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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 28.05.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4587/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorentino De Leo;
Parte_1 C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso, ex art. 417 bis, comma 1, CP_1
c.p.c., dai funzionari , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
oggetto: liquidazione indennità di accompagnamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.09.2024 esponeva che con decreto di omologa del Parte_1
06.05.2024 gli era stato riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024. Lamentava che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione, CP_1 nonostante la rituale notifica del decreto di omologa avvenuta in data 07.05.2024.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024; conseguentemente che venisse condannato l' resistente al pagamento CP_7 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
che venisse condannato l al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 14.05.2025, contestava tutto quanto ex adverso dedotto. CP_1
In particolare, l' resistente evidenziava che a seguito della notifica del decreto di omologa l aveva CP_7 CP_1 provveduto alla liquidazione a favore di parte ricorrente come risulta dal TE08. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
1 3. In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
4. Nel merito legittima appare la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' CP_7 resistente con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità di accompagnamento stante che non risulta contestato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta.
Tuttavia, parte ricorrente ha contestato il mancato pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria e l' sul quale incombe il relativo onere probatorio, non ha fornito prova di aver pagato anche gli interessi CP_1 legali e la rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 co. 6 della L. n. 412/91.
5. Parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze di ciascun rateo fino al soddisfo nei limiti dell'art. 16 co. 6 della L. n. 412/91.
6. Con riferimento alle spese di lite va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che il decreto di omologa è stato notificato all' in data 07.05.2024 e che pertanto tra la data di notifica del decreto CP_1 di omologa ed il deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Le spese sono, pertanto, poste, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale, a carico dell e si CP_1 liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile;
- condanna l' al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze di CP_1 ciascun rateo fino al soddisfo nei limiti dell'art. 16 co. 6 della L. n. 412/91.;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,50 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 28.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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