per l'attività di consulenza prevista in favore della committente era stato pattuito un compenso pari ad Euro E_
75.000,00 come si evinceva dalla documentazione versata in atti e dalla Relazione
Istruttoria del 12 luglio 2017 (doc. n. 3 fascicolo del primo grado della
[...]
; che, in data 7 agosto 2017, il Ministero per lo Sviluppo E_
Economico, con riferimento al progetto di ricerca e sviluppo F/050060/01-02/X32 presentato dalla aveva comunicato che “la fase di valutazione E_
istruttoria ex-ante si era conclusa con esito positivo e che pertanto il progetto poteva essere ammesso alle agevolazioni, purché fossero state soddisfatte le eventuali specifiche condizioni riportate al punto D (Giudizio conclusivo- Eventuali subordini) della relazione istruttoria”, e che “il costo complessivo ritenuto
pagina 2 di 15 ammissibile alle agevolazioni era pari ad € 3.176.925,00, al quale corrispondono un finanziamento agevolato di € 635.385,00 e un contributo alla spesa complessivo di €1.553.956,57, calcolati secondo i criteri e le modalità indicati all'art. 6 del
D.M.1 giugno 2016” (doc. n. 4 fascicolo del primo grado della E_
; che, all'esito di tale procedura, aveva chiesto in data 29 novembre 2017 il
[...]
pagamento di un acconto del compenso stabilito giusta fattura n.17FV/77 per l'importo di Euro 48.800,00 (doc. n. 5 fascicolo del primo grado della
[...]
; che il credito nascente dalla predetta fattura era stato, previo E_
accordo tra le parti, ceduto pro solvendo in favore della alla quale la CP_4
committente riconoscendo la prestazione resale, nel E_
sottoscrivere per accettazione la cessione del credito in relazione alla fattura n.
17FV/77 del 29.11.2017 aveva garantito di provvedere alla data di scadenza al relativo di pagamento (doc. n. 6 fascicolo del primo grado della E_
; che, inopinatamente, la committente non aveva più
[...] E_
provveduto al pagamento né del credito ceduto né tantomeno del compenso pattuito per l'intera opera prestata, contestando con nota del 26 aprile 2018 l'esistenza di alcuna convenzione in essere per l'attività di consulenza di cui aveva già beneficiato
(doc. n. 7 fascicolo del primo grado della;
che il contegno E_
serbato dalla committente costituiva inadempimento in E_
relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di essa sì da Parte_1
imporre le vie legali al fine di ottenere la condanna della sia E_
al pagamento del compenso pattuito per lo sviluppo del progetto n. F/050060/01-
02/X32 - Nebula pari all'importo di €.75.000,00 o, in via subordinata, al pagamento della fattura n.17FV/0077 del 29.11.2017 dell'importo di Euro 48.800,00, oltre pagina 3 di 15 interessi moratori ex Dlgs 231/2002 a far data dal 29.11.2017 sino al soddisfo, sia al risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00.
Azionato il giudizio dapprima avanti all'arbitro unico nominato dalle parti e poi, a seguito di riassunzione, avanti al Tribunale di Catania, si è costituita la
[...]
instando per il rigetto delle domande azionate dalla E_ Parte_1
in quanto infondate e comunque non provate: disposti l'interrogatorio
[...]
formale del legale rappresentante della nella persona di Parte_1
, e la prova per testi, il procedimento si è concluso con Parte_2
l'adozione della sentenza n. 1948 del 2023, pubblicata in data 5 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Catania ha disatteso tutte le domande azionate dalla
[...]
in quanto ritenute non fondate: il Giudice di prime cure, in Parte_1
particolare, dopo avere premesso come tra le parti non fosse mai stata sottoscritta alcuna pattuizione scritta contenente l'attività di consulenza asseritamente espletata, statuiva che “difetta la prova che EH abbia svolto l'attività indicata nel “piano di sviluppo” e nella “relazione istruttoria” (v. doc. n.2 e 3 della produzione di parte attrice) per la quale ha chiesto il pagamento della somma di €.75.000,00 ovvero, in subordine, di €.48.000,00 portata dalla fattura sopra indicata. In particolare, se non è contestato che abbia presentato, con esito positivo, la domanda in relazione alla realizzazione del progetto denominato “Nebula”, partecipando al
Bando Horizon 2020 – PON 2014/2020, indetto dal Controparte_5
Economico con D.M. 1 giugno 2016, avente ad oggetto l'erogazione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici, ciò che difetta è la prova che EH abbia svolto in suo favore i servizi di consulenza per i quali pretende il pagamento. Prova, questa, che certamente non può dirsi fornita attraverso la produzione della fattura – nella specie prontamente contestata dalla
pagina 4 di 15 convenuta - che, in quanto atto di formazione unilaterale, non assume alcuna efficacia probatoria a favore dell'emittente nei casi in cui vi sia contestazione in merito all'an. Parimenti non assume rilevanza probatoria la circostanza che il preteso credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta sia stato ceduto
(pro solvendo) in favore di un istituto di credito e che tale cessione sia stata accettata, senza contestazioni, da . Per come affermato in giurisprudenza, CP_2
infatti, la accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto va qualificata come mera presa di conoscenza, in quanto l'accettazione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito”; dopo avere valutato sia le prove orali espletate nel corso del giudizio che le risultanze scritte versate dall'attrice a corredo delle proprie domande, il decidente ha concluso che “gli accordi intercorsi tra le parti avevano ad oggetto l'attività di consulenza che l'attrice avrebbe dovuto svolgere nella fase di esecuzione dei progetti e non anche nella prodromica fase di predisposizione e presentazione della domanda, con riferimento alla quale la convenuta, oltre a disporre di risorse proprie sufficienti a tal fine, risulta essersi avvalsa di altro soggetto giuridico (Value Services spa). Significativa, in tal senso, la mail datata 12.10.2016 trasmessa da per la EH nella quale, Controparte_6
oltre ad esprimersi compiacimento per l'approvazione del progetto da parte del
MISE “anche alla luce della prospettiva di collaborazione per progetti futuri”, si fa espressamente riferimento ad una “erogazione della consulenza ad inizio progetto”. In sostanza il Giudice di primo grado, stante la carenza probatoria in ordine alla pretesa di credito della ha disatteso le domande da Parte_1
quest'ultima azionate ed ha condannato la società attrice al pagamento delle spese legali quantificate in Euro 8.500,00 oltre accessori di legge.
pagina 5 di 15 ha impugnato la sentenza n. 1948 del 2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Catania facendo leva su due profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato Erronea valutazione del documento
“accettazione cessione del credito”, la parte appellante ha censurato il ragionamento del decidente in prime cure nella misura in cui, richiamando l'orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione
n. 3148/2016 secondo cui l'accettazione della cessione del credito costituisce una mera dichiarazione di scienza della cessione ma non una ricognizione del credito, aveva erroneamente valutato l'accettazione della cessione del credito di Euro
48.000,00 vantato da essa nei confronti della committente Parte_1 [...]
in favore di , e ciò per il fatto che la committente non E_ CP_4
si era limitata ad accettare la cessione del credito ma si era altresì impegna a pagare le somme oggetto del credito ceduto, avendo la ceduta dopo E_
avere ricevuto la comunicazione ad opera della cessionaria secondo CP_4
cui “sono stati ceduti alla i crediti verso vantati per forniture effettuate CP_4
quali risultano dalle fatture ricevute bancarie sottoelencate: 48.000,00 scadenza
29/04/2018 cedente EH Riferimenti n 17FV/77 del 29/11/2017…Pertanto detti crediti dovranno essere pagati alle scadenze stabilite in via esclusiva alla nostra
Banca nella sua qualità di cessionaria del credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1260 e ss cc. Vi preghiamo di restituirci da voi sottoscritta per conferma ad accettazione l'allegata copia della presente già predisposta per l'inoltro a mezzo posta”, aveva riscontrato la detta cessione del credito affermando che “Abbiamo preso buona nota della cessione a Vostro favore dei crediti di cui alle fatture ricevute bancarie sottoelencate, nel comunicarVI la nostra accettazione, VI assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza”: ad avviso della società
pagina 6 di 15 appellante il debitore ceduto non si era limitato ad una mera accettazione della cessione ma, con la dizione “assicurava che sarà provveduto di conseguenza”, aveva riconosciuto il debito obbligandosi a provvedere al pagamento nei confronti della cessionaria . CP_4
Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali posta in essere dal Tribunale nella misura in cui aveva ritenuto che la pretesa creditoria di essa Parte_1
non fosse stata comprovata ed in particolare che non vi fosse prova
[...]
dell'espletamento dell'attività di consulenza concordata con la E_
committente.
[...]
Così argomenta la società appellante: “Le parti concordavano che a seguito dell'esito positivo dell'invio telematico della domanda per la partecipazione al
Bando Horizon 2020 – PON 2014/2020, indetto dal Ministero dello Sviluppo
Economico con D.M. 1 giugno 2016, avente ad oggetto l'erogazione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici, TH avrebbe iniziato ad erogare la consulenza per lo sviluppo del progetto. La domanda veniva presentata da e in data 18 ottobre 2016 le veniva attribuita la posizione 60 come comunicato da ad TH. Pertanto, presentata la domanda di partecipazione al bando, EH svolgeva l'attività di consulenza sviluppando il progetto F/050060/01- 02/X32, denominato Nebula. A comprova dello svolgimento dell'attività di consulenza, EH è espressamente individuato nel progetto espressamente come Consulente. A titolo meramente esemplificativo nel Piano di
Sviluppo a pagina 35 (doc 2 cit..) testualmente viene riportato quanto segue:
“Titolo Ricerca di nuove tecnologie e nuovi paradigmi per Nebula Connect ID OR1
Soggetto proponente Infomaster Tipologia RI Durata Da mese 1 a mese 17
pagina 7 di 15 Consulente Attività OR1 (cfr pagina 23 del Piano di Sviluppo) AR1.1 – Parte_1
Studio delle principali piattaforme cloud e dei PaaS a queste connessi AR1.4 –
Studio di innovativi algoritmi di qualificazione e segmentazione degli utenti
Consulente (cfr pagina 27 del Piano di Sviluppo)” L'attività svolta CP_7
da risulta comprovata dalle prove testimoniali rese all'udienza 25 Parte_1
febbraio 2021 ore 11, dai testi intimati Ingegneri e Testimone_1 [...]
nonché dalla testimonianza resa dal teste di parte Testimone_2 Tes_3
convenuta. Testualmente dal verbale detto teste afferma: “E' vero che per il progetto Nebula TH individuava quale soggetto avente i requisiti organizzativi e professionali la quale soggetto idoneo per la costituzione Parte_3
del Partenariato e la partecipazione al Bando Horizon 2020 PON 2014_2020.
Eravamo ai tempi tutti soci del ed ci disse che c'era questo CP_8 Parte_1
Bando … e noi accettammo questa proposta. E' vero che incaricava Parte_3
TH al fine di assisterla nella predisposizione del progetto e nelle procedure amministrative per la predisposizione della domanda dinanzi al Ministero dello sviluppo economico. E' vero che TH attraverso i propri esperti svolgeva l'attività per la quale aveva ricevuto l'incarico… redigeva parte tecniche del progetto.” Ed ancora. Lo stesso ing dichiara che “è falso che non ci sia stato Parte_2
riscontro in quanto in verità vi era una interlocuzione costante tra il sottoscritto e
l'amministratore delegato in merito alle attività già svolte” Risulta CP_3
altresì comprovata dalla stessa attraverso la documentazione allegata sub 7.
Le mail prodotte infatti contengono la richiesta diretta da parte di ad TH delle attività di cui si controverte. A titolo esemplificativo: in data 29 settembre
2016 per conto di scrive: “Per quanto riguarda il knowledge Testimone_4
management system, entro lunedì deve: - Compiere una prima Parte_1
pagina 8 di 15 ricognizione delle piattaforme di knowledge management più note al fine di elaborare un'idea dello stato dell'arte - individuare una piattaforma di riferimento
(uno dei criteri di selezione, secondo me, è la qualità della documentazione disponibile)”. In data 4 ottobre 2016 , per conto di Etna Hitech Controparte_6
stabisce e comunica gli obiettivi realizzativi per nel progetto Nebula Parte_3
Connect. EH dunque svolgeva un'attività di consulenza anche in fase preliminare alla presentazione della domanda (avvenuta il 17 ottobre 2016 e protocollata il 18 ottobre 2016). Ed ancora, quanto all'attività successiva svolta dopo il 18 ottobre
2016 da parte di , dalle mail prodotte ex adverso sub allegato n 7, Parte_1
emerge che in data 21 aprile 2017 chiedeva un aggiornamento sullo sviluppo dell'attività conferita ad e precisamente: “Ciao , stiamo Parte_1 CP_6
organizzando le attività per i prossimi giorni relative alla produzione del nuovo documento. Lato tuo, quando pensi che avrai qualcosa da inviarci?” Alla luce di quanto ex adverso è inequivocabile l'esecuzione da parte di Parte_1
dell'attività a favore di . Appare pertanto confermato che TH ha svolto una continuativa attività di consulenza formalizzata tra le parti in data 18 Ottobre 2016
e proseguita tra le parti nel periodo successivo come comprovato documentalmente dalla stessa . Preme ribadire e precisare che l'ammissione di alle agevolazioni previste dal Bando è stata resa possibile proprio dall'adempimento della prestazione contrattuale da parte di TH. In data 7 agosto 2017, infatti il
Ministero per lo Sviluppo Economico, in relazione al progetto di ricerca e sviluppo presentato da comunicava l'esito positivo della fase di valutazione istruttoria
e la conseguente ammissione ad un finanziamento agevolato di € 635.385,00 e a un contributo alla spesa complessivo di € 1.553.956,57, calcolati secondo i criteri e le modalità indicati all'art. 6 del D.M.1 giugno 2016. Ne consegue che l'attività
pagina 9 di 15 espletata da EH risulta ampiamente comprovata sia documentalmente che per mezzo dei testi chiamati a testimoniare nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere provata l'attività espletata e sancire il diritto di EH al giusto compenso”.
Si è costituita in giudizio – ora - E_ Controparte_1
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'appello spiegato dalla radicatosi il contraddittorio, il giudizio è giunto Parte_1
al naturale epilogo a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 16 giugno 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni difensive delle parti, la Corte reputa di disattendere l'appello proposto dalla per i motivi di seguito Parte_1
evidenziati.
Da quanto emerge dagli atti di causa la odierna appellata ha E_
partecipato ad un bando per accedere ad un finanziamento messo a disposizione dal
Ministero per lo Sviluppo Economico la cui relazione illustrativa prevedeva che una parte dell'attività di consulenza a supporto dei progetti da sviluppare venisse posta in essere dalla dopo che la fosse stata Parte_1 E_
ammessa a godere del beneficio economico: tale attività, per stessa ammissione del legale rappresentante della nella persona di Parte_1 [...]
, sentito in sede di interrogatorio formale in data 18 febbraio 2021, non Parte_2
è stata espletata dalla società odierna attrice in quanto la committente
[...]
per motivi non esplicitati nel corso del giudizio e non rilevanti ai E_
fini del decidere, ha rinunciato ad avvalersi del predetto finanziamento ed a portare avanti il progetto Nebula per la realizzazione del quale aveva presentato domanda di ammissione al bando.
pagina 10 di 15 Il fatto che l'attività da svolgere a seguito dell'ammissione della E_
al finanziamento del MI.S.E., che aveva costituito l'oggetto degli accordi tra
[...]
le odierne parti di causa, non sia stata espletata dalla società appellante è stato confermato inoltre dai testi escussi in corso di causa – ad esempio dalla teste
[...]
sentita all'udienza del 18 febbraio 2021 - i quali hanno piuttosto Testimone_5
riferito di intese e contatti tra le due società nella fase preparatoria della domanda di ammissione e partecipazione al bando ad opera della ed in E_
particolare del fatto che la si prodigò per reperire alla Parte_1 [...]
un soggetto qualificato al fine della costituzione dell'A.T.I. E_
necessario per partecipare al bando, soggetto rinvenuto nella società : tali Parte_3
riscontri hanno condivisibilmente fatto concludere il decidente in prime cure che
“gli accordi intercorsi tra le parti avevano ad oggetto l'attività di consulenza che
l'attrice avrebbe dovuto svolgere nella fase di esecuzione dei progetti e non anche nella prodromica fase di predisposizione e presentazione della domanda, con riferimento alla quale la convenuta, oltre a disporre di risorse proprie sufficienti a tal fine, risulta essersi avvalsa di altro soggetto giuridico (Value Services spa).
Significativa, in tal senso, la mail datata 12.10.2016 trasmessa da Controparte_6
per la EH nella quale, oltre ad esprimersi compiacimento per l'approvazione del progetto da parte del MISE “anche alla luce della prospettiva di collaborazione per progetti futuri”, si fa espressamente riferimento ad una “erogazione della consulenza ad inizio progetto”.
Dagli atti e dalle prove orali emerge ad avviso della Corte come l'attività per la quale le parti avevano previsto il compenso negoziale rivendicato nella presente sede dalla non sia stata espletata, avendo quest'ultima Parte_1
unicamente svolto le attività di coordinamento tra le società consorziate previste pagina 11 di 15 dall'art. 2602 c.c. a carico dei soggetti giuridici costituiti nelle vesti di , CP_8
quali la selezione ed il reperimento dei soggetti aventi i requisiti dimensionali e finanziari per la costituzione di raggruppamenti di imprese tra società consorziate, la predisposizione della necessaria documentazione per consentire la partecipazione delle consorziate ai bandi pubblici e l'ausilio alle stesse durante le fasi dell'attività istruttoria degli enti competenti, per cui non è previsto uno specifico compenso rientrando esse tra le funzioni istituzionali del . CP_8
Reputa la Corte in sostanza che la odierna appellante abbia sì provato l'esistenza delle interlocuzioni avvenute con la interlocuzioni che E_
risultano cristallizzate dalle email versate in atti, salvo però rilevare che tale scambio di intenti fosse prodromico all'insorgenza tra le parti di futuri proficui accordi di collaborazione che, alla luce delle risultanze di causa, non hanno mai visto la luce: del tutto correttamente il Tribunale di Catania ha ritenuto sfornita di prova l'effettuazione delle prestazioni per le quali la ha richiesto il Parte_1
pagamento delle somme oggetto di lite.
Anche il residuo motivo di impugnazione, concernente l'asserita natura di riconoscimento del credito dell'affermazione palesata alla cessionaria CP_4
ad opera della ceduta la quale, a richiesta del pagamento della E_
somma di Euro 48.800,00, ha risposto che “VI assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza”, non può trovare accoglimento per almeno due ordini di ragioni.
Innanzitutto la Corte non ritiene di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3148/2016 secondo cui l'accettazione della cessione del credito costituisce una mera dichiarazione di scienza della cessione e non una ricognizione del credito, non potendosi attribuire alla frase “VI assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza” proferita dalla pagina 12 di 15 ceduta altro senso se non l'intento di volere ritenere E_
destinatario del pagamento la banca una volta sorto il credito oggetto di CP_4
cessione, credito che, per quanto affermato in precedenza, in realtà non è mai venuto ad esistenza.
Coglie poi nel segno quanto sostenuto dalla difesa della società convenuta che, nel solco dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione cristallizzato nella sentenza n. 2104 del 14/02/2012 a mente della quale “Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale.
Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore”, e nell'ordinanza n. 15057 del 29/05/2023 secondo cui “Il riconoscimento e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo
pagina 13 di 15 specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che la scrittura privata con cui due coniugi avevano regolamentato le modalità di restituzione di una somma ricevuta
a mutuo dai genitori di uno di essi potesse rivestire efficacia di riconoscimento di debito nei confronti di questi ultimi)”, ha ritenuto come l'asserito riconoscimento del credito altrui non potesse spiegare alcun effetto verso la sedicente creditrice in quanto quest'ultima non era stata Parte_1
destinataria della rassicurazione palesata dalla società ceduta, difettando comunque lo specifico intento di quest'ultima di costituirsi debitrice della cedente Parte_1
odierna appellante.
[...]
In definitiva alcuna valenza può essere attribuita alla interlocuzione intercorsa tra la cessionaria e la ceduta ai fini della sussistenza CP_4 E_
del credito scaturente dall'espletamento di attività di consulenza che le risultanze di causa hanno accertato non essere mai stata svolta ad opera della Parte_1
appellante: segue il rigetto dell'appello e la condanna di quest'ultima alla
[...]
rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della E_
successivamente dovenuta nella misura di cui al
[...] Controparte_1
dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle controversie di valore che vanno da Euro 26.001,00 sino ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1580/2023 R.G., così provvede:
pagina 14 di 15 1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
1948 del 2023, pubblicata in data 5 maggio 2023 emessa dal Tribunale di
Catania che conferma;
2. Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado liquidate in Euro 9.991,00 per Controparte_1
compenso di avvocato (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro
1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della
[...]
dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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