Sentenza breve 12 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026REG.PROV.COLL.
N. 04380/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4380 del 2025, proposto dall’avvocato -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone, 78,
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9120/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. NG RO RR e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’avv. -OMISSIS- espone di essere abilitato all’esercizio della professione forense dal 1° marzo 2018 e di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma. Dopo aver partecipato all’esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e altre giurisdizioni superiori - anno 2024, indetto con decreto direttoriale del 3 aprile 2024 del Ministero della Giustizia, il candidato ha impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di non superamento dell’esame, nella parte in cui non è stato ammesso a sostenere la prova orale. In particolare, il candidato ha riportato votazioni insufficienti alla stregua dell’art. 7 del decreto di indizione della sessione (“ sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse ”) avendo conseguito la votazione di punti 5 per il ricorso in materia civile, di punti 5,2 per il ricorso in materia penale e di punti 5 per il ricorso in materia amministrativa.
2. – Il candidato ha dedotto innanzi al T.A.R. per il Lazio plurimi profili di illegittimità che sono stati recta via disattesi all’esito della trattazione cautelare in prime cure ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e sono stati sistematicamente riproposti con rituale atto di appello, previa istanza sospensiva, col quale è stata gravata la decisione innanzi a questo Consiglio.
2.1. – Con la prima censura l’appellante denuncia l’ error in iudicando della decisione gravata laddove, nel respingere il primo motivo di ricorso introduttivo, avrebbe disatteso il vizio di illegittimità della valutazione delle prove scritte per difetto assoluto di motivazione.
L’appellante contesta che le valutazioni degli elaborati, espresse con il mero voto numerico, sarebbero viziate dal difetto assoluto di motivazione, a fortiori esigibile in un contesto caratterizzato dalla circostanza di dover correggere un numero oggettivamente esiguo di elaborati (60 elaborati di 20 candidati). Inoltre, il primo giudice avrebbe trascurato che i criteri di valutazione applicati dalla Commissione erano costituiti da parametri in parte ridondanti e in parte generici, non accompagnati dalla necessaria fissazione in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, finendo con l’arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali. Così opinando, il TAR avrebbe erroneamente fatto leva sulla nota giurisprudenza formatasi in tema di voto numerico, senza considerare che proprio tale orientamento imporrebbe l’obbligo di motivazione discorsiva in presenza di criteri di massima generici e che sarebbe comunque oggetto di rimeditazione in talune pronunce della giurisprudenza di merito (richiama in tal senso le recenti pronunce del TAR Lombardia, sez. III, 1401/ 1400/1305/1304/1215/ 1170/2025).
2.2. – La secondo doglianza stigmatizza l’ error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice in relazione al secondo motivo di ricorso volto a dedurre l’eccesso di potere nella valutazione delle prove scritte sotto distinti profili.
In sintesi, l’appellante censura l’omesso rilievo della violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, in quanto la difesa erariale avrebbe indebitamente integrato le ragioni della bocciatura in sede di difesa in giudizio, e stigmatizza l’eccesso di potere giurisdizionale poiché il T.A.R. avrebbe inopinatamente addotto ulteriori ragioni di merito a supporto della bocciatura del candidato soffermandosi sui tre elaborati svolti e surrogandosi inammissibilmente alle prerogative dell’Amministrazione.
Infine, il TAR avrebbe omesso di considerare i profili di disparità di trattamento dedotti nel ricorso introduttivo, che farebbero emergere un ‘doppio standard’ di giudizi e, di conseguenza, della valutazione degli elaborati ascrivibili a candidati diversi.
2.3. – Il terzo motivo di appello si appunta sull’ error in iudicando e in procedendo in cui sarebbe incappata la decisione gravata rispetto al terzo motivo del ricorso introduttivo reiterando la denuncia di illegittimità della valutazione delle prove scritte per violazione del principio dell’individualità della valutazione.
L’appellante, nel lamentare l’omessa pronuncia sul motivo in esame, lo ripropone dolendosi del fatto che gli esiti dell’esame sarebbero illegittimi per violazione del principio della valutazione individuale delle prove da parte del singolo commissario, de facto obliterato dall’attribuzione di punteggi in larga parte identici: nello svolgere tali argomenti difensivi l’appellante evoca a sostegno i principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa sul tema delle procedure di gara in cui si faccia applicazione del principio del ‘confronto a coppie’ (cfr. Ad. Pl. n. 16/2022).
2.4. – Venendo al quarto profilo di impugnazione, l’appellante denuncia l’ error in iudicando in relazione al quarto motivo di ricorso che deduceva l’illegittimità della procedura in via derivata dalla illegittima composizione della commissione.
Secondo la tesi dell’appellante l’atto di nomina della Commissione sarebbe stato viziato dalla violazione dell’art. 3, comma 1, R.D. n. 1482/1936 giusta il quale la Commissione è composta da “ due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o equiparato ”: ciò in quanto, nel novero dei commissari, in qualità di componente effettivo, figurava un magistrato di VI valutazione professionale in servizio presso il Tribunale di Roma.
Il T.A.R. ha disatteso la censura assumendo l’inapplicabilità dell’art. 22, comma 2, della l. n. 247/2012, che, ad avviso dell’appellante, disciplinerebbe la composizione della Commissione nell’ambito del diverso esame di abilitazione al patrocinio presso le magistrature gestito dal Consiglio Nazionale Forense, mentre al caso di specie dovrebbe attagliarsi l’art. 3, comma 1, R.D. n. 1482/1936, relativo alla procedura gestita dal Ministero.
Inoltre, il commissario in parola non potrebbe rivestire la qualità di equiparato a consigliere di Corte di cassazione per il sol fatto che, essendo magistrato presso il Tribunale di Roma, non avrebbe esercitato con effettività le funzioni di consigliere presso la Suprema Corte.
2.5. – Con la quinta censura l’appellante deduce l’ error in iudicando della pronuncia gravata in relazione all’analogo motivo del ricorso introduttivo per ulteriori profili rivenienti dall’asserita illegittima composizione della Commissione.
Segnatamente, l’appellante obietta che nella schiera dei commissari figuravano un componente del Consiglio Nazionale Forense e un membro del Consiglio Distrettuale di disciplina del Distretto di Salerno, in ritenuta violazione della norma di portata generale di cui all’art. 47, co. 5, della legge forense (l. n. 247/2012) per cui “ non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti […] del CNF ” a dispetto della soluzione prospettata dal T.A.R. che ha fatto, invece, leva sull’art. 22, co. 2, della l. n. 247/2012, relativa alla composizione della Commissione nell’ambito della diversa procedura abilitativa curata dal C.N.F..
2.6. – In limine , con l’ultima doglianza l’appellante denuncia l’ error in iudicando della sentenza gravata che avrebbe illegittimamente disatteso le questioni di legittimità costituzionale della normativa applicata dal Ministero concernenti, in estrema sintesi, l’incompatibilità tra le funzioni di commissario all’esame da cassazionista e membro degli organi di governo e controllo dell’avvocatura, l’illegittimità costituzionale della regola della fungibilità dei commissari e l’illegittimità costituzionale della disciplina sulla composizione delle commissioni non in funzione delle prove da correggere.
3. – Il Ministero della Giustizia si è costituito nel giudizio di appello con rituale memoria nella quale ha chiesto la reiezione del gravame.
4. – In occasione della trattazione cautelare nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 le parti hanno convenuto per l’abbinamento al merito.
5. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 e successivamente spedita in decisione.
6. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
7. – Prendendo le mosse dal primo motivo di appello, il Collegio ne rileva l’infondatezza poiché confligge contro la granitica giurisprudenza amministrativa sulla sufficienza del voto numerico a fronte di una chiara predeterminazione dei criteri (cfr. Corte cost. n. 175/2011 e Ad. Pl. n. 77/2017 “ i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ”). Nel caso di specie, il verbale n. 1 del 13 settembre 2024 ha predeterminato i criteri di valutazione degli elaborati i quali, ad un’attenta disamina, si soffermano sulle cause di inammissibilità del candidato e sulla valutazione intrinseca della qualità della prova avendo riguardo a varie dimensioni - struttura complessiva del testo, coerenza logica del suo sviluppo argomentativo, essenzialità e chiarezza dell’esposizione, tecnicismo del linguaggio adottato. Orbene, tali criteri devono ritenersi bastevoli per giustificare l’attribuzione del voto numerico osservando che nel particolare caso dell’esame per l’iscrizione nell’albo speciale dei cassazionisti non è vieppiù condivisibile l’idea che sia necessario stabilire “ voci e sotto voci, con relativi punteggi ”, trattandosi, come ben rimarcato dalla Commissione nel proprio primo verbale, di esame preordinato a selezionare avvocati dalle spiccate qualità e capacità professionali: tale circostanza assume rilievo pregnante nel senso di sconsigliare di “ingabbiare” eccessivamente la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione fino al punto di trasformare la correzione degli elaborati in un’operazione quasi algebrica di assegnazione di punteggi, anziché nell’applicazione di ampi ma chiari parametri di valutazione del carattere particolarmente brillante e convincente delle soluzioni date dai candidati ai problemi giuridici posti dalle prove d’esame, per le quali è del tutto ragionevole che fosse richiesto un livello qualitativo più elevato della media.
8. – Col secondo motivo l’appellante entra nel vivo delle valutazioni compiute dalla Commissione e dello scrutinio svolto in primo grado dal T.A.R. lamentando l’inammissibile integrazione postuma della motivazione da parte della difesa erariale, gli errori nella valutazione delle singole prove di esame e la presunta disparità di trattamento con gli elaborati di altri candidati.
8.1. – L’assunto censorio non può essere condiviso.
Da un’attenta disamina del corpo motivazionale della sentenza gravata consta che il T.A.R. non si sia sostituito in alcun modo alla Commissione, bensì si è limitato a motivare sul punto per cui non fossero ravvisabili sintomi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà nell’attribuzione dei punteggi, unica evenienza al ricorrere della quale, come è noto, si può legittimare un sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali riservate ex lege alla Commissione. Orbene, l’insussistenza di tale manifesta irragionevolezza è dimostrata proprio dal fatto che sono agevolmente individuabili le possibili ragioni giuridiche che hanno determinato i giudizi di insufficienza.
8.2. – Segnatamente, l’elaborato di diritto civile si profila incompleto e scarsamente argomentato poiché il ricorso per cassazione è stato fondato su un unico motivo, vale a dire la asserita natura di mutuo di scopo del mutuo fondiario, tesi oramai del tutto abbandonata dalla giurisprudenza. Coglie nel segno, dunque, la difesa erariale laddove adombra un possibile profilo di inammissibilità (l’unica questione di diritto prospettata è stata decisa dalla Corte d’appello in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità) e la insufficienza argomentativa dell’elaborato che manca di dar conto del vivace e attualissimo dibattito in dottrina e in giurisprudenza sorto sulle questioni poste dalla sentenza di appello che ha dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni unite (successivamente intervenute con la sentenza n. 5841/2025).
Del pari, l’elaborato di diritto amministrativo si fossilizza sulla questione della pregiudiziale amministrativa omettendo di sviluppare in modo argomentato i motivi riproposti e di affrontare, inter alia , le differenze morfologico-funzionali tra responsabilità extracontrattuale da provvedimento illegittimo e responsabilità precontrattuale da comportamento illecito, come si profilava invece nel caso di esame.
Il punteggio, pari a cinque punti, conseguito in entrambe le prove appare esente dalle mende dedotte dal gravame ed esime dallo scrutinio della prova di diritto penale in quanto la disciplina di rango primario stabilisce una media di punteggio pari a 7, con possibilità di compensazione a condizione di conseguire almeno sei punti in ogni prova (art. 4, co. 5, legge n. 1003 del 1936: “ sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse ”).
Ad abundantiam valga osservare che il profilo della disparità di trattamento, pur non valutabile ai fini dello scrutinio di legittimità, non ricorre in alcun modo nel caso di specie: gli elaborati versati in atti del candidato n. 4 si presentano, infatti, di gran lunga più diffusi e argomentati rispetto a quelli dell’odierno appellante.
9. – Quanto alla terza censura, preliminarmente coglie nel segno la doglianza di omessa pronuncia in quanto il T.A.R. ha pretermesso la statuizione sul motivo affrontando la diversa questione della fungibilità della Commissione.
9.1. – Cionondimeno, la censura è infondata nel merito.
La norma regolamentare scolpisce il momento valutativo in modo unitario esordendo lapidariamente “ nel procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente dopo la lettura ogni lavoro, assegna il punto ” (art. 6 R.D. n. 1482/1936): è, dunque, la Commissione ad attribuire il punteggio in modo globalmente unitario per ogni prova, mentre la disposizione di dettaglio del comma successivo specifica semplicemente il metodo algebrico attraverso cui si perviene alla determinazione del punteggio di merito (“ A tal fine ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova ”). Ad ogni buon conto, dal verbale n. 9 consta nitidamente che la Commissione si è attenuta pedissequamente al disposto regolamentare procedendo dapprima all’assegnazione dei punteggi su base individuale, dipoi al computo della media aritmetica per ciascuna prova.
9.2. – Non paiono, per converso, trasponibili gli approdi ermeneutici cui è giunta la giurisprudenza nomofilattica del Consiglio di Stato sul cd. “ confronto a coppie ”, maturato nel dissimile contesto delle gare per l’affidamento dei contratti pubblici la cui disciplina non concerne soltanto le modalità di espressione dei giudizi, ma – prima di queste – la genuinità dell’esame individuale dell’offerta che ciascun commissario deve compiere prima di giungere alla valutazione collegiale, esigenza che non si pone in alcun modo nel caso dei concorsi pubblici, al punto che la giurisprudenza amministrativa, anche in presenza di disposizioni di tenore analogo a quello della norme sopra citata, addirittura esclude l’obbligo di verbalizzare i voti dei singoli commissari considerandoli afferenti soltanto alle modalità interne di funzionamento della Commissione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2021, n. 690: “ In assenza di una norma o di un principio che disponga l’obbligo della esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale, legittimamente la Commissione esaminatrice può limitarsi a verbalizzare, in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto complessivo risultante dalla somma dei singoli voti assegnati e non anche i voti attribuiti da ogni singolo commissario ”).
10. – Il quarto motivo di appello è destituito di fondamento.
10.1. – Il paradigma normativo di rifermento è rappresentato dall’art. 3, co. 1, R.D. n. 1482/1936 giusta il quale “ la commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l’esame o con altro successivo, ed è composta di un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, di altri due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o equiparato, e di due avvocati inscritti nell’albo speciale ”: la clausola di equiparazione del grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione deve essere semantizzata alla stregua delle attuali previsioni dell’ordinamento giudiziario sulla progressione di carriera dei magistrati ordinari di tal ché il riferimento al “grado” va oggi inteso come trasponibile alla mera qualifica, senza necessità che si tratti di magistrati che esercitano effettivamente le funzioni indicate.
Conseguentemente, dal combinato disposto degli articoli 12, co. 5, e 10, co. 6, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, si può agevolmente argomentare che il magistrato attenzionato – avendo superato pacificamente la quarta valutazione di professionalità - rientra ope legis nel novero delle figure equiparate al consigliere di Corte di cassazione, dovendosi aver riguardo alla qualifica e non già alle funzioni effettivamente esercitate.
11. – Quanto alla quinta doglianza, deve convenirsi con la difesa erariale laddove opina che la supposta incompatibilità del componente del Consiglio Nazionale Forense e del membro del Consiglio Distrettuale di disciplina del Distretto di Salerno non può trovare applicazione nel caso di specie per l’assorbente considerazione che, nella materia delle cause di incompatibilità, vige il divieto di interpretazione analogica e le relative norme sono di stretta interpretazione ed applicazione ex art. 14 preleggi a nulla rilevando i richiami di mero stile operati dal bando di esame: ne consegue che la fattispecie in esame non può che essere regolata dal solo R.D. n. 1482/1936 che nulla dispone in subiecta materia .
12. – In limine , vanno scrutinate le tre questioni di costituzionalità svolte nel sesto motivo di appello.
12.1. – Quanto alla questione dell’incompatibilità tra le funzioni di commissario all’esame da cassazionista e membro degli organi di governo e controllo dell’avvocatura, l’appellante sostiene l’applicazione per analogia legis dell’art. 47, co. 5, legge n. 247/2012 (“ Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del C.N.F. ”) che è norma primaria dettata per regolare la composizione delle Commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Nel gravame si legge testualmente che “ in via subordinata, si eccepisce l’incostituzionalità della richiamata norma di legge, nell’ipotesi – appunto - in cui il Consiglio di Stato dovesse ritenerla non applicabile al caso di specie ”.
12.2. – La questione di costituzionalità è malposta e come tale incorre in inammissibilità per mancato inquadramento della norma sospettabile di incompatibilità costituzionale: invero, la disposizione su cui appuntare i dubbi di legittimità costituzionale dovrebbe essere, a tutto concedere, l’art. 3 R.D. n. 1482/1936 laddove non prevede precipue ipotesi di incompatibilità sulla falsariga della disciplina dettata per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione.
In disparte questo profilo preliminare, la questione è, comunque, manifestamente infondata perché assimila fattispecie eterogenee errando nel giudizio comparativo esperibile allorquando si evoca la violazione dell’art. 3 Cost. per disciplina difforme di fattispecie asseritamente simili: invero, è ben diversa la posizione del candidato che si cimenta nell’esame di accesso alla professione forense da colui che, già regolarmente iscritto all’albo, miri a conseguire l’abilitazione dinanzi alle giurisdizioni superiori. La lacuna normativa costituisce, infatti, una libera scelta discrezionale del legislatore che ha ritenuto, a fronte della diversità di situazioni, di non estendere siffatto regime di incompatibilità, essendo attenuata se non elisa in radice la ratio legis volta a scongiurare commistioni in chiave elettorale o di consenso interno, i cui riflessi sarebbero del tutto effimeri stante l’esigua platea di candidati che si presenta all’esame ogni anno.
13. – Spostando il fuoco della disamina sulla questione della illegittimità costituzionale della regola della fungibilità dei commissari, vale osservare che, come noto, la regola della fungibilità è stata superata in via legislativa per l’esame di abilitazione allo scopo di preservare la componente togata, ritenuta garante di maggiore terzietà rispetto a potenziali derive corporative, senonché l’irriducibile eterogeneità tra le due fattispecie appena esposta preclude qualsiasi estensione automatica della medesima ratio legis , tenuto conto della dirimente considerazione che l’esame di cassazionista si rivolge a professionisti che sono già regolarmente abilitati al patrocinio e godono dell’elettorato attivo e passivo nelle consultazioni interne per l’elezione degli organi di autogoverno.
14. – Infine, con riguardo alla dedotta illegittimità costituzionale della previsione della composizione delle commissioni non disciplinata in funzione delle prove da correggere, l’appellante sospetta la medesima disposizione di incostituzionalità nella misura in cui consente che la valutazione degli elaborati possa essere svolta da commissari privi dell’esperienza specifica a valutare le singole prove, in violazione dell’art. 97 Cost e del principio di ragionevolezza (nello specifico, i commissari sarebbero manchevoli della competenza qualificata nel ramo del diritto amministrativo).
14.1. – La questione è innanzitutto irrilevante nel caso di specie atteso che il candidato ha riportato insufficienze non compensabili sia in diritto civile, sia in diritto penale, indi non rileva in alcun modo l’esito della prova di amministrativo.
14.2. – Dipoi, essa è altresì manifestamente infondata avendo riguardo al fatto che il riferimento alla presenza di magistrati “ equiparati ” a quelli di Corte di cassazione consente la presenza di magistrati di tutte le giurisdizioni, così come gli avvocati che entrano nella Commissione possono avere tutte le possibili specializzazioni (civile, penale, amministrativo etc.). Inoltre, la riserva della presidenza di Commissione ad un presidente di sezione della Corte di cassazione assicura l’elevata qualificazione anche nel dominio amministrativistico atteso che la Corte di cassazione è investita della cognizione dei ricorsi per motivi inerenti la giurisdizione sulle pronunce del Consiglio di Stato, indi esercita uno scrutinio - seppur ab externo - sulla giurisdizione amministrativa. Ne discende l’assoluta inconferenza del dubbio adombrato dall’odierno appellante.
15. – Tutto quanto considerato, l’appello deve essere rigettato alla luce della sua acclarata infondatezza.
16. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero appellato delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA GR, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'NG, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG RO RR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG RO RR | RA GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.