TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 17/3/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1717/2022 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. G. Palmitessa;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta;
Resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
*******
Con ricorso depositato in data 16/2/2022, ritualmente notificato, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere titolare della pensione di invalidità civile, esponeva che, nel mese di giugno 2021, l' gli notificava nota con la quale CP_1
comunicava che, sulla pensione cat. INVCIV n. 07176190, relativamente al periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020, erano state riscorresse rate di pensione non dovute “a causa del superamento dei limiti di reddito percepito nel 2019 per compensi ricevuti da
“cinema teatro e arena Vignola” di Vignola Savino ed accertati da Agenzia delle
Entrate. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa dei limiti di reddito di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” e chiedeva la restituzione della somma di € 4.927,40.
Riteneva l'illegittimità della determinazione dell' convenuto, allegando che, CP_2 sebbene nella certificazione unica 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, fosse indicata la somma di € 33.907,11, sotto la voce “compensi relativi agli anni precedenti”, essa rinveniva dal verbale di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n. 124/2004, intervenuto, dinanzi all' di Bari, in data 2/5/2019, in Controparte_3
seguito al quale veniva regolarizzato il rapporto di lavoro a nero instaurato tra il ricorrente e l'azienda Cinema Teatro e Arena Vignola di Savino Vignola per il periodo compreso tra maggio 2013 e gennaio 2018; in particolare, deduceva che, in data
2/5/2019, veniva corrisposta al ricorrente, a mezzo assegno (allegato in atti), unicamente la somma di € 2.885,95, a titolo di conguaglio della complessiva somma riportata nel
CU e relativa al periodo lavorativo 2013-2018.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione lavoro, invocando l'accertamento l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di € 4.927,40 di cui alla nota n. CP_1
16066352. Allegava documentazione.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Appare utile premettere che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei “fatti” previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché
i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò, escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Pag. 2 di 7 Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme.
Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Ed invero, è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento del venir meno dei requisiti (reddituali) richiesti, quali condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000).
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
Ne deriva, l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, sia nel caso di inesistenza originaria, sia di inesistenza sopravvenuta, o di inesistenza parziale, è da considerare indebita e, dunque, soggetta a ripetizione.
Ne consegue, altresì, che il termine di prescrizione è quello decennale, a norma dell'art. 2946 c.c., in quanto il credito scaturisce da indebito, e che, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ne discende, infine, che non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita
Pag. 3 di 7 di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L.
412/1991 che impone all di controllare ogni anno i redditi dei pensionati e la loro CP_1
incidenza sul diritto alle prestazioni previdenziali e sul loro importo. Si tratta, infatti, nel primo caso di una norma speciale non suscettibile di interpretazione analogica;
nel secondo, di una norma che prevede una decadenza e, in quanto tale, anch'essa di c.d.
“stretta interpretazione”.
Come è noto, per avere diritto alla pensione d'inabilità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali annualmente previsti. Nella determinazione del reddito personale dell'invalido sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entrano nella valutazione del reddito: l'importo stesso della prestazione d'invalidità, le rendite , CP_4
le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF. Né concorre alla formazione del reddito quello dell'abitazione principale dell'invalido, così come affermato dalla S.C. di Cassazione
(cfr. sent. n. 5479/2012 e da ultimo n. 14023/2016).
Per accertare o verificare la sussistenza del requisito reddituale, l'art. 13, co. 6, lett. a) e b), del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 (che ha modificato l'art. 35 del D.L.
207/2008 convertito in L. 14/2009), stabilisce che il reddito di riferimento ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, è quello conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente calcolato in via presuntiva. La norma ha, inoltre, aggiunto che, per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al dei pensionati di cui al DPR n. Parte_2
1338/1971, che ha il compito di raccogliere, conservare e gestire i dati dei redditi e altre informazioni relativi a soggetti che beneficiano di prestazioni assistenziali, rilevano, invece, i redditi conseguiti nello stesso anno.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5271/2017, ha affermato che, dal tenore letterale della norma, emerge la regola generale secondo cui rileva il reddito
Pag. 4 di 7 conseguito nell'anno solare precedente e che però è stata introdotta un'eccezione -con riferimento alle prestazioni assistenziali per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al dei pensionati- nel qual caso rileva il reddito conseguito nello stesso Parte_2
anno.
L' ha adottato, sul punto, la Circolare n. 126 del 24.09.2010, precisando che: CP_1
“Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
· dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
· dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente”.
Venendo, quindi, al caso in esame, va premesso che la prestazione assistenziale in contestazione si individua nella prestazione ex art. 12 L. 118/1971 percepita dal ricorrente nell'anno 2020; l'indebito per cui è processo si riferisce al periodo 1/1/2020 –
31/12/2020.
Rilevano, quindi, i redditi prodotti dal ricorrente nell'anno di imposta 2019 che, dal
Modello CU 2020 prodotto dal procuratore del ricorrente, è stato pari ad € 33.907,11 a titolo di somme per compensi relativi ad anni precedenti (cfr. all. ricorso).
Con particolare riguardo a tale profilo, parte ricorrente ha debitamente allegato ed offerto prova in ordine alla sussistenza 1) di un verbale di conciliazione ex art. 11 d. lgs.
n. 124/2004, intervenuto in data 12/5/2019, tra il “Cinema Teatro e Arena Vignola di
Vignola Savino” ed il ricorrente, all'esito del quale viene concordata la corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 2.885,95 a titolo di saldo delle retribuzioni percepite dal con riferimento al periodo 1/2/2015-31/1/2018; 2) della effettiva Pt_1 dazione di un assegno dell'importo di € 2.885,95 datato 3/5/2019 intestato al ricorrente;
3) della sussistenza di una busta paga riferita al che riporta il suddetto importo;
4) Pt_1 dell'elenco movimenti dell'estratto conto del (cfr. allegati ricorso) da cui non Pt_1
emergono ulteriori importi in accredito.
Pag. 5 di 7 Nell'anno 2019 il tetto soglia per beneficiare dell'assegno di invalidità civile è pari ad €
4.906,72 mentre quello per beneficiare della pensione di inabilità civile è fissato in €
16.814,34.
L' , ai fini dell'indebito, ha considerato la somma risultante sotto la voce “compensi CP_1 relativi agli anni precedenti” risultante dalla CU 2020 prodotta dal ricorrente.
Anche a voler ragionare come ha fatto l'Ente previdenziale, ossia cumulando i redditi percepiti dall'invalido, va considerato che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul contezioso sorto tra cittadini invalidi e - avente ad oggetto il criterio da applicarsi CP_1
nel computo dei redditi (si rammenta che l' operava una distinzione tra assegno CP_2
sociale e prestazioni di invalidità civile e affermava che per la prima prestazione dovesse applicarsi il criterio della competenza mentre per le seconde, in mancanza di diversa previsione di legge, quello della ) - con la nota sentenza delle SS.UU. n. CP_5
12796/2005 ha affermato che, in materia di benefici previdenziali ed assistenziali per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma
6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Pertanto, come, peraltro, chiarito dallo stesso Ente con il Messaggio n. 3098/2007, successivo alla decisione delle Sezioni Unite, l' avrebbe dovuto imputare i redditi CP_1
da lavoro all'anno di relativa competenza.
Ne consegue, alla luce di quanto accertato, che il ricorrente ha fatto adeguatamente fronte all'onere di cui era gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (in specie il diritto alla prestazione ex l.n. 118/71 nell'anno 2020; la percezione e la conseguente insussistenza dell'indebito).
Di contro, l' , nella memoria di costituzione, si limita a richiamare, in via del tutto CP_1
generica, le norme che regolano la disciplina dell'indebito ed i principi di diritto in materia di prestazioni assistenziali, con particolare riferimento al c.d. presupposto reddituale, senza contestare in modo specifico le allegazioni di controparte, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., così da offrire la prova contraria del diritto azionato dal nel presente giudizio. Pt_1
Pag. 6 di 7 Conclusivamente, la somma di € 4.927,40 di cui al provvedimento restitutorio del
22/4/2021 deve essere dichiarata irripetibile.
Il ricorso è, pertanto, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
[...] CP_1
così provvede: accerta l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento del 22/4/2021 e, per CP_1
l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto previdenziale Parte_1 la somma di € 4.927,40, richiesta in restituzione con il predetto provvedimento;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al CP_1
ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 1.769,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 17/3/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1717/2022 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. G. Palmitessa;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta;
Resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
*******
Con ricorso depositato in data 16/2/2022, ritualmente notificato, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere titolare della pensione di invalidità civile, esponeva che, nel mese di giugno 2021, l' gli notificava nota con la quale CP_1
comunicava che, sulla pensione cat. INVCIV n. 07176190, relativamente al periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020, erano state riscorresse rate di pensione non dovute “a causa del superamento dei limiti di reddito percepito nel 2019 per compensi ricevuti da
“cinema teatro e arena Vignola” di Vignola Savino ed accertati da Agenzia delle
Entrate. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa dei limiti di reddito di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” e chiedeva la restituzione della somma di € 4.927,40.
Riteneva l'illegittimità della determinazione dell' convenuto, allegando che, CP_2 sebbene nella certificazione unica 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, fosse indicata la somma di € 33.907,11, sotto la voce “compensi relativi agli anni precedenti”, essa rinveniva dal verbale di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n. 124/2004, intervenuto, dinanzi all' di Bari, in data 2/5/2019, in Controparte_3
seguito al quale veniva regolarizzato il rapporto di lavoro a nero instaurato tra il ricorrente e l'azienda Cinema Teatro e Arena Vignola di Savino Vignola per il periodo compreso tra maggio 2013 e gennaio 2018; in particolare, deduceva che, in data
2/5/2019, veniva corrisposta al ricorrente, a mezzo assegno (allegato in atti), unicamente la somma di € 2.885,95, a titolo di conguaglio della complessiva somma riportata nel
CU e relativa al periodo lavorativo 2013-2018.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione lavoro, invocando l'accertamento l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di € 4.927,40 di cui alla nota n. CP_1
16066352. Allegava documentazione.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Appare utile premettere che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei “fatti” previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché
i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò, escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Pag. 2 di 7 Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme.
Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Ed invero, è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento del venir meno dei requisiti (reddituali) richiesti, quali condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000).
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
Ne deriva, l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, sia nel caso di inesistenza originaria, sia di inesistenza sopravvenuta, o di inesistenza parziale, è da considerare indebita e, dunque, soggetta a ripetizione.
Ne consegue, altresì, che il termine di prescrizione è quello decennale, a norma dell'art. 2946 c.c., in quanto il credito scaturisce da indebito, e che, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ne discende, infine, che non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita
Pag. 3 di 7 di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L.
412/1991 che impone all di controllare ogni anno i redditi dei pensionati e la loro CP_1
incidenza sul diritto alle prestazioni previdenziali e sul loro importo. Si tratta, infatti, nel primo caso di una norma speciale non suscettibile di interpretazione analogica;
nel secondo, di una norma che prevede una decadenza e, in quanto tale, anch'essa di c.d.
“stretta interpretazione”.
Come è noto, per avere diritto alla pensione d'inabilità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali annualmente previsti. Nella determinazione del reddito personale dell'invalido sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entrano nella valutazione del reddito: l'importo stesso della prestazione d'invalidità, le rendite , CP_4
le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF. Né concorre alla formazione del reddito quello dell'abitazione principale dell'invalido, così come affermato dalla S.C. di Cassazione
(cfr. sent. n. 5479/2012 e da ultimo n. 14023/2016).
Per accertare o verificare la sussistenza del requisito reddituale, l'art. 13, co. 6, lett. a) e b), del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 (che ha modificato l'art. 35 del D.L.
207/2008 convertito in L. 14/2009), stabilisce che il reddito di riferimento ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, è quello conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente calcolato in via presuntiva. La norma ha, inoltre, aggiunto che, per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al dei pensionati di cui al DPR n. Parte_2
1338/1971, che ha il compito di raccogliere, conservare e gestire i dati dei redditi e altre informazioni relativi a soggetti che beneficiano di prestazioni assistenziali, rilevano, invece, i redditi conseguiti nello stesso anno.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5271/2017, ha affermato che, dal tenore letterale della norma, emerge la regola generale secondo cui rileva il reddito
Pag. 4 di 7 conseguito nell'anno solare precedente e che però è stata introdotta un'eccezione -con riferimento alle prestazioni assistenziali per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al dei pensionati- nel qual caso rileva il reddito conseguito nello stesso Parte_2
anno.
L' ha adottato, sul punto, la Circolare n. 126 del 24.09.2010, precisando che: CP_1
“Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
· dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
· dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente”.
Venendo, quindi, al caso in esame, va premesso che la prestazione assistenziale in contestazione si individua nella prestazione ex art. 12 L. 118/1971 percepita dal ricorrente nell'anno 2020; l'indebito per cui è processo si riferisce al periodo 1/1/2020 –
31/12/2020.
Rilevano, quindi, i redditi prodotti dal ricorrente nell'anno di imposta 2019 che, dal
Modello CU 2020 prodotto dal procuratore del ricorrente, è stato pari ad € 33.907,11 a titolo di somme per compensi relativi ad anni precedenti (cfr. all. ricorso).
Con particolare riguardo a tale profilo, parte ricorrente ha debitamente allegato ed offerto prova in ordine alla sussistenza 1) di un verbale di conciliazione ex art. 11 d. lgs.
n. 124/2004, intervenuto in data 12/5/2019, tra il “Cinema Teatro e Arena Vignola di
Vignola Savino” ed il ricorrente, all'esito del quale viene concordata la corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 2.885,95 a titolo di saldo delle retribuzioni percepite dal con riferimento al periodo 1/2/2015-31/1/2018; 2) della effettiva Pt_1 dazione di un assegno dell'importo di € 2.885,95 datato 3/5/2019 intestato al ricorrente;
3) della sussistenza di una busta paga riferita al che riporta il suddetto importo;
4) Pt_1 dell'elenco movimenti dell'estratto conto del (cfr. allegati ricorso) da cui non Pt_1
emergono ulteriori importi in accredito.
Pag. 5 di 7 Nell'anno 2019 il tetto soglia per beneficiare dell'assegno di invalidità civile è pari ad €
4.906,72 mentre quello per beneficiare della pensione di inabilità civile è fissato in €
16.814,34.
L' , ai fini dell'indebito, ha considerato la somma risultante sotto la voce “compensi CP_1 relativi agli anni precedenti” risultante dalla CU 2020 prodotta dal ricorrente.
Anche a voler ragionare come ha fatto l'Ente previdenziale, ossia cumulando i redditi percepiti dall'invalido, va considerato che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul contezioso sorto tra cittadini invalidi e - avente ad oggetto il criterio da applicarsi CP_1
nel computo dei redditi (si rammenta che l' operava una distinzione tra assegno CP_2
sociale e prestazioni di invalidità civile e affermava che per la prima prestazione dovesse applicarsi il criterio della competenza mentre per le seconde, in mancanza di diversa previsione di legge, quello della ) - con la nota sentenza delle SS.UU. n. CP_5
12796/2005 ha affermato che, in materia di benefici previdenziali ed assistenziali per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma
6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Pertanto, come, peraltro, chiarito dallo stesso Ente con il Messaggio n. 3098/2007, successivo alla decisione delle Sezioni Unite, l' avrebbe dovuto imputare i redditi CP_1
da lavoro all'anno di relativa competenza.
Ne consegue, alla luce di quanto accertato, che il ricorrente ha fatto adeguatamente fronte all'onere di cui era gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (in specie il diritto alla prestazione ex l.n. 118/71 nell'anno 2020; la percezione e la conseguente insussistenza dell'indebito).
Di contro, l' , nella memoria di costituzione, si limita a richiamare, in via del tutto CP_1
generica, le norme che regolano la disciplina dell'indebito ed i principi di diritto in materia di prestazioni assistenziali, con particolare riferimento al c.d. presupposto reddituale, senza contestare in modo specifico le allegazioni di controparte, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., così da offrire la prova contraria del diritto azionato dal nel presente giudizio. Pt_1
Pag. 6 di 7 Conclusivamente, la somma di € 4.927,40 di cui al provvedimento restitutorio del
22/4/2021 deve essere dichiarata irripetibile.
Il ricorso è, pertanto, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
[...] CP_1
così provvede: accerta l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento del 22/4/2021 e, per CP_1
l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto previdenziale Parte_1 la somma di € 4.927,40, richiesta in restituzione con il predetto provvedimento;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al CP_1
ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 1.769,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 7 di 7