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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2024
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 646/2024
Oggi 14.10.2025 alle ore 10.34 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. Cristian Mazzeo in sostituzione dell'avv. Parte_1 BONFIGLIO NATALE;
per parte opposta nessuno è comparso;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. Mazzeo precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 4 N. R.G. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 646/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Messina, via Camiciotti n. 102; rappresentato e difeso dall'avv. BONFIGLIO NATALE giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ). CP_1 C.F._1
Opposta contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il esperiva opposizione ai Parte_1 sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 6 maggio 2024 con il quale
[...]
quale procuratore distrattario, intimava il pagamento della complessiva somma di € CP_1
18.364,13 in forza della sentenza n. 2101/2023 del Tribunale per le Acque Pubbliche per la Regione
Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo.
L'opponente, in particolare, eccepiva in via preliminare la nullità del precetto opposto per violazione dell'art. 480 c.p.c. (“poiché non è stato preceduto dalla notifica della sentenza n. 2101/2023 del
Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo, ivi citata, in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.; e tale notifica del titolo non è stata effettuata nemmeno contestualmente all'atto di precetto, ed infatti, l'atto di precetto non ha indicato la data di notifica della sentenza in forma esecutiva perché, in effetti, non è stata effettuata”) oltre che per violazione dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio pagina 2 di 4 N. R.G. 646/2024
1997, n. 30, e s.m.i. (“perché è stato notificato al omettendo la Parte_1 preventiva notifica del titolo esecutivo (sentenza n. 2101/2023, citata) corredata dall'attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c. che avrebbe dovuto essere effettuata almeno 120 giorni prima della notifica dell'atto di precetto”).
Chiedeva, quindi, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, la declaratoria di nullità dello stesso, con vittoria di spese e compensi.
benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza del 27.11.2024 il Giudice istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'atto di precetto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta dal deve ritenersi fondata e va, Parte_1 pertanto, accolta in forza della seguente motivazione.
Ed invero, deve osservarsi, in tema di esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, che a norma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali. Pertanto, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione: tale spatium deliberandi costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non e tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata (cfr. Cass. n.
6346/2011).
Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, nessuna prova contraria è stata offerta dalla creditrice opposta, che non costituendosi in giudizio non ha dimostrato il rispetto del termine sopra indicato.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non può che dichiararsi la nullità dell'atto di precetto pagina 3 di 4 N. R.G. 646/2024
notificato da nei confronti del per violazione del CP_1 Parte_1 termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/96.
Le spese di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 646/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara la nullità del precetto opposto;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.895,00, di cui € 195,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 14.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 646/2024
Oggi 14.10.2025 alle ore 10.34 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. Cristian Mazzeo in sostituzione dell'avv. Parte_1 BONFIGLIO NATALE;
per parte opposta nessuno è comparso;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. Mazzeo precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 4 N. R.G. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 646/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Messina, via Camiciotti n. 102; rappresentato e difeso dall'avv. BONFIGLIO NATALE giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ). CP_1 C.F._1
Opposta contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il esperiva opposizione ai Parte_1 sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 6 maggio 2024 con il quale
[...]
quale procuratore distrattario, intimava il pagamento della complessiva somma di € CP_1
18.364,13 in forza della sentenza n. 2101/2023 del Tribunale per le Acque Pubbliche per la Regione
Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo.
L'opponente, in particolare, eccepiva in via preliminare la nullità del precetto opposto per violazione dell'art. 480 c.p.c. (“poiché non è stato preceduto dalla notifica della sentenza n. 2101/2023 del
Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo, ivi citata, in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.; e tale notifica del titolo non è stata effettuata nemmeno contestualmente all'atto di precetto, ed infatti, l'atto di precetto non ha indicato la data di notifica della sentenza in forma esecutiva perché, in effetti, non è stata effettuata”) oltre che per violazione dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio pagina 2 di 4 N. R.G. 646/2024
1997, n. 30, e s.m.i. (“perché è stato notificato al omettendo la Parte_1 preventiva notifica del titolo esecutivo (sentenza n. 2101/2023, citata) corredata dall'attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c. che avrebbe dovuto essere effettuata almeno 120 giorni prima della notifica dell'atto di precetto”).
Chiedeva, quindi, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, la declaratoria di nullità dello stesso, con vittoria di spese e compensi.
benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza del 27.11.2024 il Giudice istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'atto di precetto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta dal deve ritenersi fondata e va, Parte_1 pertanto, accolta in forza della seguente motivazione.
Ed invero, deve osservarsi, in tema di esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, che a norma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali. Pertanto, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione: tale spatium deliberandi costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non e tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata (cfr. Cass. n.
6346/2011).
Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, nessuna prova contraria è stata offerta dalla creditrice opposta, che non costituendosi in giudizio non ha dimostrato il rispetto del termine sopra indicato.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non può che dichiararsi la nullità dell'atto di precetto pagina 3 di 4 N. R.G. 646/2024
notificato da nei confronti del per violazione del CP_1 Parte_1 termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/96.
Le spese di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 646/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara la nullità del precetto opposto;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.895,00, di cui € 195,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 14.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4