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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1738/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE AR, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3346/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020040588000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110018800160 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110048233953 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110078834185 I.C.I. 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120045860416 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120061666267 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120069564391 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120085346188 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095941724 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130048094116
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130081155818 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140035131010 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150004247309 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150004247309 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150018468019 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150043957501 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150046851922 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150050454961 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001355169 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019520602 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039109331 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039951179 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001463722 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031950839 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962018004844689 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962018004844689 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001181667 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962019003383124 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190043139934 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050811727 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190059352265 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY3018500413-2014 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in primo grado il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe, eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, con sentenza n. 1095/2024, rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche degli atti presupposti e insussistente la prescrizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, deducendo vizi di motivazione e insistendo sull'irregolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato, come diffusamente argomentato nelle controdeduzioni. La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non vanno esaminati i motivi sulla notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Infatti, nel ricorso di primo grado parte ricorrente ha fatto valere l'omessa notifica delle cartelle presupposte.
Dopo la produzione documentale di ADER, per fare valere difetti di notifica (in luogo dell'omessa notifica) occorreva formulare motivi aggiunti (Cass. 16797/2025), invece non proposti.
Conseguentemente, è pure infondata l'eccezione di prescrizione (peraltro non fatta valere con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella in sede di ricorso di primo grado, non rilevando per l'individuazione dei motivi le successive memorie illustrative). In altri termini, una volta accertata la notifica delle cartella di pagamento, il credito erariale è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. La contribuente non ha dedotto tempestivamente il decorso del termine prescrizionale (che in relazione al tipo di tributi in questione è decennale) successivo alla notifica della cartella in assenza di atti interruttivi, limitandosi a prospettare una prescrizione “originaria”.
Parimenti infondata è la pretesa prescrizione di sanzioni e interessi, atteso che la definitività delle cartelle preclude ogni contestazione sul merito della pretesa.
È altresì infondata la censura di motivazione apparente.
La sentenza di primo grado, sebbene sintetica, ha chiaramente individuato le questioni controverse e le ha esaminate.
La motivazione risulta pertanto idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità delineate dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza n. 1095/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, che liquida in euro 3.862,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
CH LO RD MA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE AR, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3346/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020040588000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110018800160 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110048233953 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110078834185 I.C.I. 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120045860416 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120061666267 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120069564391 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120085346188 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095941724 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130048094116
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130081155818 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140035131010 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150004247309 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150004247309 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150018468019 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150043957501 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150046851922 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150050454961 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001355169 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019520602 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039109331 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039951179 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001463722 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031950839 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962018004844689 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962018004844689 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001181667 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962019003383124 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190043139934 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050811727 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190059352265 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY3018500413-2014 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in primo grado il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe, eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, con sentenza n. 1095/2024, rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche degli atti presupposti e insussistente la prescrizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, deducendo vizi di motivazione e insistendo sull'irregolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato, come diffusamente argomentato nelle controdeduzioni. La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non vanno esaminati i motivi sulla notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Infatti, nel ricorso di primo grado parte ricorrente ha fatto valere l'omessa notifica delle cartelle presupposte.
Dopo la produzione documentale di ADER, per fare valere difetti di notifica (in luogo dell'omessa notifica) occorreva formulare motivi aggiunti (Cass. 16797/2025), invece non proposti.
Conseguentemente, è pure infondata l'eccezione di prescrizione (peraltro non fatta valere con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella in sede di ricorso di primo grado, non rilevando per l'individuazione dei motivi le successive memorie illustrative). In altri termini, una volta accertata la notifica delle cartella di pagamento, il credito erariale è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. La contribuente non ha dedotto tempestivamente il decorso del termine prescrizionale (che in relazione al tipo di tributi in questione è decennale) successivo alla notifica della cartella in assenza di atti interruttivi, limitandosi a prospettare una prescrizione “originaria”.
Parimenti infondata è la pretesa prescrizione di sanzioni e interessi, atteso che la definitività delle cartelle preclude ogni contestazione sul merito della pretesa.
È altresì infondata la censura di motivazione apparente.
La sentenza di primo grado, sebbene sintetica, ha chiaramente individuato le questioni controverse e le ha esaminate.
La motivazione risulta pertanto idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità delineate dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza n. 1095/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, che liquida in euro 3.862,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
CH LO RD MA