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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14979 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO - Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI - Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 36248/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 22/10/2025 e promosso da:
, (C.F. , residente in [...] - Parte_1 C.F._1 scala A, interno 12
, (C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 74 – Scala C3, interno 10 elettivamente domiciliati in Roma, Via Polibio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Lepore, (C.F. ), che li rappresenta e difende, come da delega depositata C.F._3 telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI contro on sede legale in Desio (MB), via Controparte_1
Rovagnati n. 1, iscritto alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e
Lodi, R.E.A. n. MB-129094, C.F. , P. IVA n. , capitale sociale Euro P.IVA_1 P.IVA_2
70.692.590,28 i.v., aderente al Fondo Inter-bancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo
ANrio iscritto all'Albo dei Gruppi ANri al n. 3440/5, Controparte_1
1 incorporante con efficacia giuridica a far data dal 1/07/2019, Controparte_2 giusto atto di fusione del 29/05/2019, rep. 24288, racc. 14499, a rogito dott. Persona_1
Notaio in Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Mastrapasqua, (C.F.
, giusta procura del 31/7/2023 rilasciata dal procuratore speciale Dott. C.F._4
, munito dei necessari poteri giusta procura a rogito dott.ssa Controparte_3 Persona_2
Notaio in del 15/12/2020, Rep. n. 16202 – Racc. n. 11984, registrata a Monza il CP_1
16/12/2020 al n. 34314 Serie 1T, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato sito in Roma, via del Corso n. 47
OPPOSTA nonché on sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta al REA presso Controparte_4 la CCIAA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA iscritta nell'elenco generale degli P.IVA_3 intermediari creditizi ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 tenuto dalla AN d'Italia n. 35125 in persona del procuratore speciale nata a [...] il [...], codice Controparte_5 fiscale in forza dei poteri conferitile con procura speciale per atto a C.F._5 rogito del Notaio dott. di Roma del 30 gennaio 2023 (repertorio n. Persona_3
14.959/raccolta n. 10.282), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Masotti, (C.F.
), in virtù di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa C.F._6 di intervento, elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo Rodriguez Pereira n. 129 b
INTERVENUTA
OGGETTO: antitrust - opposizione al decreto ingiuntivo n. 9836/2023
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,
- in via preliminare rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto Nel merito, in via principale:
1. Dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 9836/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 31 maggio 2023, non immediatamente esecutivo, nell'ambito del procedimento monitorio RGN 23501/2023, notificato in data 06 giugno 2023, accertando e dichiarando la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti il 30 maggio 2008 o comunque sia estinta l'obbligazione fideiussoria , nonché siccome infondato ed illegittimo, per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente revocare il decreto opposto”
per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: in via preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 9836/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 31.05.2023 (n.r.g. 23501/2023)
- concedere termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria;
2 mel merito:
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti Controparte_1 di e per i narrativa, e Parte_2 Parte_1 pe a ntivo opposto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio”
per l'intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione:
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in atti;
- accertare e dichiarare il credito già vantato dal oggi Controparte_1 dalla nei confronti di fetto, Controparte_4 Parte_2 Parte_1 confe untivo opposto, re pagamento in favore della della diversa somma ritenuta di giustizia;
CP_4 CP_4
- con vittori norari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio. Si insiste per l'estromissione della Controparte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 31/5/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1
in persona legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
9836/2023, N.R.G. 23501/2023, con cui ingiungeva ad e a in Parte_1 Parte_2 solido loro, in qualità di garanti della Maxsim s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di
Roma con sentenza n. 121 del 9/2/2023, Fallimento n. 68/2023, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 192.386,10, oltre ad interessi e spese processuali, quale credito residuo del finanziamento chirografario a tasso fisso destinato ad imprese societarie n.
06/450/241841 di € 200.000,00, da restituire in n. 59 rate mensili posticipate di ammortamento, oltre a n. 13 rate di preammortamento, stipulato tra le società Controparte_1
e Maxsim s.r.l. il 18/6/2020, erogato in pari data sul c.c. di riferimento n. 496000 e
[...] oggetto di rinegoziazione il 10/9/2026 per ripianare n. 4 rate insolute, rapporto garantito dal fondo di garanzia costituito presso la con il n. 1586000, Controparte_6 C.F._7 nonché da e con fideiussioni omnibus prestate il 30/5/2008 Parte_1 Parte_2 fino alla concorrenza di € 450.000,00 ciascuno e con fideiussioni specifiche rilasciate il
18/6/2020 fino alla concorrenza di € 40.000,00 ciascuno.
2. Con atto di citazione notificato il 14/07/2023 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9836/2023,
N.R.G. 23501/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 31/5/2023, invocandone la
3 declaratoria di nullità o l'inefficacia e chiedendo, in via riconvenzionale, la nullità delle fideiussioni da loro prestate il 30/5/2008 e, comunque, la loro estinzione, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente eccepiva:
- la nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990;
- l'invalidità della clausola n. 6 della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina a tutela dei consumatori;
- la condotta illegittima e scorretta della banca, che, anziché sostenere l'attività di impresa della
Maxsim s.r.l., in applicazione della disciplina dettata per sostenere le imprese nel periodo della pandemia da Covod-19, aveva impiegato i fondi erogati con la garanzia dello Stato per ripianare un debito di € 81.260,79 derivante dalla precedente apertura di credito del 2008 e un'altra esposizione debitoria della mutuataria di € 73.289,54;
- la mancata istruttoria preliminare all'erogazione del finanziamento alla Maxsim s.r.l., il cui stato di decozione era poi culminato nella dichiarazione di fallimento della stessa;
- l'applicazione, da parte dell'ingiungente, di un Tasso Effettivo Globale superiore al Tasso
Effettivo Globale Medio, ma inferiore al tasso soglia di usura, approfittando della crisi di liquidità in cui versava la debitrice principale ed addebitando interessi in concreto usurari per complessivi € 110.460,90 (usura soggettiva);
- l'illegittima applicazione della capitalizzazione composta degli interessi debitori addebitando, quindi, maggiori competenze al cliente, per tutta la durata del rapporto, generando nel tempo una moltiplicazione degli oneri passivi, per un totale d'interessi anatocistici pari ad € 46.390,11;
- l'estinzione della fideiussione omnibus del 2008 per effetto dell'adempimento da parte della debitrice principale attraverso un finanziamento chirografario del 2020 ottenuto dalla debitrice principale;
- l'estinzione delle fideiussioni ex art 1957 c.c.;
- l'indeterminatezza delle condizioni economiche dell'apertura di credito.
3. Con comparsa del 20/10/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e
[...] dell'avversa domanda riconvenzionale.
La banca contestava le avverse eccezioni e deduzioni, evidenziando che la controparte non aveva contestato alcunché sulle fideiussioni specifiche prestate dagli opponenti e che la fideiussione omnibus sottesa al monitorio era valida ed efficace, non soggetta alla nullità ex art. 2 della L. n.
4 287/1990 in quanto autonoma e, pertanto, difforme dallo schema predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla AN d'Italia con provvedimento n. 55/2005. In ogni caso,
l'opposta riteneva infondata l'avversa domanda di nullità totale delle fideiussioni de quibus, essendo stata predicata dalla giurisprudenza la sola nullità parziale delle clausole corrispondenti a quelle nn. 2, 6 e 8 del citato schema predisposto dall'ABI.
La contestava, in subordine, l'estinzione delle fideiussioni Controparte_1 prestate dagli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., deducendo che, con lettera del 12/9/2022, consegnata alla debitrice principale in pari data e ai garanti il 22/9/2922 e il 24/3/2023, aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento, intimando il pagamento di quanto dovuto, il 23/3/2023 aveva depositato istanza di insinuazione al passivo e l'8/5/2023 aveva proposto il ricorso monitorio, il tutto nel rispetto del termine di sei mesi di cui al citato art. 1957 c.c..
4. Esperiti gli incombenti preliminari e sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 18/1/2024, con comparsa del 17/7/2025 interveniva ex art. 111 c.p.c. la in persona legale rappresentante pro tempore, dando Controparte_4 atto di essere succeduta nei rapporti controversi in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 12/06/2025 con la ex art. 58 del TUB, Controparte_1 con avviso pubblicato nella G.U. del 21/6/2025, n. 73. L'intervenuta concludeva riportandosi alle difese della cedente, di cui chiedeva l'estromissione.
5. In seguito, con la comparsa conclusionale depositata il 17/9/2025, la Controparte_4 eccepiva che l'opponente non aveva assolto all'onere probatorio in ordine alla dedotta nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti per la loro asserita corrispondenza al modello di fideiussione predisposto dall'ABI, non essendo stati prodotti il modello di fideiussione predisposto dall'ABI, né il provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005. All'udienza del
22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
6. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, venendo in rilievo la questione della nullità del contratto a valle di un'intesa illecita ex art. 2 della legge n. 287/1990. Ed invero, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al
5 tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
Con particolare riferimento al caso di specie, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr. Cass. civ. n. 3248 del 02/02/2023; Cass. civ. n. 28410 del 05/11/2024).
Nella specie, gli opponenti non si sono limitati ad eccepire la nullità delle fideiussioni da loro prestate per violazione della disciplina in materia di antitrust, ma hanno proposto un'autonoma di domanda di nullità delle stesse, come risulta dalle conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione.
Non vengono in rilievo i presupposti per disporre l'estromissione dell'opposta, non constando il consenso di tutte le parti e controvertendosi anche sulla domanda di nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti.
7. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n.
16767 del 23/07/2014).
6 Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti:
- la in data 18/6/2020, concedeva alla Maxsim s.r.l. il Controparte_1 finanziamento chirografario a tasso fisso destinato ad imprese societarie n. 06/450/241841 di €
200.000,00, erogato in pari data sul conto corrente n. 496000, da rimborsare in n. 59 rate mensili posticipate, oltre a n. 13 rate di preammortamento;
- a seguito di richiesta di rinegoziazione dei termini e condizioni relative al contratto di finanziamento n. 06/450/241841, è stata modificata la durata con piano di ammortamento prorogato al 10/9/2026 al fine di ripianare n. 4 rate insolute;
- a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Maxsim s.r.l., e Parte_1 Parte_2 in data 30/5/2008, prestavano fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di € 450.000,00 ciascuno e, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto mutuo chirografario PMI
L.662/96 rilasciavano, in data 18/6/2020, fideiussioni specifiche sino alla concorrenza di €
40.000,00 ciascuno;
- la suddetta operazione finanziaria è garantita dal Fondo di garanzia costituito presso la con n. M.C. 1586000. Controparte_7
Ciò posto, sono infondate le doglianze degli opponenti afferenti al mutuo chirografario.
Quanto alla dedotta nullità del contratto per illiceità della causa per essere stato stipulato per ripianare pregresse esposizioni debitorie della mutuataria, giova richiamare la prevalente giurisprudenza, secondo cui è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per estinguere pregresse esposizioni debitorie (cfr. Cass. civ. n. 7321 del 13/4/2016).
Il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del
7 debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. civ. n.
23149 del 25/07/2022).
L'orientamento sopra espresso è stato accolto da un recente arresto delle sezioni unite della
Suprema Corte, secondo cui è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. civ. n. 5841 del 05/03/2025).
Con particolare riferimento al caso di specie, inoltre, l'operazione finanziaria è conforme al disposto dell'art. 13, lett. e) del D.L. n. 23/2020.
I tassi d'interesse pattuiti con il contratto di finanziamento sotteso al monitorio sono inferiori alla soglia d'usura e non ricorrono i presupposti della c.d. usura soggettiva o in concreto.
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, difetta la prova a sostegno della fattispecie in parola, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria che, di per sé considerata, possa consentire di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento;
infatti si ribadisce che deve essere fornita la prova, in base a conferente allegazione, oltre che della sproporzione tra le condizioni applicate e le condizioni praticate per operazioni similari, anche appunto della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca.
Nulla risulta al riguardo e pertanto l'eccezione va rigettata. Si rileva al riguardo che i tassi d'interesse pattuiti sono nettamente inferiori alle soglie d'usura, quindi non è configurabile neanche astrattamente l'approfittamento, da parte della banca, di presunte condizioni di difficoltà economiche della mutuataria.
Non è provata, inoltre, l'applicazione, da parte dell'odierna opposta, dell'anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c..
8 Premesso che, con il contratto di finanziamento chirografario stipulato il 18/6/2020 tra le società
e Maxsim s.r.l. è stato previsto il piano di ammortamento Controparte_1 alla francese, la Suprema Corte, in un recente arresto a sezioni unite, ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della AN d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi
(maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
9 contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
Gli opponenti chiedono dichiararsi la nullità totale o, in subordine, parziale, limitatamente alla clausola n. 6 delle condizioni generali, delle fideiussioni omnibus da loro prestate per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
La domanda è infondata.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge antitrust del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello (Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di
10 comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (Cass. civ. n. 827 del 1999).
Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust e, come affermato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno -
11 come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia del
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia del 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia del 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte di giustizia Per_4 del 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Corte di giustizia del 6/6/2013, 28 C- Persona_5
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non
12 devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
13 «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Nella specie, la parte opponente non ha provato la corrispondenza delle fideiussioni in oggetto allo schema di fideiussione omnibus approvato dalla AN d'Italia, non avendo prodotto il suddetto schema predisposto dall'ABI, né il provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia e la circostanza è stata contestata dall'opposta sin dalla comparsa di risposta, in cui ha dedotto che la controparte non aveva provato la corrispondenza delle fideiussioni de quibus allo schema adottato dall'ABI.
Si osserva al riguardo che, in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002, può essere qualificata contratto “a valle” di un'intesa restrittiva “a monte”, in base al provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per
14 verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia.
Per invocare efficacemente la nullità egli potrà limitarsi a documentare il provvedimento della
AN d'Italia che ha accertato l'illecito concorrenziale, il quale è un atto amministrativo, rispetto al quale evidentemente non opera il principio iura novit curia, e le clausole contrattuali asseritamente invalide, in modo da rendere possibile la positiva verifica della corrispondenza di esse con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel suddetto provvedimento: esatta corrispondenza che, come è stato opportunamente precisato, è da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 1851 del 25/1/2025).
Gravava, dunque, sugli opponenti l'onere probatorio in ordine all'esistenza del provvedimento della AN d'Italia, al contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e alla loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel citato provvedimento, esatta corrispondenza da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza la natura della fideiussione.
Ebbene, e non hanno tempestivamente prodotto lo schema di Parte_1 Parte_2 fideiussione omnibus approvato dall'ABI il 3/10/2002, da cui ha tratto origine l'istruttoria della
AN d'Italia, né il provvedimento n. 55/2005, pertanto non vi è prova che le fideiussioni controverse costituiscano contratti a valle dell'intesa illecita menzionata dagli stessi opponenti.
Non è, dunque, provato che le fideiussioni omnibus prestate da e Parte_1 [...] il 30/5/2008 a garanzia delle obbligazioni presenti e future della Maxsim s.r.l. verso Parte_2
Banco Desio Lazio S.p.A. fino alla concorrenza di € 450.000,00 ricalchino lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della AN d'Italia e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento n. 55/2005, pertanto la domanda riconvenzionale degli opponenti di nullità delle fideiussioni deve essere respinta.
E' infondata, quindi, l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia sollevata dalla parte opponente ex art. 1957 c.c., stante la deroga convenzionale prevista dalla clausola n. 6 delle condizioni generali delle fideiussioni omnibus e dalla clausola n.
7.1 delle fideiussioni specifiche
15 prestate dagli opponenti, deroghe legittimamente pattuite per le ragioni sopra esposte.
L'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte dagli opponenti devono essere, dunque, respinti, con conseguente revoca dell'ordinanza del 18/1/2024 nella parte in cui è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per l'importo eccedente la somma di € 40.000,00 per ciascuno degli opponenti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opponenti nei confronti dell'opposta e dell'intervenuta, in proporzione delle attività difensive da loro rispettivamente svolte.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 14/07/2023 da e avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con l'intervento della in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9836/2023, N.R.G. 23501/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 31/5/2023 e, per l'effetto, REVOCA l'ordinanza del 18/1/2024 nella parte in cui era stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per l'importo eccedente la somma di € 40.000,00 per ciascuno degli opponenti;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 la Controparte_1
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alle controparti le spese processuali, che liquida, quanto all'opposta, in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, e, quanto all'intervenuta, in complessivi € 7.000,00, oltre al
15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
16
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO - Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI - Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 36248/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 22/10/2025 e promosso da:
, (C.F. , residente in [...] - Parte_1 C.F._1 scala A, interno 12
, (C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 74 – Scala C3, interno 10 elettivamente domiciliati in Roma, Via Polibio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Lepore, (C.F. ), che li rappresenta e difende, come da delega depositata C.F._3 telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI contro on sede legale in Desio (MB), via Controparte_1
Rovagnati n. 1, iscritto alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e
Lodi, R.E.A. n. MB-129094, C.F. , P. IVA n. , capitale sociale Euro P.IVA_1 P.IVA_2
70.692.590,28 i.v., aderente al Fondo Inter-bancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo
ANrio iscritto all'Albo dei Gruppi ANri al n. 3440/5, Controparte_1
1 incorporante con efficacia giuridica a far data dal 1/07/2019, Controparte_2 giusto atto di fusione del 29/05/2019, rep. 24288, racc. 14499, a rogito dott. Persona_1
Notaio in Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Mastrapasqua, (C.F.
, giusta procura del 31/7/2023 rilasciata dal procuratore speciale Dott. C.F._4
, munito dei necessari poteri giusta procura a rogito dott.ssa Controparte_3 Persona_2
Notaio in del 15/12/2020, Rep. n. 16202 – Racc. n. 11984, registrata a Monza il CP_1
16/12/2020 al n. 34314 Serie 1T, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato sito in Roma, via del Corso n. 47
OPPOSTA nonché on sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta al REA presso Controparte_4 la CCIAA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA iscritta nell'elenco generale degli P.IVA_3 intermediari creditizi ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 tenuto dalla AN d'Italia n. 35125 in persona del procuratore speciale nata a [...] il [...], codice Controparte_5 fiscale in forza dei poteri conferitile con procura speciale per atto a C.F._5 rogito del Notaio dott. di Roma del 30 gennaio 2023 (repertorio n. Persona_3
14.959/raccolta n. 10.282), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Masotti, (C.F.
), in virtù di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa C.F._6 di intervento, elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo Rodriguez Pereira n. 129 b
INTERVENUTA
OGGETTO: antitrust - opposizione al decreto ingiuntivo n. 9836/2023
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,
- in via preliminare rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto Nel merito, in via principale:
1. Dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 9836/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 31 maggio 2023, non immediatamente esecutivo, nell'ambito del procedimento monitorio RGN 23501/2023, notificato in data 06 giugno 2023, accertando e dichiarando la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti il 30 maggio 2008 o comunque sia estinta l'obbligazione fideiussoria , nonché siccome infondato ed illegittimo, per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente revocare il decreto opposto”
per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: in via preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 9836/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 31.05.2023 (n.r.g. 23501/2023)
- concedere termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria;
2 mel merito:
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti Controparte_1 di e per i narrativa, e Parte_2 Parte_1 pe a ntivo opposto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio”
per l'intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione:
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in atti;
- accertare e dichiarare il credito già vantato dal oggi Controparte_1 dalla nei confronti di fetto, Controparte_4 Parte_2 Parte_1 confe untivo opposto, re pagamento in favore della della diversa somma ritenuta di giustizia;
CP_4 CP_4
- con vittori norari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio. Si insiste per l'estromissione della Controparte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 31/5/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1
in persona legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
9836/2023, N.R.G. 23501/2023, con cui ingiungeva ad e a in Parte_1 Parte_2 solido loro, in qualità di garanti della Maxsim s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di
Roma con sentenza n. 121 del 9/2/2023, Fallimento n. 68/2023, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 192.386,10, oltre ad interessi e spese processuali, quale credito residuo del finanziamento chirografario a tasso fisso destinato ad imprese societarie n.
06/450/241841 di € 200.000,00, da restituire in n. 59 rate mensili posticipate di ammortamento, oltre a n. 13 rate di preammortamento, stipulato tra le società Controparte_1
e Maxsim s.r.l. il 18/6/2020, erogato in pari data sul c.c. di riferimento n. 496000 e
[...] oggetto di rinegoziazione il 10/9/2026 per ripianare n. 4 rate insolute, rapporto garantito dal fondo di garanzia costituito presso la con il n. 1586000, Controparte_6 C.F._7 nonché da e con fideiussioni omnibus prestate il 30/5/2008 Parte_1 Parte_2 fino alla concorrenza di € 450.000,00 ciascuno e con fideiussioni specifiche rilasciate il
18/6/2020 fino alla concorrenza di € 40.000,00 ciascuno.
2. Con atto di citazione notificato il 14/07/2023 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9836/2023,
N.R.G. 23501/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 31/5/2023, invocandone la
3 declaratoria di nullità o l'inefficacia e chiedendo, in via riconvenzionale, la nullità delle fideiussioni da loro prestate il 30/5/2008 e, comunque, la loro estinzione, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente eccepiva:
- la nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990;
- l'invalidità della clausola n. 6 della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina a tutela dei consumatori;
- la condotta illegittima e scorretta della banca, che, anziché sostenere l'attività di impresa della
Maxsim s.r.l., in applicazione della disciplina dettata per sostenere le imprese nel periodo della pandemia da Covod-19, aveva impiegato i fondi erogati con la garanzia dello Stato per ripianare un debito di € 81.260,79 derivante dalla precedente apertura di credito del 2008 e un'altra esposizione debitoria della mutuataria di € 73.289,54;
- la mancata istruttoria preliminare all'erogazione del finanziamento alla Maxsim s.r.l., il cui stato di decozione era poi culminato nella dichiarazione di fallimento della stessa;
- l'applicazione, da parte dell'ingiungente, di un Tasso Effettivo Globale superiore al Tasso
Effettivo Globale Medio, ma inferiore al tasso soglia di usura, approfittando della crisi di liquidità in cui versava la debitrice principale ed addebitando interessi in concreto usurari per complessivi € 110.460,90 (usura soggettiva);
- l'illegittima applicazione della capitalizzazione composta degli interessi debitori addebitando, quindi, maggiori competenze al cliente, per tutta la durata del rapporto, generando nel tempo una moltiplicazione degli oneri passivi, per un totale d'interessi anatocistici pari ad € 46.390,11;
- l'estinzione della fideiussione omnibus del 2008 per effetto dell'adempimento da parte della debitrice principale attraverso un finanziamento chirografario del 2020 ottenuto dalla debitrice principale;
- l'estinzione delle fideiussioni ex art 1957 c.c.;
- l'indeterminatezza delle condizioni economiche dell'apertura di credito.
3. Con comparsa del 20/10/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e
[...] dell'avversa domanda riconvenzionale.
La banca contestava le avverse eccezioni e deduzioni, evidenziando che la controparte non aveva contestato alcunché sulle fideiussioni specifiche prestate dagli opponenti e che la fideiussione omnibus sottesa al monitorio era valida ed efficace, non soggetta alla nullità ex art. 2 della L. n.
4 287/1990 in quanto autonoma e, pertanto, difforme dallo schema predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla AN d'Italia con provvedimento n. 55/2005. In ogni caso,
l'opposta riteneva infondata l'avversa domanda di nullità totale delle fideiussioni de quibus, essendo stata predicata dalla giurisprudenza la sola nullità parziale delle clausole corrispondenti a quelle nn. 2, 6 e 8 del citato schema predisposto dall'ABI.
La contestava, in subordine, l'estinzione delle fideiussioni Controparte_1 prestate dagli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., deducendo che, con lettera del 12/9/2022, consegnata alla debitrice principale in pari data e ai garanti il 22/9/2922 e il 24/3/2023, aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento, intimando il pagamento di quanto dovuto, il 23/3/2023 aveva depositato istanza di insinuazione al passivo e l'8/5/2023 aveva proposto il ricorso monitorio, il tutto nel rispetto del termine di sei mesi di cui al citato art. 1957 c.c..
4. Esperiti gli incombenti preliminari e sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 18/1/2024, con comparsa del 17/7/2025 interveniva ex art. 111 c.p.c. la in persona legale rappresentante pro tempore, dando Controparte_4 atto di essere succeduta nei rapporti controversi in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 12/06/2025 con la ex art. 58 del TUB, Controparte_1 con avviso pubblicato nella G.U. del 21/6/2025, n. 73. L'intervenuta concludeva riportandosi alle difese della cedente, di cui chiedeva l'estromissione.
5. In seguito, con la comparsa conclusionale depositata il 17/9/2025, la Controparte_4 eccepiva che l'opponente non aveva assolto all'onere probatorio in ordine alla dedotta nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti per la loro asserita corrispondenza al modello di fideiussione predisposto dall'ABI, non essendo stati prodotti il modello di fideiussione predisposto dall'ABI, né il provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005. All'udienza del
22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
6. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, venendo in rilievo la questione della nullità del contratto a valle di un'intesa illecita ex art. 2 della legge n. 287/1990. Ed invero, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al
5 tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
Con particolare riferimento al caso di specie, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr. Cass. civ. n. 3248 del 02/02/2023; Cass. civ. n. 28410 del 05/11/2024).
Nella specie, gli opponenti non si sono limitati ad eccepire la nullità delle fideiussioni da loro prestate per violazione della disciplina in materia di antitrust, ma hanno proposto un'autonoma di domanda di nullità delle stesse, come risulta dalle conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione.
Non vengono in rilievo i presupposti per disporre l'estromissione dell'opposta, non constando il consenso di tutte le parti e controvertendosi anche sulla domanda di nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti.
7. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n.
16767 del 23/07/2014).
6 Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti:
- la in data 18/6/2020, concedeva alla Maxsim s.r.l. il Controparte_1 finanziamento chirografario a tasso fisso destinato ad imprese societarie n. 06/450/241841 di €
200.000,00, erogato in pari data sul conto corrente n. 496000, da rimborsare in n. 59 rate mensili posticipate, oltre a n. 13 rate di preammortamento;
- a seguito di richiesta di rinegoziazione dei termini e condizioni relative al contratto di finanziamento n. 06/450/241841, è stata modificata la durata con piano di ammortamento prorogato al 10/9/2026 al fine di ripianare n. 4 rate insolute;
- a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Maxsim s.r.l., e Parte_1 Parte_2 in data 30/5/2008, prestavano fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di € 450.000,00 ciascuno e, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto mutuo chirografario PMI
L.662/96 rilasciavano, in data 18/6/2020, fideiussioni specifiche sino alla concorrenza di €
40.000,00 ciascuno;
- la suddetta operazione finanziaria è garantita dal Fondo di garanzia costituito presso la con n. M.C. 1586000. Controparte_7
Ciò posto, sono infondate le doglianze degli opponenti afferenti al mutuo chirografario.
Quanto alla dedotta nullità del contratto per illiceità della causa per essere stato stipulato per ripianare pregresse esposizioni debitorie della mutuataria, giova richiamare la prevalente giurisprudenza, secondo cui è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per estinguere pregresse esposizioni debitorie (cfr. Cass. civ. n. 7321 del 13/4/2016).
Il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del
7 debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. civ. n.
23149 del 25/07/2022).
L'orientamento sopra espresso è stato accolto da un recente arresto delle sezioni unite della
Suprema Corte, secondo cui è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. civ. n. 5841 del 05/03/2025).
Con particolare riferimento al caso di specie, inoltre, l'operazione finanziaria è conforme al disposto dell'art. 13, lett. e) del D.L. n. 23/2020.
I tassi d'interesse pattuiti con il contratto di finanziamento sotteso al monitorio sono inferiori alla soglia d'usura e non ricorrono i presupposti della c.d. usura soggettiva o in concreto.
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, difetta la prova a sostegno della fattispecie in parola, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria che, di per sé considerata, possa consentire di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento;
infatti si ribadisce che deve essere fornita la prova, in base a conferente allegazione, oltre che della sproporzione tra le condizioni applicate e le condizioni praticate per operazioni similari, anche appunto della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca.
Nulla risulta al riguardo e pertanto l'eccezione va rigettata. Si rileva al riguardo che i tassi d'interesse pattuiti sono nettamente inferiori alle soglie d'usura, quindi non è configurabile neanche astrattamente l'approfittamento, da parte della banca, di presunte condizioni di difficoltà economiche della mutuataria.
Non è provata, inoltre, l'applicazione, da parte dell'odierna opposta, dell'anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c..
8 Premesso che, con il contratto di finanziamento chirografario stipulato il 18/6/2020 tra le società
e Maxsim s.r.l. è stato previsto il piano di ammortamento Controparte_1 alla francese, la Suprema Corte, in un recente arresto a sezioni unite, ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della AN d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi
(maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
9 contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
Gli opponenti chiedono dichiararsi la nullità totale o, in subordine, parziale, limitatamente alla clausola n. 6 delle condizioni generali, delle fideiussioni omnibus da loro prestate per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
La domanda è infondata.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge antitrust del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello (Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di
10 comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (Cass. civ. n. 827 del 1999).
Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust e, come affermato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno -
11 come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia del
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia del 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia del 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte di giustizia Per_4 del 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Corte di giustizia del 6/6/2013, 28 C- Persona_5
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non
12 devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
13 «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Nella specie, la parte opponente non ha provato la corrispondenza delle fideiussioni in oggetto allo schema di fideiussione omnibus approvato dalla AN d'Italia, non avendo prodotto il suddetto schema predisposto dall'ABI, né il provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia e la circostanza è stata contestata dall'opposta sin dalla comparsa di risposta, in cui ha dedotto che la controparte non aveva provato la corrispondenza delle fideiussioni de quibus allo schema adottato dall'ABI.
Si osserva al riguardo che, in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002, può essere qualificata contratto “a valle” di un'intesa restrittiva “a monte”, in base al provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per
14 verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia.
Per invocare efficacemente la nullità egli potrà limitarsi a documentare il provvedimento della
AN d'Italia che ha accertato l'illecito concorrenziale, il quale è un atto amministrativo, rispetto al quale evidentemente non opera il principio iura novit curia, e le clausole contrattuali asseritamente invalide, in modo da rendere possibile la positiva verifica della corrispondenza di esse con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel suddetto provvedimento: esatta corrispondenza che, come è stato opportunamente precisato, è da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 1851 del 25/1/2025).
Gravava, dunque, sugli opponenti l'onere probatorio in ordine all'esistenza del provvedimento della AN d'Italia, al contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e alla loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel citato provvedimento, esatta corrispondenza da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza la natura della fideiussione.
Ebbene, e non hanno tempestivamente prodotto lo schema di Parte_1 Parte_2 fideiussione omnibus approvato dall'ABI il 3/10/2002, da cui ha tratto origine l'istruttoria della
AN d'Italia, né il provvedimento n. 55/2005, pertanto non vi è prova che le fideiussioni controverse costituiscano contratti a valle dell'intesa illecita menzionata dagli stessi opponenti.
Non è, dunque, provato che le fideiussioni omnibus prestate da e Parte_1 [...] il 30/5/2008 a garanzia delle obbligazioni presenti e future della Maxsim s.r.l. verso Parte_2
Banco Desio Lazio S.p.A. fino alla concorrenza di € 450.000,00 ricalchino lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della AN d'Italia e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento n. 55/2005, pertanto la domanda riconvenzionale degli opponenti di nullità delle fideiussioni deve essere respinta.
E' infondata, quindi, l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia sollevata dalla parte opponente ex art. 1957 c.c., stante la deroga convenzionale prevista dalla clausola n. 6 delle condizioni generali delle fideiussioni omnibus e dalla clausola n.
7.1 delle fideiussioni specifiche
15 prestate dagli opponenti, deroghe legittimamente pattuite per le ragioni sopra esposte.
L'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte dagli opponenti devono essere, dunque, respinti, con conseguente revoca dell'ordinanza del 18/1/2024 nella parte in cui è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per l'importo eccedente la somma di € 40.000,00 per ciascuno degli opponenti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opponenti nei confronti dell'opposta e dell'intervenuta, in proporzione delle attività difensive da loro rispettivamente svolte.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 14/07/2023 da e avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con l'intervento della in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9836/2023, N.R.G. 23501/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 31/5/2023 e, per l'effetto, REVOCA l'ordinanza del 18/1/2024 nella parte in cui era stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per l'importo eccedente la somma di € 40.000,00 per ciascuno degli opponenti;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 la Controparte_1
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alle controparti le spese processuali, che liquida, quanto all'opposta, in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, e, quanto all'intervenuta, in complessivi € 7.000,00, oltre al
15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
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