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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9100 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa NC MA
MM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45752/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO LUIGI MONTI Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata in VIALE PREMUDA, 21 20129 MILANO presso il predetto difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MARIO Controparte_1 P.IVA_2
MARTINO, elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA 17 20122 MILANO presso il predetto difensore
- parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in via preliminare per i motivi in fatto e in diritto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato con la notifica del precetto, in presenza di gravi motivi, paralizzando l'avvio dell'esecuzione minacciata;
nel merito per i motivi in fatto e in diritto di cui in premessa dichiarare ed accertare la nullità e l'invalidità pagina 1 di 4 dell'atto di precetto notificato alla ed oggetto della presente opposizione;
con vittoria Parte_1 di spese e competenze”
Per la parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'opponente; nel merito rigettare la domanda di nullità ed invalidità dell'atto di precetto in quanto infondata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta rideterminare la somma di cui al precetto dovuta da all'opposta, depurata delle eventuali Pt_1 voci di spese che il Tribunale ritiene non dovute accertare la diversa somma;
in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali di tale fase del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 29 novembre 2024 ha notificato a atto di precetto, intimando il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di €26.994,29 di cui €20.000 per capitale ed €5.191,23 per interessi (doc. 1 e 2
, oltre le spese. Il sottostante titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo n.18446/2023 emesso da Pt_1 questo Tribunale il 4 dicembre 2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in data 28 novembre 2024. Il decreto ingiuntivo non è in atti;
dall'ordinanza del giudice istruttore si evince che il credito trae origine da un finanziamento erogato da nella sua qualità di socia, a CP_1 favore di e che, ad una delibazione sommaria quale quella effettuata al fine di decidere Pt_1 sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha escluso il carattere postergato del finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c. (doc. 3
. CP_1
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contestando a il diritto di Pt_1 CP_1 procedere esecutivamente limitatamente agli importi di €5.191,23, chiesti a titolo di interessi e di €298 esposti a titolo di iva sui compensi professionali.
Ha dedotto:
1. che l'iva non sarebbe dovuta in quanto è impresa commerciale con possibilità Controparte_1 di detrarre l'iva ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633/1972;
2. che gli interessi conteggiati nell'atto di precetto sono stati calcolati a decorrere dal 3 agosto
2020, data di erogazione del finanziamento, mentre sarebbero dovuti solo dalla data del pagina 2 di 4 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, cioè dal 24 ottobre 2023. Il debito, relativamente a tale voce, ammonterebbe quindi ad €1.288,77. Ciò, secondo l'opponente, in quanto il giudice del decreto ingiuntivo nulla avrebbe statuito in ordine alla data di decorrenza degli interessi ed in quanto il credito del socio finanziatore avrebbe natura postergata. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha spiegato di Controparte_1 svolgere unicamente attività di holding e di non effettuare alcuna attività commerciale qualificabile come operazione attiva ai fini dell'iva; in punto interessi, ha negato la natura postergata del finanziamento erogato a . Ha invocato la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 4 marzo 2025, all'udienza del 19 novembre 2025, presente la sola società opposta, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata.
La società opposta ha allegato di essere una holding “statica” e cioè di non svolgere alcuna attività commerciale, limitandosi a detenere partecipazioni sociali. L'assunto non è stato in alcun modo contestato dalla controparte, che peraltro è proprio una delle società controllate, sì che la circostanza può considerarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Si deve escludere, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), del d.p.r. n. 633 del 1972 -a mente del quale non è attività commerciale il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali- che sia CP_1 soggetto passivo di iva. Conseguentemente, l'importo di €298 è dovuto.
Quanto agli interessi, si è già detto che il decreto ingiuntivo non è stato prodotto. Le parti convengono nel riferire che il Tribunale ha condannato al pagamento di interessi al tasso convenzionale Pt_1 senza statuire in ordine alla data di decorrenza. Non è in atti neppure il contratto di finanziamento, ma non risulta, da quanto affermato dalle parti, che lo stesso contenga un'espressa pattuizione al riguardo.
Vale quindi la regola generale di cui all'art. 1183 c.c., ai sensi del quale, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Si aggiunga che l'opponente non ha provato la natura postergata del credito, che non connota qualsivoglia prestito effettuato alla società da un socio, ma unicamente quei finanziamenti che siano stati concessi “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Giustamente, perciò, gli interessi sono stati calcolati a far data dall'erogazione del prestito.
pagina 3 di 4 L'opposizione deve quindi essere respinta e condannata al pagamento delle spese, liquidate Pt_1 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e perciò dell'entità della somma precettata (cfr. Cass. ord. n. 9784/2009; Cass. n. 9755/1998) e dell'attività difensiva espletata.
Infondatezza della domanda ed abuso del processo non si equivalgono, tanto più che solo nel processo
è stato possibile accertare la tipologia dell'attività esercitata dalla creditrice, sì che non ricorrono i presupposti per la sollecitata condanna ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Milano, ogni diversa e contraria istanza disattesa, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_1 Controparte_1 determina in €4.711 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano il 27 novembre 2025 La giudice
NC MA MM
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa NC MA
MM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45752/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO LUIGI MONTI Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata in VIALE PREMUDA, 21 20129 MILANO presso il predetto difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MARIO Controparte_1 P.IVA_2
MARTINO, elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA 17 20122 MILANO presso il predetto difensore
- parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in via preliminare per i motivi in fatto e in diritto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato con la notifica del precetto, in presenza di gravi motivi, paralizzando l'avvio dell'esecuzione minacciata;
nel merito per i motivi in fatto e in diritto di cui in premessa dichiarare ed accertare la nullità e l'invalidità pagina 1 di 4 dell'atto di precetto notificato alla ed oggetto della presente opposizione;
con vittoria Parte_1 di spese e competenze”
Per la parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'opponente; nel merito rigettare la domanda di nullità ed invalidità dell'atto di precetto in quanto infondata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta rideterminare la somma di cui al precetto dovuta da all'opposta, depurata delle eventuali Pt_1 voci di spese che il Tribunale ritiene non dovute accertare la diversa somma;
in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali di tale fase del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 29 novembre 2024 ha notificato a atto di precetto, intimando il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di €26.994,29 di cui €20.000 per capitale ed €5.191,23 per interessi (doc. 1 e 2
, oltre le spese. Il sottostante titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo n.18446/2023 emesso da Pt_1 questo Tribunale il 4 dicembre 2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in data 28 novembre 2024. Il decreto ingiuntivo non è in atti;
dall'ordinanza del giudice istruttore si evince che il credito trae origine da un finanziamento erogato da nella sua qualità di socia, a CP_1 favore di e che, ad una delibazione sommaria quale quella effettuata al fine di decidere Pt_1 sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha escluso il carattere postergato del finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c. (doc. 3
. CP_1
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contestando a il diritto di Pt_1 CP_1 procedere esecutivamente limitatamente agli importi di €5.191,23, chiesti a titolo di interessi e di €298 esposti a titolo di iva sui compensi professionali.
Ha dedotto:
1. che l'iva non sarebbe dovuta in quanto è impresa commerciale con possibilità Controparte_1 di detrarre l'iva ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633/1972;
2. che gli interessi conteggiati nell'atto di precetto sono stati calcolati a decorrere dal 3 agosto
2020, data di erogazione del finanziamento, mentre sarebbero dovuti solo dalla data del pagina 2 di 4 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, cioè dal 24 ottobre 2023. Il debito, relativamente a tale voce, ammonterebbe quindi ad €1.288,77. Ciò, secondo l'opponente, in quanto il giudice del decreto ingiuntivo nulla avrebbe statuito in ordine alla data di decorrenza degli interessi ed in quanto il credito del socio finanziatore avrebbe natura postergata. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha spiegato di Controparte_1 svolgere unicamente attività di holding e di non effettuare alcuna attività commerciale qualificabile come operazione attiva ai fini dell'iva; in punto interessi, ha negato la natura postergata del finanziamento erogato a . Ha invocato la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 4 marzo 2025, all'udienza del 19 novembre 2025, presente la sola società opposta, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata.
La società opposta ha allegato di essere una holding “statica” e cioè di non svolgere alcuna attività commerciale, limitandosi a detenere partecipazioni sociali. L'assunto non è stato in alcun modo contestato dalla controparte, che peraltro è proprio una delle società controllate, sì che la circostanza può considerarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Si deve escludere, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), del d.p.r. n. 633 del 1972 -a mente del quale non è attività commerciale il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali- che sia CP_1 soggetto passivo di iva. Conseguentemente, l'importo di €298 è dovuto.
Quanto agli interessi, si è già detto che il decreto ingiuntivo non è stato prodotto. Le parti convengono nel riferire che il Tribunale ha condannato al pagamento di interessi al tasso convenzionale Pt_1 senza statuire in ordine alla data di decorrenza. Non è in atti neppure il contratto di finanziamento, ma non risulta, da quanto affermato dalle parti, che lo stesso contenga un'espressa pattuizione al riguardo.
Vale quindi la regola generale di cui all'art. 1183 c.c., ai sensi del quale, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Si aggiunga che l'opponente non ha provato la natura postergata del credito, che non connota qualsivoglia prestito effettuato alla società da un socio, ma unicamente quei finanziamenti che siano stati concessi “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Giustamente, perciò, gli interessi sono stati calcolati a far data dall'erogazione del prestito.
pagina 3 di 4 L'opposizione deve quindi essere respinta e condannata al pagamento delle spese, liquidate Pt_1 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e perciò dell'entità della somma precettata (cfr. Cass. ord. n. 9784/2009; Cass. n. 9755/1998) e dell'attività difensiva espletata.
Infondatezza della domanda ed abuso del processo non si equivalgono, tanto più che solo nel processo
è stato possibile accertare la tipologia dell'attività esercitata dalla creditrice, sì che non ricorrono i presupposti per la sollecitata condanna ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Milano, ogni diversa e contraria istanza disattesa, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_1 Controparte_1 determina in €4.711 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano il 27 novembre 2025 La giudice
NC MA MM
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