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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 373/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa promossa con ricorso depositato il 26.05.2021 da
con l'avv. Francesco Furlan;
Parte_1
appellante contro
con l'avv. Maurizio Jacobi;
Controparte_1
appellata nonché contro con l'Avv. Controparte_2
FA UN ER;
appellata Corte d'Appello di Venezia
OGGETTO: “accertamento rapporto e differenze retributive” appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Treviso n.
212/2020 pubbl. il 19.06.2020 oggetto di riserva d'appello e della sentenza definitiva del Tribunale di Treviso n.140/2021 pubbl.
30.04.2021.
Conclusioni per l'appellante: “previa ogni declaratoria e previo ogni accertamento, anche incidentali del caso e di legge;
in via preliminare, e subordinatamente alla intrapresa esecuzione: sospendersi, a seguito di proponenda riservata istanza, la esecuzione eventualmente intrapresa ai danni della Appellante sulla scorta delle
Sentenze impugnate, ritenuto in ogni caso sussistente il gravissimo danno per la parte appellante in relazione ai motivi tutti sopra esposti;
nel merito: previa ogni statuizione e/o declaratoria, in via principale o incidentale, del caso e di legge e, in particolare, previa statuizione e/o declaratoria di ammissibilità del presente appello anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 436 bis e 348 bis c.p.c.; in via principale: accogliersi integralmente l'appello di Parte_1
e, in totale riforma della Sentenze impugnate (Tribunale di
[...]
Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 212/2020 non definitiva
e n. 140/2021 definitiva) e in accoglimento delle conclusioni formulate da in primo grado - rigettarsi le Parte_1
domande tutte introdotte in primo grado da verso Controparte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
in via istruttoria: Si insiste per le prove tutte formulate in primo grado da nella memoria di costituzione 416 c.p.c. e Parte_1
non ammesse;
e, in particolare, per la prova per testi sui capitoli di prova non ammessi e/o per l'assunzione dei testi non ammessi”.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per l'appellata : “respingersi il ricorso in CP_1
appello della , spese di causa ed onorari Parte_1
rifusi”.
Conclusioni per l'appellata coop. “ ”: “L'Ecc.ma adita Corte CP_2
d'Appello voglia, contrariis reiectis, atteso tutto quanto dedotto dalla difesa di parte resistente nei propri scritti difensivi ed a CP_2
verbale d'udienza, confermare la sentenza n.212/2020 (pubbl.
19.06.2020) e la sentenza n.140/2021 (pubbl. 19.03.2021), entrambe del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro, nei capi, nei punti e nelle statuizioni che attengono e che riguardano, anche indirettamente, la
. Riservata ogni, nessuna Controparte_3
esclusa, facoltà di legge. Spese di lite comunque rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.05.2021, la di Parte_1
ha impugnato le sentenze non finitiva e definitiva Parte_1
indicate in epigrafe. Con la prima il Tribunale di Treviso ha accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha avuto natura subordinata con diritto all'inquadramento nel livello settimo del
C.C.N.L. FSEN per il personale dell'area amministrativa, con decorrenza dall' 8 luglio 2008 al 31 agosto 2014, per 25 ore alla settimana fino a gennaio 2009 e per 37 ore alla settimana da gennaio
2009 fino 31 agosto 2014, riconoscendo il diritto al pagamento del lavoro straordinario in relazione a specifiche prestazioni individuate.
Con la seconda ha quantificato le differenze retributive ritenute spettanti in Euro 38.710,38 ed ha condannato la al relativo Parte_1
pagamento in favore della ricorrente.
Ha proposto appello la sulla base di otto motivi: Parte_1
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo motivo l'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare la confessione fatta dalla alla parte (cioè al Parroco) e ai terzi (vala a dire, il CP_1
Comitato di Gestione della parrocchia e al consulente del lavoro) dell'assenza di propri crediti retributivi e ha svolto, inoltre, l'eccezione di dolo generale;
b) Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere l'esistenza del rapporto di subordinazione nel periodo lavorativo dal luglio 2008 alla stipula del contratto decorrente dal 19.01.2009 e che ciò sarebbe avvenuto in assenza di idonee allegazioni sul punto e in assenza di prove dell'inserimento della ricorrente nell'organizzazione funzionale e gerarchica, dell'obbligo di orario e di calendario settimanale e dell'esistenza di un datore di lavoro e di un rapporto di gerarchico nei confronti del Parroco;
c) Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato sia nel non ritenere provata la promessa della di non pretendere retribuzioni per le prestazioni CP_1
eventualmente svolte oltre l'orario di lavoro contrattuale, sia nel ritenere che la rinunzia a tali retribuzioni nel corso del rapporto non sarebbe stata comunque efficace;
d) Con il quarto motivo di appello le sentenze impugnate vengono censurate nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare – in relazione al lavoro supplementare e straordinario – il divieto formulato dal parroco alla di CP_1
svolgimento di lavoro eccedente l'orario contrattuale;
e) Con il quanto motivo censura la ricostruzione delle ore di lavoro effettivamente lavorate atteso che la stessa sarebbe sganciata dalle risultanze processuali e fondata su un giudizio di
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
“verosimiglianza” espresso dal primo giudice, non conforme con gli standard probatori richiesti dalla giurisprudenza;
f) Con il sesto motivo di appello vengono reiterate le censure svolte nel precedente motivo con riguardo alla valutazione di merito delle emergenze processuali, in particolare delle deposizioni delle testi , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
g) Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe considerato, con riguardo al lavoro straordinario, la condizione ostativa al riconoscimento delle relative differenze retributive rappresentata dallo svolgimento da parte della delle funzioni direttive di “responsabile CP_1
amministrativa”;
h) Con l'ottavo motivo l'appellante, a confutazione della quantificazione del lavoro straordinario svolto dalla ricorrente, evidenzia che lo stesso non sarebbe compatibile con la ridotta consistenza dell'impegno orario delle Direttrici delle scuole materne del circondario e lamenta la mancata ammissione da parte del primo giudice delle prove testimoniali dedotte.
Si è costituita nel presente giudizio resistendo Controparte_1
all'appello e riproponendo le deduzioni già svolte in primo grado.
Si è costituita altresì la soc. coop. “ ” prendendo atto che CP_2
nessuna domanda è stata svolta da parte appellante nei suoi confronti e chiedendo la conferma delle sentenze gravate.
All'esito dell'udienza del 20.02.2025 questa Corte ha emesso sentenza non definitiva con cui, in parziale accoglimento dell'appello, ha escluso la debenza di differenze retributive per il periodo 8 luglio
2008 – 19 gennaio 2009 e a titolo di lavoro straordinario, disponendo
CTU contabile per la quantificazione delle somme ritenute spettanti.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Prima dell'inizio delle operazioni peritali le parti hanno comunicato di aver sottoscritto una conciliazione stragiudiziale che ha definito tutte le questioni oggetto di giudizio. Nella medesima nota di deposito l'appellata ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione e CP_1
la Parrocchia appellante ha accettato tali rinunce a spese compensate.
La causa è stata, da ultimo, trattata all'udienza del 25.09.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si rileva che non è possibile definire il giudizio con la declaratoria di estinzione ex art. 306 c.p.c., come prospettato dalle parti nella nota congiunta dimessa, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio (d'appello) è stata formulata dall'odierna appellata
(peraltro, facendo riferimento alla rinuncia agli atti nell'intestazione della nota e alla rinuncia alla domanda nel corpo del testo) e non dall'appellante (che si è limitata ad accettare tale rinuncia).
2 – Considerando, tuttavia, che, da un lato, l'appellata ha formulato anche una più ampia rinuncia all'azione che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, e determina la cessazione della materia del contendere e, dall'altro, le parti hanno concordemente dichiarato di aver già sottoscritto una conciliazione che ha definito integralmente tutte le questioni di cui alla presente controversia e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
3 – Le spese di lite, prendendo atto dell'accordo sulla richiesta di compensazione in relazione al procedimento d'appello, rimangono regolate come da accordo tra le parti.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Dichiara cessata la materia del contendere;
− Spese come da accordo tra le parti.
Venezia, 25.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI IO NL AL
~ 7 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa promossa con ricorso depositato il 26.05.2021 da
con l'avv. Francesco Furlan;
Parte_1
appellante contro
con l'avv. Maurizio Jacobi;
Controparte_1
appellata nonché contro con l'Avv. Controparte_2
FA UN ER;
appellata Corte d'Appello di Venezia
OGGETTO: “accertamento rapporto e differenze retributive” appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Treviso n.
212/2020 pubbl. il 19.06.2020 oggetto di riserva d'appello e della sentenza definitiva del Tribunale di Treviso n.140/2021 pubbl.
30.04.2021.
Conclusioni per l'appellante: “previa ogni declaratoria e previo ogni accertamento, anche incidentali del caso e di legge;
in via preliminare, e subordinatamente alla intrapresa esecuzione: sospendersi, a seguito di proponenda riservata istanza, la esecuzione eventualmente intrapresa ai danni della Appellante sulla scorta delle
Sentenze impugnate, ritenuto in ogni caso sussistente il gravissimo danno per la parte appellante in relazione ai motivi tutti sopra esposti;
nel merito: previa ogni statuizione e/o declaratoria, in via principale o incidentale, del caso e di legge e, in particolare, previa statuizione e/o declaratoria di ammissibilità del presente appello anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 436 bis e 348 bis c.p.c.; in via principale: accogliersi integralmente l'appello di Parte_1
e, in totale riforma della Sentenze impugnate (Tribunale di
[...]
Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 212/2020 non definitiva
e n. 140/2021 definitiva) e in accoglimento delle conclusioni formulate da in primo grado - rigettarsi le Parte_1
domande tutte introdotte in primo grado da verso Controparte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
in via istruttoria: Si insiste per le prove tutte formulate in primo grado da nella memoria di costituzione 416 c.p.c. e Parte_1
non ammesse;
e, in particolare, per la prova per testi sui capitoli di prova non ammessi e/o per l'assunzione dei testi non ammessi”.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per l'appellata : “respingersi il ricorso in CP_1
appello della , spese di causa ed onorari Parte_1
rifusi”.
Conclusioni per l'appellata coop. “ ”: “L'Ecc.ma adita Corte CP_2
d'Appello voglia, contrariis reiectis, atteso tutto quanto dedotto dalla difesa di parte resistente nei propri scritti difensivi ed a CP_2
verbale d'udienza, confermare la sentenza n.212/2020 (pubbl.
19.06.2020) e la sentenza n.140/2021 (pubbl. 19.03.2021), entrambe del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro, nei capi, nei punti e nelle statuizioni che attengono e che riguardano, anche indirettamente, la
. Riservata ogni, nessuna Controparte_3
esclusa, facoltà di legge. Spese di lite comunque rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.05.2021, la di Parte_1
ha impugnato le sentenze non finitiva e definitiva Parte_1
indicate in epigrafe. Con la prima il Tribunale di Treviso ha accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha avuto natura subordinata con diritto all'inquadramento nel livello settimo del
C.C.N.L. FSEN per il personale dell'area amministrativa, con decorrenza dall' 8 luglio 2008 al 31 agosto 2014, per 25 ore alla settimana fino a gennaio 2009 e per 37 ore alla settimana da gennaio
2009 fino 31 agosto 2014, riconoscendo il diritto al pagamento del lavoro straordinario in relazione a specifiche prestazioni individuate.
Con la seconda ha quantificato le differenze retributive ritenute spettanti in Euro 38.710,38 ed ha condannato la al relativo Parte_1
pagamento in favore della ricorrente.
Ha proposto appello la sulla base di otto motivi: Parte_1
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo motivo l'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare la confessione fatta dalla alla parte (cioè al Parroco) e ai terzi (vala a dire, il CP_1
Comitato di Gestione della parrocchia e al consulente del lavoro) dell'assenza di propri crediti retributivi e ha svolto, inoltre, l'eccezione di dolo generale;
b) Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere l'esistenza del rapporto di subordinazione nel periodo lavorativo dal luglio 2008 alla stipula del contratto decorrente dal 19.01.2009 e che ciò sarebbe avvenuto in assenza di idonee allegazioni sul punto e in assenza di prove dell'inserimento della ricorrente nell'organizzazione funzionale e gerarchica, dell'obbligo di orario e di calendario settimanale e dell'esistenza di un datore di lavoro e di un rapporto di gerarchico nei confronti del Parroco;
c) Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato sia nel non ritenere provata la promessa della di non pretendere retribuzioni per le prestazioni CP_1
eventualmente svolte oltre l'orario di lavoro contrattuale, sia nel ritenere che la rinunzia a tali retribuzioni nel corso del rapporto non sarebbe stata comunque efficace;
d) Con il quarto motivo di appello le sentenze impugnate vengono censurate nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare – in relazione al lavoro supplementare e straordinario – il divieto formulato dal parroco alla di CP_1
svolgimento di lavoro eccedente l'orario contrattuale;
e) Con il quanto motivo censura la ricostruzione delle ore di lavoro effettivamente lavorate atteso che la stessa sarebbe sganciata dalle risultanze processuali e fondata su un giudizio di
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
“verosimiglianza” espresso dal primo giudice, non conforme con gli standard probatori richiesti dalla giurisprudenza;
f) Con il sesto motivo di appello vengono reiterate le censure svolte nel precedente motivo con riguardo alla valutazione di merito delle emergenze processuali, in particolare delle deposizioni delle testi , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
g) Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe considerato, con riguardo al lavoro straordinario, la condizione ostativa al riconoscimento delle relative differenze retributive rappresentata dallo svolgimento da parte della delle funzioni direttive di “responsabile CP_1
amministrativa”;
h) Con l'ottavo motivo l'appellante, a confutazione della quantificazione del lavoro straordinario svolto dalla ricorrente, evidenzia che lo stesso non sarebbe compatibile con la ridotta consistenza dell'impegno orario delle Direttrici delle scuole materne del circondario e lamenta la mancata ammissione da parte del primo giudice delle prove testimoniali dedotte.
Si è costituita nel presente giudizio resistendo Controparte_1
all'appello e riproponendo le deduzioni già svolte in primo grado.
Si è costituita altresì la soc. coop. “ ” prendendo atto che CP_2
nessuna domanda è stata svolta da parte appellante nei suoi confronti e chiedendo la conferma delle sentenze gravate.
All'esito dell'udienza del 20.02.2025 questa Corte ha emesso sentenza non definitiva con cui, in parziale accoglimento dell'appello, ha escluso la debenza di differenze retributive per il periodo 8 luglio
2008 – 19 gennaio 2009 e a titolo di lavoro straordinario, disponendo
CTU contabile per la quantificazione delle somme ritenute spettanti.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Prima dell'inizio delle operazioni peritali le parti hanno comunicato di aver sottoscritto una conciliazione stragiudiziale che ha definito tutte le questioni oggetto di giudizio. Nella medesima nota di deposito l'appellata ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione e CP_1
la Parrocchia appellante ha accettato tali rinunce a spese compensate.
La causa è stata, da ultimo, trattata all'udienza del 25.09.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si rileva che non è possibile definire il giudizio con la declaratoria di estinzione ex art. 306 c.p.c., come prospettato dalle parti nella nota congiunta dimessa, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio (d'appello) è stata formulata dall'odierna appellata
(peraltro, facendo riferimento alla rinuncia agli atti nell'intestazione della nota e alla rinuncia alla domanda nel corpo del testo) e non dall'appellante (che si è limitata ad accettare tale rinuncia).
2 – Considerando, tuttavia, che, da un lato, l'appellata ha formulato anche una più ampia rinuncia all'azione che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, e determina la cessazione della materia del contendere e, dall'altro, le parti hanno concordemente dichiarato di aver già sottoscritto una conciliazione che ha definito integralmente tutte le questioni di cui alla presente controversia e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
3 – Le spese di lite, prendendo atto dell'accordo sulla richiesta di compensazione in relazione al procedimento d'appello, rimangono regolate come da accordo tra le parti.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Dichiara cessata la materia del contendere;
− Spese come da accordo tra le parti.
Venezia, 25.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI IO NL AL
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